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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4949/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Mauro Cramis,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Vincenzo Coluccia,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4949/2024
1.1.- Ancora ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione n. 13832/2022 del Tribunale di Lecce pubblicato in data
26/10/2022, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie , 01.02.1994) e Persona_1 Per_2 Persona_3
, 04.01.2002). Per_4
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 19/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status, aderendo alla conferma delle condizioni di separazione.
Ha, tuttavia, contestato l'avversa domanda di condanna alle spese sul presupposto che, se avesse avuto contezza dell'intenzione di controparte di ottenere la pronuncia de quo, avrebbe prestato il proprio consenso alla proposizione di un ricorso congiunto.
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 30/10/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 03/12/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento, essendo ciascuno dei coniugi economicamente autonomo;
2) Le spese di lite saranno compensate.
2 R.G. 4949/2024
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 17/02/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o decreto di omologazione n. 13832/2022 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 26/10/2022, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente di Sezione, avvenuta all'udienza del 20/10/2022;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
3.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 03/12/2024.
4.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4949/2024 introdotto con ricorso del
19/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Cursi in data
23/01/1993 tra (Cursi (LE), 23/04/1964) e Parte_1
(Martano (LE), 12/10/1964) ed iscritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 1993;
3 R.G. 4949/2024
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 03/12/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Cursi per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4949/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Mauro Cramis,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Vincenzo Coluccia,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4949/2024
1.1.- Ancora ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione n. 13832/2022 del Tribunale di Lecce pubblicato in data
26/10/2022, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie , 01.02.1994) e Persona_1 Per_2 Persona_3
, 04.01.2002). Per_4
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 19/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status, aderendo alla conferma delle condizioni di separazione.
Ha, tuttavia, contestato l'avversa domanda di condanna alle spese sul presupposto che, se avesse avuto contezza dell'intenzione di controparte di ottenere la pronuncia de quo, avrebbe prestato il proprio consenso alla proposizione di un ricorso congiunto.
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 30/10/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 03/12/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento, essendo ciascuno dei coniugi economicamente autonomo;
2) Le spese di lite saranno compensate.
2 R.G. 4949/2024
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 17/02/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o decreto di omologazione n. 13832/2022 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 26/10/2022, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente di Sezione, avvenuta all'udienza del 20/10/2022;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
3.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 03/12/2024.
4.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4949/2024 introdotto con ricorso del
19/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Cursi in data
23/01/1993 tra (Cursi (LE), 23/04/1964) e Parte_1
(Martano (LE), 12/10/1964) ed iscritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 1993;
3 R.G. 4949/2024
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 03/12/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Cursi per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4