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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5750/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
C.F. , con l'Avv. FRONZA Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
e
, C.F. , con l'Avv. SARTORI MATTEO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2016, successivamente decidevano di trasferirsi a Londra per ragioni di lavoro, città in cui in data
17.01.2018 nasceva la figlia . Persona_1
Nel 2019 la sig.ra a seguito della crisi sentimentale che stava riguardando Pt_1 il proprio rapporto di coppia, decideva di ritornare in Italia presso la famiglia d'origine unitamente alla figlia, mentre il sig. rimaneva a Londra, e da lì CP_1
a poco entrambi decidevano di mettere fine alla loro convivenza. La GN iniziata una nuova relazione sentimentale, nel 2022 contraeva Pt_1 matrimonio e da detta relazione in data 28.01.2024, nasceva il figlio Per_2
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 19.12.2024, i sigg.ri e Pt_1
chiedevano al Tribunale di Trento la regolamentazione dei rapporti tra CP_1 di loro nell'interesse della figlia minore . Persona_1
Con decreto presidenziale del 24.12.2024, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate in data 06.02.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia minore con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) la minore figlia viene affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) Il signor verserà alla GN , entro il 10 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di € 220 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)Le spese straordinarie della figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori e concordate, qualora superiori ad € 50. Per l'individuazione di dette spese e il loro rimborso si richiama il protocollo del CNF del 2017, da intendersi qui integralmente richiamato e noto alle parti;
4)La GN potrà percepire per l'intero l'assegno unico provinciale, l'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale sostegno alla famiglia, nonché delle detrazioni fiscali sempre per l'intero;
5) Il signor - sino a che starà a Londra - potrà videochiamare la figlia CP_1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le 18 e le 19 (compatibilmente con eventuali impegni e la disponibilità della figlia); dovrà comunicare il suo arrivo in Italia con due settimane di preavviso, salvo comprovata impossibilità, comunicando altresì il tempo che si tratterrà, in modo che la GN Pt_1 possa organizzarsi.
Qualora si trattenga per una sola settimana, il padre potrà vedere la figlia per metà del tempo e quindi, dal lunedì al venerdì, compatibilmente con gli impegni extrascolastici di , tutti i pomeriggi dalle ore 16.30 fino alle ore Persona_1
Pag. 2 di 4 18.30, ad eccezione di una sera, in cui la bimba sarà riportata alle 20.30, mentre nel fine settimana potrà tenere con sé la bimba dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.30, con ritiro e riaccompagnamento a casa della GN . Pt_1
Qualora si trattenga per più tempo, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alle 18.00 alla domenica sera alle
18.30) e 2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi in base alle attività extrascolastiche della bambina, dalle
16.30 alle 18.30, sempre con ritiro e riaccompagnamento a casa della GN
. Pt_1
6) Qualora il signor si trasferisse a Borgo, potrà stare con la figlia a CP_1 fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale, con gli stessi orari di cui al precedente punto;
7) In ogni caso il signor potrà stare con la figlia per 2 settimane in CP_1 estate (preferibilmente non consecutive sino a che la figlia non abbia compiuto 8 anni);
8) Qualora il signor sia in Trentino durante le vacanze di Natale e CP_1
Pasqua, starà dal 25/12 al 31/12 alle 18 con la mamma e dal 31/12 Persona_1 alle 18 al 06/01 alle 18 con il padre, nonché dal venerdì santo al giorno di
Pasqua alle 18 con la mamma e dalle 18 della Pasqua alle 18 del mercoledì successivo con il padre;
9) Nel tempo in cui la bambina starà con il padre, quest'ultimo si prenderà cura dell'igiene personale della figlia e della pulizia dell'abbigliamento;
10) Le parti concordano per il rilascio del passaporto alla figlia, che sarà conservato dalla madre e consegnato al padre in occasione di suoi eventuali espatri con la figlia, da concordare con la madre;
11) concordano altresì che la minore non si avvalga dell'insegnamento della religione;
12) Spese legali compensate.”
Con note a trattazione scritta del 06.02.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui la figlia , che sarà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, vivrà con la madre, non contrasta con l'interesse della stessa, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del
Pag. 3 di 4 contributo paterno al mantenimento della figlia, considerato che la suddetta disciplina risulta conforme alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5750/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
C.F. , con l'Avv. FRONZA Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
e
, C.F. , con l'Avv. SARTORI MATTEO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2016, successivamente decidevano di trasferirsi a Londra per ragioni di lavoro, città in cui in data
17.01.2018 nasceva la figlia . Persona_1
Nel 2019 la sig.ra a seguito della crisi sentimentale che stava riguardando Pt_1 il proprio rapporto di coppia, decideva di ritornare in Italia presso la famiglia d'origine unitamente alla figlia, mentre il sig. rimaneva a Londra, e da lì CP_1
a poco entrambi decidevano di mettere fine alla loro convivenza. La GN iniziata una nuova relazione sentimentale, nel 2022 contraeva Pt_1 matrimonio e da detta relazione in data 28.01.2024, nasceva il figlio Per_2
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 19.12.2024, i sigg.ri e Pt_1
chiedevano al Tribunale di Trento la regolamentazione dei rapporti tra CP_1 di loro nell'interesse della figlia minore . Persona_1
Con decreto presidenziale del 24.12.2024, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate in data 06.02.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia minore con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) la minore figlia viene affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) Il signor verserà alla GN , entro il 10 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di € 220 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)Le spese straordinarie della figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori e concordate, qualora superiori ad € 50. Per l'individuazione di dette spese e il loro rimborso si richiama il protocollo del CNF del 2017, da intendersi qui integralmente richiamato e noto alle parti;
4)La GN potrà percepire per l'intero l'assegno unico provinciale, l'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale sostegno alla famiglia, nonché delle detrazioni fiscali sempre per l'intero;
5) Il signor - sino a che starà a Londra - potrà videochiamare la figlia CP_1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le 18 e le 19 (compatibilmente con eventuali impegni e la disponibilità della figlia); dovrà comunicare il suo arrivo in Italia con due settimane di preavviso, salvo comprovata impossibilità, comunicando altresì il tempo che si tratterrà, in modo che la GN Pt_1 possa organizzarsi.
Qualora si trattenga per una sola settimana, il padre potrà vedere la figlia per metà del tempo e quindi, dal lunedì al venerdì, compatibilmente con gli impegni extrascolastici di , tutti i pomeriggi dalle ore 16.30 fino alle ore Persona_1
Pag. 2 di 4 18.30, ad eccezione di una sera, in cui la bimba sarà riportata alle 20.30, mentre nel fine settimana potrà tenere con sé la bimba dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.30, con ritiro e riaccompagnamento a casa della GN . Pt_1
Qualora si trattenga per più tempo, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alle 18.00 alla domenica sera alle
18.30) e 2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi in base alle attività extrascolastiche della bambina, dalle
16.30 alle 18.30, sempre con ritiro e riaccompagnamento a casa della GN
. Pt_1
6) Qualora il signor si trasferisse a Borgo, potrà stare con la figlia a CP_1 fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale, con gli stessi orari di cui al precedente punto;
7) In ogni caso il signor potrà stare con la figlia per 2 settimane in CP_1 estate (preferibilmente non consecutive sino a che la figlia non abbia compiuto 8 anni);
8) Qualora il signor sia in Trentino durante le vacanze di Natale e CP_1
Pasqua, starà dal 25/12 al 31/12 alle 18 con la mamma e dal 31/12 Persona_1 alle 18 al 06/01 alle 18 con il padre, nonché dal venerdì santo al giorno di
Pasqua alle 18 con la mamma e dalle 18 della Pasqua alle 18 del mercoledì successivo con il padre;
9) Nel tempo in cui la bambina starà con il padre, quest'ultimo si prenderà cura dell'igiene personale della figlia e della pulizia dell'abbigliamento;
10) Le parti concordano per il rilascio del passaporto alla figlia, che sarà conservato dalla madre e consegnato al padre in occasione di suoi eventuali espatri con la figlia, da concordare con la madre;
11) concordano altresì che la minore non si avvalga dell'insegnamento della religione;
12) Spese legali compensate.”
Con note a trattazione scritta del 06.02.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui la figlia , che sarà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, vivrà con la madre, non contrasta con l'interesse della stessa, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del
Pag. 3 di 4 contributo paterno al mantenimento della figlia, considerato che la suddetta disciplina risulta conforme alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Luciano Spina
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