Articolo 3 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 2Articolo 4
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29 settembre 1963
Art. 3.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963