Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5691/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. DONINI SARA Parte_1 C.F._1
e SO TA, C.F. , con l'Avv. MOROLLI C.F._2
SARA
RICORRENTI
e
C.F. . Controparte_1 CodiceFiscale_3
C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4
C.F.: Controparte_3 C.F._5
Con l'Avv. Sara Donini
TERZI INTERVENUTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La SI.ra e il SI. TA AS, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario a Venezia, in data 31.08.1996, nel corso del quale sono nati tre figli: il 25.01.1998; , il 19.11.2000 e il CP CP_2 CP_3
21.08.2002, con ricorso del 05.12.2024 esponevano che con decreto depositato in
La SI.ra e il SI. SS AS esponevano altresì che Parte_1 dall'udienza presidenziale di separazione non è più ripresa la convivenza e pertanto, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto, chiedevano che il
Tribunale di Trento pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31.08.1996, alle seguenti condizioni:
1)-Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e SS AS a Venezia il giorno 31 agosto 1996, trascritto Parte_1 nei competenti uffici di stato civile al n. 13 parte 2 serie A anno 1996, e conseguentemente ordinare la annotazione ai competenti uffici di Stato Civile.
2)-I figli e sono attualmente economicamente autosufficienti. Per CP CP_2
l'ipotesi in cui la loro situazione economica nel futuro subisse mutamenti peggiorativi tali da richiedere un contributo da parte dei genitori, i signori e SS concordano sin da ora che l'eventuale sostegno economico Pt_1 per e sarà integralmente a CP CP_2
3)-La IG provvederà in forma diretta al mantenimento della FI Pt_1
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, per il tempo in cui la CP_3 avrà con sé e sino al conseguimento dell'autosufficienza economica. Il signor
SS verserà direttamente alla FI , sino al conseguimento CP_3 dell'autosufficienza economica, a titolo di concorso al mantenimento ordinario,
l'importo mensile di € 600,00.-, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat, la prima delle quali decorrerà dal mese di gennaio 2026. La FI concorderà con i CP_3 genitori il conseguimento dell'autosufficienza economica.
4)-Le spese straordinarie della FI , come indicate dalle Linee Guida del CP_3
C.N.F. di data 29.11.2017, rimarranno integralmente a carico del signor
SS.
5)-Il signor SS verserà mensilmente alla IG a titolo di Pt_1 assegno divorzile l'importo mensile di € 1.000,00.-, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat, la prima delle quali decorrerà dal mese di gennaio 2026.
6A)-TA SO nato a [...] il [...], C.F.:
[...]
, cede e trasferisce a nata a [...] il 10 C.F._6 Parte_1 novembre 1974, C.F.: , che accetta e acquista per CodiceFiscale_7 quanto riguarda il diritto di usufrutto vitalizio, con dispensa da inventario e garanzia, e ai figli nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
Pag. 2 di 9 nata a [...] il [...], CodiceFiscale_3 Controparte_2
C.F.: , e nata a [...] il 21 agosto CodiceFiscale_4 Controparte_3
2002, C.F.: , i quali accettano ed acquistano, in parti CodiceFiscale_8 eguali tra loro, per quanto riguarda la nuda proprietà, la quota di 1/2 indiviso dei seguenti immobili, completi di arredi e corredi:
1) in P.T. 7322/II C.C. TRENTO:
- p.m. 68 della p.ed. 6297 censita al Catasto Fabbricati e precisamente:
* subalterno 68 foglio 16 p.ed. 6297 p.m. 68 Zona Censuaria 1 categoria A/2 classe 3 consistenza 6 vani superficie 110 mq. rendita catastale € 573,27, Via
Padre E. Chiocchetti (ora Via Guardini n. 58); piano: 2; con planimetria depositata in data 01.06.1994 protocollata al n. 2233.002.1994;
2) in P.T. 7322/II C.C. TRENTO:
- p.m. 214 della p.ed. 6297 censita al Catasto Fabbricati e precisamente:
* subalterno 214 foglio 16 p.ed. 6297 p.m. 214 Zona Censuaria 1 categoria C/6 classe 2 consistenza 21 mq. superficie 23 mq. rendita catastale € 101,95, Via
Padre E. Chiocchetti (ora Via Guardini n. 58); piano: S1; con planimetria depositata in data 12.07.1993 protocollata al n. 2866/93.000.1993;
- con le parti comuni apparenti al Libro Fondiario;
- nella consistenza come apparente dalle planimetrie depositate all'Ufficio del
Catasto di Trento.
6B)- nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, con dispensa da C.F._7 inventario e garanzia, cede e trasferisce ai figli nato a [...]
Trento il 25 gennaio 1998, C.F.: CodiceFiscale_3 Controparte_2 nata a [...] il [...], C.F.: , e CodiceFiscale_4 CP_3
nata a [...] il [...], C.F.: , i quali
[...] CodiceFiscale_9 accettano ed acquistano, in parti eguali tra loro, la nuda proprietà sulla quota di
1/2 indiviso dei seguenti immobili, completi di arredi e corredi:
1) in P.T. 7322/II C.C. TRENTO:
- p.m. 68 della p.ed. 6297 censita al Catasto Fabbricati e precisamente:
* subalterno 68 foglio 16 p.ed. 6297 p.m. 68 Zona Censuaria 1 categoria A/2 classe 3 consistenza 6 vani superficie 110 mq. rendita catastale € 573,27, Via
Padre E. Chiocchetti (ora Via Guardini n. 58); piano: 2; con planimetria depositata in data 01.06.1994 protocollata al n. 2233.002.1994;
2) in P.T. 7322/II C.C. TRENTO:
- p.m. 214 della p.ed. 6297 censita al Catasto Fabbricati e precisamente:
Pag. 3 di 9 * subalterno 214 foglio 16 p.ed. 6297 p.m. 214 Zona Censuaria 1 categoria C/6 classe 2 consistenza 21 mq. superficie 23 mq. rendita catastale € 101,95, Via
Padre E. Chiocchetti (ora Via Guardini n. 58); piano: S1; con planimetria depositata in data 12.07.1993 protocollata al n. 2866/93.000.1993;
- con le parti comuni apparenti al Libro Fondiario;
- nella consistenza come apparente dalle planimetrie depositate all'Ufficio del
Catasto di Trento.
6C)-Gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive ad essi inerenti a corpo e non a misura.
6D)-Con riferimento ai trasferimenti di cui sopra e TA Parte_1
SO dichiarano che l'accordo patrimoniale è elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che il trasferimento in favore dei figli
, e viene effettuato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 anche in parziale sostituzione del loro mantenimento. TA SO dichiara che il trasferimento in favore di viene effettuato a Parte_1 titolo di parziale assolvimento dell'obbligo di mantenimento nei suoi confronti.
Ai fini fiscali, le parti chiedono pertanto che, in applicazione del disposto di cui all'art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 ogni ulteriore successivo incombente, relativo al trasferimento immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, in quanto relativo alla definizione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi.
6E)-Con riferimento ai trasferimenti di cui sopra e TA Parte_1
SO dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale ad essi eventualmente spettante, con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il Conservatore.
6F)-Ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, e Parte_1
TA SO, ciascuno per quanto di propria spettanza, dichiarano:
- che i dati di identificazione catastale riportati nel presente atto si riferiscono alle unità immobiliari contraddistinte dalla p.m. 68 della p.ed. 6297 sub. 68 C.C.
TRENTO e dalla p.m. 214 della p.ed. 6297 sub. 214 C.C. TRENTO e raffigurate rispettivamente nella planimetria depositata in Catasto presentata in data
01.06.1994 protocollata al n. 2233.002.1994 e nella planimetria depositata in
Catasto presentata in data 12.07.1993 protocollata al n. 2866/93.000.1993;
- che i dati catastali e le planimetrie medesime sono conformi allo stato di fatto attuale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale.
Pag. 4 di 9 Dichiarano, altresì, che gli intestatari degli immobili iscritti al Catasto Edilizio ed al Catasto Fondiario coincidono con quelli risultanti al Libro Fondiario.
6G) e TA SO, previamente ammoniti circa le Parte_1 responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76, sotto la propria personale responsabilità dichiarano
- che la costruzione di quanto in oggetto è avvenuta sulla base di idoneo titolo edilizio rilasciato dalla competente autorità comunale n. 4790 di data
31.05.1991 e successivi titoli nn. 33945 di data 11.12.1991, 41424 di data
21.02.1992, 19566 di data 08.09.1992, 696 di data 10.06.1993, 38511 di data
17.12.1993, 6425 di data 20.04.1994 e 53561 di data 01.02.1995;
- che successivamente non sono state eseguite altre opere tali da richiedere permessi, licenze edilizie o concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
- che successivamente il fabbricato non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori;
- che la p.m. 68 della p.ed. 6297 C.C. TRENTO è stata dichiarata abitabile con provvedimento rilasciato dal Comune di Trento in data 17.02.1995 prot. n.
21109/93;
- che le aree scoperte, le comproprietà, le pertinenze e le consortalità collegate al fabbricato p.ed. 6297 C.C. TRENTO, censito al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano di Trento, sono di superficie complessivamente inferiore ai 5.000 mq. e pertinenziali all'edificio p.ed. 6297 C.C. TRENTO e pertanto non viene allegato il certificato di destinazione urbanistica.
Il tutto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 17 ottobre 2024, allegata sub all. 9 al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale.
6H)-Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.m. 22 gennaio 2008 n.
37, che corredano i beni oggetto del trasferimento di cui sopra, le parti si garantiscono reciprocamente circa la conformità degli impianti sino ad ora realizzati alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] dichiarano
Pag. 5 di 9 di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, in ordine all'attestazione della certificazione energetica della p.m. 68 della p.ed. 6297 sub. 68 C.C. TRENTO.
Viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sub all. 10 l'Attestato di Certificazione Energetica di data 17.06.2024 redatto dall'Ing. relativo alla p.m. 68 della p.ed. 6297 sub. 68 C.C. TRENTO. Controparte_4
Relativamente alla p.m. 214 della p.ed. 6297 sub. 214 C.C. TRENTO, TA SO precisa che non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici in quanto trattasi di box auto privo di impianti, per il quale non è prevista attualmente la permanenza di persone per un periodo superiore a quattro ore consecutive, censito al Catasto come categoria C/6.
6I)-Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto e che non è stato versato alcun corrispettivo in denaro.
6L)-Per la notifica del decreto tavolare da rilasciarsi in un unico esteso le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. SARA DONINI in Trento, Via Grazioli n. 63, che viene autorizzata a chiedere l'intavolazione. In caso di difficoltà nell'effettuazione dell'intavolazione le parti si obbligano a formalizzare i trasferimenti come concordati nel presente ricorso in sede notarile, entro giorni 60 dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con spese a carico dei signori e SS in parti Pt_1 uguali.
6M)-Il possesso esclusivo degli immobili di cui sopra, inclusi arredi e corredi, viene riconosciuto a in quanto titolare esclusiva del diritto di Parte_1 usufrutto generale e vitalizio.
6N)-TA SO e garantiscono gli immobili Parte_1 ceduti con il presente atto liberi da ipoteche, arretrati di imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli, ad eccezione:
- dell'ipoteca intavolata sub G.N. 7406/1999 a garanzia del credito di per l'importo complessivo di ITL Parte_2
360.000.000, comprensivo di ITL 200.000.000 di capitale, nonché degli interessi sino alla misura massima del 24% annuo, degli interessi di mora sino alla misura massima del 24% annuo, delle spese e accessori, in relazione alla quale
Pag. 6 di 9 le parti dichiarano che il relativo debito è già stato integralmente estinto e che verrà presentata istanza di cancellazione;
- dell'onere reale annotato sub G.N. 1586/1938;
- della convenzione annotata sub G.N. 3233/1981 e successive modifiche e promettono le garanzie di legge in caso di molestie ed evizione.
7) si obbliga a tenere indenne , Parte_1 Controparte_1
e da ogni tipo di spesa condominiale Controparte_2 Controparte_3 ordinaria e straordinaria e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'immobile oggetto di trasferimento.
8)-Con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di avere sciolto la comunione relativa alla già casa familiare e di avere risolto ogni questione economica riferita al pregresso rapporto di coniugio, e comunque rinunciano, come in effetti rinunciano, a qualsiasi pretesa, diritto e richiesta relativa ai loro pregressi rapporti, ivi compresi quelli inerenti al pregresso mantenimento dei figli, accettando reciprocamente le rinunce dell'altra parte, fatta eccezione per le obbligazioni di mantenimento della IG a carico di SS AS Parte_1 scaturenti dal presente atto.
9)-Spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Il Presidente istruttore con provvedimento del 30.12.2024 fissava all'udienza del
12.02.2025 la trattazione in presenza della causa.
In data 06.02.2025 si costituivano in giudizio i figli dei ricorrenti, CP
e .
[...] Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 12.02.2025, la SI.ra e il SI. SS AS Parte_1 confermavano di non volersi conciliare ed insistevano per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Alla presenza inoltre del Cancelliere Esperto e delle parti intervenute in giudizio, si procedeva:
- al trasferimento da parte del SI. SS AS a favore della SI.ra del diritto di usufrutto vitalizio e a favore dei figli Parte_1 CP
e , della nuda proprietà, in parti eguali tra
[...] Controparte_2 Controparte_3 loro, sulla quota di ½ indiviso degli immobili, identificati, in P.T. 7322/II C.C. e in P.T. 7322/II C.C. TRENTO;
- al trasferimento da parte della SI.ra , con riserva del diritto di Parte_1 usufrutto, a favore dei figli;
e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 parti eguali tra loro, della nuda proprietà sulla quota di ½ indiviso degli immobili identificati in P.T. 7322/II C.C. e in P.T. 7322/II C.C.-TRENTO, come meglio
Pag. 7 di 9 descritti nel ricorso introduttivo e sottoscritto dalle parti quale parte integrante del verbale d'udienza All'esito dell'udienza del 20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince che il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologa depositato l'11.04.2009 e che risulta l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e SS Parte_1
AS, a Venezia, in data 31.08.1996. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione
(CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compresi i trasferimenti immobiliari avvenuti mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del cancelliere esperto, atteso che non vi è motivo di censurare la concordata disciplina del mantenimento della FI , CP_3 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
a Venezia in data 31.08.1996, alle condizioni Parte_3 concordate, così come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939;
Pag. 8 di 9 Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Luciano Spina
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