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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 131/2024, pubblicata il 04/04/2024,
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), elettivamente domiciliati Parte_4 C.F._4 in MILANO VIA MELCHIORRE GIOIA n. 88 presso lo Studio dell'Avv. LIMUTI WILLIAM
(C.F.: ) che li rappresenta e difende unitamente alll'Avv. C.F._5
OR RO (C.F.: del foro di SONDRIO giusta delega in C.F._6 atti;
-APPELLANTI
CONTRO
di Sondrio, via Gorizia n.11 (C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Sondrio via Pio Rajna n.1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Muffatti (C.F.: che lo rappresenta e difende C.F._7 giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per , , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
Nel merito in via preliminare pregiudiziale ed assorbente:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata Sentenza N° 131/2024 pubblicata il 04.04.2024 accertare e dichiarare la valida e tempestiva impugnazione della delibera
Condominiale da parte degli attori appellanti, e per l'effetto annullare la statuizione di inammissibilità dell'azione attorea sancita dal Giudice di prime cure;
Rilevare e dichiarare la nullità della Sentenza n°131/2024 pubblicata il 04.04.2024 in quanto la stessa per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 da intendersi nell'assenza, l'apparenza e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
Nel merito in via principale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata Sentenza N° 131/2024 pubblicata il 04.04.2024
I) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa del presente atto di citazione sospendere l'efficacia della delibera assembleare del di Sondrio del 28.10.2021 Controparte_1 relativamente ai punti specificatamente impugnati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
II) nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata Sentenza N°
131/2024 pubblicata il 04.04.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e per quelli che emergeranno ad istruttoria del presente giudizio dichiarare l'annullamento, annullare e/o dichiarare nulla e inefficace la delibera dell'assemblea del 28.10.2021 adottata dal relativamente ai punti deliberati e Controparte_2 posti all'ordine del giorno di cui è fatta espressa impugnazione nella parte motiva dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nonché nulla per i motivi tutti ulteriormente esposti nella narrativa del atto stesso e/o per tutti quelli ulteriori che dovessero emergere ad istruttoria del presente giudizio;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata Sentenza N° 131/2024 pubblicata il 04.04.2024 Condannare il in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante protempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio e del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese ed assistenza relativa al procedimento di mediazione innanzi la CCIA di Sondrio;
In via istruttoria: si reiterano nel presente grado di appello le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 6° così per come riportati in detta memoria e nella parte motiva dell'atto di appello pagina 2 di 8 Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
- preliminarmente , dichiarare l'inammissibilità
- nel merito, confermare la sentenza appellata, eventualmente con diversa motivazione e in accoglimento dell'eccezion e afferente l'inidoneità del tentativo di mediazione obbligatorio per le ragioni esposte in atti, rigettando i motivi d'appello tutti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. la Sig.ra la Sig.ra e la Sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4
Sondrio n.131/2024 che aveva dichiarato inammissibili la domanda attorea (aventi ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale adottata dall'assemblea del in Controparte_1 data 28/10/2025 con la quale erano stati approvato i bilanci consuntivi delle annualità
2019/2020 e 2020/2021), per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 1137, II co.
c.c.. Gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata per: - avere dichiarato erroneamente l'intempestività dell'impugnazione della delibera;
- non essersi pronunciata sulle domande proposte o comunque per l'assenza della motivazione, l'apparenza e la contraddittorietà della stessa, richiedendo quindi di dichiararsi la nullità della sentenza ex art.132 co.2 n.4 c.p.c.; - non aver sospeso l'efficacia della delibera impugnata, richiedendo la sospensione anche della sentenza impugnata;
- non aver dichiarato la delibera nulla, annullabile e inefficace;
- per averli condannati, una volta ritenuti soccombenti, alle spese del grado;
- per non aver ammesso le prove orali formulate.
Il si è costituito richiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello e nel merito la conferma della sentenza.
L'appello, per quanto formulato attraverso plurime ripetizioni dei medesimi argomenti, appare rispettoso delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc. Questo, come novellato dalla l. n.134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. La lettura dell'atto d'appello enuncia tutte le argomentazioni e le censure che vengono mosse alla sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico/giuridico e le modifiche che ne vengono richieste (Cass. n.10916/17),
pagina 3 di 8 mentre la violazione del criterio di sinteticità e concisione non comporta sanzioni sul piano dell'ammissibilità dell'impugnazione, ove siano comunque intellegibili i motivi di appello
(Cass. n. 37552/21).
Gli appellanti hanno innanzitutto lamentato la nullità della sentenza impugnata ex art 132 co.2
n.4, per omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Il Tribunale ha in realtà deciso la causa sulla base dell'assorbente questione della tempestività dell'impugnazione della delibera condominiale, negata la quale non v'era necessità di esame degli ulteriori motivi dedotti.
In proposito va condivisa la qualificazione della delibera come meramente annullabile, e non nulla: nessuna delle doglianze presentate nel merito dagli appellanti rientra invero tra i casi di nullità individuate dalla Corte di Cassazione (Cass. SU n.4806/05; Cass. n. 16793/06; Cass. SU
n. 9839/21), in particolare non trattandosi di illiceità del contenuto né di impossibilità dell'oggetto né di contrarietà a norme imperative. L'asserita violazione della disciplina inerente alla ripartizione delle spese non è riconducibile all'impossibilità dell'oggetto, considerato che
“le delibere assembleari in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per
“impossibilità giuridica” dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti
i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro, mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato e devono essere necessariamente impugnate nel termine di trenta giorni dalla comunicazione”. Ciò detto, occorre rivalutare se l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta, ripercorrendo la scansione temporale della vicenda, il che porta e rilevare che: -l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale della delibera contestata avveniva in data 28/10/202; -l'amministratore provvedeva a comunicare ai quattro appellanti, tutti assenti in sede di assemblea, la delibera in data 9/11/2021; - in data 9/12/2021 la CCIA di
Sondrio, organismo individuato per la mediazione, comunicava al Condominio di aver ricevuto l'istanza di mediazione pervenuta in data 7/12/2021; - in data 15/2/2022 era emesso il verbale negativo di mediazione, a cui seguiva in data 17/3/2021 la notifica dell'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnazione della delibera. Alla luce di quanto esposto risulta che il termine di impugnazione di 30 giorni ex art. 1337 cc sia stato rispettato dagli appellanti, considerato che, come da giurisprudenza maggioritaria, la procedura di mediazione obbligatoria attivata dagli stessi tramite la proposizione dell'istanza di mediazione interrompe (e non sospende) il suddetto termine. Nello specifico, l'impugnazione si intende tempestiva se decorrono massimo 30 giorni tra l'assemblea che approva la delibera (o la comunicazione agli assenti, come nel caso in pagina 4 di 8 esame) e la comunicazione da parte dell'organismo di aver ricevuto l'istanza di mediazione, salvo che a tal fine vi abbia provveduto la parte che vi ha fatto ricorso. Il nuovo termine decorre ex novo dal deposito presso la segreteria dell'organismo del verbale negativo di mediazione.
Nel caso in esame, l'impugnazione è tempestiva in quanto il termine di 30 giorni è stato rispettato sia prima che dopo l'evento interruttivo. La fondatezza del motivo d'appello impone, pertanto, l'esame nel merito dei motivi di impugnazione della delibera.
Essi sono riconducibili a cinque, atteso che l'appello ripropone – per le varie voci di spesa contestate – analoghi tipi di argomentazioni.
1- Motivi di impugnazione relativi al criterio di ripartizione delle spese condominiali per riparazioni (e di accredito degli indennizzi corrisposti dalla compagnia assicuratrice del per i medesimi sinistri): gli appellanti hanno contestato il criterio ex art CP_1
1123 co.1 cc applicato dal per la ripartizione delle spese in merito a CP_1 interventi che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbero dovuti gravare solo su alcuni condomini, come previsto dall'art 1123 co.3 cc. In particolare, quanto alle spese documentate dagli allegati All.2, All.3, All.5, All.7, All.8, All.15, All.19, resesi necessarie a causa di perdite da parte di diramazioni dell'impianto idrico centrale hanno sottolineato come non solo i danni fossero relativi esclusivamente CP_3 ad appartamenti o aree comuni collocati in determinate scale del (che CP_1 strutturalmente conta tre scale, denominate A, B e C), ma la causa dei medesimi dovesse essere individuata in porzioni dell'impianto destinate a servire solo la relativa parte dell'intero fabbricato, cosicché le relative spese avrebbero dovuto essere sostenute esclusivamente dai condomini della scala interessata, ai sensi dell'art 1123 co.3 c.c..
Invero il criterio di ripartizione delle spese condominiali è strettamente correlato alla natura del bene. Generalmente per l'impianto idrico opera la presunzione di condominialità ex art 1117 c.c. da cui discende l'applicazione del criterio ex art 1123 co1 c.c.. Il criterio espresso dal terzo comma dell'art.1123 cc è applicabile qualora il bene condominiale sia a servizio esclusivo di una parte del fabbricato (cd. condominio parziale). Alla luce del criterio generale dall'articolo 2697 c.c., la peculiare conformazione dell'impianto idrico (in deroga alla presunzione di condominialità dell'impianto perché a servizio di tutti i comproprietari di cui all'art.1117 c.c.), da cui sarebbe conseguita l'applicazione del criterio ex art 1123 co.3 c.c. per la ripartizione delle spese, avrebbe dovuto essere provata dai condomini appellanti, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa vantata dagli stessi. Nel caso in esame gli appellanti non hanno fornito alcun elemento a sostegno della propria pretesa: al fine di provare l'autonomia pagina 5 di 8 dell'impianto idrico per ogni scala non è infatti sufficiente né la produzione della piantina dell'edificio (da cui si evince solo che strutturalmente il è CP_1 composto da tre scale), né il lodo arbitrale del 1979, che (oltre ad essere stato prodotto tardivamente solo con la replica ex art.190 cpc) non è chiaro in quale fattispecie sia stato reso. Al fine voluto dagli appellanti, del resto, nulla avrebbe aggiunto l'ammissione delle prove orali dedotte e per le quali si è insistito ancora nell'atto d'appello, relative a circostanze che comunque non avrebbero dimostrato la conformazione dell'impianto idrico oggetto del contendere, mentre la sollecitata CTU avrebbe avuto carattere esplorativo, in difetto di elementi tecnici forniti dalla parte da sottoporre ad indagine e valutazione. Irrilevante è poi il richiamo dell'art. 9 del regolamento condominiale, che attiene alla ripartizione delle spese della rete fognaria, mentre le spese ivi contestate sono relative alla rete idrica delle acque pulite: anche per la rete fognaria, comunque, il regolamento prescrive il generale criterio di ripartizione millesimale.
2- Motivi di impugnazione relativi all'inserimento nei bilanci consuntivi approvati di spese prive di giustificativo (All.6 e 13 dell'atto di appello): si tratta di motivo di impugnazione non riconducibile a nessuna delle domande prospettate nel tentativo obbligatorio di mediazione, promosso solo in ordine a “Violazione delle norme relative del codice civile, alla ripartizione delle spese, alle maggioranze di deliberazione e deliberazioni esorbitanti il principio di competenza dell'esercizio di riferimento”. Per tali domande, pertanto, l'impugnazione non risulta essere stata promossa nel termine di
30gg dalla comunicazione della delibera.
3- Motivi di impugnazione relativi all'inserimento in bilancio di spese successive ad esercizi successivi: gli appellanti lamentavano che alcune spese, documentate dagli allegati All.3, All.16, All.18, All.20, All.21 e All.22, erano state erroneamente inserite nei bilanci approvati, seppur non fossero di competenza degli stessi. Va in proposito osservato come, oltre alla mera segnalazione dell'errore contabile da parte degli appellanti, non è stata fornita alcuna prova di un eventuale pregiudizio che agli stessi ne sia derivato, trattandosi di spese che non sono state in alcun modo contestate e di cui i condomini debbono farsi carico: va ricordato quindi il principio espresso dalla Suprema
Corte (ord. N.6128/2017), secondo cui l'interesse ad impugnare del in caso CP_1 di impugnazione delle delibere condominiale sussista qualora dalla deliberazione assembleare derivi un suo apprezzabile personale pregiudizio “in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale”.
pagina 6 di 8 4- Motivo di impugnazione relativo alla spesa costituita dalla ritenuta d'acconto di cui alla fattura emessa dalla ditta DE ED s.a.s. di DE ED NO & C. pari ad euro 212,94 con una ritenuta d'acconto pari ad euro 6,76 (All.4 dell'atto di appello), già pagata: il ha chiarito che sono intervenuti accordi con la suddetta società CP_1 per sanare il doppio versamento della ritenuta, evitando, data anche l'esiguità della somma oggetto della doglianza, ulteriori spese bancarie. Anche in questo caso la
(incontestata) soluzione della questione è tale da escludere un interesse all'impugnativa.
5- Motivo di impugnazione relativo all'inserimento di una spesa nel bilancio 2018/2019 deliberata con una maggioranza diversa da quella richiesta per legge: gli appellanti rappresentavano che la spesa documentata dall'All. 10 non era stata deliberata con la corretta maggioranza, ossia la maggioranza dei condomini più uno in quanto aveva ad oggetto un progetto che aveva un preventivo di spesa pari a euro 90.000,00, riferendo che tale fattura era stata oggetto di una precedente impugnazione, senza ulteriori precisazioni. Sennonché la fattura allegata ha ad oggetto l'intervento di “progettazione idranti” da parte della Clima per un importo pari ad euro 3.050,00, Controparte_4 ma non fa alcun riferimento ad alcun preventivo di spesa pari a euro 90.000,00.
Quantunque per approvare lavori di adeguamento alla normativa antincendio sia necessaria la maggioranza prevista per le manutenzioni straordinarie ex art.1136 co.2 cc, ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi, nei due verbali prodotti dagli appellanti (22/10/2018 e 28/10/2021) non vi è traccia dell'approvazione di tali lavori, e che la fattura qui contestata si riferisca ad essi.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna di , Parte_1 Parte_2 [...]
e al pagamento delle spese processuali, liquidate come Parte_4 Parte_3 in dispositivo alla stregua dei valori medi (per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e alle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 131, pubblicata il 04/04/2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti Sig. , Sig. Cornaggia Eros, Sig.ra Parte_1 [...]
e Sig.ra , in via tra loro solidale, al pagamento in favore del Parte_4 Parte_3 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in Controparte_1 complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase pagina 7 di 8 introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali secondo legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 131/2024, pubblicata il 04/04/2024,
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), elettivamente domiciliati Parte_4 C.F._4 in MILANO VIA MELCHIORRE GIOIA n. 88 presso lo Studio dell'Avv. LIMUTI WILLIAM
(C.F.: ) che li rappresenta e difende unitamente alll'Avv. C.F._5
OR RO (C.F.: del foro di SONDRIO giusta delega in C.F._6 atti;
-APPELLANTI
CONTRO
di Sondrio, via Gorizia n.11 (C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Sondrio via Pio Rajna n.1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Muffatti (C.F.: che lo rappresenta e difende C.F._7 giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per , , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
Nel merito in via preliminare pregiudiziale ed assorbente:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata Sentenza N° 131/2024 pubblicata il 04.04.2024 accertare e dichiarare la valida e tempestiva impugnazione della delibera
Condominiale da parte degli attori appellanti, e per l'effetto annullare la statuizione di inammissibilità dell'azione attorea sancita dal Giudice di prime cure;
Rilevare e dichiarare la nullità della Sentenza n°131/2024 pubblicata il 04.04.2024 in quanto la stessa per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 da intendersi nell'assenza, l'apparenza e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
Nel merito in via principale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata Sentenza N° 131/2024 pubblicata il 04.04.2024
I) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa del presente atto di citazione sospendere l'efficacia della delibera assembleare del di Sondrio del 28.10.2021 Controparte_1 relativamente ai punti specificatamente impugnati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
II) nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata Sentenza N°
131/2024 pubblicata il 04.04.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e per quelli che emergeranno ad istruttoria del presente giudizio dichiarare l'annullamento, annullare e/o dichiarare nulla e inefficace la delibera dell'assemblea del 28.10.2021 adottata dal relativamente ai punti deliberati e Controparte_2 posti all'ordine del giorno di cui è fatta espressa impugnazione nella parte motiva dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nonché nulla per i motivi tutti ulteriormente esposti nella narrativa del atto stesso e/o per tutti quelli ulteriori che dovessero emergere ad istruttoria del presente giudizio;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata Sentenza N° 131/2024 pubblicata il 04.04.2024 Condannare il in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante protempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio e del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese ed assistenza relativa al procedimento di mediazione innanzi la CCIA di Sondrio;
In via istruttoria: si reiterano nel presente grado di appello le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 6° così per come riportati in detta memoria e nella parte motiva dell'atto di appello pagina 2 di 8 Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
- preliminarmente , dichiarare l'inammissibilità
- nel merito, confermare la sentenza appellata, eventualmente con diversa motivazione e in accoglimento dell'eccezion e afferente l'inidoneità del tentativo di mediazione obbligatorio per le ragioni esposte in atti, rigettando i motivi d'appello tutti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. la Sig.ra la Sig.ra e la Sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4
Sondrio n.131/2024 che aveva dichiarato inammissibili la domanda attorea (aventi ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale adottata dall'assemblea del in Controparte_1 data 28/10/2025 con la quale erano stati approvato i bilanci consuntivi delle annualità
2019/2020 e 2020/2021), per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 1137, II co.
c.c.. Gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata per: - avere dichiarato erroneamente l'intempestività dell'impugnazione della delibera;
- non essersi pronunciata sulle domande proposte o comunque per l'assenza della motivazione, l'apparenza e la contraddittorietà della stessa, richiedendo quindi di dichiararsi la nullità della sentenza ex art.132 co.2 n.4 c.p.c.; - non aver sospeso l'efficacia della delibera impugnata, richiedendo la sospensione anche della sentenza impugnata;
- non aver dichiarato la delibera nulla, annullabile e inefficace;
- per averli condannati, una volta ritenuti soccombenti, alle spese del grado;
- per non aver ammesso le prove orali formulate.
Il si è costituito richiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello e nel merito la conferma della sentenza.
L'appello, per quanto formulato attraverso plurime ripetizioni dei medesimi argomenti, appare rispettoso delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc. Questo, come novellato dalla l. n.134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. La lettura dell'atto d'appello enuncia tutte le argomentazioni e le censure che vengono mosse alla sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico/giuridico e le modifiche che ne vengono richieste (Cass. n.10916/17),
pagina 3 di 8 mentre la violazione del criterio di sinteticità e concisione non comporta sanzioni sul piano dell'ammissibilità dell'impugnazione, ove siano comunque intellegibili i motivi di appello
(Cass. n. 37552/21).
Gli appellanti hanno innanzitutto lamentato la nullità della sentenza impugnata ex art 132 co.2
n.4, per omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Il Tribunale ha in realtà deciso la causa sulla base dell'assorbente questione della tempestività dell'impugnazione della delibera condominiale, negata la quale non v'era necessità di esame degli ulteriori motivi dedotti.
In proposito va condivisa la qualificazione della delibera come meramente annullabile, e non nulla: nessuna delle doglianze presentate nel merito dagli appellanti rientra invero tra i casi di nullità individuate dalla Corte di Cassazione (Cass. SU n.4806/05; Cass. n. 16793/06; Cass. SU
n. 9839/21), in particolare non trattandosi di illiceità del contenuto né di impossibilità dell'oggetto né di contrarietà a norme imperative. L'asserita violazione della disciplina inerente alla ripartizione delle spese non è riconducibile all'impossibilità dell'oggetto, considerato che
“le delibere assembleari in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per
“impossibilità giuridica” dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti
i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro, mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato e devono essere necessariamente impugnate nel termine di trenta giorni dalla comunicazione”. Ciò detto, occorre rivalutare se l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta, ripercorrendo la scansione temporale della vicenda, il che porta e rilevare che: -l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale della delibera contestata avveniva in data 28/10/202; -l'amministratore provvedeva a comunicare ai quattro appellanti, tutti assenti in sede di assemblea, la delibera in data 9/11/2021; - in data 9/12/2021 la CCIA di
Sondrio, organismo individuato per la mediazione, comunicava al Condominio di aver ricevuto l'istanza di mediazione pervenuta in data 7/12/2021; - in data 15/2/2022 era emesso il verbale negativo di mediazione, a cui seguiva in data 17/3/2021 la notifica dell'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnazione della delibera. Alla luce di quanto esposto risulta che il termine di impugnazione di 30 giorni ex art. 1337 cc sia stato rispettato dagli appellanti, considerato che, come da giurisprudenza maggioritaria, la procedura di mediazione obbligatoria attivata dagli stessi tramite la proposizione dell'istanza di mediazione interrompe (e non sospende) il suddetto termine. Nello specifico, l'impugnazione si intende tempestiva se decorrono massimo 30 giorni tra l'assemblea che approva la delibera (o la comunicazione agli assenti, come nel caso in pagina 4 di 8 esame) e la comunicazione da parte dell'organismo di aver ricevuto l'istanza di mediazione, salvo che a tal fine vi abbia provveduto la parte che vi ha fatto ricorso. Il nuovo termine decorre ex novo dal deposito presso la segreteria dell'organismo del verbale negativo di mediazione.
Nel caso in esame, l'impugnazione è tempestiva in quanto il termine di 30 giorni è stato rispettato sia prima che dopo l'evento interruttivo. La fondatezza del motivo d'appello impone, pertanto, l'esame nel merito dei motivi di impugnazione della delibera.
Essi sono riconducibili a cinque, atteso che l'appello ripropone – per le varie voci di spesa contestate – analoghi tipi di argomentazioni.
1- Motivi di impugnazione relativi al criterio di ripartizione delle spese condominiali per riparazioni (e di accredito degli indennizzi corrisposti dalla compagnia assicuratrice del per i medesimi sinistri): gli appellanti hanno contestato il criterio ex art CP_1
1123 co.1 cc applicato dal per la ripartizione delle spese in merito a CP_1 interventi che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbero dovuti gravare solo su alcuni condomini, come previsto dall'art 1123 co.3 cc. In particolare, quanto alle spese documentate dagli allegati All.2, All.3, All.5, All.7, All.8, All.15, All.19, resesi necessarie a causa di perdite da parte di diramazioni dell'impianto idrico centrale hanno sottolineato come non solo i danni fossero relativi esclusivamente CP_3 ad appartamenti o aree comuni collocati in determinate scale del (che CP_1 strutturalmente conta tre scale, denominate A, B e C), ma la causa dei medesimi dovesse essere individuata in porzioni dell'impianto destinate a servire solo la relativa parte dell'intero fabbricato, cosicché le relative spese avrebbero dovuto essere sostenute esclusivamente dai condomini della scala interessata, ai sensi dell'art 1123 co.3 c.c..
Invero il criterio di ripartizione delle spese condominiali è strettamente correlato alla natura del bene. Generalmente per l'impianto idrico opera la presunzione di condominialità ex art 1117 c.c. da cui discende l'applicazione del criterio ex art 1123 co1 c.c.. Il criterio espresso dal terzo comma dell'art.1123 cc è applicabile qualora il bene condominiale sia a servizio esclusivo di una parte del fabbricato (cd. condominio parziale). Alla luce del criterio generale dall'articolo 2697 c.c., la peculiare conformazione dell'impianto idrico (in deroga alla presunzione di condominialità dell'impianto perché a servizio di tutti i comproprietari di cui all'art.1117 c.c.), da cui sarebbe conseguita l'applicazione del criterio ex art 1123 co.3 c.c. per la ripartizione delle spese, avrebbe dovuto essere provata dai condomini appellanti, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa vantata dagli stessi. Nel caso in esame gli appellanti non hanno fornito alcun elemento a sostegno della propria pretesa: al fine di provare l'autonomia pagina 5 di 8 dell'impianto idrico per ogni scala non è infatti sufficiente né la produzione della piantina dell'edificio (da cui si evince solo che strutturalmente il è CP_1 composto da tre scale), né il lodo arbitrale del 1979, che (oltre ad essere stato prodotto tardivamente solo con la replica ex art.190 cpc) non è chiaro in quale fattispecie sia stato reso. Al fine voluto dagli appellanti, del resto, nulla avrebbe aggiunto l'ammissione delle prove orali dedotte e per le quali si è insistito ancora nell'atto d'appello, relative a circostanze che comunque non avrebbero dimostrato la conformazione dell'impianto idrico oggetto del contendere, mentre la sollecitata CTU avrebbe avuto carattere esplorativo, in difetto di elementi tecnici forniti dalla parte da sottoporre ad indagine e valutazione. Irrilevante è poi il richiamo dell'art. 9 del regolamento condominiale, che attiene alla ripartizione delle spese della rete fognaria, mentre le spese ivi contestate sono relative alla rete idrica delle acque pulite: anche per la rete fognaria, comunque, il regolamento prescrive il generale criterio di ripartizione millesimale.
2- Motivi di impugnazione relativi all'inserimento nei bilanci consuntivi approvati di spese prive di giustificativo (All.6 e 13 dell'atto di appello): si tratta di motivo di impugnazione non riconducibile a nessuna delle domande prospettate nel tentativo obbligatorio di mediazione, promosso solo in ordine a “Violazione delle norme relative del codice civile, alla ripartizione delle spese, alle maggioranze di deliberazione e deliberazioni esorbitanti il principio di competenza dell'esercizio di riferimento”. Per tali domande, pertanto, l'impugnazione non risulta essere stata promossa nel termine di
30gg dalla comunicazione della delibera.
3- Motivi di impugnazione relativi all'inserimento in bilancio di spese successive ad esercizi successivi: gli appellanti lamentavano che alcune spese, documentate dagli allegati All.3, All.16, All.18, All.20, All.21 e All.22, erano state erroneamente inserite nei bilanci approvati, seppur non fossero di competenza degli stessi. Va in proposito osservato come, oltre alla mera segnalazione dell'errore contabile da parte degli appellanti, non è stata fornita alcuna prova di un eventuale pregiudizio che agli stessi ne sia derivato, trattandosi di spese che non sono state in alcun modo contestate e di cui i condomini debbono farsi carico: va ricordato quindi il principio espresso dalla Suprema
Corte (ord. N.6128/2017), secondo cui l'interesse ad impugnare del in caso CP_1 di impugnazione delle delibere condominiale sussista qualora dalla deliberazione assembleare derivi un suo apprezzabile personale pregiudizio “in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale”.
pagina 6 di 8 4- Motivo di impugnazione relativo alla spesa costituita dalla ritenuta d'acconto di cui alla fattura emessa dalla ditta DE ED s.a.s. di DE ED NO & C. pari ad euro 212,94 con una ritenuta d'acconto pari ad euro 6,76 (All.4 dell'atto di appello), già pagata: il ha chiarito che sono intervenuti accordi con la suddetta società CP_1 per sanare il doppio versamento della ritenuta, evitando, data anche l'esiguità della somma oggetto della doglianza, ulteriori spese bancarie. Anche in questo caso la
(incontestata) soluzione della questione è tale da escludere un interesse all'impugnativa.
5- Motivo di impugnazione relativo all'inserimento di una spesa nel bilancio 2018/2019 deliberata con una maggioranza diversa da quella richiesta per legge: gli appellanti rappresentavano che la spesa documentata dall'All. 10 non era stata deliberata con la corretta maggioranza, ossia la maggioranza dei condomini più uno in quanto aveva ad oggetto un progetto che aveva un preventivo di spesa pari a euro 90.000,00, riferendo che tale fattura era stata oggetto di una precedente impugnazione, senza ulteriori precisazioni. Sennonché la fattura allegata ha ad oggetto l'intervento di “progettazione idranti” da parte della Clima per un importo pari ad euro 3.050,00, Controparte_4 ma non fa alcun riferimento ad alcun preventivo di spesa pari a euro 90.000,00.
Quantunque per approvare lavori di adeguamento alla normativa antincendio sia necessaria la maggioranza prevista per le manutenzioni straordinarie ex art.1136 co.2 cc, ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi, nei due verbali prodotti dagli appellanti (22/10/2018 e 28/10/2021) non vi è traccia dell'approvazione di tali lavori, e che la fattura qui contestata si riferisca ad essi.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna di , Parte_1 Parte_2 [...]
e al pagamento delle spese processuali, liquidate come Parte_4 Parte_3 in dispositivo alla stregua dei valori medi (per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e alle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 131, pubblicata il 04/04/2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti Sig. , Sig. Cornaggia Eros, Sig.ra Parte_1 [...]
e Sig.ra , in via tra loro solidale, al pagamento in favore del Parte_4 Parte_3 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in Controparte_1 complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase pagina 7 di 8 introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali secondo legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
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