CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 242/2017 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] [...] e ivi re- Parte_1
sidente in via Scontrino n.3, in proprio e n.q. di erede di R_
, deceduto in data 24 aprile 2010, e di genitore esercente la
[...] responsabilità sul figlio minore nato il 31 agosto Persona_1
2010, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Cauchi ed elet- tivamente domiciliata in Caltanissetta in Viale della Regione n.
173 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lo Monaco ai fini delle notificazioni e comunicazioni di Cancelleria, domicilio fax:
0933 938767, domicilio pec: Email_1
appellante E, nella causa riunita n. 247/2016 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_2 via delle Valeriane s.n.c., n.q. di genitore esercente la responsa- bilità sulla figlia minore nata a [...] [...], Persona_2
elettivamente domiciliata in Gela in via Cicerone n.108 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cannizzo che la rappresenta e di- fende giusta procura in atti, domicilio fax: 0933 936906, domi- Em_
pec: Email_3
appellante
CONTRO
con sede legale e direzione in Controparte_1
Bologna in via Stalingrado n. 45, già quale Controparte_2
incorporante di: Controparte_3 Controparte_4
giusto atto di fusione del
[...] Controparte_5
31.12.2013 a rogito del Notaio di Bologna (Rep. Per_3
53712, Racc. 34018), in persona del suo procuratore ad negotia
Dr.ssa con poteri di rappresentanza legale CP_6 Parte_3 in forza di procura speciale dell'1.8.2014 in autentica Notaio di Bologna (n. 77948/6891), elettivamente domiciliata Per_4 in Canicattì in via Ten. Col. La Carrubba n. 14 presso lo studio dell'Avv. Calogero Lo Giudice che la rappresenta e difende giu- sta procura in atti, domicilio fax: 0922 851936, domicilio pec:
Email_4
appellata e appellante in via incidentale in entrambi i procedi- menti riuniti
- 2 - E CONTRO
, residente in [...]L; Controparte_7 appellato contumace in entrambi i procedimenti riuniti
, residente in [...]; Controparte_8 appellato contumace in entrambi i procedimenti riuniti
Conclusioni per l'appellante : Parte_1
“ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, con- seguentemente, riformare la sentenza n. 393/15 R. Sent, pubbli- cata il 4 novembre 2015 dal Tribunale di Gela, accogliendo la richiesta di risarcimento danni di € 1.412.500 formulata da par- te appellante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal gior- no del fatto a quello del soddisfo;
con vittoria di spese, compe- tenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore anticipante.”
Conclusioni per l'appellante : Parte_2
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, adversis reiectis, Voglia riformare l'impugnata sentenza n. 393/2015, resa dal
Giudice Onorario del Tribunale di Gela Dott. Vincenzo di Blasi, in data 3.11.2015 e depositata in data 4.11.2015, per l'effetto
Voglia: nel merito, ritenere e dichiarare fondate in fatto e in diritto, per
i motivi sopra esposti, le richieste formulate dall'attrice; pertanto accogliere la richiesta di risarcimento danni, pari a € 700.000,00, formulata dall'odierna appellante, riformando la sentenza del Giudice di primo grado relativamente al quantum,
- 3 - per i motivi su indicati;
condannare gli appellati alle spese e compensi anche del secon- do grado di giudizio.”
Conclusioni per Controparte_9
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria do- manda, eccezione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile il gravame proposto da parte avversa;
nel merito rigettare l'appello proposto da parte avversa;
ancora nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza in oggetto, dichiarare che la re- sponsabilità del sinistro è da imputarsi totalmente al deceduto
Sig. e per l'effetto dire che nessun risarcimento a Persona_1 qualunque titolo è dovuto all'appellante; in subordine, ristabilire la percentuale di concorso di colpa re- lativamente al sinistro in questione tale da attribuire al decedu- to sig. il 95% della responsabilità e il residuo Persona_1
5% al sig. e per l'effetto ricalcolare il risarci- Controparte_7 mento dovuto dall'appellante secondo i parametri già stabiliti dal Giudice di primo grado.
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e n.q. di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , adiva Persona_1
il Tribunale di Gela invocando la condanna di , Controparte_7
- 4 - e della compagnia assicuratrice Controparte_8 CP_10
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in con-
[...] seguenza del sinistro verificatosi in Gela in data 5 aprile 2010 in cui aveva trovato la morte , allora ventiquattren- Persona_1 ne, rispettivamente marito dell'attrice e padre del piccolo , R_ nato dopo il suo decesso.
Esponeva che in quella data, lunedì dell'Angelo, all'intersezione tra la SS 155 Gela-Licata e la via dell'Avena, - Controparte_7 alla guida dell'autovettura Fiat Punto di proprietà di _8
, assicurata per la RCA con la aveva
[...] Controparte_10 effettuato in modo irregolare una manovra di svolta a sinistra in- tersecando la traiettoria del motoveicolo Suzuki GSX 600R condotto da che, provenendo da dietro nella stes- Persona_1 sa direzione di marcia, a sua volta stava effettuando una mano- vra di sorpasso della fila di auto incolonnate dietro il veicolo condotto dallo stesso . CP_7
Inutile la frenata, iniziata circa 30 metri prima, a seguito dell'urto veniva sbalzato dal veicolo ancora in Persona_1
corsa e scaraventato sul selciato ad alcuni metri di distanza, nell'area in cui entrambi i veicoli arrestavano la loro marcia.
Il centauro, a causa delle gravissime lesioni riportate, decedeva durante il tragitto in ambulanza verso l'ospedale CP_11
di Gela.
[...]
***
Il procedimento veniva riunito a quello portante n. 327/2012 promosso da , n.q. di genitore esercente la re- Parte_2
sponsabilità genitoriale della figlia minore fi- Persona_5
glia di , ai fini del risarcimento dei danni derivanti Persona_1
dal medesimo sinistro.
In entrambi i giudizi si costituiva solamente la compagnia assi-
- 5 - curatrice, mentre rimanevano contumaci il conducente e il pro- prietario del veicolo.
La causa veniva istruita in prime cure a mezzo consulenza tec- nica sulla dinamica del sinistro. Venivano rigettate le richieste di consulenza tecnica medico legale con riferimento al danno biologico che si assumeva subito da e Parte_1
dai figli della vittima, (junior) e Persona_1 Persona_5
Con sentenza n. 393/2015 il Tribunale di Gela, ricostruita la di- namica del sinistro alla stregua della relazione del CTU nomina- to Ing. , dei rilievi effettuati dalla Polstrada e Persona_6 delle produzioni documentali in atti, ne addebitava la responsa- bilità nella misura del 75% a , sul rilievo dell'alta Persona_1
velocità del motociclo dallo stesso condotto e della manovra di sorpasso della colonna di autovetture, effettuata in violazione degli artt. 141 comma 3, 146 comma 1 e 148 commi 11 e 12
C.d.S.
Parimenti, la manovra di svolta a sinistra effettuata dall'autoveicolo antagonista veniva ritenuta ragione di una resi- dua, concorrente responsabilità del sinistro nella misura del
25%.
Così distinto il concorso di colpa, il Tribunale di Gela ricono- sceva alle attrici il diritto al risarcimento come di seguito, da ri- dursi del 75% addebitato a : Persona_1
1. in proprio: euro 250.000 per dan- Parte_1
no morale;
2. n.q. di genitore esercente la re- Parte_1
sponsabilità genitoriale sul figlio minore : euro Persona_1
250.000 per danno morale;
- 6 - 3. Migliore n.q. di genitore esercente la responsa- Pt_2
bilità genitoriale sulla figlia minore euro Persona_5
250.000 per danno morale.
Nel resto, quel Giudice rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio in capo a e Parte_1 ai figli del de cuius e ritenendo Persona_1 Persona_5
non provato lo sviluppo di un processo morboso guarito con po- stumi in conseguenza dell'evento.
Escludeva, parimenti, il diritto al risarcimento iure successionis del danno terminale sul rilievo che, per le gravissime lesioni su- bite, il giunto cadavere in Ospedale, non sarebbe stato R_ nelle condizioni di percepire lucidamente l'approssimarsi della fine della propria vita nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'impatto e l'evento morte.
Condannava, infine, in solido, i convenuti alla rifusione delle spese di lite e poneva a loro definitivo carico quelle della esple- tata CTU cinematica.
***
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello
[...]
in proprio e nella spiegata qualità, e Parte_1 Parte_2
nella spiegata qualità.
[...]
I procedimenti, proposti separatamente e rispettivamente iscritti ai numeri di R.G. 242/2016 e 247/2016, sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. all'udienza del 19 ottobre 2016. Le appellanti, censurando la sentenza di prime cure nell'an e nel quantum, ne hanno chiesto, col primo motivo dei rispettivi atti di appello, la riforma in punto di accertamento della responsabi- lità: avrebbe dovuto il Tribunale gelese, in tesi, addebitare la re- sponsabilità del sinistro esclusivamente in capo a CP_7
per avere, questi, effettuato la manovra di svolta a sini-
[...]
- 7 - stra senza adottare ogni necessaria cautela prima e durante la manovra stessa, come imposto dal Codice della Strada.
Hanno censurato, inoltre (la col secondo motivo, la Pt_1 [...]
col terzo motivo dei loro rispettivi appelli) il rigetto delle Pt_4 loro rispettive richieste di consulenza medico legale sul danno psichico, a lodo dire erroneamente ritenute esplorative, e il con- seguente mancato riconoscimento di detto danno, che hanno de- dotto di avere patito, la prima in proprio e la seconda n.q.
Ed ancora, , col secondo motivo, ha, altresì, Parte_2
lamentato che il Tribunale, mosso dalla preoccupazione di non operare duplicazioni risarcitorie, sarebbe incorso in errore nel liquidare in modo unitario il danno non patrimoniale, riferito al pregiudizio da perdita del rapporto parentale, senza una distinta considerazione del danno morale;
analoghe doglianze, rispetto alla gravità del danno da perdita del rapporto parentale, ha svol- to col quarto motivo di appello, riguar- Parte_1 dante anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale costituito dalla perdita delle sovvenzioni durevoli e costanti che avrebbe assicurato se non fosse ri- Persona_1 masto vittima del sinistro, essendo l'unico percettore di reddito per il nucleo familiare, doglianza comune a quella svolta da
[...]
nella spiegata qualità col quinto motivo del suo Parte_5 appello.
Parimenti erroneo, lamentano le appellanti e Pt_1 Pt_2
rispettivamente col terzo e col quarto motivo di appello, sarebbe il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno terminale - impropriamente qualificato da morte - posto che, anche nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso, il avrebbe avuto piena consapevolezza della R_
fine imminente della propria vita.
- 8 - Erroneo, ancora, lamenta sempre col Parte_1 quarto motivo di appello, anche il mancato riconoscimento delle spese funerarie e mediche sostenute e del rimborso per le pre- stazioni professionali relative alla fase stragiudiziale.
Il difensore di infine, ha censurato Parte_1
l'omessa distrazione delle spese in proprio favore.
già nel costituirsi, Controparte_1 CP_12 ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dei proposti gra- vami e ha proposto appello incidentale in punto di addebito di responsabilità del sinistro sul rilievo che il primo Decidente avrebbe errato nel non ritenere l'esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro in ragione dell'alta ve- CP_13
locità della moto e della pericolosa manovra di sorpasso dei vei- coli in fila. Di contro, soggiunge la Compagnia appellante inci- dentale, avrebbe usato tutte le cautele richieste Controparte_7 nell'effettuare la manovra a sinistra, e comunque la velocità del motociclo era talmente elevata (calcolata da 95 a 100 Km/h) da non consentirgli di vedere per tempo, dallo specchietto retrovi- sore, il sopraggiungere del centauro, distante oltre 200 metri dal punto di impatto.
In subordine, la Compagnia assicuratrice ha chiesto riconoscersi in capo allo un addebito di colpa nella misura massi- CP_7 ma del 5% con conseguente ricalcolo delle poste risarcitorie li- quidate con la sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 9 dicembre 2020 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, disponendo espletarsi consulenza medico legale al fine di accertare l'esistenza e l'entità dei postumi inva- lidanti (un “disturbo da stress post-traumatico” che si sarebbe evoluto in un quadro di “Depressione infantile di grado modera- to”) che si assumevano residuati alla minore in Persona_5
- 9 - conseguenza della morte del padre.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa è stata posta in deci- sione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi anche in questo grado la con- tumacia degli appellati e , ri- Controparte_7 Controparte_8
tualmente citati in giudizio e non costituitisi.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità degli appelli rispettivamente proposti da e , dedot- Parte_1 Parte_2
ta dalla con specifico riferimento Controparte_1 al capo di sentenza riguardante la misura della responsabilità del defunto . Persona_1
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissi- bilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti con- testati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, sen- za che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap- porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a cri- tica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del
16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).
- 10 - Nel caso di specie, l'impugnazione del capo di sentenza riguar- dante la corresponsabilità del defunto contiene Persona_1 una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che con- futa e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
Venendo al merito, vanno prioritariamente scrutinati i motivi di appello riguardanti, appunto, il grado di responsabilità addebita- bile al defunto in ordine alla causazione del sini- Persona_1
stro.
Il CTU nominato dal Tribunale ha ravvisato la violazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S. per non avere moderato, il Mi- nardi, la velocità in prossimità di una intersezione segnalata (pe- raltro superando di 4 km/h il limite di 90 km/h previsto per le strade extraurbane secondarie, velocità che il Tribunale ha rite- nuto sottostimata in considerazione del fatto che il contagiri della moto, come accertato dalla Polstrada, segnava ben 8500 giri); dell'art. 146, comma 1, del C.d.S. per non avere, il CP_14
[...
rispettato la segnaletica orizzontale, compiendo una manovra di sorpasso in un tratto di strada dove la linea di mezzeria era continua;
dell'art. 154, comma 1, lettera a), del C.d.S. per avere compiuto la manovra di svolta a sinistra creando pericolo agli altri utenti;
dell'art. 154, comma 3, lettera b), del C.d.S. per ave- re eseguito tale manovra di svolta a sinistra non in prossimità del centro dell'intersezione, ma tre metri prima di essa;
viola- zione, quest'ultima, ritenuta dal Tribunale priva di rilevanza - ma a torto, come si dirà - nella causazione del sinistro e sulle sue conseguenze.
In giurisprudenza è stata evidenziata la pericolosità in sé della manovra di svolta a sinistra, per l'effettuazione della quale, in-
- 11 - fatti, il Codice della Strada impone al conducente la massima prudenza: “In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziar- la, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la respon- sabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'ese- guire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva). (Cass. n. 14791/2024).
Anche nel caso di specie, all'evidenza, la presenza di veicoli in- colonnati dietro alla vettura impediva allo una visibi- CP_7 lità piena della strada retrostante. Ed è pur vero che l'obbligo del conducente che si accinge ad eseguire una svolta a sinistra di assicurarsi dell'assenza di veicoli provenienti da dietro attiene solo al momento immediatamente precedente l'inizio della ma- novra, dovendosi intendere “tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione il conducente non può distrarre
l'attenzione dal suo normale campo visivo” (Cass. civ. sez. VI, ord. n. 30070/2022).
Tuttavia, l'addebito di una residua responsabilità in capo allo per non avere adeguatamente ispezionato quel tratto CP_7
di strada prima di effettuare la svolta deve farsi discendere, sotto questo aspetto, a titolo di colpa concorrente presunta;
presun- zione non superata dal fatto che la velocità della moto, accertata in sede di consulenza tecnica, faccia ritenere che il si R_
- 12 - trovasse a una rilevante distanza (circa 200 metri) dal veicolo condotto dallo nel momento in cui la manovra di CP_7 svolta venne iniziata, e quindi non fosse agevolmente avvistabi- le.
Deve piuttosto conferirsi rilievo, in concreto, anche al punto di inizio della manovra di svolta, in quanto, come evidenziato in sede di relazione tecnica e riferito nella sentenza appellata,
[...]
intraprese la svolta non già in corrispondenza Persona_7 dell'intersezione, ma tre metri prima, tagliando in modo impro- prio l'area della svolta stessa e così venendo a costituire un ostacolo improvviso ed imprevisto per il motociclista provenien- te da dietro, che poteva aspettarsi una manovra di svolta in cor- rispondenza dell'incrocio e non prima di esso.
La presenza dei veicoli in fila dietro alla vettura dello CP_7
ha, poi, verosimilmente limitato la visuale del centauro, accorto- si della svolta solo quando la vettura aveva già interamente oc- cupato la corsia di marcia opposta.
La frenata, purtroppo inutile, della moto non poté, quindi, impe- dire l'impatto, che si verificò, infatti, in corrispondenza del lato sinistro dell'autovettura condotta da . Controparte_7
Da tutto quanto sopra discende complessivamente un addebito di colpa concorrente in capo al che può confermarsi R_ nella misura del 75% determinata in primo grado, con residuo addebito allo per il 25%. CP_7
Consegue il rigetto del primo motivo degli appelli principali, così come dell'appello incidentale della CP_1
***
Venendo alle voci di danno e al quantum debeatur, entrambe le appellanti, come si è anticipato, lamentano che il Tribunale sa- rebbe incorso in errore nel non riconoscere il danno impropria-
- 13 - mente definito da morte ma, a ben vedere, individuato quale danno terminale, risarcibile iure successionis.
Invero, come ampiamente chiarito in sede di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Civ. ord. n. 17577/ 2019), “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezza- bile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmis- sibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico
"terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”. Nel caso di specie, il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Vittorio Emanuele” di Gela in atti, che pure attesta che R_
vi giunse cadavere alle ore 18.42, contiene l'annotazione
[...]
“Le modalità dell'evento sono state riferite dal paziente”, circo- stanza che lascia inferire un pur breve intervallo nel quale lo stesso avvertì il peso tremendo della formido mortis. R_
In giurisprudenza è stato ampiamente chiarito (cfr. ex multis,
Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019) che
<<il danno subito dalla vittima nell in cui la morte so->
pravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo,
è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice compo- nente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneg- giato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in que- stione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea as- soluta e valutando la componente morale del danno non patri-
- 14 - moniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla le- sione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto - avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patolo- gia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)>>.
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di , all'esito dei la- CP_10
vori del gruppo dedicato, ha elaborato una tabella funzionale al- la quantificazione dei così detti “danni terminali”, considerati unitariamente e nel loro insieme di danno biologico e danno mo- rale, al fine di scongiurare quella che è stata definita come una
“assoluta anarchia liquidativa che -registrata nelle corti di meri- to- ha condotto a risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale” (cfr. la no- ta dell'Osservatorio della Giustizia Civile di in data 8 CP_10
marzo 2018, relativa a questa tematica).
I principi e criteri direttivi cui si è ispirata la tabellazione del danno terminale sono quelli di:
• unitarietà ed onnicomprensività, tale per cui è stata for- mulata una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, e quindi i pregiudizi altrove definiti come danno biologico termi- nale, da lucida agonia o morale catastrofale;
• durata limitata della condizione implicante il danno, nel
- 15 - senso che è stato individuato un numero massimo di cento gior- ni secondo valori decrescenti sino a quello giornaliero ordinario di risarcimento del danno da inabilità temporanea (in atto € 99,00 per quella assoluta) e un tetto massimo di € 30.000,00 per i primi tre giorni di sofferenza;
• necessità di uno stato di coscienza della vittima;
• possibilità di personalizzazione del risarcimento a partire dal quarto giorno, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato, nel limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazio- ne dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della ta- bella di base.
L'applicazione dei suindicati principi e criteri direttivi conduce, nel caso in esame, nel quale l'intervallo temporale di lucidità di non potè superare i trenta minuti (nel suindicato Persona_1
referto di Pronto soccorso si indicano le 18.10 quale ora dell'evento) senza contare il tempo per l'arrivo dell'ambulanza dall'Ospedale, a liquidare in via equitativa il danno terminale in euro 12.000,00 in valori attuali, da ridursi ad euro 3.000 per il ritenuto concorso di colpa. A questa somma vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi, calcolati al tasso legale a ristoro del danno derivato anno per anno dal mancato risarcimento, da cal- colarsi sulla sorte spettante per tabella, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. Civ. ss.uu.sentenza n. 1712/95). Essi am- montano ad € 513,70 per un totale di € 3.513,70, che appare adeguato, tenuto conto del breve intervallo di tempo nel quale il povero ebbe consapevolezza del suo essere in fin di vi- R_
ta, e che spetta per 1/3 a in proprio, per Parte_1
1/3 alla stessa nella qualità e per il restante terzo a CP_15
[.
- 16 [...]
nella qualità. CP_16
***
, n.q. di moglie del defunto ha Parte_1 R_
lamentato il mancato riconoscimento del danno biologico (inte- so come danno psichico) patito a seguito della morte del marito e del danno esistenziale per la conseguente “distruzione del nu- cleo familiare”.
La documentazione medica cui si fa cenno in atto di gravame si sostanzia in alcuni verbali di pronto soccorso. La documenta- zione risalente a poche ore dopo il decesso indica una diagnosi di “stato ansioso reattivo, algie pelviche” con dimissioni appena 13 minuti dopo. L'accesso in pronto soccorso del 7 aprile, appe- na due giorni dopo il sinistro, in regime di “urgenza differibile” per “algie pelviche in gravida alla 19 w”, reca diagnosi finale di
“gravidanza in regolare evoluzione” e prescrizione in uscita -23 minuti dopo- di sola consultazione del medico curante.
L'ulteriore documentazione ospedaliera, relativa a un successivo accesso in regime di pronto soccorso del 2 giugno 2010, con- ferma la diagnosi di “gravidanza in regolare evoluzione”, attesta una dimissione dopo appena 33 minuti e nuovamente reca pre- scrizione di sola consultazione del medico curante.
Né, infine, appare idonea a fornire elementi di rilievo in tal sen- so, vupi perché generica, vuoi perché involgente valutazioni, la prova testimoniale, sulla cui ammissione l'appellante ha insistito anche in questo grado.
Correttamente, dunque, il primo Decidente ha ritenuto di rigetta- re le istanze istruttorie formulate dall'attrice in ragione della ci- tata portata esplorativa delle stesse: “rigetta la richiesta di CTU medico legale che, stante l'evidente lacuna rilevabile già sul piano della mera allegazione dei pregiudizi subiti” (ord. istrut-
- 17 - toria del 24 giugno 2014).
Da tanto discende la conferma della sentenza di primo grado, per questo capo.
Parimenti è a dirsi con riguardo al lamentato danno biologico patito dai figli della vittima.
Con riferimento al piccolo , non ancora nato al momento R_
della morte del padre, al di là della genericità delle argomenta- zioni spese sul punto in atto di gravame, non risulta in atti alcu- na documentazione medica o altra allegazione che consenta di presumere un nocumento di tal fatta.
Venendo a quattrenne al momento del decesso Persona_5 del padre, l'attività istruttoria disposta da questa Corte a fronte della documentazione medica allegata non ha consentito di pro- vare il dedotto danno psichico, ovvero la circostanza che un “di- sturbo da stress post-traumatico” si sarebbe evoluto in un qua- dro di “Depressione infantile di grado moderato” dal punto di vista neuropsichiatrico.
Le CCTTUU nominate, infatti, all'esito di un convincente per- corso argomentativo che si è fatto carico dei rilievi del consu- lente di parte appellante, hanno concluso per la “assenza di psi- copatologie sia di natura reattiva (lutto patologico persistente e complicato) sia di altra natura rapportabile ad alterazioni com- portamentali che possano improntarsi di processi psicopatolo- gici anche di diversa genesi”.
***
Non coglie, poi, nel segno, per difetto di prova, la censura mos- sa da , in proprio e n.q., alla sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui ha escluso la risarcibilità del dan- no patrimoniale, nelle due componenti di danno emergente e lu- cro cessante, né quella, analoga, svolta da Parte_2
- 18 - nella spiegata qualità in ordine al lucro cessante.
Sul punto, premesso che la non ha dimostrato Pt_1
l'esistenza e la consistenza di esborsi per “spese funerarie e me- diche” (queste ultime chieste per la prima volta in questo grado di appello e come tali inammissibili ex art. 345 c.p.c.) e/o per spese stragiudiziali funzionali alla sua difesa, va ricordato come la Corte di legittimità abbia specificato che la perdita patrimo- niale subita dai familiari in conseguenza del decesso del proprio congiunto, sotto il profilo del venir meno di una quota parte di reddito della vittima (cd. reddito utile) , si configura, per il pe- riodo alla liquidazione, come “danno emergente e non come un danno futuro, perché la perdita del beneficio della quota degli emolumenti si correlava ad un periodo temporale ormai decor- so e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro”; invece, “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddi- to per il periodo successivo alla liquidazione giudiziale”, “si configura come danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il pre- sumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi” (così, tra le altre, Cass. sez.
III, 05.05.2021, n. 11729; Cass. sez. III, 09.12.2020, n. 28071;
Cass. Sez. III, 04.02.2020, n. 2463; Cass. sez. III, 30.04.2018,
10321; Cass. Sez. III, 10.12.2018, n. 25370/ord.; Cass. sez. III,
11.07.2017, n. 17061; Cass. sez. VI, 04.05.2016, n. 8896/ord.).
In concreto, tuttavia, deve escludersi la risarcibilità del danno patrimoniale in favore di e del figlio Parte_1
. Persona_1
Il Tribunale ha correttamente rigettato le domande in quanto non
- 19 - sostenute da alcuna produzione documentale in ordine all'attività lavorativa svolta e al reddito ritratto da Parte_6
, né la prova testimoniale dedotta dalla , sulla cui
[...] Pt_1 ammissione l'appellante ha insistito in questo grado, appare idonea a fornire sufficienti elementi di giudizio sul punto.
Il riferimento al fatto che “il defunto, nonostante la giovane età, si industriava per garantire alla moglie, nel seppur breve perio- do di convivenza, un benessere e una sicurezza economica rico- nosciute alla comunità” non vale, infatti, a specificare l'apporto reddituale che sarebbe stato concretamente fornito da R_
.
[...]
L'attività imprenditoriale cui si fa cenno in atto di gravame, non ulteriormente specificata, il riferimento ad altra attività ancora in fase di progettazione e il riferito “buon tenore di vita della fami- glia”, in assenza di ulteriori specificazioni e allegazioni circa l'attività effettivamente e svolta e gli introiti percepiti, impedi- scono la liquidazione della presente voce di danno.
Considerazioni non dissimili vanno svolte in ordine alla analoga domanda proposta, nella spiegata qualità, da Parte_2 invero non presa in considerazione dal Tribunale.
La mancanza di allegazioni documentali specifiche, già eviden- ziata in prime cure induce, poi, al rigetto, come si è anticipato, anche della richiesta di risarcimento per gli ulteriori esborsi so- stenuti dalla per le prestazioni professionali relative alla Pt_1
fase stragiudiziale.
***
Venendo alle censure rispettivamente mosse dalle appellanti principali alla pronuncia del Tribunale di Gela in punto di in- quadramento e quantificazione del danno da perdita parentale, si osserva quanto segue.
- 20 - Ancorando l'iter motivazionale alla più autorevole giurispru- denza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 26972/2008), il Tribunale di primo grado ha evidenziato come il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un congiunto, debba intendersi com- prensivo sia del danno morale in senso stretto, inteso quale sof- ferenza psichica derivante dalla perdita del congiunto (c.d. pre- tium doloris), sia del danno esistenziale inteso come pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità familiare e conseguente in- cidenza dell'evento luttuoso sugli assetti e sulle abitudini di vita dei familiari superstiti.
Un pregiudizio siffatto, avente natura di danno-conseguenza in ragione dello stato di profonda sofferenza e della irreversibile compromissione delle relazioni familiari che ne derivano non è risarcibile, come opportunamente evidenziato in prime cure, quale danno in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da parte di chi vi abbia interesse, senza tuttavia rimanere precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, le quali an- zi, sotto il profilo probatorio, assumono “precipuo rilievo” (v.
Cass., Sez. Un.,24/03/2006, n. 6572, nonché Cass. n. 13546/06).
In coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale pregiudizio va determinato in via equitativa tenendo conto dell'intensità del vincolo, della esistenza o meno di un rapporto di convivenza, della consistenza del nucleo familiare superstite, dell'età della vittima e dei congiunti, nonché delle esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (cfr. Cass. n.
3581/2010, n. 10107/2011).
Dovendosi, nel concreto, avere riguardo ai parametri vigenti al momento della decisione (v. Cass. n. 7272/2012; conf. Cass. n.
11152/2015), e tenuto conto che entrambe le appellanti lamen- tano l'insufficienza della liquidazione del danno non patrimo-
- 21 - niale, la liquidazione stessa deve essere effettuata alla stregua delle vigenti tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, edizio- ne 2024, aggiornata proprio in relazione alla liquidazione del danno parentale applicando il c.d. sistema “a punti” in luogo di quello “a forcella” previsto dalle tabelle milanesi 2018, al fine di valutare se la sentenza impugnata debba essere riformata per questo capo.
In ossequio a tale impostazione, rileva il collegio che in assenza di specifiche allegazioni sul punto, “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è as- sistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (cfr. Cass. civ. n.
9010/2022).
Così, venendo al quantum, il danno va riconosciuto alle appel- lanti come di seguito.
- , in proprio: 24 punti per l'età Parte_1
della vittima primaria, 26 punti per età della vittima secondaria
(lei stessa), e 16 punti in ragione del rapporto di convivenza. Si riconosce la massima misura di 16 punti sul rilievo che al mo- mento del decesso del non erano in vita altri membri R_
del nucleo familiare (il piccolo sarebbe nato solo alcuni R_ mesi dopo). L'intensità del rapporto di coniugio, da presumersi nei termini chiariti in premessa, rileva nella misura di 25 punti su 30. Si perviene, così, a un totale di 107 punti che, moltiplicati
- 22 - per il valore punto di 3.911,00, restituiscono un valore superiore al massimo consentito dalle suddette tabelle 2024. Ne discende il riconoscimento del risarcimento nella misura massima di complessivi 391.103,18 da ridursi secondo il grado di colpa del
75% riconosciuto in capo al e, a monte, Persona_1
l'interesse a impugnare la liquidazione effettuata in prime cure per questa voce. Il totale da liquidarsi in capo a Parte_1 ascende, dunque, ad € 97.775,79. A questa somma vanno ag- giunti gli interessi c.d. compensativi, calcolati al tasso legale a ristoro del danno derivato anno per anno dal mancato risarci- mento, da calcolarsi sulla sorte spettante per tabella, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. Civ. SS.UU.sentenza
1712/95). Essi ammontano ad € 16.637,62 per un totale di € 114.413,41 (€ 97.775,79 + € 16.637,62);
- , in qualità di genitore esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale del minore : 24 punti Persona_1
per età della vittima primaria, 28 punti per età della vittima se- condaria (il bimbo, seppure non ancora nato al momento della morte del padre, ha necessariamente risentito dell'assenza della figura paterna, maturando la pretesa risarcitoria al momento del- la sua nascita), 14 punti in ragione della sopravvivenza della madre all'interno del nucleo familiare. Viceversa, nulla deve es- sere riconosciuto per il rapporto di convivenza sul rilievo che il piccolo non era ancora nato al momento della morte del R_
padre e quindi non può dirsi esistente alcun rapporto di convi- venza al momento della morte. Parimenti è a dirsi per l'intensità del vincolo, da escludersi in ragione del fatto che il piccolo non ha mai conosciuto il padre, pur nella già attribuita considerazio- ne della crescita in assenza della figura paterna. Si perviene, in
- 23 - questi termini, a un totale di 66 punti che moltiplicati per il valo- re punto restituisce un totale di 258.126,00. La riduzione per il grado di colpa conduce a un totale da liquidarsi in euro
64.531,50. A questa somma vanno aggiunti gli interessi cd compensativi, calcolati al tasso legale a ristoro del danno deriva- to anno per anno dal mancato risarcimento, da calcolarsi sulla sorte spettante per tabella, devalutata alla data del sinistro e riva- lutata anno per anno sino alla data della presente sentenza. Essi ammontano ad € 11.049,55, per un totale di € 75.581,05 (€
64.531,50+ € 11.049,55).
- Migliore , nella qualità genitore esercente la re- Pt_2
sponsabilità genitoriale sulla minore 24 punti Persona_5
per età della vittima primaria, 28 punti per età della vittima se- condaria, 14 punti per la sopravvivenza della madre all'interno del nucleo familiare e 25 punti per intensità del vincolo di filia- zione, presunta nei termini di cui sopra. Nulla si riconosce per il rapporto di convivenza in quanto non risulta che la piccola vi- vesse con il padre al momento della morte. Il totale di 91 punti, moltiplicato per il valore punto, conduce a un totale di
355.901,00. Operata la riduzione nella misura del 25% secondo il riparto di responsabilità nella causazione del sinistro, si per- viene alla somma da liquidarsi di complessivi 88.975,25. A que- sta somma vanno aggiunti gli interessi cd compensativi, calcola- ti al tasso legale a ristoro del danno derivato anno per anno dal mancato risarcimento, da calcolarsi sulla sorte spettante per ta- bella, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza. Essi ammontano ad €
15.234,99, per un totale € 104.210,24€ (€ 88.975,25+ €
15.234,99).
Sulle somme liquidate non va riconosciuta la rivalutazione mo-
- 24 - netaria in quanto la quantificazione è parametrata all'attualità, secondo i parametri di cui alle vigenti tabelle di 2024. CP_10
Sommando i maggiori importi liquidati in questo grado a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale alle somme spettanti pro quota a titolo di risarcimento del danno terminale iure successionis, si perviene alla seguente liquidazio- ne finale:
, in proprio: 115.584,64 euro Parte_1
, nella spiegata qualità: 76.752,28 euro Parte_1
, nella spiegata qualità: 105.381,47 euro. Parte_2
***
Infine, venendo alle censure mosse dal difensore di
[...]
alla statuizione in punto di spese processuali, la CP_17 sentenza avversata merita conferma avendo il Tribunale corret- tamente condannato parte soccombente alla rifusione delle spese in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dello scaglione di valo- re da euro 260.0001 ad euro 520.000,00 e, nei riguardi della sola , compresa la fase istruttoria. Va disposta Parte_2 la distrazione in favore dell'Erario delle spese liquidate nei ri- guardi di in proprio e nella qualità, am- Parte_1
messa al patrocinio a spese dello Stato.
Vanno, ancora, poste definitivamente a carico degli appellati
, e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1
le spese della CTU espletata in questo grado, liquidate co-
[...]
me da decreto in atti.
Infine, va dichiarata, nei riguardi dell'appellante incidentale
, la sussistenza dei requisiti di cui Controparte_1
- 25 - all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002 per il versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma del- la sentenza n. 393/2015 emessa dal Tribunale di Gela il 3 no- vembre 2015, depositata il 4 novembre 2015, appellata in via principale da e e, in Parte_1 Parte_2
via incidentale, da , condanna Controparte_1 [...]
, e Persona_7 Controparte_8 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, in solido, al pagamento in favore delle attrici, delle seguenti somme:
- , in proprio: € 115.584,64 al Parte_1
netto di eventuali pagamenti già effettuati e rivalutati dalla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della pre- sente sentenza al saldo;
- , in qualità di genitore esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore : € Persona_1
76.752,28 al netto di eventuali pagamenti già effettuati e rivalu- tati dalla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- Migliore , nella qualità genitore esercente la re- Pt_2
sponsabilità genitoriale sulla minore € Persona_5
105.381,47 al netto di eventuali pagamenti già effettuati e riva- lutati dalla data della presente sentenza, oltre interessi legali dal- la data della presente sentenza al saldo.
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Condanna , e Controparte_7 Controparte_8 [...]
in persona del suo legale rappresentante, in soli- CP_18
do, al pagamento in favore di , nella qualità Parte_2
- 26 - di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_5
delle spese di lite del presente grado, liquidate in com-
[...] plessivi € 10.060,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.A e IVA come per legge, e al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite relative al rapporto con Controparte_19
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsa-
[...]
bilità genitoriale sul minore , liquidate in com- Persona_1 plessivi € 9.000, 00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.A e
IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico degli appellati , Controparte_7
e , in solido, le Controparte_8 Controparte_1
spese della CTU espletata in questo grado, liquidate come da decreto in atti.
Dichiara, nei riguardi dell'appellante incidentale
[...]
, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 CP_18
comma 1 quater DPR n.115/2002 per il versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato. Così deciso in Caltanissetta l'otto gennaio 2025 nella Camera di
Consiglio della sezione unica civile della Corte di Appello.
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 27 -