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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/08/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4686/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4686/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Corso Stamira n. 49 Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. REGNI ROBERTO per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Corso CP_1
Stamira 17 Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. SEMERARO GABRIELLA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA sulle CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 1.7.2025:
“L'Ill.mo Tribunale adìto voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio occorso tra i coniugi alle seguenti condizioni [“- la casa coniugale è assegnata alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente al figlio minore;
- il figlio minore è affidato ad Per_1 entrambi i genitori in maniera condivisa, con domiciliazione presso la madre;
- il SI. si Pt_1
1 impegna a non interrompere il percorso di cura presso il DSM e a garantire regolarità e rispetto delle prescrizioni terapeutiche;
- il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eSIenze del minore stesso, il quale, ormai adolescente, potrà esprimere sul punto la propria volontà; in ogni caso potrà vederlo a domeniche alterne (dalla mattina a dopo cena) e durante la settimana un giorno (indicativamente il venerdì, dall'uscita di scuola o dalla mattina nei periodi di vacanza fino al dopo cena); potrà inoltre incontrarlo e tenerlo con sé per 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, il tutto in modo che il figlio trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua ecc.); resta salva la possibilità per il SI. Pt_1 di vedere il figlio anche in giorni e orari diversi, ad esempio per accompagnarlo a scuola o dagli amici o ad attività sportive o altro e di portarlo con sé nei soggiorni in Puglia, sempre previo accordo e compatibilmente con le eSIenze del minore;
- il SI. corrisponderà un assegno Pt_1 mensile di euro 450,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i coniugi in misura del
50% per ciascuno;
l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla SI.ra ; - il Servizio Sociale di Ancona proseguirà nell'attività di monitoraggio e sostegno al CP_1 nucleo familiare, segnalando al Giudice Tutelare eventuali criticità; - le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente procedimento, con compensazione integrale delle spese di lite”]. “Entrambe le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, la fanno propria e chiedono che il Tribunale voglia recepire le condizioni del divorzio oggi concordate, con compensazione integrale delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato a Bisceglie in data 6.12.2007 con la SInora
, dal quale è nato, in data 8.1.2010, il figlio . CP_1 Per_1
Il ricorrente ha in particolare dedotto che nel corso degli anni tra i due coniugi si è creata una situazione di incompatibilità, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
Per questo motivo lo stesso ha chiesto la separazione, nel cui procedimento n. 1313/2023, Pt_1 dopo l'udienza presidenziale del 23.5.2023, è stato emesso, previo mutamento del rito per il raggiungimento di un accordo tra le parti, il decreto di omologa in data 11.10.2023.
2 In seguito, continuando i coniugi a vivere separati, è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale, senza alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza, e gli stessi sono comparsi davanti al Presidente relatore in data 7.1.2025 per il presente giudizio di divorzio.
Nel costituirsi, la SI.ra ha evidenziato che nella fase della separazione era emersa la CP_1 particolare aggressività e instabilità psichica del marito (che l'avevano costretta a rivolgersi ad una struttura protetta di accoglienza e a sporgere querela); ne erano scaturiti procedimenti davanti al tribunale penale e al tribunale per i minorenni, definiti nel tempo con l'avvio da parte del Pt_1 di percorsi di cura e terapia. Ha pertanto richiesto diverse condizioni per la regolamentazione del divorzio.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto.
E' altresì intervenuto nel giudizio il curatore speciale del minore nominato dal TM, Avv. Marina
Quadrini.
Nel corso del procedimento il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza funzionale trasmettendo gli atti al tribunale ordinario per la riunione al presente procedimento ex art. 38 disp. att. c.c.. In sede di udienza di comparizione delle parti è stato confermato l'affidamento del minore al servizio sociale del comune di Ancona con pronuncia di disposizioni in ordine alla assegnazione della casa coniugale e del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore nonché in ordine all'attività di supporto e monitoraggio dei servizi sociali.
In data 25.3.2025 si è proceduto all'ascolto del minore . Persona_2
All'udienza svoltasi in data 1.7.2025, preso atto delle relazioni di aggiornamento trasmesse dal servizio sociale, dal consultorio e dal DSM di Ancona e in particolare rilevato che le problematiche che avevano caratterizzato la fase introduttiva del giudizio apparivano in via di risoluzione, considerato che la resistente sta svolgendo attività lavorativa regolare, sebbene a chiamata e con un reddito ancora modesto, e valutato l'intervento positivo svolto dal servizio sociale e dal consultorio a vantaggio del nucleo, il Presidente relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Le parti hanno accettato la proposta formulata dal giudice, sopra riportata, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ad ogni altra e diversa domanda e a ogni appendice conclusiva.
Il giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, reputa il Collegio che le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economico-patrimoniale delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio Per_1
3 (minorenne, affidato ad entrambi i genitori e domiciliato presso l'abitazione materna, con diritto di visita del padre regolato in maniera tale da garantire il rispetto della bigenitorialità).
In particolare, il contributo al mantenimento del minore previsto a carico del padre e pari a complessivi € 450,00 mensili, con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale di Ancona, appare adeguato alle rispettive risorse economiche delle parti, oltre che alle eSIenze della prole.
E' garantita la prosecuzione del percorso di cura intrapreso, con buoni risultati, dal SI. Pt_1 presso il DSM, nonché la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte del servizio sociale di
Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo delle parti.
3. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'intervenuto accordo, così come concordato anche dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bisceglie
(BA) il 6/12/2007 tra i SInori e , iscritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti civili di matrimonio di detto Comune – anno 2007– Parte I – Serie //, atto n. 34;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PRENDE ATTO delle condizioni di divorzio concordate dalle parti così come in epigrafe specificate;
DISPONE che il Servizio Sociale di Ancona prosegua nell'attività di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare, segnalando al Giudice Tutelare eventuali criticità;
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 16/07/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4686/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Corso Stamira n. 49 Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. REGNI ROBERTO per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Corso CP_1
Stamira 17 Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. SEMERARO GABRIELLA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA sulle CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 1.7.2025:
“L'Ill.mo Tribunale adìto voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio occorso tra i coniugi alle seguenti condizioni [“- la casa coniugale è assegnata alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente al figlio minore;
- il figlio minore è affidato ad Per_1 entrambi i genitori in maniera condivisa, con domiciliazione presso la madre;
- il SI. si Pt_1
1 impegna a non interrompere il percorso di cura presso il DSM e a garantire regolarità e rispetto delle prescrizioni terapeutiche;
- il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eSIenze del minore stesso, il quale, ormai adolescente, potrà esprimere sul punto la propria volontà; in ogni caso potrà vederlo a domeniche alterne (dalla mattina a dopo cena) e durante la settimana un giorno (indicativamente il venerdì, dall'uscita di scuola o dalla mattina nei periodi di vacanza fino al dopo cena); potrà inoltre incontrarlo e tenerlo con sé per 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, il tutto in modo che il figlio trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua ecc.); resta salva la possibilità per il SI. Pt_1 di vedere il figlio anche in giorni e orari diversi, ad esempio per accompagnarlo a scuola o dagli amici o ad attività sportive o altro e di portarlo con sé nei soggiorni in Puglia, sempre previo accordo e compatibilmente con le eSIenze del minore;
- il SI. corrisponderà un assegno Pt_1 mensile di euro 450,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i coniugi in misura del
50% per ciascuno;
l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla SI.ra ; - il Servizio Sociale di Ancona proseguirà nell'attività di monitoraggio e sostegno al CP_1 nucleo familiare, segnalando al Giudice Tutelare eventuali criticità; - le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente procedimento, con compensazione integrale delle spese di lite”]. “Entrambe le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, la fanno propria e chiedono che il Tribunale voglia recepire le condizioni del divorzio oggi concordate, con compensazione integrale delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato a Bisceglie in data 6.12.2007 con la SInora
, dal quale è nato, in data 8.1.2010, il figlio . CP_1 Per_1
Il ricorrente ha in particolare dedotto che nel corso degli anni tra i due coniugi si è creata una situazione di incompatibilità, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
Per questo motivo lo stesso ha chiesto la separazione, nel cui procedimento n. 1313/2023, Pt_1 dopo l'udienza presidenziale del 23.5.2023, è stato emesso, previo mutamento del rito per il raggiungimento di un accordo tra le parti, il decreto di omologa in data 11.10.2023.
2 In seguito, continuando i coniugi a vivere separati, è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale, senza alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza, e gli stessi sono comparsi davanti al Presidente relatore in data 7.1.2025 per il presente giudizio di divorzio.
Nel costituirsi, la SI.ra ha evidenziato che nella fase della separazione era emersa la CP_1 particolare aggressività e instabilità psichica del marito (che l'avevano costretta a rivolgersi ad una struttura protetta di accoglienza e a sporgere querela); ne erano scaturiti procedimenti davanti al tribunale penale e al tribunale per i minorenni, definiti nel tempo con l'avvio da parte del Pt_1 di percorsi di cura e terapia. Ha pertanto richiesto diverse condizioni per la regolamentazione del divorzio.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto.
E' altresì intervenuto nel giudizio il curatore speciale del minore nominato dal TM, Avv. Marina
Quadrini.
Nel corso del procedimento il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza funzionale trasmettendo gli atti al tribunale ordinario per la riunione al presente procedimento ex art. 38 disp. att. c.c.. In sede di udienza di comparizione delle parti è stato confermato l'affidamento del minore al servizio sociale del comune di Ancona con pronuncia di disposizioni in ordine alla assegnazione della casa coniugale e del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore nonché in ordine all'attività di supporto e monitoraggio dei servizi sociali.
In data 25.3.2025 si è proceduto all'ascolto del minore . Persona_2
All'udienza svoltasi in data 1.7.2025, preso atto delle relazioni di aggiornamento trasmesse dal servizio sociale, dal consultorio e dal DSM di Ancona e in particolare rilevato che le problematiche che avevano caratterizzato la fase introduttiva del giudizio apparivano in via di risoluzione, considerato che la resistente sta svolgendo attività lavorativa regolare, sebbene a chiamata e con un reddito ancora modesto, e valutato l'intervento positivo svolto dal servizio sociale e dal consultorio a vantaggio del nucleo, il Presidente relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Le parti hanno accettato la proposta formulata dal giudice, sopra riportata, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ad ogni altra e diversa domanda e a ogni appendice conclusiva.
Il giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, reputa il Collegio che le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economico-patrimoniale delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio Per_1
3 (minorenne, affidato ad entrambi i genitori e domiciliato presso l'abitazione materna, con diritto di visita del padre regolato in maniera tale da garantire il rispetto della bigenitorialità).
In particolare, il contributo al mantenimento del minore previsto a carico del padre e pari a complessivi € 450,00 mensili, con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale di Ancona, appare adeguato alle rispettive risorse economiche delle parti, oltre che alle eSIenze della prole.
E' garantita la prosecuzione del percorso di cura intrapreso, con buoni risultati, dal SI. Pt_1 presso il DSM, nonché la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte del servizio sociale di
Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo delle parti.
3. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'intervenuto accordo, così come concordato anche dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bisceglie
(BA) il 6/12/2007 tra i SInori e , iscritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti civili di matrimonio di detto Comune – anno 2007– Parte I – Serie //, atto n. 34;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PRENDE ATTO delle condizioni di divorzio concordate dalle parti così come in epigrafe specificate;
DISPONE che il Servizio Sociale di Ancona prosegua nell'attività di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare, segnalando al Giudice Tutelare eventuali criticità;
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 16/07/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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