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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2024, n. 23411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23411 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI Il PG, ELISABETTA CENICCOLA, è intervenuto con requisitoria scritta ott AAActivtA444.1/244-tlW Ate,0 - IX • - v' Penale Sent. Sez. 1 Num. 23411 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da ES UZ, ai sensi degli art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. Pen. - così qualificato l'originario ricorso per cassazione erroneamente proposto - avverso il provvedimento della stessa Corte territoriale che, in data 4 aprile 2023, aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca e alla restituzione in suo favore dell'immobile sito alla via Castellamare n. 87 di Gragnano. Detto immobile, era stato confiscato, ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., con la sentenza in data 20 luglio 2012 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato ES UZ responsabile dei reati di usura aggravata ed estorsione ai danni di CO Benintende, trattandosi di bene trasferito all'UZ a garanzia del prestito usurario. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 dicembre 2020, aveva dichiarato la prescrizione del delitto di usura, confermando la confisca di detto immobile. Con sentenza in data 27 maggio 2022, la Seconda Sezione Penale di questa Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale per essersi altresì estinto per prescrizione il reato di estorsione. Sicché, in esito alla irrevocabilità della sentenza, UZ ha esperito il rimedio dell'incidente di esecuzione al fine di ottenere la restituzione dell'immobile. 2. UZ ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Stefano Sorrentino, e denuncia la violazione degli artt. 644, ultimo comma, cod. pen. e 578-bis cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che la confisca è stata disposta nonostante la declaratoria di prescrizione dei reati di usura ed estorsione e, dunque, in violazione del principio espresso dalle Sez. U n. 4145 del 29 settembre 2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209, che ha statuito l'inapplicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, è intervenuto con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, in primo luogo, osservarsi che la requisitoria del Procuratore generale è stata presentata il giorno 31 gennaio 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 14 febbraio 2024, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Essendo detto termine funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, delle relative argomentazioni e conclusioni, dunque, il Collegio non terrà conto (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040). Si è, in proposito, altresì condivisibilmente precisato che, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello, perentorio, previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo il caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere» (Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, Vertinelli, Rv. 279552; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari Abramina, Rv. 281694). 2. Nel merito, la censura del ricorrente è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1. E' incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che il giudice - nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U Lucci, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436, § 4.3.). Fermo è, altresì, il principio secondo cui «Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni 3 relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna» (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020 Ud., dep. 2021, Cipriani, Rv. 280140). Si riafferma, cioè, che il principio stabilito dalle Sezioni Unite Lucci è operativo solo quando si verta in un caso di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo nei casi tassativamente disciplinati dall'art. 322-ter cod. pen., non venendo in rilevo un principio generale estensibile ad altre ipotesi di confisca e, in specie, a quella facoltativa. 2.2. Ciò premesso, nel caso di specie l'immobile di proprietà della vittima del reato di usura - che si è accertato sia stato trasferito, senza corrispettivo, a garanzia del debito usurario - costituisce "profitto" del reato di usura, secondo la definizione data fornita da Sez. U, Lucci, cit., trattandosi di un vantaggio immediato e diretto derivante dalla commissione del reato. Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di confisca "diretta" e non "per equivalente", oltre che obbligatoria, come impone di ritenere l'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen. Erroneamente, pertanto, il ricorrente invoca l'applicazione in suo favore del principio espresso da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209, in virtù del quale la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha - con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria - natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. La giurisprudenza successiva a Sez. U. Esposito (si veda Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529) ha, invero, precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui - come quello che ci occupa - vi sia stata condanna in primo grado e si vetta in ipotesi di confisca obbligatoria. 3. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile e, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 4 Il Consigliere estensore d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 gennaio 2024 Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 gennaio 2024 Il Presidente