CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 38900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38900 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di misura alternativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto e il rigetto, nel resto, del ricorso. Lette le conclusioni del difensore c/q Penale Sent. Sez. 1 Num. 38900 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di NI CI avverso quella pronunciata dal medesimo Tribunale con la quale è stata dichiarata non estinta la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale dal 15 ottobre 2021 al 14 aprile 2022. La decisione è stata assunta, sostanzialmente, a ragione delle risultanze del procedimento penale a carico del condannato per il delitto di cui all'art. 423 cod. pen. contestato come commesso 1'8 aprile 2023. All'esito di una valutazione globale della condotta e della personalità di CI, constatato il fallimento dell'opera rieducativa, è stato rilevato e dichiarato l'esito negativo della prova. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NI CI, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'adozione, da parte del giudicante, di uno schema motivazionale generico e, dunque, carente. In primo luogo, evidenzia come la valutazione negativa sia stata formulata alla luce di un procedimento penale relativo ad un fatto commesso a quasi un anno dal termine della sottoposizione alla misura alternativa, con conseguente violazione dei principi affermati in materia da questa Corte. Irragionevole e contraddittoria sarebbe, pertanto, la giustificazione dei giudici di merito laddove hanno dichiaratamente assegnato rilevanza ad un fatto descritto come avvenuto in epoca «immediatamente successiva» alla cessazione della misura. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce il difetto assoluto di motivazione a fronte della richiesta, formulata dal ricorrente sin dalla proposizione dell'opposizione, avente ad oggetto, per il caso in cui fosse stato dichiarato l'esito negativo della prova, la possibilità di espiare la pena residua con una nuova misura alternativa, ovvero un nuovo affidamento in prova o la detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitatamente alla richiesta di misura alternativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Ha chiesto il rigetto, nel resto, del ricorso. Nell'interesse del ricorrente sono state depositate conclusioni in data 28 ottobre 2025. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. In primo luogo, va rilevata la tardività delle conclusioni scritte del ricorrente in quanto depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, nella decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sé inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e dell'eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell'esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilità al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale» (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877 - 01). Si tratta di principio tutt'ora valido che ha ricevuto ulteriori conferme con arresti successivi i quali hanno avuto modo di precisare che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull'esito della prova, il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando un'autonoma delibazione in merito all'attribuibilità al condannato della violazione ed alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero 3 4 sociale» (Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482 - 01; Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, Carbone, Rv. 240875 - 01). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la condotta posta in essere dal condannato che è stato arrestato in flagranza per il delitto di incendio, successivamente qualificato dal Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 635 cod. pen., che il ricorrente ha ammesso indicando anche la specifica causale, ossia l'intenzione di danneggiare il locale di una persona con la quale aveva avuto una lite. In termini ineccepibili, pertanto, è stato ravvisato il totale fallimento dell'efficacia rieducativa dell'affidamento in prova, anche tenuto conto dell'epoca ravvicinata (circa un anno) dalla conclusione della misura alternativa. A tale proposito, sono stati reputati recessivi il formale rispetto delle prescrizioni, lo svolgimento di attività di volontariato e la remissione della querela da parte della persona offesa del delitto di danneggiamento. Sul punto, laddove, in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di assegnare rilievo primario alla gravità e all'offensività della condotta di danneggiamento, non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione o violazione di legge. 4. Alla luce di quanto esposto, è infondato anche il secondo motivo di ricorso. Invero, la motivazione circa il fallimento del percorso rieducativo della precedente misura alternativa a causa della gravità della condotta commessa implica un giudizio di sostanziale inaffidabilità e pericolosità del soggetto che risultano totalmente incompatibili con una eventuale detenzione domiciliare e, ancor, meno, con la medesima misura dell'affidamento in prova oggetto della valutazione negativa. L'intera motivazione del provvedimento tende a sottolineare l'impossibilità di assegnare un credito fiduciario a chi si è reso responsabile di un gesto particolarmente violento ed espressivo di pervicacia criminale e, anche in questo caso, la giustificazione deve ritenersi, oltre che effettiva, priva di vizi evidenti e logicamente incompatibile con un eventuale accoglimento dell'istanza di concessione di nuove misure alternative. A tale proposito, va richiamato il principio generale per cui non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata dalle parti nel caso in cui il relativo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa dello stesso provvedimento (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01; 4 Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187 - 01). 5. Le superiori considerazioni giustificano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di misura alternativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto e il rigetto, nel resto, del ricorso. Lette le conclusioni del difensore c/q Penale Sent. Sez. 1 Num. 38900 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di NI CI avverso quella pronunciata dal medesimo Tribunale con la quale è stata dichiarata non estinta la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale dal 15 ottobre 2021 al 14 aprile 2022. La decisione è stata assunta, sostanzialmente, a ragione delle risultanze del procedimento penale a carico del condannato per il delitto di cui all'art. 423 cod. pen. contestato come commesso 1'8 aprile 2023. All'esito di una valutazione globale della condotta e della personalità di CI, constatato il fallimento dell'opera rieducativa, è stato rilevato e dichiarato l'esito negativo della prova. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NI CI, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'adozione, da parte del giudicante, di uno schema motivazionale generico e, dunque, carente. In primo luogo, evidenzia come la valutazione negativa sia stata formulata alla luce di un procedimento penale relativo ad un fatto commesso a quasi un anno dal termine della sottoposizione alla misura alternativa, con conseguente violazione dei principi affermati in materia da questa Corte. Irragionevole e contraddittoria sarebbe, pertanto, la giustificazione dei giudici di merito laddove hanno dichiaratamente assegnato rilevanza ad un fatto descritto come avvenuto in epoca «immediatamente successiva» alla cessazione della misura. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce il difetto assoluto di motivazione a fronte della richiesta, formulata dal ricorrente sin dalla proposizione dell'opposizione, avente ad oggetto, per il caso in cui fosse stato dichiarato l'esito negativo della prova, la possibilità di espiare la pena residua con una nuova misura alternativa, ovvero un nuovo affidamento in prova o la detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitatamente alla richiesta di misura alternativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Ha chiesto il rigetto, nel resto, del ricorso. Nell'interesse del ricorrente sono state depositate conclusioni in data 28 ottobre 2025. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. In primo luogo, va rilevata la tardività delle conclusioni scritte del ricorrente in quanto depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, nella decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sé inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e dell'eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell'esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilità al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale» (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877 - 01). Si tratta di principio tutt'ora valido che ha ricevuto ulteriori conferme con arresti successivi i quali hanno avuto modo di precisare che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull'esito della prova, il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando un'autonoma delibazione in merito all'attribuibilità al condannato della violazione ed alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero 3 4 sociale» (Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482 - 01; Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, Carbone, Rv. 240875 - 01). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la condotta posta in essere dal condannato che è stato arrestato in flagranza per il delitto di incendio, successivamente qualificato dal Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 635 cod. pen., che il ricorrente ha ammesso indicando anche la specifica causale, ossia l'intenzione di danneggiare il locale di una persona con la quale aveva avuto una lite. In termini ineccepibili, pertanto, è stato ravvisato il totale fallimento dell'efficacia rieducativa dell'affidamento in prova, anche tenuto conto dell'epoca ravvicinata (circa un anno) dalla conclusione della misura alternativa. A tale proposito, sono stati reputati recessivi il formale rispetto delle prescrizioni, lo svolgimento di attività di volontariato e la remissione della querela da parte della persona offesa del delitto di danneggiamento. Sul punto, laddove, in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di assegnare rilievo primario alla gravità e all'offensività della condotta di danneggiamento, non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione o violazione di legge. 4. Alla luce di quanto esposto, è infondato anche il secondo motivo di ricorso. Invero, la motivazione circa il fallimento del percorso rieducativo della precedente misura alternativa a causa della gravità della condotta commessa implica un giudizio di sostanziale inaffidabilità e pericolosità del soggetto che risultano totalmente incompatibili con una eventuale detenzione domiciliare e, ancor, meno, con la medesima misura dell'affidamento in prova oggetto della valutazione negativa. L'intera motivazione del provvedimento tende a sottolineare l'impossibilità di assegnare un credito fiduciario a chi si è reso responsabile di un gesto particolarmente violento ed espressivo di pervicacia criminale e, anche in questo caso, la giustificazione deve ritenersi, oltre che effettiva, priva di vizi evidenti e logicamente incompatibile con un eventuale accoglimento dell'istanza di concessione di nuove misure alternative. A tale proposito, va richiamato il principio generale per cui non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata dalle parti nel caso in cui il relativo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa dello stesso provvedimento (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01; 4 Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187 - 01). 5. Le superiori considerazioni giustificano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2025