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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13265/2024 R.G., chiamata all'udienza del 12/11/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. G. Giannuzzi Parte_1
Cardone
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal funzionario preposto
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti supplenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, riconducibile alla supplenza temporanea, nel corso dei seguenti periodi: dal
3/10/2020 al 23/12/2020; dal 7/1/2021 al 31/3/2021; 7/4/2021 al 9/6/2021; dal
14/6/2021 al 23/6/2021 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL per il comparto scuola 15/3/2001, corrisposta dal CP_1 convenuto solo ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, adiva il
Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali
Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l.724/94;
2. per l'effetto, condannare il a corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/14.
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento, in virtù del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principi di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE.
Si costitutiva ritualmente in giudizio il resistente, affermando l'infondatezza CP_1 delle promosse domande in virtù delle disposizioni normative e contrattuali ritenute vincolanti per come interpretate ed applicate nelle circolari e note ministeriali interne richiamate, per inoperatività della direttiva europea invocata dalla parte ricorrente non essendo comparabile il docente con supplenze brevi e saltuarie con i docenti di ruolo e non di ruolo reclutati con incarichi per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonchè rappresentando che la retribuzione professionale docenti spetta per i soli giorni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 71, comma 1 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008. Concludeva, chiedendo il rigetto delle domande promosse ed in caso di loro accoglimento la compensazione delle spese processuali.
All'udienza odierna, la causa, di taglio documentale, veniva decisa, previa discussione, come da separata sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 8 ***
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La controversia verte sul diritto del personale docente, assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno), a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15/3/2001.
Giova richiamare l'art. 7 cit. che così recita: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo, quindi, il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il convenuto ritiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31/8/1999, effettuato CP_1 dall'art. 7, comma 3, CCNL 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della
“retribuzione professionale docenti” e, quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o
Pag. 3 di 8 fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata.
La ricorrente rivendica il diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo dal
3/10/2020 al 23/6/2021 nel corso del quale ha svolto supplenze brevi e saltuarie.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento espresso dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema Corte che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti
a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”.
I Giudici di legittimità hanno osservato che, dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24/7/2003, art. 83 del CCNL 29/11/2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra, pertanto, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
La clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta
Pag. 4 di 8 valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C- 177/10 OS Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme europee è riservata alla Corte di Giustizia le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione.
Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso
Pag. 5 di 8 che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europee (così Cass. 20015/2018 cit.).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio
“al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15/3/2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso, cfr. Cass. n. 20015/2018 cit.; cfr., ad ulteriore conferma, Cass. n. 6293/2020).
Nella fattispecie, il convenuto non ha indicato nessun elemento o circostanza CP_1
o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
A supporto della tesi qui accolta, si veda, tra la giurisprudenza di merito, il Tribunale di
Milano sentenza n. 469/2020; la Corte di Appello di Torino sentenza del 13/1/2021 e n.
917/2019 pubbl. 24.1.2020; la Corte di Appello di Trieste sentenza n. 48/20; la Corte di
Appello di Milano sentenza n. 353/2021; il Tribunale di Bologna sentenza n. 412/2020; il Tribunale di Siena, sentenza n. 149/2020; il Tribunale di Foggia, sentenza n.
2140/2020; il Tribunale di Agrigento, sentenza n. 372/2020.
Documentata attraverso la produzione dei cedolini-paga (cfr. all. n. 4 ricorso) la mancata erogazione della retribuzione professionale docenti in favore della parte ricorrente, occorre affermare la fondatezza della domanda avanzata.
Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per il periodo oggetto del presente giudizio e va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore
Pag. 6 di 8 della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per la supplenza espletata nel periodo dal 3/10/2020 al 23/6/2021, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 3/4/2014, aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio, ai sensi dell'art. 5 D.M. n.
55/2014, applicando la maggiorazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
In particolare, in ordine alla invocata maggiorazione fino al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014, per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, osserva il Tribunale che l'art. 4, comma 1 bis cit., aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, afferma che il compenso, determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Orbene, deve ritenersi che sia indubbia la spettanza in favore del procuratore di parte ricorrente di tale aumento (cfr., in termini, Corte d'Appello di Bari, sentenza n.
1727/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Pag. 7 di 8 , in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione, CP_1 deduzione disattese, così provvede: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante per la supplenza espletata nel corso del periodo dal
3/10/2020 al 23/6/2021, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 1.030,00 per compensi, oltre alla maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Bari, 12/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13265/2024 R.G., chiamata all'udienza del 12/11/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. G. Giannuzzi Parte_1
Cardone
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal funzionario preposto
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti supplenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, riconducibile alla supplenza temporanea, nel corso dei seguenti periodi: dal
3/10/2020 al 23/12/2020; dal 7/1/2021 al 31/3/2021; 7/4/2021 al 9/6/2021; dal
14/6/2021 al 23/6/2021 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL per il comparto scuola 15/3/2001, corrisposta dal CP_1 convenuto solo ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, adiva il
Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali
Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l.724/94;
2. per l'effetto, condannare il a corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/14.
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento, in virtù del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principi di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE.
Si costitutiva ritualmente in giudizio il resistente, affermando l'infondatezza CP_1 delle promosse domande in virtù delle disposizioni normative e contrattuali ritenute vincolanti per come interpretate ed applicate nelle circolari e note ministeriali interne richiamate, per inoperatività della direttiva europea invocata dalla parte ricorrente non essendo comparabile il docente con supplenze brevi e saltuarie con i docenti di ruolo e non di ruolo reclutati con incarichi per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonchè rappresentando che la retribuzione professionale docenti spetta per i soli giorni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 71, comma 1 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008. Concludeva, chiedendo il rigetto delle domande promosse ed in caso di loro accoglimento la compensazione delle spese processuali.
All'udienza odierna, la causa, di taglio documentale, veniva decisa, previa discussione, come da separata sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 8 ***
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La controversia verte sul diritto del personale docente, assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno), a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15/3/2001.
Giova richiamare l'art. 7 cit. che così recita: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo, quindi, il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il convenuto ritiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31/8/1999, effettuato CP_1 dall'art. 7, comma 3, CCNL 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della
“retribuzione professionale docenti” e, quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o
Pag. 3 di 8 fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata.
La ricorrente rivendica il diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo dal
3/10/2020 al 23/6/2021 nel corso del quale ha svolto supplenze brevi e saltuarie.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento espresso dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema Corte che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti
a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”.
I Giudici di legittimità hanno osservato che, dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24/7/2003, art. 83 del CCNL 29/11/2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra, pertanto, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
La clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta
Pag. 4 di 8 valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C- 177/10 OS Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme europee è riservata alla Corte di Giustizia le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione.
Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso
Pag. 5 di 8 che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europee (così Cass. 20015/2018 cit.).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio
“al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15/3/2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso, cfr. Cass. n. 20015/2018 cit.; cfr., ad ulteriore conferma, Cass. n. 6293/2020).
Nella fattispecie, il convenuto non ha indicato nessun elemento o circostanza CP_1
o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
A supporto della tesi qui accolta, si veda, tra la giurisprudenza di merito, il Tribunale di
Milano sentenza n. 469/2020; la Corte di Appello di Torino sentenza del 13/1/2021 e n.
917/2019 pubbl. 24.1.2020; la Corte di Appello di Trieste sentenza n. 48/20; la Corte di
Appello di Milano sentenza n. 353/2021; il Tribunale di Bologna sentenza n. 412/2020; il Tribunale di Siena, sentenza n. 149/2020; il Tribunale di Foggia, sentenza n.
2140/2020; il Tribunale di Agrigento, sentenza n. 372/2020.
Documentata attraverso la produzione dei cedolini-paga (cfr. all. n. 4 ricorso) la mancata erogazione della retribuzione professionale docenti in favore della parte ricorrente, occorre affermare la fondatezza della domanda avanzata.
Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per il periodo oggetto del presente giudizio e va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore
Pag. 6 di 8 della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per la supplenza espletata nel periodo dal 3/10/2020 al 23/6/2021, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 3/4/2014, aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio, ai sensi dell'art. 5 D.M. n.
55/2014, applicando la maggiorazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
In particolare, in ordine alla invocata maggiorazione fino al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014, per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, osserva il Tribunale che l'art. 4, comma 1 bis cit., aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, afferma che il compenso, determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Orbene, deve ritenersi che sia indubbia la spettanza in favore del procuratore di parte ricorrente di tale aumento (cfr., in termini, Corte d'Appello di Bari, sentenza n.
1727/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Pag. 7 di 8 , in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione, CP_1 deduzione disattese, così provvede: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante per la supplenza espletata nel corso del periodo dal
3/10/2020 al 23/6/2021, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 1.030,00 per compensi, oltre alla maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Bari, 12/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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