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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 267/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 29.10.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la ricorrente, l'avv. DANIZIO in sostituzione dell'avv. GOLINELLI;
nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. DANIZIO contesta quanto ex adverso dedotto e in particolare l'eccezione di prescrizione sollevata dal poiché il termine non può che decorrere dal CP_1 superamento del limite dei 36 mesi e pertanto dall'a.s. 2023/2024, sicché alcuna prescrizione può dirsi maturata nella specie;
insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, riportandosi agli atti.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. DANIZIO presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 267/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 267/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Valstrona Via Cavour, 1, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara Via Mario Greppi, 2, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex art.
[...]
417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa , dipendente dell' CP_4 [...]
, e Controparte_3
legalmente domiciliati presso l' Controparte_3
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“In via principale accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato dal 1 settembre 2023 e per l'effetto, condannare il a corrispondere alla ricorrente , Controparte_2 Parte_1
a titolo risarcitorio una somma pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avv. Lidia Golinelli antistataria”
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:
- In via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 30.5.2025, esponeva di avere prestato Parte_1
servizio alle dipendenze del per più di 36 mesi, in assenza di Controparte_2 ragioni sostitutive, dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025, in forza di contratto con scadenza al 31.8.2025 su orario completo il primo anno e quindi, per i successivi, in forza di contratti al 30 giugno per 18 ore settimanali, sempre per la stessa classe di concorso e nello stesso istituto.
Su queste premesse di fatto chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno, quantificato secondo i criteri di cui all'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 12 del d.l. 131/2024, convertito nella L.
267/2024.
Si costituiva in giudizio il per chiedere il rigetto del ricorso in Controparte_2
quanto infondato, osservando come la ricorrente avesse stipulato dall'a.s. 2020/2021 e sino all'a.s. 2024/2025, contratti al 30 giugno, e dunque su organico di fatto, in relazione ai quali non è configurabile alcun abuso nell'impiego attraverso reiterati contratti a termine;
evidenziava, d'altronde, che a decorrere dal 14 luglio 2018, con l'entrata in vigore del c.d.
Decreto Dignità, poi convertito nella Legge n. 96/2018, era stato abolito il comma 131 della
Legge n. 107/2015 c.d. Buona Scuola, che vietava la reiterazione di contratti a tempo determinato per una durata superiore a 36 mesi, non potendosi neppure trascurare il fatto che la ricorrente non aveva mai presentato domanda per la partecipazione ai concorsi banditi dall'Amministrazione negli ultimi anni per il Primo e Secondo grado di insegnamento, mostrando così una precisa volontà di evitare la stabilizzazione. In ogni caso, eccepiva la prescrizione delle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente relative ai contratti di lavoro stipulati con l'Amministrazione prima del maggio 2020, stante il deposito del ricorso avvenuto nel maggio 2025.
La causa, istruita su base documentale, viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale a seguito della discussione all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Deve ritenersi pacifico in causa che la ricorrente a partire dall' a.s. 2020/2021 abbia prestato servizio di supplenza quale docente di scuola secondaria su un posto NORMALE per l'insegnamento della lingua INGLESE presso IS MAGGIA: il primo anno con contratto su posto vacante nell'organico di diritto e quindi in forza di contratti sino al termine delle attività di didattiche.
Oggetto del giudizio è, dunque, l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi di CP_1
supplenza in questione.
Ora, al termine della complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine
(c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (Corte Cost. ord. 207/2013; CGCU 26 novembre
2014, ; Corte Cost. n. 187/2016), la Corte di Cassazione con più sentenze (per tutte Per_1
n. 22552/2016 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), ha enunciato i seguenti principi: “118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70 comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con
i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4 comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n.
5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare
e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. 22552/2016).
In particolare, con riferimento all'ipotesi presa in considerazione nel paragrafo 125
(reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
"organico di fatto" e per le supplenze temporanee), deve ritenersi che, ai fini della configurabilità dell'abuso del contratto a termine, sia necessario, sotto il profilo della durata, il superamento del limite dei 36 mesi (analogamente all'ipotesi di reiterazione delle supplenze su "organico di diritto", per evidenti ragioni di coerenza e uniformità del sistema), a condizione però che ricorra l'ulteriore requisito della medesimezza di istituto scolastico e cattedra. Con la precisazione che, stanti le tipologie di supplenze, i 36 mesi in questione non possono essere consecutivi (le supplenze su "organico di fatto" fino al termine delle attività didattiche si interrompono, per loro natura, nei mesi di luglio e agosto), ma i contratti per lo stesso istituto scolastico e per la stessa cattedra devono comunque susseguirsi per oltre 36 mesi senza che tra uno e l'altro vi sia un'apprezzabile soluzione di continuità. Solo in tal caso, infatti, la reiterazione (benchè in assenza di continuità intesa in senso stretto) costituisce inequivocabile indice sintomatico dell'uso distorto al quale ha fatto riferimento la Suprema Corte nella sopra citata sentenza, perchè evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee.
Ciò posto, come anticipato, dai documenti prodotti con il ricorso emerge che Parte_1
ha stipulato un contratto a termine con scadenza al 31 agosto nell'a.s. 2020/2021 e che,
[...]
senza soluzione di continuità, per i quattro anni successivi ha prestato servizio in virtù di incarichi su organico di fatto, su orario completo.
In particolare, la ricorrente è sempre stata assunta presso il medesimo istituto scolastico (“IS
MAGGIA – Stresa”) e per il medesimo tipo di posto (“insegnamento della lingua inglese”).
Neppure nei contratti stipulati dall'a.s. 2021/2022 viene indicato il nominativo dei titolari delle cattedre e degli insegnanti che la ricorrente sarebbe stata destinata a sostituire né le ragioni della sostituzione.
Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato. Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la definizione che è stata data dalla
CE (sentenza 26 novembre 2014, ) Per_1
Per tutto quanto sinora esposto, pertanto, possono ritenersi integrati, nella specie, a partire dall'a.s. 2023/24 i requisiti della fattispecie di abusiva reiterazione dei contratti a termine, coinvolgendo 2 annualità.
La circostanza, poi, che la disposizione del comma 131 del d.lgs. 107/2015 (“A decorrere dal
1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”) sia stata abrogata dall'art. 4 bis DL 12/7/2018 n. 87
(c.d. Decreto dignità, conv. in l. 9 agosto 2018 n. 96) non incide sul carattere abusivo della reiterazione di contratti a termini per il personale scolastico alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 4 comma 1 l.
124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino, e dei principi affermati dalla giurisprudenza in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale.
È dunque evidente la configurabilità della abusiva reiterazione di contratti a termine denunciata dalla ricorrente.
Del resto, il convenuto non ha fornito prova di fatti impeditivi del diritto al CP_1
risarcimento.
In particolare, non può affermarsi che la ricorrente abbia goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi periodicamente banditi dall'Amministrazione, posto che non è stato dimostrato non trattarsi di procedure selettive.
Va osservato, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata dalla medesima determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-
429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021).
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal in quanto il CP_1
giudice di legittimità ha evidenziato, in proposito, che, in caso di illegittima reiterazione degli stessi, il termine (in ogni caso) decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (cfr. Cass. n. 34741 del 2023).
Nella specie, pertanto tenuto conto che l'ultimo contratto riguarda l'anno 2024/2025 alcuna prescrizione è maturata.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente, l'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 del d.l. 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre
2024, n. 166, prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ovverosia 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno “abusivo” e in 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
-condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_5 CP_6 pagare, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore della parte ricorrente, l'importo pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
-condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 2.109, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 29.10.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la ricorrente, l'avv. DANIZIO in sostituzione dell'avv. GOLINELLI;
nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. DANIZIO contesta quanto ex adverso dedotto e in particolare l'eccezione di prescrizione sollevata dal poiché il termine non può che decorrere dal CP_1 superamento del limite dei 36 mesi e pertanto dall'a.s. 2023/2024, sicché alcuna prescrizione può dirsi maturata nella specie;
insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, riportandosi agli atti.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. DANIZIO presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 267/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 267/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Valstrona Via Cavour, 1, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara Via Mario Greppi, 2, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex art.
[...]
417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa , dipendente dell' CP_4 [...]
, e Controparte_3
legalmente domiciliati presso l' Controparte_3
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“In via principale accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato dal 1 settembre 2023 e per l'effetto, condannare il a corrispondere alla ricorrente , Controparte_2 Parte_1
a titolo risarcitorio una somma pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avv. Lidia Golinelli antistataria”
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:
- In via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 30.5.2025, esponeva di avere prestato Parte_1
servizio alle dipendenze del per più di 36 mesi, in assenza di Controparte_2 ragioni sostitutive, dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025, in forza di contratto con scadenza al 31.8.2025 su orario completo il primo anno e quindi, per i successivi, in forza di contratti al 30 giugno per 18 ore settimanali, sempre per la stessa classe di concorso e nello stesso istituto.
Su queste premesse di fatto chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno, quantificato secondo i criteri di cui all'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 12 del d.l. 131/2024, convertito nella L.
267/2024.
Si costituiva in giudizio il per chiedere il rigetto del ricorso in Controparte_2
quanto infondato, osservando come la ricorrente avesse stipulato dall'a.s. 2020/2021 e sino all'a.s. 2024/2025, contratti al 30 giugno, e dunque su organico di fatto, in relazione ai quali non è configurabile alcun abuso nell'impiego attraverso reiterati contratti a termine;
evidenziava, d'altronde, che a decorrere dal 14 luglio 2018, con l'entrata in vigore del c.d.
Decreto Dignità, poi convertito nella Legge n. 96/2018, era stato abolito il comma 131 della
Legge n. 107/2015 c.d. Buona Scuola, che vietava la reiterazione di contratti a tempo determinato per una durata superiore a 36 mesi, non potendosi neppure trascurare il fatto che la ricorrente non aveva mai presentato domanda per la partecipazione ai concorsi banditi dall'Amministrazione negli ultimi anni per il Primo e Secondo grado di insegnamento, mostrando così una precisa volontà di evitare la stabilizzazione. In ogni caso, eccepiva la prescrizione delle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente relative ai contratti di lavoro stipulati con l'Amministrazione prima del maggio 2020, stante il deposito del ricorso avvenuto nel maggio 2025.
La causa, istruita su base documentale, viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale a seguito della discussione all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Deve ritenersi pacifico in causa che la ricorrente a partire dall' a.s. 2020/2021 abbia prestato servizio di supplenza quale docente di scuola secondaria su un posto NORMALE per l'insegnamento della lingua INGLESE presso IS MAGGIA: il primo anno con contratto su posto vacante nell'organico di diritto e quindi in forza di contratti sino al termine delle attività di didattiche.
Oggetto del giudizio è, dunque, l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi di CP_1
supplenza in questione.
Ora, al termine della complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine
(c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (Corte Cost. ord. 207/2013; CGCU 26 novembre
2014, ; Corte Cost. n. 187/2016), la Corte di Cassazione con più sentenze (per tutte Per_1
n. 22552/2016 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), ha enunciato i seguenti principi: “118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70 comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con
i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4 comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n.
5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare
e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. 22552/2016).
In particolare, con riferimento all'ipotesi presa in considerazione nel paragrafo 125
(reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
"organico di fatto" e per le supplenze temporanee), deve ritenersi che, ai fini della configurabilità dell'abuso del contratto a termine, sia necessario, sotto il profilo della durata, il superamento del limite dei 36 mesi (analogamente all'ipotesi di reiterazione delle supplenze su "organico di diritto", per evidenti ragioni di coerenza e uniformità del sistema), a condizione però che ricorra l'ulteriore requisito della medesimezza di istituto scolastico e cattedra. Con la precisazione che, stanti le tipologie di supplenze, i 36 mesi in questione non possono essere consecutivi (le supplenze su "organico di fatto" fino al termine delle attività didattiche si interrompono, per loro natura, nei mesi di luglio e agosto), ma i contratti per lo stesso istituto scolastico e per la stessa cattedra devono comunque susseguirsi per oltre 36 mesi senza che tra uno e l'altro vi sia un'apprezzabile soluzione di continuità. Solo in tal caso, infatti, la reiterazione (benchè in assenza di continuità intesa in senso stretto) costituisce inequivocabile indice sintomatico dell'uso distorto al quale ha fatto riferimento la Suprema Corte nella sopra citata sentenza, perchè evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee.
Ciò posto, come anticipato, dai documenti prodotti con il ricorso emerge che Parte_1
ha stipulato un contratto a termine con scadenza al 31 agosto nell'a.s. 2020/2021 e che,
[...]
senza soluzione di continuità, per i quattro anni successivi ha prestato servizio in virtù di incarichi su organico di fatto, su orario completo.
In particolare, la ricorrente è sempre stata assunta presso il medesimo istituto scolastico (“IS
MAGGIA – Stresa”) e per il medesimo tipo di posto (“insegnamento della lingua inglese”).
Neppure nei contratti stipulati dall'a.s. 2021/2022 viene indicato il nominativo dei titolari delle cattedre e degli insegnanti che la ricorrente sarebbe stata destinata a sostituire né le ragioni della sostituzione.
Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato. Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la definizione che è stata data dalla
CE (sentenza 26 novembre 2014, ) Per_1
Per tutto quanto sinora esposto, pertanto, possono ritenersi integrati, nella specie, a partire dall'a.s. 2023/24 i requisiti della fattispecie di abusiva reiterazione dei contratti a termine, coinvolgendo 2 annualità.
La circostanza, poi, che la disposizione del comma 131 del d.lgs. 107/2015 (“A decorrere dal
1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”) sia stata abrogata dall'art. 4 bis DL 12/7/2018 n. 87
(c.d. Decreto dignità, conv. in l. 9 agosto 2018 n. 96) non incide sul carattere abusivo della reiterazione di contratti a termini per il personale scolastico alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 4 comma 1 l.
124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino, e dei principi affermati dalla giurisprudenza in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale.
È dunque evidente la configurabilità della abusiva reiterazione di contratti a termine denunciata dalla ricorrente.
Del resto, il convenuto non ha fornito prova di fatti impeditivi del diritto al CP_1
risarcimento.
In particolare, non può affermarsi che la ricorrente abbia goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi periodicamente banditi dall'Amministrazione, posto che non è stato dimostrato non trattarsi di procedure selettive.
Va osservato, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata dalla medesima determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-
429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021).
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal in quanto il CP_1
giudice di legittimità ha evidenziato, in proposito, che, in caso di illegittima reiterazione degli stessi, il termine (in ogni caso) decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (cfr. Cass. n. 34741 del 2023).
Nella specie, pertanto tenuto conto che l'ultimo contratto riguarda l'anno 2024/2025 alcuna prescrizione è maturata.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente, l'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 del d.l. 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre
2024, n. 166, prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ovverosia 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno “abusivo” e in 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
-condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_5 CP_6 pagare, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore della parte ricorrente, l'importo pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
-condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 2.109, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci