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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1016/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
17.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18.04.2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CRISCI VINCENZO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
FERRARO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in VALLE DI MADDALOI (CE) in data
08.05.2021 dal quale è nata la figlia (il 5.02.2022); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel rispetto reciproco;
2) la casa coniugale, sita in Valle di Maddaloni, alla Via Sincilia, n. 6, viene assegnata alla moglie, la quale assume l'obbligo di provvedere alla voltura, a suo nome, del contratto di locazione e delle utenze domestiche;
3) il marito, il quale ha già lasciato la casa familiare portando con sé i propri effetti personali, è attualmente domiciliato presso l'abitazione dei di lui genitori, sita in S. Maria
a IC (CE), al IC ID De GA, n. 3;
4) la figlia sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, 1 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Le Parti s'impegnano a salvaguardare il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) i genitori conserveranno, pertanto, la titolarità e l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, le Parti, nei periodi di rispettiva permanenza della minore presso di essi, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
6) i genitori avranno l'onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia ed assicurano la loro presenza nei rapporti con le istituzioni scolastiche;
7) la figlia minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione della Persona_2 madre;
8) fatti salvi migliori e diversi accordi tra i genitori, il padre, il quale, a settimane alternate, effettua i seguenti turni di lavoro 04.00/14.00 – 14.00/23.00, con un giorno di riposo settimanale non fisso, potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Per_1 calendario:
✓ quando il padre effettua il turno di mattina: n. 3 pomeriggi, dalle ore 15.00 alle ore
20.00, compresi tra i giorni lunedì e venerdì e da comunicare alla madre con un preavviso di almeno 3 giorni, oltre il sabato e la domenica;
✓ quando il padre effettua il turno di pomeriggio: sabato e domenica mattina dalle ore
09.30/12.30 e n. 3 mattine, compresi tra i giorni lunedì e venerdì e da comunicare alla madre con un preavviso di almeno 3 giorni, nel periodo estivo allorquando la bambina non è impegnata a scuola;
9) il pernottamento della figlia minore presso l'abitazione paterna, considerati gli attuali orari di lavoro seguiti dal padre, nonché la tenera età della bambina, verrà concordato di volta in volta tra i genitori;
10) la figlia trascorrerà ricorrenze e festività con l'uno o l'altro genitore in base al principio dell'alternanza; la minore starà con il padre per le festività natalizie, ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 dicembre o i giorni 30, 31 dicembre e 1° gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, e sempre ad anni alterni, il giorno dell'Epifania o di “Carnevale”;
2 11) ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio minore un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (01 giugno - 10 settembre); tale periodo dovrà essere comunicato in forma scritta all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove si recheranno insieme alla minore;
12) la figlia minore trascorrerà con i genitori i giorni coincidenti con i compleanni e gli onomastici di questi ultimi, nonché il giorno della Festa della Mamma e della Festa del
Papà; nel contempo i genitori assicureranno, ad anni alterni, la loro presenza in occasione di compleanni, onomastici e ricorrenze della figlia;
13) il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore , la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi Per_1 secondo gli indici ISTAT come per legge, entro il giorno 05 di ogni mese mediante disposizione di bonifico;
14) entrambi i genitori provvederanno al pagamento, nella misura del 50% per ciascuna parte, alle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate e debitamente documentate, sostenute nell'interesse della figlia minore . In merito alla distinzione tra le spese incluse nell'assegno Persona_2 periodico/mensile ordinario e quelle da considerarsi straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, le Parti rinviano al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di S. Maria C.V;
15) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, provvederanno al proprio mantenimento con le rispettive sostanze, rinunciando ad ogni reciproca pretesa per tale causale;
16) l'Assegno Unico Universale verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_2
17) il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato bonariamente suddiviso tra le
Parti al momento della sottoscrizione del presente atto;
18) il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle rate del contratto Parte_1 di finanziamento stipulato con Compass Banca S.p.A. fino all'estinzione dello stesso;
19) il pagamento del canone locatizio, nonché delle utenze, spese e tributi afferenti alla casa coniugale, maturati a partire dal 1° febbraio 2025, restano a carico esclusivo della moglie;
20) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento d'identità valido per l'espatrio loro e della figlia minore;
3 21) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altra, alla presenza della minore;
22) con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi ragione e/o causa, derivante e/o collegata al rapporto coniugale e matrimoniale;
23) le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le Parti (la sig.ra
è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato). Parte_2 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALLE DI MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2021);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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