CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria Mitola Presidente
2. dott. Michele Prencipe Consigliere
3. dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 1116, la seguente
SENTENZA sulla domanda proposta da
(avv.to De Paola Vito) Parte_1
CONTRO
(avv.to Ipedovo Monica) Controparte_1
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
era proprietaria dei terreni siti in agro di Modugno fgl 16, p.lle 149-174 e 178 Parte_1
oggi 608- 610- 786 e 785 ex 149-178.
La Provincia di oggi , con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 111 del CP_1 Controparte_1
31/07/2007, approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione delle Diramazioni della S.P.
231 al Km 1 + 450 verso la S.P. 54 "Modugno - Palese" e la S.S. 96.
Con deliberazione n. 162 del 20/10/2009, veniva approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica con dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo, con decreti di occupazione anticipata e determinazione d'urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 41 del 20/11/2009 e n. 2 del
17/10/2011, disponeva, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005,
l'occupazione d'urgenza in favore della Provincia di Bari dei terreni.
pagina 1 di 7 L'esproprio veniva disposto con decreto n. 14 del 15.11.2021 mai notificato e successivamente doppiato dal decreto n. 2 del 05/04/2023 rettificativo del primo.
Con Ordinanza dirigenziale n. 5 del 11.10.2021 veniva disposto, in favore di il Parte_1
deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP. di ai sensi dell'art. 20, comma 14, del CP_1
D.P.R. 327/2001 dell'importo complessivo di € 10.346,59 di cui € 4.835,00 per indennità di esproprio, euro 517,84 per interessi legali ed euro 4.993,75 per indennità di occupazione temporanea.
Ha proposto opposizione instando per la rideterminazione della stima dei beni Parte_1 espropriati in misura complessiva di €35.755 comprendente, altresì, le seguenti ulteriori voci:
€ 15.450,00 per valore del piazzale esistente sotto il sedime;
€ 16.305,00 per declassamento valore commerciale della particella inclusa o € 9.300,00 per realizzazione di servitù di passaggio;
€ 4.000,00 per realizzazione di vasca di decantazione e disoleazione delle acque meteoriche che si riversano nel fondo itercluso.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione perché tardiva.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avversa opposizione chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Disposta l'istruttoria, da questa Corte in composizione monocratica, con nomina di CTU, la causa è stata rinviata, all'udienza del 4.02.2025 dinnanzi al Collegio che l'ha riservata per la decisone.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso (perchè iscritto a ruolo solo il 13.09.2023 a fronte della notifica del decreto di esproprio n. 2 del 5.04.2023 in data
18.07.2023) in quanto l'opposizione alla stima rientra nella sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto).
Nel merito, il CTU, a seguito dell'esame degli atti e dei sopralluoghi effettuati, ha accertato che la particella espropriata è quella identificata fg. 16 p.lla 784 (appartenente alla ex p.lla 149).
Ha, quindi, precisato che le particelle costituenti la ex p.lla 149 risultano così suddivise ed hanno le seguenti superfici:
➢ fg. 16 p.lla 785 di 1.016 mq;
➢ fg. 16 p.lla 784 di 967 mq;
➢ fg. 16 p.lla 786 di 1.087 mq.
Il CTU ha accertato che l'area oggetto di esproprio è catastalmente indicata con “qualità di Pt_2
classe 04”; attualmente l'area (p.lla 784) è occupata dalla strada provinciale 231 verso la S.P. 54
Modugno-Palese e la S.S. 96.ma ai suoi lati vi sono le particelle 785 e 786.
pagina 2 di 7 La strada realizzata ha separato in due porzioni il fondo di proprietà della , in particolare, Parte_1
la p.lla 786 è rimasta interclusa non essendo stato realizzato un accesso a tale area.
L'accesso più vicino è stato realizzato a circa 62 metri di distanza per la particella adiacente (p.lla 779).
Attualmente le due particelle adiacenti alla strada (p.lla 785 e p.lla 786) si presentano come un terreno agricolo incolto e in avanzato stato di abbandono con presenza di uno strato di sottofondo in pietrame calcareo dello spessore compreso fra 60 e 80 cm che denota la preesistenza di tale strato di sottofondo anche sulla particella 784 espropriata.
Dal certificato di destinazione urbanistica acquisito emerge che le particelle costituenti la ex p.lla 149 risultano così tipizzate:
➢ fg. 16 p.lla 785: tipizzata come area agricola;
➢ fg. 16 p.lla 784: tipizzata come area agricola e destinate alla viabilità;
➢ fg. 16 p.lla 786: ricade in parte in zona tipizzata nel Comparto edilizio di tipo B3 nella zona produttiva D e in parte in zona tipizzata come area agricola.
Ciò posto, ai fini della determinazione del valore di mercato dei beni ablati, non avendo reperito comparabili, il CTU ha applicato il metodo cd. analitico secondo cui il valore è uguale al rapporto tra
"reddito" e "saggio di capitalizzazione".
Alla luce della destinazione urbanistica, ha considerato un'area di estensione di 10.000 mq ( 1 ettaro), con un numero di piante di ulivo installabili pari a 400 e con produzione di olio di 80 quintali.
Ha, così, calcolato una produzione lorda di € 8.320,00 da cui ha detratto tutte le spese (quantificate complessivamente in € 40.000).
Ha, quindi, sviluppato ulteriormente i suindicati parametri e ha calcolato il valore unitario della terra in 3,29 €/𝑚𝑞.
Poiché detto valore è inferiore a quello unitario riconosciuto nel decreto di esproprio dalla
[...]
pari a €/mq 5,00 ha ritenuto di applicare quest'ultimo moltiplicandolo per la Controparte_1
superficie di area espropriata ed ottenendo un valore di mercato dell'area espropriata pari a:
𝑽𝑴 = 𝑽𝑻𝑵𝑼𝒙𝑺𝒖𝒑.𝒆𝒔𝒑𝒓. = 𝟓, 𝟎𝟎𝒙𝟗𝟔𝟕 = € 𝟒. 𝟖𝟑𝟓, 𝟎𝟎
Poiché l'area occupata è di mq 1.020, ha calcolato il 𝑉𝑀 = 𝑉𝑇𝑁𝑈𝑥𝑆𝑢𝑝.𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝. = 5,00𝑥1.020 = €
𝟓.𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎.
A fronte di un periodo di occupazione iniziato il 17/10/2011, il CTU ha calcolato, per i primi 5 anni,
l'indennità di occupazione legittima è stata calcolata considerato un coefficiente di rivalutazione monetaria all'ottobre 2011 pari a 1,266 risulta pari a €2.690,25.
pagina 3 di 7 Per tutto il periodo di occupazione senza titolo decorrente dal 17/10/2016, sino al decreto di esproprio del 05/04/2023, ha quantificato l'importo di € 1.397,555 come danno da illecita occupazione.
Dai rilievi eseguiti in contraddittorio il CTU ha appurato che effettivamente la p.lla 786 è rimasta interclusa con la realizzazione della suddetta diramazione stradale e che l'accesso più vicino è stato realizzato a circa 62 metri di distanza per la particella adiacente (p.lla 779) con la conseguente necessità di realizzare su quest'ultima particella una servitù di passaggio con la costruzione di una strada di accesso che ne consenta l'ingresso alla p.lla 786 per una superficie di 62x3=186 mq.
Il CTU, quindi, ha ritenuto congruo il valore di 30,00 €/mq indicato dal C.T.P. della
, geom. , nella propria perizia giurata, necessario per la Parte_1 Persona_1
realizzazione delle opere di scavo, vespaio in pietrame con stabilizzato e cilindrato comprensivo di trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Ha, quindi, riconosciuto alla opponente l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a:
𝑪𝒔𝒆𝒓𝒗.𝒑𝒂𝒔𝒔. = 𝑺𝒔𝒆𝒓𝒗.𝒑𝒂𝒔𝒔.𝒙𝑪𝒖 = 𝟏𝟖𝟔, 𝟎𝟎𝒙𝟑𝟎, 𝟎𝟎 = € 𝟓. 𝟓𝟖𝟎, 𝟎𝟎𝟎
A tale valore deve aggiungersi la somma da corrispondere al proprietario del fondo servente sulla base dell'importo unitario dell'area
𝑰𝒔𝒆𝒓.𝒑𝒂𝒔𝒔. = 𝑽𝑻𝑵𝑼𝒙𝑺𝒔𝒆𝒓𝒗.𝒑𝒂𝒔𝒔. = 𝟓, 𝟎𝟎𝒙𝟏𝟖𝟔, 𝟎𝟎 = € 𝟗𝟑𝟎, 𝟎𝟎.
Il CTU ha quantificato l'indennità complessiva da corrispondere all'opponente in misura complessiva di € 15.433,00 di cui € 4.835,000 per indennità di esproprio;
€ 2.690,250 per indennità di occupazione;
€ 5.580,000 e 930,000 per indennità da fondo intercluso ed infine € 1.397,555 come danno da illecita occupazione per tutto il periodo di occupazione senza titolo che va a partire dal
17/10/2016, fine quinquennio dalla data di immissione in possesso, sino alla data di soddisfo, decreto di esproprio del 05/04/2023.
Quest'ultima voce, tuttavia, non può essere riconosciuta non essendo stata, peraltro formulata alcuna domanda in tal senso da parte dell'opponente ed essendo stata calcolata dal CTU richiamando erroneamente il disposto dell'art.42 bis, comma 3 del D.P.R. 327/2011 che, nella specie, non trova applicazione.
Va rivisto, altresì, il calcolo dell'indennità di occupazione atteso che, ai sensi del disposto di cui all'art. 50 co. 1 DPR n. 327/01, è dovuta al proprietario, per il periodo compreso dalla data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione, un'indennità di occupazione in misura pari a 1/12 annuo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio dell'area e per ogni mese o frazione di mese un'indennità pari a 1/12 di quella annua.
Nella specie, l'immissione in possesso è del 17.10.2011 e con ordinanza dirigenziale dell'11.10.2021
pagina 4 di 7 è stato disposto il deposito delle somme presso la Cassa DDPP.
L'indennità annua è pari a: € 4.835,00 : 12= € 402,9
Non essendo stata sollevata eccezione di prescrizione da parte della , l'indennità di Controparte_1 occupazione è pari a € 402,9 x 10 anni = € 4.029,00.
Fatte queste precisazioni, la valutazione operata dal CTU è condivisibile in quanto aderente alla destinazione urbanistica dell'area nonché parametrata al valore unitario di €/mq 5.000,00 indicato dall'Ente espropriante superiore rispetto a quello calcolato (€/mq 3,29).
A ciò aggiungasi che avverso la bozza di CTU alcuna osservazione è stata sollevata dalla
[...]
. CP_1
Vanno confermati, altresì, gli importi di € 5.580,000 e €930,000 per indennità conseguente all'interclusione del fondo.
Si condividono, altresì, le conclusioni del CTU in ordine alla insussistenza dei danni richiesti dalla parte opponente relativi l'esistenza di un piazzale con vespaio in pietrame rifinito con stabilizzato realizzato dalla proprietaria “con la funzione di servire all'attività agricola della stessa per carico e scarico dei mezzi”.
Il P.R.G. del Comune di Modugno è stato adottato già nel 1986 ovvero 2 anni prima dell'acquisto dell'area da parte della e già prevedeva la viabilità di fatto realizzata con l'intervento Parte_1
ablatorio.
Ne consegue che il manufatto di cui si chiede il risarcimento, nella configurazione del fondo prima dell'esproprio, non aveva alcuna attitudine a fungere da piazzale di servizio per l'attività agricola.
La realizzazione di detto manufatto è dipesa da un'iniziativa della e pertanto non può Parte_1
essere riconosciuto alcun indennizzo per opere di soprassuolo.
Il CTU ha accertato che attualmente quindi sull'area residua di proprietà della opponente defluisce la quantità piovana del solo tratto di strada antistante la stessa e pertanto non può essere riconosciuto alcuna somma per la realizzazione di vasca di disoleazione e decantazione delle acque meteoriche in quanto non vi era alcun obbligo normativo al momento dell'approvazione del progetto della suddetta strada (anno 2007).
L'assunto dell'opponente (vd. note scritte del 18.11.2024) secondo cui il pietrame sarebbe stato utilizzato proprio dalla per realizzare il sottofondo stradale della viabilità oggi Controparte_1
esistente, così traendo un vantaggio economico dallo status dei luoghi, non è condivisibile perché non dimostrato.
pagina 5 di 7 Trattandosi di rispetto dalla strada realizzata (10 metri), la realizzazione della stessa non ha modificato in alcun modo la suscettibilità edificatoria della p.lla 786 e pertanto non vi è stato alcun declassamento del valore commerciale della particella e quindi non può essere riconosciuto alcun danno economico.
Conclusivamente a deve essere riconosciuto l'importo complessivo di € 15.374,00 Parte_1 di cui € 4.835,00 per indennità di esproprio;
€4.029,00 per indennità di occupazione legittima;
€5.580 e di € 930,00 per il fondo intercluso.
Poiché l'obbligazione di pagamento delle indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, gli importi riconosciuti.” non devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria (cfr., fra le pronunce di legittimità più recenti, Cass. 18.8.2017 n. 20178; Cass.
4.4.2018 n. 8337; Cass.
9.1.2020 n. 217;
Cass. 10.2.2021 n. 3274). Né risultano allegate e provate, nella specie, le circostanze da cui deriverebbe un ipotetico maggior danno da ritardo, eventualmente liquidabile ex art. 1224 cod. civ., non essendo ravvisabile un ritardo colpevole, ai sensi degli artt. 1218 e 1176 cod. civ., imputabile all'ente espropriante, che giammai avrebbe potuto prestare adesione alla domanda dell'opponente in quanto velleitariamente mirante a conseguire somme palesemente eccessive.
Inoltre la quantificazione di un corrispettivo di entità superiore a quello offerto dall'Autorità espropriante, lungi dal consentire la condanna al pagamento delle somme determinate, comporta unicamente la necessità di impartire l'ordine di versare la differenza fra quanto depositato e quanto stabilito nella pronunzia giurisdizionale presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, oltre agli interessi “compensativi” sulla predetta differenza a far data dal decreto ablativo, per l'indennità di espropriazione, e dalla scadenza di ogni singola annualità, per l'indennità di occupazione, fino al giorno del deposito.
La rideterminazione, sia pure soltanto in lieve in aumento, delle somme spettanti all' opponente ed il rigetto di tutte le voci di danno poste a fondamento della stima come originariamente determinata giustifica integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Le spese occorse per l'espletamento della ctu, come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa, sono definitivamente poste a carico delle parti secondo un criterio di suddivisione egualitaria
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto riconosce, per l'esproprio della p.lla ex 149 (frazionata nelle p.lle 784, 785 e 786) fgl 16 l'importo di
€15.374,00 di cui € 4.835,00 per indennità di esproprio;
€4.029,00 per indennità di occupazione legittima;
€5.580 e di € 930,00 per il fondo intercluso. ordina alla di versare le suddette somme presso la Controparte_1 Controparte_2
a disposizione dell'avente diritto, detratto quanto eventualmente già versato, oltre
[...]
pagina 6 di 7 interessi al tasso legale sulla differenza fra l'indennità giudizialmente determinata e l'indennità già versata, con decorrenza dalla data del decreto di esproprio, per l'indennità di espropriazione, e dalla scadenza di ciascuna annualità, per l'indennità di occupazione, fino al giorno del deposito;
4) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
5) pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa, per quote uguali a carico di ciascuna delle tre parti in causa.
Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello di Bari, in data 4.02.2025
Il Presidente
Dr.Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria Mitola Presidente
2. dott. Michele Prencipe Consigliere
3. dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 1116, la seguente
SENTENZA sulla domanda proposta da
(avv.to De Paola Vito) Parte_1
CONTRO
(avv.to Ipedovo Monica) Controparte_1
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
era proprietaria dei terreni siti in agro di Modugno fgl 16, p.lle 149-174 e 178 Parte_1
oggi 608- 610- 786 e 785 ex 149-178.
La Provincia di oggi , con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 111 del CP_1 Controparte_1
31/07/2007, approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione delle Diramazioni della S.P.
231 al Km 1 + 450 verso la S.P. 54 "Modugno - Palese" e la S.S. 96.
Con deliberazione n. 162 del 20/10/2009, veniva approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica con dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo, con decreti di occupazione anticipata e determinazione d'urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 41 del 20/11/2009 e n. 2 del
17/10/2011, disponeva, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005,
l'occupazione d'urgenza in favore della Provincia di Bari dei terreni.
pagina 1 di 7 L'esproprio veniva disposto con decreto n. 14 del 15.11.2021 mai notificato e successivamente doppiato dal decreto n. 2 del 05/04/2023 rettificativo del primo.
Con Ordinanza dirigenziale n. 5 del 11.10.2021 veniva disposto, in favore di il Parte_1
deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP. di ai sensi dell'art. 20, comma 14, del CP_1
D.P.R. 327/2001 dell'importo complessivo di € 10.346,59 di cui € 4.835,00 per indennità di esproprio, euro 517,84 per interessi legali ed euro 4.993,75 per indennità di occupazione temporanea.
Ha proposto opposizione instando per la rideterminazione della stima dei beni Parte_1 espropriati in misura complessiva di €35.755 comprendente, altresì, le seguenti ulteriori voci:
€ 15.450,00 per valore del piazzale esistente sotto il sedime;
€ 16.305,00 per declassamento valore commerciale della particella inclusa o € 9.300,00 per realizzazione di servitù di passaggio;
€ 4.000,00 per realizzazione di vasca di decantazione e disoleazione delle acque meteoriche che si riversano nel fondo itercluso.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione perché tardiva.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avversa opposizione chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Disposta l'istruttoria, da questa Corte in composizione monocratica, con nomina di CTU, la causa è stata rinviata, all'udienza del 4.02.2025 dinnanzi al Collegio che l'ha riservata per la decisone.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso (perchè iscritto a ruolo solo il 13.09.2023 a fronte della notifica del decreto di esproprio n. 2 del 5.04.2023 in data
18.07.2023) in quanto l'opposizione alla stima rientra nella sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto).
Nel merito, il CTU, a seguito dell'esame degli atti e dei sopralluoghi effettuati, ha accertato che la particella espropriata è quella identificata fg. 16 p.lla 784 (appartenente alla ex p.lla 149).
Ha, quindi, precisato che le particelle costituenti la ex p.lla 149 risultano così suddivise ed hanno le seguenti superfici:
➢ fg. 16 p.lla 785 di 1.016 mq;
➢ fg. 16 p.lla 784 di 967 mq;
➢ fg. 16 p.lla 786 di 1.087 mq.
Il CTU ha accertato che l'area oggetto di esproprio è catastalmente indicata con “qualità di Pt_2
classe 04”; attualmente l'area (p.lla 784) è occupata dalla strada provinciale 231 verso la S.P. 54
Modugno-Palese e la S.S. 96.ma ai suoi lati vi sono le particelle 785 e 786.
pagina 2 di 7 La strada realizzata ha separato in due porzioni il fondo di proprietà della , in particolare, Parte_1
la p.lla 786 è rimasta interclusa non essendo stato realizzato un accesso a tale area.
L'accesso più vicino è stato realizzato a circa 62 metri di distanza per la particella adiacente (p.lla 779).
Attualmente le due particelle adiacenti alla strada (p.lla 785 e p.lla 786) si presentano come un terreno agricolo incolto e in avanzato stato di abbandono con presenza di uno strato di sottofondo in pietrame calcareo dello spessore compreso fra 60 e 80 cm che denota la preesistenza di tale strato di sottofondo anche sulla particella 784 espropriata.
Dal certificato di destinazione urbanistica acquisito emerge che le particelle costituenti la ex p.lla 149 risultano così tipizzate:
➢ fg. 16 p.lla 785: tipizzata come area agricola;
➢ fg. 16 p.lla 784: tipizzata come area agricola e destinate alla viabilità;
➢ fg. 16 p.lla 786: ricade in parte in zona tipizzata nel Comparto edilizio di tipo B3 nella zona produttiva D e in parte in zona tipizzata come area agricola.
Ciò posto, ai fini della determinazione del valore di mercato dei beni ablati, non avendo reperito comparabili, il CTU ha applicato il metodo cd. analitico secondo cui il valore è uguale al rapporto tra
"reddito" e "saggio di capitalizzazione".
Alla luce della destinazione urbanistica, ha considerato un'area di estensione di 10.000 mq ( 1 ettaro), con un numero di piante di ulivo installabili pari a 400 e con produzione di olio di 80 quintali.
Ha, così, calcolato una produzione lorda di € 8.320,00 da cui ha detratto tutte le spese (quantificate complessivamente in € 40.000).
Ha, quindi, sviluppato ulteriormente i suindicati parametri e ha calcolato il valore unitario della terra in 3,29 €/𝑚𝑞.
Poiché detto valore è inferiore a quello unitario riconosciuto nel decreto di esproprio dalla
[...]
pari a €/mq 5,00 ha ritenuto di applicare quest'ultimo moltiplicandolo per la Controparte_1
superficie di area espropriata ed ottenendo un valore di mercato dell'area espropriata pari a:
𝑽𝑴 = 𝑽𝑻𝑵𝑼𝒙𝑺𝒖𝒑.𝒆𝒔𝒑𝒓. = 𝟓, 𝟎𝟎𝒙𝟗𝟔𝟕 = € 𝟒. 𝟖𝟑𝟓, 𝟎𝟎
Poiché l'area occupata è di mq 1.020, ha calcolato il 𝑉𝑀 = 𝑉𝑇𝑁𝑈𝑥𝑆𝑢𝑝.𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝. = 5,00𝑥1.020 = €
𝟓.𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎.
A fronte di un periodo di occupazione iniziato il 17/10/2011, il CTU ha calcolato, per i primi 5 anni,
l'indennità di occupazione legittima è stata calcolata considerato un coefficiente di rivalutazione monetaria all'ottobre 2011 pari a 1,266 risulta pari a €2.690,25.
pagina 3 di 7 Per tutto il periodo di occupazione senza titolo decorrente dal 17/10/2016, sino al decreto di esproprio del 05/04/2023, ha quantificato l'importo di € 1.397,555 come danno da illecita occupazione.
Dai rilievi eseguiti in contraddittorio il CTU ha appurato che effettivamente la p.lla 786 è rimasta interclusa con la realizzazione della suddetta diramazione stradale e che l'accesso più vicino è stato realizzato a circa 62 metri di distanza per la particella adiacente (p.lla 779) con la conseguente necessità di realizzare su quest'ultima particella una servitù di passaggio con la costruzione di una strada di accesso che ne consenta l'ingresso alla p.lla 786 per una superficie di 62x3=186 mq.
Il CTU, quindi, ha ritenuto congruo il valore di 30,00 €/mq indicato dal C.T.P. della
, geom. , nella propria perizia giurata, necessario per la Parte_1 Persona_1
realizzazione delle opere di scavo, vespaio in pietrame con stabilizzato e cilindrato comprensivo di trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Ha, quindi, riconosciuto alla opponente l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a:
𝑪𝒔𝒆𝒓𝒗.𝒑𝒂𝒔𝒔. = 𝑺𝒔𝒆𝒓𝒗.𝒑𝒂𝒔𝒔.𝒙𝑪𝒖 = 𝟏𝟖𝟔, 𝟎𝟎𝒙𝟑𝟎, 𝟎𝟎 = € 𝟓. 𝟓𝟖𝟎, 𝟎𝟎𝟎
A tale valore deve aggiungersi la somma da corrispondere al proprietario del fondo servente sulla base dell'importo unitario dell'area
𝑰𝒔𝒆𝒓.𝒑𝒂𝒔𝒔. = 𝑽𝑻𝑵𝑼𝒙𝑺𝒔𝒆𝒓𝒗.𝒑𝒂𝒔𝒔. = 𝟓, 𝟎𝟎𝒙𝟏𝟖𝟔, 𝟎𝟎 = € 𝟗𝟑𝟎, 𝟎𝟎.
Il CTU ha quantificato l'indennità complessiva da corrispondere all'opponente in misura complessiva di € 15.433,00 di cui € 4.835,000 per indennità di esproprio;
€ 2.690,250 per indennità di occupazione;
€ 5.580,000 e 930,000 per indennità da fondo intercluso ed infine € 1.397,555 come danno da illecita occupazione per tutto il periodo di occupazione senza titolo che va a partire dal
17/10/2016, fine quinquennio dalla data di immissione in possesso, sino alla data di soddisfo, decreto di esproprio del 05/04/2023.
Quest'ultima voce, tuttavia, non può essere riconosciuta non essendo stata, peraltro formulata alcuna domanda in tal senso da parte dell'opponente ed essendo stata calcolata dal CTU richiamando erroneamente il disposto dell'art.42 bis, comma 3 del D.P.R. 327/2011 che, nella specie, non trova applicazione.
Va rivisto, altresì, il calcolo dell'indennità di occupazione atteso che, ai sensi del disposto di cui all'art. 50 co. 1 DPR n. 327/01, è dovuta al proprietario, per il periodo compreso dalla data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione, un'indennità di occupazione in misura pari a 1/12 annuo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio dell'area e per ogni mese o frazione di mese un'indennità pari a 1/12 di quella annua.
Nella specie, l'immissione in possesso è del 17.10.2011 e con ordinanza dirigenziale dell'11.10.2021
pagina 4 di 7 è stato disposto il deposito delle somme presso la Cassa DDPP.
L'indennità annua è pari a: € 4.835,00 : 12= € 402,9
Non essendo stata sollevata eccezione di prescrizione da parte della , l'indennità di Controparte_1 occupazione è pari a € 402,9 x 10 anni = € 4.029,00.
Fatte queste precisazioni, la valutazione operata dal CTU è condivisibile in quanto aderente alla destinazione urbanistica dell'area nonché parametrata al valore unitario di €/mq 5.000,00 indicato dall'Ente espropriante superiore rispetto a quello calcolato (€/mq 3,29).
A ciò aggiungasi che avverso la bozza di CTU alcuna osservazione è stata sollevata dalla
[...]
. CP_1
Vanno confermati, altresì, gli importi di € 5.580,000 e €930,000 per indennità conseguente all'interclusione del fondo.
Si condividono, altresì, le conclusioni del CTU in ordine alla insussistenza dei danni richiesti dalla parte opponente relativi l'esistenza di un piazzale con vespaio in pietrame rifinito con stabilizzato realizzato dalla proprietaria “con la funzione di servire all'attività agricola della stessa per carico e scarico dei mezzi”.
Il P.R.G. del Comune di Modugno è stato adottato già nel 1986 ovvero 2 anni prima dell'acquisto dell'area da parte della e già prevedeva la viabilità di fatto realizzata con l'intervento Parte_1
ablatorio.
Ne consegue che il manufatto di cui si chiede il risarcimento, nella configurazione del fondo prima dell'esproprio, non aveva alcuna attitudine a fungere da piazzale di servizio per l'attività agricola.
La realizzazione di detto manufatto è dipesa da un'iniziativa della e pertanto non può Parte_1
essere riconosciuto alcun indennizzo per opere di soprassuolo.
Il CTU ha accertato che attualmente quindi sull'area residua di proprietà della opponente defluisce la quantità piovana del solo tratto di strada antistante la stessa e pertanto non può essere riconosciuto alcuna somma per la realizzazione di vasca di disoleazione e decantazione delle acque meteoriche in quanto non vi era alcun obbligo normativo al momento dell'approvazione del progetto della suddetta strada (anno 2007).
L'assunto dell'opponente (vd. note scritte del 18.11.2024) secondo cui il pietrame sarebbe stato utilizzato proprio dalla per realizzare il sottofondo stradale della viabilità oggi Controparte_1
esistente, così traendo un vantaggio economico dallo status dei luoghi, non è condivisibile perché non dimostrato.
pagina 5 di 7 Trattandosi di rispetto dalla strada realizzata (10 metri), la realizzazione della stessa non ha modificato in alcun modo la suscettibilità edificatoria della p.lla 786 e pertanto non vi è stato alcun declassamento del valore commerciale della particella e quindi non può essere riconosciuto alcun danno economico.
Conclusivamente a deve essere riconosciuto l'importo complessivo di € 15.374,00 Parte_1 di cui € 4.835,00 per indennità di esproprio;
€4.029,00 per indennità di occupazione legittima;
€5.580 e di € 930,00 per il fondo intercluso.
Poiché l'obbligazione di pagamento delle indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, gli importi riconosciuti.” non devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria (cfr., fra le pronunce di legittimità più recenti, Cass. 18.8.2017 n. 20178; Cass.
4.4.2018 n. 8337; Cass.
9.1.2020 n. 217;
Cass. 10.2.2021 n. 3274). Né risultano allegate e provate, nella specie, le circostanze da cui deriverebbe un ipotetico maggior danno da ritardo, eventualmente liquidabile ex art. 1224 cod. civ., non essendo ravvisabile un ritardo colpevole, ai sensi degli artt. 1218 e 1176 cod. civ., imputabile all'ente espropriante, che giammai avrebbe potuto prestare adesione alla domanda dell'opponente in quanto velleitariamente mirante a conseguire somme palesemente eccessive.
Inoltre la quantificazione di un corrispettivo di entità superiore a quello offerto dall'Autorità espropriante, lungi dal consentire la condanna al pagamento delle somme determinate, comporta unicamente la necessità di impartire l'ordine di versare la differenza fra quanto depositato e quanto stabilito nella pronunzia giurisdizionale presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, oltre agli interessi “compensativi” sulla predetta differenza a far data dal decreto ablativo, per l'indennità di espropriazione, e dalla scadenza di ogni singola annualità, per l'indennità di occupazione, fino al giorno del deposito.
La rideterminazione, sia pure soltanto in lieve in aumento, delle somme spettanti all' opponente ed il rigetto di tutte le voci di danno poste a fondamento della stima come originariamente determinata giustifica integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Le spese occorse per l'espletamento della ctu, come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa, sono definitivamente poste a carico delle parti secondo un criterio di suddivisione egualitaria
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto riconosce, per l'esproprio della p.lla ex 149 (frazionata nelle p.lle 784, 785 e 786) fgl 16 l'importo di
€15.374,00 di cui € 4.835,00 per indennità di esproprio;
€4.029,00 per indennità di occupazione legittima;
€5.580 e di € 930,00 per il fondo intercluso. ordina alla di versare le suddette somme presso la Controparte_1 Controparte_2
a disposizione dell'avente diritto, detratto quanto eventualmente già versato, oltre
[...]
pagina 6 di 7 interessi al tasso legale sulla differenza fra l'indennità giudizialmente determinata e l'indennità già versata, con decorrenza dalla data del decreto di esproprio, per l'indennità di espropriazione, e dalla scadenza di ciascuna annualità, per l'indennità di occupazione, fino al giorno del deposito;
4) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
5) pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa, per quote uguali a carico di ciascuna delle tre parti in causa.
Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello di Bari, in data 4.02.2025
Il Presidente
Dr.Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7