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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1745/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1745/2025 R.G. promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Magnani presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Cesena
(FC), viale Oberdan n. 168, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Baracca presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Via Bruno, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI “1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove vorranno, con l'obbligo del rispetto reciproco.
2. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, autosufficienti ed in grado di provvedere da soli alle rispettive esigenze e pertanto nulla dovrà essere versato dall'uno nei confronti dell'altro.
3. L'abitazione coniugale sita Ravenna, fraz. S. Pietro in Vincoli, via del Sale n. 18 rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. CP_1
4. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
Si chiede la liquidazione dei compensi per il giudizio di SEPARAZIONE CONSENSUALE dei coniugi in favore dell'avv. Francesca Magnani, per la parte , ed in favore dell'avv. Parte_1
Giovanni Baracca, per la parte ex DPR 115/2002”. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/4/2025 e Parte_1
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, Controparte_1 cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a Ravenna (RA), in data 28/9/2019, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune Atto n 230 P 1, anno 2019 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 4/6/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1745/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi Controparte_1 contratto matrimonio a Ravenna (RA), in data 28/9/2019, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune Atto n 230 P 1, anno 2019;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1745/2025 R.G. promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Magnani presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Cesena
(FC), viale Oberdan n. 168, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Baracca presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Via Bruno, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI “1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove vorranno, con l'obbligo del rispetto reciproco.
2. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, autosufficienti ed in grado di provvedere da soli alle rispettive esigenze e pertanto nulla dovrà essere versato dall'uno nei confronti dell'altro.
3. L'abitazione coniugale sita Ravenna, fraz. S. Pietro in Vincoli, via del Sale n. 18 rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. CP_1
4. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
Si chiede la liquidazione dei compensi per il giudizio di SEPARAZIONE CONSENSUALE dei coniugi in favore dell'avv. Francesca Magnani, per la parte , ed in favore dell'avv. Parte_1
Giovanni Baracca, per la parte ex DPR 115/2002”. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/4/2025 e Parte_1
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, Controparte_1 cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a Ravenna (RA), in data 28/9/2019, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune Atto n 230 P 1, anno 2019 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 4/6/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1745/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi Controparte_1 contratto matrimonio a Ravenna (RA), in data 28/9/2019, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune Atto n 230 P 1, anno 2019;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè