TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11481/2024 promossa da nato a Kotli Ajk in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Danilo C.F._1
Ciccarelli ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Fondi (LT) alla via Onorato Gaetani I n. 10, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e ,
[...] Controparte_2
PAKISTAN, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex
lege
- resistente contumace -
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 14.03.2024, il ricorrente Parte_1
cittadino pakistano regolarmente soggiornante sul territorio
[...]
italiano, ha lamentato la violazione del proprio diritto all'unità familiare e, conseguentemente, ha chiesto di ordinare al
[...]
a Controparte_3
Islamabad (Pakistan) l'emanazione di un provvedimento espresso e conclusivo del relativo procedimento amministrativo.
Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto il 02.08.2022 dalla Prefettura
di Ferrara il Nulla Osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio, nato a [...] in data [...]; Persona_1
che in seguito a vani tentativi di ottenere la fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzare la domanda di visto, adiva le vie giudiziarie;
che nelle more otteneva dall'Ambasciata ad la fissazione dell'appuntamento al CP_2
17.10.2023; che in tale occasione depositava la documentazione necessaria al rilascio del visto e formalizzava la relativa domanda,
senza tuttavia più ricevere alcun riscontro;
che, ampiamente spirato il termine di definizione del procedimento, veniva presentata apposita diffida, rimasta senza esito.
Il Giudice ha fissato udienza al 14.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'amministrazione resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Con note del 13.02.2025, parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto, con comunicazione pec del 27.01.2025, la fissazione di pagina 2 appuntamento per il visto al 10.02.2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di parte resistente.
Alla luce di quanto rappresentato, va dichiarata la cessata materia del contendere.
In ragione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso, in particolare, dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento amministrativo in oggetto e dell'evasione delle richieste di parte ricorrente solo a seguito dell'instaurazione del presente nonché del precedente procedimento giudiziale, parte resistente va condannata alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano nella misura di cui in dispositivo con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Roma, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11481/2024 promossa da nato a Kotli Ajk in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Danilo C.F._1
Ciccarelli ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Fondi (LT) alla via Onorato Gaetani I n. 10, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e ,
[...] Controparte_2
PAKISTAN, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex
lege
- resistente contumace -
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 14.03.2024, il ricorrente Parte_1
cittadino pakistano regolarmente soggiornante sul territorio
[...]
italiano, ha lamentato la violazione del proprio diritto all'unità familiare e, conseguentemente, ha chiesto di ordinare al
[...]
a Controparte_3
Islamabad (Pakistan) l'emanazione di un provvedimento espresso e conclusivo del relativo procedimento amministrativo.
Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto il 02.08.2022 dalla Prefettura
di Ferrara il Nulla Osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio, nato a [...] in data [...]; Persona_1
che in seguito a vani tentativi di ottenere la fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzare la domanda di visto, adiva le vie giudiziarie;
che nelle more otteneva dall'Ambasciata ad la fissazione dell'appuntamento al CP_2
17.10.2023; che in tale occasione depositava la documentazione necessaria al rilascio del visto e formalizzava la relativa domanda,
senza tuttavia più ricevere alcun riscontro;
che, ampiamente spirato il termine di definizione del procedimento, veniva presentata apposita diffida, rimasta senza esito.
Il Giudice ha fissato udienza al 14.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'amministrazione resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Con note del 13.02.2025, parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto, con comunicazione pec del 27.01.2025, la fissazione di pagina 2 appuntamento per il visto al 10.02.2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di parte resistente.
Alla luce di quanto rappresentato, va dichiarata la cessata materia del contendere.
In ragione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso, in particolare, dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento amministrativo in oggetto e dell'evasione delle richieste di parte ricorrente solo a seguito dell'instaurazione del presente nonché del precedente procedimento giudiziale, parte resistente va condannata alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano nella misura di cui in dispositivo con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Roma, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 3