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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1340/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AC MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 781/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293290180031409811000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla esecuzione esattoriale ed al ruolo
- di cui alla cartella di pagamento n. 293290180031409811000 emessa da Agenzia delle Entrate
Riscossione, ente impositore Agenzia delle Entrate,
- notificata in data 05.10.2023
- tasse automobilistiche,
- anno imposta 2014,
- importo €=163,26=
deducendo:
- nullità della notificazione dell'atto impugnato ex art. 148 c.p.c.;
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto;
- difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, L. 241\1990;
Nessuno si è costituito per resistere.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Omessa notifica degli atti presupposti – Insussistenza della pretesa tributaria – Decadenza - Prescrizione
L'istante eccepisce che non sono mai stati notificati gli atti presupposti alla cartella impugnata, né alcun atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nullità cartella per omessa notifica dell'atto presupposto. La cartella di pagamento, infatti, costituisce il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento delle somme in questione. In particolare non è mai stato notificato l'avviso di accertamento e liquidazione relativo all'imposta per cui è causa, con conseguente nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto ed estinzione dell'obbligazione per decorrenza dei termini di decadenza e di prescrizione. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale” (Cass. Sez.
Unite, 25.07.2017, n. 16412).
L'omessa notifica degli atti presupposti, pertanto, determina la declaratoria di nullità della cartella impugnata, non senza osservare che è il decorso del termine di prescrizione sia il decorso del termine di decadenza, stante l'omessa notifica dell'atto presupposto.
A norma dell'art. 5 D.l. 953/82, infatti, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo di gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo rispetto a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Ne consegue che il diritto alla riscossione delle somme per cui è causa si è prescritto in data 31.12.2017.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· accoglie il ricorso e annulla l'atto\gli atti impugnato\i;
· condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 220,
00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026.
Il Giudice monocratico
RI IA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AC MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 781/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293290180031409811000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla esecuzione esattoriale ed al ruolo
- di cui alla cartella di pagamento n. 293290180031409811000 emessa da Agenzia delle Entrate
Riscossione, ente impositore Agenzia delle Entrate,
- notificata in data 05.10.2023
- tasse automobilistiche,
- anno imposta 2014,
- importo €=163,26=
deducendo:
- nullità della notificazione dell'atto impugnato ex art. 148 c.p.c.;
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto;
- difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, L. 241\1990;
Nessuno si è costituito per resistere.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Omessa notifica degli atti presupposti – Insussistenza della pretesa tributaria – Decadenza - Prescrizione
L'istante eccepisce che non sono mai stati notificati gli atti presupposti alla cartella impugnata, né alcun atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nullità cartella per omessa notifica dell'atto presupposto. La cartella di pagamento, infatti, costituisce il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento delle somme in questione. In particolare non è mai stato notificato l'avviso di accertamento e liquidazione relativo all'imposta per cui è causa, con conseguente nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto ed estinzione dell'obbligazione per decorrenza dei termini di decadenza e di prescrizione. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale” (Cass. Sez.
Unite, 25.07.2017, n. 16412).
L'omessa notifica degli atti presupposti, pertanto, determina la declaratoria di nullità della cartella impugnata, non senza osservare che è il decorso del termine di prescrizione sia il decorso del termine di decadenza, stante l'omessa notifica dell'atto presupposto.
A norma dell'art. 5 D.l. 953/82, infatti, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo di gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo rispetto a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Ne consegue che il diritto alla riscossione delle somme per cui è causa si è prescritto in data 31.12.2017.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· accoglie il ricorso e annulla l'atto\gli atti impugnato\i;
· condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 220,
00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026.
Il Giudice monocratico
RI IA