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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3251/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ) e residente in [...] ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Vicinale S. Maria del Pianto Torre Tre, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Bagnuolo, C.F.:
) che la difende e rapp.ta e che dichiara di volere ricevere le C.F._2 comunicazioni al seguente numero di fax 081/18122416 ovvero indirizzo Pec:
Email_1
- Appellante
E
– (C.F. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, dall'Avv. Antonio Brancaccio ( ) e con il medesimo C.F._3 domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55 il quale indica CP_1 per le comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.: t. Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.09.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, esponeva di essere stata riconosciuta, all'esito di Parte_1 procedura per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. (Rg. 14121/2021), invalida con diritto 1 all'assegno di invalidità civile. Riferiva che a seguito della notifica del decreto di omologa e del modello AP70 avvenuta in data 06.04.23, l' Controparte_2 aveva emesso comunicazione di liquidazione (modello TE08), dalla quale risultava un importo complessivo di arretrati pari ad euro 13.460,42, e che tuttavia, in data 01.08.2023, aveva disposto il pagamento della minor somma di € 11.089,01 senza fornirle alcuna motivazione. Pertanto, la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro chiedendo la condanna dell' al pagamento della differenza di euro 2.371,41, CP_1 quale quota residua dei ratei maturati e non corrisposti, oltre accessori e spese di lite. Si costituiva in giudizio l' il quale contestava integralmente le deduzioni CP_1 avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. In particolare, l' resistente evidenziava che la trattenuta operata sull'importo CP_3 lordo di euro 13.460,42, pari a euro 2.692,08 (1/5 del netto), era stata effettuata a titolo di recupero di somme indebitamente percepite dalla ricorrente in relazione al Reddito di Cittadinanza erogato da maggio 2019 a maggio 2020, poi revocato con provvedimento del 31.08.2021, per carenza del requisito di cittadinanza e residenza continuativa in Italia. Sosteneva, inoltre, che la richiesta di restituzione dell'indebito – dell'importo complessivo di euro 3.383,65 – era stata ritualmente notificata alla ricorrente con raccomandata A/R in data 22.12.2021 perfezionatasi per compiuta giacenza e divenuta definitiva poiché non contestata. Aggiungeva inoltre, che, già prima del pagamento dei ratei, con PEC del 06.07.2023 indirizzata al patronato ENASC che assisteva la ricorrente, l' aveva chiarito la ragione CP_1 del recupero, sicché la trattenuta risultava legittima, conforme al limite legale del quinto e correttamente comunicata anteriormente al deposito del ricorso giudiziale. Con sentenza n. 5140/2024, pubbl. il 22.11.2024, il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso, ritenendo che l' avesse legittimamente operato la CP_1 compensazione tra i ratei di invalidità civile e la pretesa restitutoria per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Osservava il Giudicante che il thema decidendum riguardava esclusivamente la spettanza dei ratei dell'assegno di invalidità e che, essendo la compensazione avvenuta anteriormente alla proposizione del ricorso (ovvero con cedolino di agosto 2023), la pretesa azionata doveva ritenersi infondata. Le spese di lite venivano dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione di esonero sottoscritta dalla ricorrente. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 05.12.2024 presso questa Corte, ha proposto tempestivo appello deducendo quale unico Parte_1 motivo di impugnazione, la omessa e carente motivazione della sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. Specificamente, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per non aver tenuto conto delle note di trattazione scritta depositate nel corso del giudizio, nelle quali il difensore aveva rappresentato la circostanza di aver avuto conoscenza delle ragioni del mancato pagamento della somma di euro 2.371,41 solo a seguito della costituzione dell' CP_1 provvedendo conseguentemente in tale sede a prendere puntuale posizione rispetto alle avverse argomentazioni sull'origine dell'indebito. Secondo l'appellante, il primo giudice aveva omesso ogni valutazione su tali deduzioni difensive, limitandosi ad affermare la legittimità della trattenuta operata dall' senza dar conto del CP_1 percorso logico-giuridico seguito. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con la dichiarazione di illegittimità dell'indebito e la condanna dell' CP_4
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[...] alla restituzione della somma di euro 2.371,41, oltre spese di entrambi i gradi di giudizio. Ritualmente instaurato il contradditorio, si è costituito l' che ha resistito al CP_1 gravame chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta, ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Come rilevato dal primo Giudice, il thema decidendum del presente giudizio concerne l'esatto pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile liquidati dall' rispetto ai quali la ricorrente lamenta l'illegittimità della trattenuta di CP_1 euro 2.371,41 operata dall'Ente a titolo di recupero di indebito derivante dalla revoca del reddito di cittadinanza.
L'appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo della omessa e carente motivazione, lamentando che il primo giudice non avrebbe valutato le note di trattazione scritta depositate in primo grado, nelle quali la difesa aveva illustrato le ragioni dell'illegittimità della trattenuta e dedotto di aver appreso solo dalla costituzione dell' la causa del pagamento parziale. CP_1
Tale censura non può essere condivisa.
La motivazione resa dal primo Giudice, sebbene sintetica, individua con chiarezza il perimetro del giudizio e le ragioni giuridiche del rigetto, ossia la legittimità della compensazione operata dall' tra i ratei di invalidità e l'indebito accertato per CP_1 reddito di cittadinanza, consentendo di ricostruire in modo chiaro e coerente l'iter logico-giuridico seguito.
Nel merito, dagli atti risulta che l' ha provato di aver notificato in data CP_1
22.12.2021 alla sig.ra il provvedimento di recupero dell'indebito, relativo Pt_1
a somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo maggio 2019 – maggio 2020.
Nelle note di trattazione di parte ricorrente già richiamate non era stata sollevata specifica contestazione in ordine alla ricezione del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, richiamandosi anzi la lett. racc. n. 689805862154 prodotta agli atti dalla difesa dell' con la quale era stata notificata nel Gennaio 2022 (v. CP_1 timbro postale) la comunicazione di revoca del RDC: la difesa dell'appellante si è limitata a contestare il contenuto e la fondatezza della revoca in esame.
Il provvedimento di revoca, in quanto notificato, era pertanto noto alla ricorrente e tuttavia non era stato impugnato né contestato.
Infondata quindi è la tesi, posta a fondamento del ricorso di primo grado, della mancata comunicazione da parte dell'Ente alla delle motivazioni del Pt_1 pagamento parziale oggetto del presente giudizio.
Prive di pregio sono le doglianze formulate dall'appellante, soltanto nelle predette note ed in sede di gravame, relative alla asserita tardività della notifica del
3 provvedimento di indebito ex art. 13 della legge n. 412 del 1991 (che stabilisce che
“l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) .
Ne consegue che, trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, deve considerarsi legittimamente operata dall' la compensazione tra il credito vantato a titolo CP_1 di indebito definitivamente accertato e il debito per arretrati di invalidità civile dovuti alla : legittima e conforme alla legge è la trattenuta operata in sede Pt_1 di corresponsione degli arretrati.
L'appello deve dunque essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in mancanza di idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente CP_1 grado di giudizio che liquida in € 962,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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