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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1282/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERVADEI ROSSELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SERVADEI ROSSELLA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP1 C.F._2
CONVENUTO/I
Atti comunicati al PM il 6.2.2024
CONCLUSIONI
Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, in modifica alle condizioni di mantenimento di cui alla sentenza di separazione n. 2741/2015 emessa dal Tribunale di Bologna, disporre la modifica delle condizioni patrimoniali di separazione, statuendo un contributo di mantenimento, a far tempo dalla data della domanda, in favore della signora ed a carico del signor nato Parte_1 CP1
a Vergato il 25/01/1949, C.F. , residente in [...] C.F._2
– interno 9- per una somma pari ad almeno € 1.200 mensili, disponendo altresì che la cennata somma venga erogata direttamente dall' , a garanzia dell'esatto adempimento da parte del signor CP2 CP1
Con vittoria di spese e compensi del procedimento.
[...]
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, entrambe del 1949, hanno contratto matrimonio nel 1968. Il ricorso per separazione è stato proposto dalla moglie nel 2012 allegando che dall'unione erano nati due figli entrambi maggiorenni di cui uno anche economicamente autosufficiente, l'altro affetto da patologia invalidante con handicap in situazione di gravità, che era rimasto a vivere con lei a seguito della separazione.
Incontestato che ella non avesse mai lavorato, ma si fosse sempre dedicata in via esclusiva alla famiglia, con sentenza n. 2741/2015 pubbl. il 22/09/2015 era disposto, previa pronuncia della separazione, l'obbligo in capo al marito di versare alla moglie la somma di euro 500 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento, e di euro 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del FI con lei convivente.
Dalla sentenza si apprende che madre e FI avevano preso in locazione un appartamento con canone mensile di euro 520, essendo stati costretti a lasciare la casa familiare, sottoposta a pignoramento e vendita per debiti contratti dal marito afferenti alla sua attività di impresa edile, che aveva attraversato un periodo di crisi.
Il marito era andato in pensione e risulta, sempre dalla sentenza, che all'epoca (come si desume dalle dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta 2013) fosse beneficiario di un introito netto di euro
2.383 mensili gravato da un rateo di finanziamento da restituire, pari ad euro 367 mensili, con termine del piano di restituzione al 2021.
Il FI convivente con la madre, deceduto il 22-11-2023, portatore di handicap in condizione di gravità, era beneficiario, secondo quanto allegato dalla ricorrente, di una pensione di euro 600 circa mensili;
in sentenza di separazione si dà atto che percepiva (nel 2015) euro 250 mensili circa.
CP Il contributo al mantenimento per moglie e FI era versato direttamente da a seguito di provvedimento ex art. 156 c.c. del Tribunale di Bologna.
A seguito del decesso del FI, avvenuto a novembre 2023, la ricorrente è rimasta priva della somma mensile di euro 600 corrispondente al mantenimento paterno nonché della somma all'incirca CP corrispondente che ella allega fosse versata al FI a titolo di pensione da parte di
Pertanto, ella si trova a far fronte col solo assegno di mantenimento, oggi pari ad euro 595 circa, a tutte le proprie esigenze di vita ivi compreso il pagamento dell'affitto che da solo ammonta a 520 euro mensili.
CP Chiede pertanto che, fermo l'ordine di versamento diretto da parte di dato atto del decesso del CP FI , e del conseguente venir meno dell'obbligo per il padre – adempiuto a mezzo di – Per_1
di versare alla madre la somma di euro 600 mensili (rivalutata dal 2012) per il di lui mantenimento, la somma dovuta a lei come contributo al suo mantenimento sia elevata ad euro 1.200 mensili.
pagina 2 di 4 Il convenuto è rimasto contumace. Egli non aveva dato prova di avere spese di alloggio nemmeno all'epoca della sentenza di separazione e ad oggi risulta convivere con la nuova compagna.
La moglie, per età, patologie da cui è affetta ed esigenze di accudimento del FI portatore di handicap, sin dall'epoca della separazione non era nelle condizioni di reperire un'occupazione.
Non è contestato che il contributo al mantenimento abbia la funzione di salvaguardare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e nel caso di specie emerge dalla sentenza di separazione che il marito aveva sempre mantenuto lui solo il nucleo familiare con le proprie entrate.
È evidente che le entrate di cui godeva il FI, in primis l'assegno di mantenimento paterno, fossero necessarie per il sostentamento del nucleo madre-FI, pertanto, venuto meno tale introito, la somma stabilita a titolo di contributo al mantenimento della moglie non è più sufficiente a garantirle nemmeno un tenore di vita dignitoso.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 18-5-2024 era prevista la corresponsione dalla data della domanda, della somma di euro 1.100, invece che 595, mensili, fermo altresì l'obbligo di pagamento diretto da parte di già previsto con la sentenza di separazione. CP2
La causa era istruita con acquisizioni documentali.
L'Agenzia delle Entrate forniva la documentazione fiscale relativa ai redditi del il quale, CP1 nell'anno di imposta più recente (2023) risultava avere percepito una pensione netta di euro 1.845 per
12 mensilità.
La ricorrente, a decorrere dal settembre 2024 e per 18 mesi, è beneficiaria di assegno di inclusione, per la somma di € 258,0 mensili.
Alla luce di tali circostanze acquisite in corso di causa, va disposto che, dalla data della domanda, il marito debba versare alla moglie la somma di euro 850 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento, somma di rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat. Quanto al versamento diretto CP da parte dell' la difesa della attrice potrà richiederlo autonomamente in applicazione dell'art. 473 bis 37 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il convenuto è tenuto a rimborsarle alla attrice, come quantificate in dispositivo secondo valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, data la limitatezza de thema decidendum e dato che la fase decisoria si è limitata alla precisazione delle conclusioni a verbale e l'istruttoria all'acquisizione di documenti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 2741/2015 pubbl. il 22/09/2015 all'esito del giudizio RG n. 1088/2012, così dispone:
1 – dà atto del decesso del FI , maggiorenne ma portatore di handicap in condizione di Per_1
gravità e pertanto non economicamente autosufficiente, avvenuto il 22.11.2023;
2 – dà atto che da allora è cessato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento e alle spese straordinarie del FI;
3 – dalla data della domanda, pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al di lei mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 850 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indica istat
4 - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 110 per spese, € 4.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1282/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERVADEI ROSSELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SERVADEI ROSSELLA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP1 C.F._2
CONVENUTO/I
Atti comunicati al PM il 6.2.2024
CONCLUSIONI
Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, in modifica alle condizioni di mantenimento di cui alla sentenza di separazione n. 2741/2015 emessa dal Tribunale di Bologna, disporre la modifica delle condizioni patrimoniali di separazione, statuendo un contributo di mantenimento, a far tempo dalla data della domanda, in favore della signora ed a carico del signor nato Parte_1 CP1
a Vergato il 25/01/1949, C.F. , residente in [...] C.F._2
– interno 9- per una somma pari ad almeno € 1.200 mensili, disponendo altresì che la cennata somma venga erogata direttamente dall' , a garanzia dell'esatto adempimento da parte del signor CP2 CP1
Con vittoria di spese e compensi del procedimento.
[...]
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, entrambe del 1949, hanno contratto matrimonio nel 1968. Il ricorso per separazione è stato proposto dalla moglie nel 2012 allegando che dall'unione erano nati due figli entrambi maggiorenni di cui uno anche economicamente autosufficiente, l'altro affetto da patologia invalidante con handicap in situazione di gravità, che era rimasto a vivere con lei a seguito della separazione.
Incontestato che ella non avesse mai lavorato, ma si fosse sempre dedicata in via esclusiva alla famiglia, con sentenza n. 2741/2015 pubbl. il 22/09/2015 era disposto, previa pronuncia della separazione, l'obbligo in capo al marito di versare alla moglie la somma di euro 500 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento, e di euro 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del FI con lei convivente.
Dalla sentenza si apprende che madre e FI avevano preso in locazione un appartamento con canone mensile di euro 520, essendo stati costretti a lasciare la casa familiare, sottoposta a pignoramento e vendita per debiti contratti dal marito afferenti alla sua attività di impresa edile, che aveva attraversato un periodo di crisi.
Il marito era andato in pensione e risulta, sempre dalla sentenza, che all'epoca (come si desume dalle dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta 2013) fosse beneficiario di un introito netto di euro
2.383 mensili gravato da un rateo di finanziamento da restituire, pari ad euro 367 mensili, con termine del piano di restituzione al 2021.
Il FI convivente con la madre, deceduto il 22-11-2023, portatore di handicap in condizione di gravità, era beneficiario, secondo quanto allegato dalla ricorrente, di una pensione di euro 600 circa mensili;
in sentenza di separazione si dà atto che percepiva (nel 2015) euro 250 mensili circa.
CP Il contributo al mantenimento per moglie e FI era versato direttamente da a seguito di provvedimento ex art. 156 c.c. del Tribunale di Bologna.
A seguito del decesso del FI, avvenuto a novembre 2023, la ricorrente è rimasta priva della somma mensile di euro 600 corrispondente al mantenimento paterno nonché della somma all'incirca CP corrispondente che ella allega fosse versata al FI a titolo di pensione da parte di
Pertanto, ella si trova a far fronte col solo assegno di mantenimento, oggi pari ad euro 595 circa, a tutte le proprie esigenze di vita ivi compreso il pagamento dell'affitto che da solo ammonta a 520 euro mensili.
CP Chiede pertanto che, fermo l'ordine di versamento diretto da parte di dato atto del decesso del CP FI , e del conseguente venir meno dell'obbligo per il padre – adempiuto a mezzo di – Per_1
di versare alla madre la somma di euro 600 mensili (rivalutata dal 2012) per il di lui mantenimento, la somma dovuta a lei come contributo al suo mantenimento sia elevata ad euro 1.200 mensili.
pagina 2 di 4 Il convenuto è rimasto contumace. Egli non aveva dato prova di avere spese di alloggio nemmeno all'epoca della sentenza di separazione e ad oggi risulta convivere con la nuova compagna.
La moglie, per età, patologie da cui è affetta ed esigenze di accudimento del FI portatore di handicap, sin dall'epoca della separazione non era nelle condizioni di reperire un'occupazione.
Non è contestato che il contributo al mantenimento abbia la funzione di salvaguardare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e nel caso di specie emerge dalla sentenza di separazione che il marito aveva sempre mantenuto lui solo il nucleo familiare con le proprie entrate.
È evidente che le entrate di cui godeva il FI, in primis l'assegno di mantenimento paterno, fossero necessarie per il sostentamento del nucleo madre-FI, pertanto, venuto meno tale introito, la somma stabilita a titolo di contributo al mantenimento della moglie non è più sufficiente a garantirle nemmeno un tenore di vita dignitoso.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 18-5-2024 era prevista la corresponsione dalla data della domanda, della somma di euro 1.100, invece che 595, mensili, fermo altresì l'obbligo di pagamento diretto da parte di già previsto con la sentenza di separazione. CP2
La causa era istruita con acquisizioni documentali.
L'Agenzia delle Entrate forniva la documentazione fiscale relativa ai redditi del il quale, CP1 nell'anno di imposta più recente (2023) risultava avere percepito una pensione netta di euro 1.845 per
12 mensilità.
La ricorrente, a decorrere dal settembre 2024 e per 18 mesi, è beneficiaria di assegno di inclusione, per la somma di € 258,0 mensili.
Alla luce di tali circostanze acquisite in corso di causa, va disposto che, dalla data della domanda, il marito debba versare alla moglie la somma di euro 850 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento, somma di rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat. Quanto al versamento diretto CP da parte dell' la difesa della attrice potrà richiederlo autonomamente in applicazione dell'art. 473 bis 37 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il convenuto è tenuto a rimborsarle alla attrice, come quantificate in dispositivo secondo valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, data la limitatezza de thema decidendum e dato che la fase decisoria si è limitata alla precisazione delle conclusioni a verbale e l'istruttoria all'acquisizione di documenti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 2741/2015 pubbl. il 22/09/2015 all'esito del giudizio RG n. 1088/2012, così dispone:
1 – dà atto del decesso del FI , maggiorenne ma portatore di handicap in condizione di Per_1
gravità e pertanto non economicamente autosufficiente, avvenuto il 22.11.2023;
2 – dà atto che da allora è cessato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento e alle spese straordinarie del FI;
3 – dalla data della domanda, pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al di lei mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 850 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indica istat
4 - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 110 per spese, € 4.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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