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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2018 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. MARCELLO P.IVA_1
BARBONI, presso il quale in Perugia, Via Campo Battaglia n. 9 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
ATTRICE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARCELLO BARBONI, presso il quale in Perugia, Via Campo Battaglia n. 9 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. e ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
, in persona del trustee con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 dell'avv. ANDREA VALENTINI, presso il quale in Perugia, Via XX Settembre n. 86, è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), n.c.; Controparte_4 C.F._1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 06/06/2024 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – Controparte_1 Controparte_1
– assumendosi creditrice di in forza di fideiussione rilasciata il 13.09.2006
[...] Controparte_2
a garanzia del debito di OI S.r.l. pari ad euro 664.766,67, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 2383/2009 del Tribunale di Perugia – ha convenuto in giudizio in Controparte_2 proprio e quale trustee del trust denominato in trust”, domandando la declaratoria Controparte_2
di nullità del trust costituito con atto pubblico a rogito notaio rep. 25882 racc. 8566 in Persona_1
data 24.12.2008. pagina 1 di 7 Si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, previa sua riqualificazione in azione revocatoria, per intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c. o comunque in quanto infondata per insussistenza dei profili di nullità dedotti.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., il 26.06.2019 interveniva in giudizio quale cessionaria del Parte_1
credito di facendone proprie le difese e conclusioni. Controparte_1
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni. Nella nota scritta sostitutiva dell'udienza, il procuratore di dava atto del decesso di questi in data 20.12.2023, con interruzione Controparte_2
del procedimento dichiarata dal giudice con ordinanza del 20.03.2024.
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 05.03.2024, chiedeva la Parte_1 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi di Controparte_2
il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano quindi notificati collettivamente e impersonalmente a questi ultimi, alla e a quale trustee succeduto al CP_1 Controparte_3
Si costituiva nel giudizio riassunto solo quest'ultimo. CP_2
All'udienza del 06.06.2024 le parti precisavano dunque le proprie conclusioni e il giudice tratteneva in decisione la causa assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. e l'intervenuta cessionaria del credito e attrice in riassunzione Controparte_1 [...] hanno domandato la declaratoria di nullità dell'atto con cui ha istituito il Parte_1 Controparte_2 trust denominato in Trust”, conferendovi l'immobile di sua proprietà esclusiva sito Controparte_2
in Perugia, Via delle Stoppie n. 8, a beneficio della coniuge e del nipote ex filio CP_5
in quanto viziato da nullità sotto vari profili. Controparte_6
La difesa di ha contrastato l'avversa domanda eccependo la nullità del ricorso introduttivo, CP_2
evidenziando come parte attrice miri ad conseguire l'inefficacia della disposizione patrimoniale effettuata dal per mezzo di un'azione di nullità nel tentativo di aggirare l'intervenuta CP_2 prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, che l'ordinamento offre quale rimedio tipico contro il debitore che ponga in essere atti idonei a pregiudicare il soddisfacimento dei crediti vantati nei suoi confronti. Ha conseguentemente chiesto la riqualificazione dell'azione proposta in azione revocatoria ordinaria e di dichiararne l'intervenuta prescrizione, essendo stato il giudizio introdotto dopo oltre nove anni dalla data del rogito notarile (24.12.2008) e quindi oltre il termine previsto dall'art. 2903 c.c.
L'eccezione dei convenuti è infondata.
Posto che il principio iura novit curia attribuisce al giudice il potere di inquadrare giuridicamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame anche in difformità da quella prospettata dalle parti purché
pagina 2 di 7 comunque i fatti necessari al perfezionamento della diversa fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli che siano stati oggetto di puntuale allegazione delle parti, si evidenzia che nel caso di specie
– pur essendo manifesto alla luce di quanto allegato da parte attrice che la finalità ultima perseguita con l'azione promossa sia ottenere l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust nel quale il fideiussore ha conferito, successivamente al rilascio della garanzia, un bene immobile di sua esclusiva proprietà e conseguentemente svincolarlo per soddisfare esecutivamente su di esso il proprio credito – è decisamente esclusa la riqualificazione della domanda, avendo parte attrice fatto inequivocabilmente valere l'invalidità dell'atto istitutivo del trust – senza che si ravvisino profili di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.c. – mentre nulla ha dedotto e argomentato, neppure in subordine, con riferimento alle circostanze che, a norma dell'art. 2901 n. 1 c.c., costituiscono condizioni necessarie affinché questo possa essere dichiarato inefficace nei suoi confronti (eventus damni e dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare la soddisfazione del credito). Invero, l'esercizio del potere attribuito dall'art. 113 c.p.c. non può risolversi nel travolgimento del principio della domanda, per cui compete a chi agisca in giudizio la scelta del mezzo di tutela giurisdizionale ritenuto idoneo a far valere un proprio diritto e fornire gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Non è preclusa, d'altronde, la domanda di nullità di un contratto (che può essere proposta da chiunque ne abbia interesse ex art. 1421 c.c.) anche qualora vi siano altri rimedi minori altrettanto satisfattivi. A maggior ragione, quindi, viene meno la legittimazione o l'interesse all'azione di nullità quando altri rimedi non siano concretamente più esperibili.
Ciò posto, quanto al merito della controversia si osserva quanto segue.
A fondamento della propria domanda, e la cessionaria del credito hanno CP_1 Parte_1 dedotto che l'atto istitutivo del trust denominato in trust” configurerebbe un trust Controparte_2
“autodichiarato”, contraddistinto cioè dal cumulo soggettivo delle qualità di settlor (disponente) e trustee in capo al Circostanza questa che, tenuto conto del potere del trustee di godere e CP_2
disporre discrezionalmente del bene conferito, comporterebbe la nullità del trust diretto a beneficiare lo stesso trustee ai sensi dell'art. 2 della Legge del Jersey (c.d. sham trust). La sovrapponibilità del potere del disponente e del trustee di godere e disporre del bene comporterebbe la mera apparenza della fuoriuscita del bene dalla disponibilità del disponente, con la conseguenza che il negozio dovrebbe ritenersi comunque nullo alla stregua degli artt. 1343 e 1344 c.c. in quanto la segregazione patrimoniale sarebbe in concreto determinata dall'intenzione non di avvantaggiare i beneficiari del trust, ma di pagina 3 di 7 sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale generica dei creditori in violazione/elusione dell'art. 2740
c.c.
2.1. Sul punto la difesa dei convenuti ha obbiettato che il fatto che detenesse, in qualità di CP_2
trustee, il potere di godere e disporre dell'immobile non rileva per ritenere integrata quell'ipotesi di cumulo soggettivo settlor/trustee/beneficiario in capo al medesimo soggetto che secondo la giurisprudenza (citata sul punto da ambo le parti, in particolare Cass. civ. n. 12718/2017) determinerebbe la nullità dell'atto di conferimento per identità tra il contenuto della proprietà del bene in trust esercitata dal trustee a proprio vantaggio e quella esclusiva di cui si è spogliato quale disponente. Ciò in quanto l'atto istitutivo contempla una serie di limitazioni specifiche al diritto di proprietà in capo al trustee, nonché l'espressa funzionalizzazione dell'esercizio dei poteri che ne sono espressione a favore dei beneficiari istituiti, così demarcando la differenza tra le diverse situazioni giuridiche ed escludendo che al possa attribuirsi anche l'ulteriore qualità di beneficiario. CP_2
2.2. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da e dalla cessionaria del credito CP_1
sia infondata, non riscontrandosi all'esame degli atti elementi che depongano per la Parte_1
sussistenza delle prospettate cause di nullità dell'atto istitutivo del trust denominato Controparte_2 in trust”.
È opportuno premettere che il trust – tipico dei Paesi di common law introdotto in Italia per effetto del recepimento della Convenzione dell'Aja del 1985 – è negozio giuridico volto a costituire una separazione patrimoniale dei beni ivi conferiti del disponente dagli altri che formano il suo restante patrimonio al fine di soddisfare un interesse di terzi soggetti (i beneficiari) o per perseguire uno scopo determinato. Gli elementi costitutivi di tale negozio sono il trasferimento di un complesso di diritti dal disponente al trustee (ovvero, come nel caso di specie, la dichiarazione unilaterale di trust), che li esercita in favore dei beneficiari e/o per il raggiungimento del programma di destinazione, nonché la segregazione patrimoniale, che si sostanzia nella sottrazione del complesso di beni facenti parte del fondo alle regole generali sulla responsabilità patrimoniale del debitore (oltreché sul regime dei beni dei coniugi, sulla successione ereditaria e sul fallimento del trustee), tale che i beni conferiti in trust formano una massa distinta sia rispetto ai beni residui del disponente sia a quelli personali del trustee, sebbene siano intestati a quest'ultimo.
In sinesi, il trust è un rapporto giuridico in forza del quale determinati beni o diritti sono sottoposti (con atto tra vivi o mortis causa) al controllo di un trustee affinché quest'ultimo li amministri nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato, il che comporta che il potere esercitato dal trustee su tali beni non è assimilabile a quello di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo in cui si sostanzia il diritto di proprietà ex art. 832 c.c. Pertanto, la titolarità del fondo in trust spetta al trustee,
pagina 4 di 7 ma questi amministra la proprietà fiduciaria entro i limiti stabiliti dall'attuazione del programma di destinazione enunciato nell'atto istitutivo, che attribuisce priorità alla cura dell'interesse dei beneficiari cui la segregazione patrimoniale è funzionale.
Ne deriva, intanto, che la clausola dell'atto che dispone che “i beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali...” è irrilevante a dimostrare, come la prospettazione attorea vorrebbe, che l'istituzione del trust avesse un intento fraudolento, essendo viceversa espressione di un elemento costitutivo del negozio, mentre l'altra secondo cui “il trustee gode e dispone dei beni del trust con potere discrezionale” non è necessariamente sintomatica del fatto che la fuoriuscita del bene dalla sfera patrimoniale del disponente sia stata meramente fittizia. Infatti, la particolarità del caso rappresentata dal fatto che il disponente abbia assunto anche la veste di trustee richiede che la dedotta coincidenza della proprietà CP_2
fiduciaria con la proprietà di cui il disponente si è spogliato – e dunque la strumentalità del negozio giudico a sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori del fideiussore – sia verificata CP_2
analizzando i poteri attribuiti al trustee in relazione alle limitazioni allo stesso imposte dallo specifico regolamento degli interessi perseguiti e dalle facoltà riconosciute ai soggetti individuati quali beneficiari del trust.
Risulta dall'atto istitutivo del trust in atti e dalla relativa nota di trascrizione che questo sia stato istituto allo scopo di garantire alla moglie del , e al nipote CP_2 CP_5 Controparte_6
“un patrimonio per far fronte ai bisogni futuri e per assicurare in particolare alla moglie la sicurezza di continuare a vivere nell'abitazione e al nipote di vantare specifici diritti su un immobile posto nelle immediate adiacenze dell'abitazione del proprio genitore”.
A vantaggio dei menzionati beneficiari è previsto che questi possano, “per il periodo di anni venti, godere dei frutti del fondo e abitare la villetta oggetto del conferimento”. È inoltre previsto che, decorsi i venti anni, l'immobile sia loro trasferito – in usufrutto alla moglie e in nuda proprietà al nipote – e che, in caso di vendita dell'immobile prima di quel momento e in assenza di altri beni nel frattempo conferiti, il trust si estingua e il ricavato della vendita sia trasferito ai beneficiari.
Emerge altresì che la vendita dell'immobile debba essere preventivamente autorizzata dal protector
(guardiano), nominato contestualmente all'istituzione del trust (tale ). Persona_2
È stabilito inoltre che il reddito del bene in trust sarà dal trustee reinvestito a nome del trust o distribuito ai beneficiari, che l'operato del trustee sia soggetto a rendicontazione al protector tramite periodica inventariazione dei beni ed elencazione delle spese incrementative dei beni del trust (delle quali il trustee non ha diritto al rimborso).
pagina 5 di 7 Tenuto conto che parte attrice non ha dedotto circostanze di fatto che suggeriscano come limitazioni all'esercizio della proprietà fiduciaria da parte del così stabilite non abbia in realtà mai CP_2
scontato le limitazioni così stabilite e che ai soggetti nominati beneficiari del trust sia stato da questi precluso di godere dell'immobile abitandolo e di percepirne i frutti e i redditi come previsto nell'atto istitutivo, e che quindi non vi sono elementi per sostenere che le previsioni di cui all'atto istitutivo non abbiano prodotto alcuna efficacia, non trova significativo riscontro la tesi di parte attrice secondo cui il non si sarebbe effettivamente spogliato della piena ed esclusiva proprietà del bene e che quindi CP_2
la causa concreta del negozio non sarebbe la segregazione patrimoniale funzionalizzata alla realizzazione del programma di destinazione nell'interesse dei beneficiari, ma l'illecita sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale generica dei creditori.
A conforto di tale conclusione, sta anche è la circostanza che dagli atti emerge che il trust sia stato istituito nel dicembre 2008, mesi prima che la banca recedesse unilateralmente dal rapporto di c/c con la OI e intimasse il pagamento del debito alla debitrice principale e ai fideiussori (marzo 2009), per il quale ha successivamente ottenuto l'ingiunzione di pagamento da codesto Tribunale.
Ulteriore elemento da cui si può trarre l'effettività della funzionalizzazione della segregazione patrimoniale al perseguimento di specifici interessi dei beneficiari del trust è dato dalla continuità che il programma di destinazione ha avuto anche dopo la morte del intervenuta nelle more del CP_2 presente giudizio: infatti, come previsto dall'atto istitutivo, il protector ha provveduto alla nomina di un nuovo trustee, con il che la segregazione del bene ha prodotto anche l'efficacia parasuccessoria suggerita nelle premesse dell'atto.
In definitiva, la complessiva valutazione dell'atto e delle circostanze di fatto richiamate conducono a ritenere indimostrata la tesi di parte attrice secondo cui il trust sarebbe stato istituto al mero scopo di precluderle la soddisfazione del credito vantato nei confronti del e a ritenere non sussistenti le CP_2 ragioni poste a fondamento della richiesta declaratoria nullità dell'atto istitutivo del Controparte_2 in . CP_2
Appare utile evidenziare, per completezza, che l'ordinamento interno ammette forme di separazione patrimoniale tese al soddisfacimento delle esigenze familiari a scapito della generale garanzia patrimoniale dei creditori, come per il fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c..
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda;
- Condanna e Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro a rifondere a , in persona
[...] Controparte_2
del trustee le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.000,00 per Controparte_3
compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2018 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. MARCELLO P.IVA_1
BARBONI, presso il quale in Perugia, Via Campo Battaglia n. 9 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
ATTRICE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARCELLO BARBONI, presso il quale in Perugia, Via Campo Battaglia n. 9 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. e ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
, in persona del trustee con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 dell'avv. ANDREA VALENTINI, presso il quale in Perugia, Via XX Settembre n. 86, è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), n.c.; Controparte_4 C.F._1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 06/06/2024 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – Controparte_1 Controparte_1
– assumendosi creditrice di in forza di fideiussione rilasciata il 13.09.2006
[...] Controparte_2
a garanzia del debito di OI S.r.l. pari ad euro 664.766,67, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 2383/2009 del Tribunale di Perugia – ha convenuto in giudizio in Controparte_2 proprio e quale trustee del trust denominato in trust”, domandando la declaratoria Controparte_2
di nullità del trust costituito con atto pubblico a rogito notaio rep. 25882 racc. 8566 in Persona_1
data 24.12.2008. pagina 1 di 7 Si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, previa sua riqualificazione in azione revocatoria, per intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c. o comunque in quanto infondata per insussistenza dei profili di nullità dedotti.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., il 26.06.2019 interveniva in giudizio quale cessionaria del Parte_1
credito di facendone proprie le difese e conclusioni. Controparte_1
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni. Nella nota scritta sostitutiva dell'udienza, il procuratore di dava atto del decesso di questi in data 20.12.2023, con interruzione Controparte_2
del procedimento dichiarata dal giudice con ordinanza del 20.03.2024.
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 05.03.2024, chiedeva la Parte_1 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi di Controparte_2
il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano quindi notificati collettivamente e impersonalmente a questi ultimi, alla e a quale trustee succeduto al CP_1 Controparte_3
Si costituiva nel giudizio riassunto solo quest'ultimo. CP_2
All'udienza del 06.06.2024 le parti precisavano dunque le proprie conclusioni e il giudice tratteneva in decisione la causa assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. e l'intervenuta cessionaria del credito e attrice in riassunzione Controparte_1 [...] hanno domandato la declaratoria di nullità dell'atto con cui ha istituito il Parte_1 Controparte_2 trust denominato in Trust”, conferendovi l'immobile di sua proprietà esclusiva sito Controparte_2
in Perugia, Via delle Stoppie n. 8, a beneficio della coniuge e del nipote ex filio CP_5
in quanto viziato da nullità sotto vari profili. Controparte_6
La difesa di ha contrastato l'avversa domanda eccependo la nullità del ricorso introduttivo, CP_2
evidenziando come parte attrice miri ad conseguire l'inefficacia della disposizione patrimoniale effettuata dal per mezzo di un'azione di nullità nel tentativo di aggirare l'intervenuta CP_2 prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, che l'ordinamento offre quale rimedio tipico contro il debitore che ponga in essere atti idonei a pregiudicare il soddisfacimento dei crediti vantati nei suoi confronti. Ha conseguentemente chiesto la riqualificazione dell'azione proposta in azione revocatoria ordinaria e di dichiararne l'intervenuta prescrizione, essendo stato il giudizio introdotto dopo oltre nove anni dalla data del rogito notarile (24.12.2008) e quindi oltre il termine previsto dall'art. 2903 c.c.
L'eccezione dei convenuti è infondata.
Posto che il principio iura novit curia attribuisce al giudice il potere di inquadrare giuridicamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame anche in difformità da quella prospettata dalle parti purché
pagina 2 di 7 comunque i fatti necessari al perfezionamento della diversa fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli che siano stati oggetto di puntuale allegazione delle parti, si evidenzia che nel caso di specie
– pur essendo manifesto alla luce di quanto allegato da parte attrice che la finalità ultima perseguita con l'azione promossa sia ottenere l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust nel quale il fideiussore ha conferito, successivamente al rilascio della garanzia, un bene immobile di sua esclusiva proprietà e conseguentemente svincolarlo per soddisfare esecutivamente su di esso il proprio credito – è decisamente esclusa la riqualificazione della domanda, avendo parte attrice fatto inequivocabilmente valere l'invalidità dell'atto istitutivo del trust – senza che si ravvisino profili di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.c. – mentre nulla ha dedotto e argomentato, neppure in subordine, con riferimento alle circostanze che, a norma dell'art. 2901 n. 1 c.c., costituiscono condizioni necessarie affinché questo possa essere dichiarato inefficace nei suoi confronti (eventus damni e dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare la soddisfazione del credito). Invero, l'esercizio del potere attribuito dall'art. 113 c.p.c. non può risolversi nel travolgimento del principio della domanda, per cui compete a chi agisca in giudizio la scelta del mezzo di tutela giurisdizionale ritenuto idoneo a far valere un proprio diritto e fornire gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Non è preclusa, d'altronde, la domanda di nullità di un contratto (che può essere proposta da chiunque ne abbia interesse ex art. 1421 c.c.) anche qualora vi siano altri rimedi minori altrettanto satisfattivi. A maggior ragione, quindi, viene meno la legittimazione o l'interesse all'azione di nullità quando altri rimedi non siano concretamente più esperibili.
Ciò posto, quanto al merito della controversia si osserva quanto segue.
A fondamento della propria domanda, e la cessionaria del credito hanno CP_1 Parte_1 dedotto che l'atto istitutivo del trust denominato in trust” configurerebbe un trust Controparte_2
“autodichiarato”, contraddistinto cioè dal cumulo soggettivo delle qualità di settlor (disponente) e trustee in capo al Circostanza questa che, tenuto conto del potere del trustee di godere e CP_2
disporre discrezionalmente del bene conferito, comporterebbe la nullità del trust diretto a beneficiare lo stesso trustee ai sensi dell'art. 2 della Legge del Jersey (c.d. sham trust). La sovrapponibilità del potere del disponente e del trustee di godere e disporre del bene comporterebbe la mera apparenza della fuoriuscita del bene dalla disponibilità del disponente, con la conseguenza che il negozio dovrebbe ritenersi comunque nullo alla stregua degli artt. 1343 e 1344 c.c. in quanto la segregazione patrimoniale sarebbe in concreto determinata dall'intenzione non di avvantaggiare i beneficiari del trust, ma di pagina 3 di 7 sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale generica dei creditori in violazione/elusione dell'art. 2740
c.c.
2.1. Sul punto la difesa dei convenuti ha obbiettato che il fatto che detenesse, in qualità di CP_2
trustee, il potere di godere e disporre dell'immobile non rileva per ritenere integrata quell'ipotesi di cumulo soggettivo settlor/trustee/beneficiario in capo al medesimo soggetto che secondo la giurisprudenza (citata sul punto da ambo le parti, in particolare Cass. civ. n. 12718/2017) determinerebbe la nullità dell'atto di conferimento per identità tra il contenuto della proprietà del bene in trust esercitata dal trustee a proprio vantaggio e quella esclusiva di cui si è spogliato quale disponente. Ciò in quanto l'atto istitutivo contempla una serie di limitazioni specifiche al diritto di proprietà in capo al trustee, nonché l'espressa funzionalizzazione dell'esercizio dei poteri che ne sono espressione a favore dei beneficiari istituiti, così demarcando la differenza tra le diverse situazioni giuridiche ed escludendo che al possa attribuirsi anche l'ulteriore qualità di beneficiario. CP_2
2.2. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da e dalla cessionaria del credito CP_1
sia infondata, non riscontrandosi all'esame degli atti elementi che depongano per la Parte_1
sussistenza delle prospettate cause di nullità dell'atto istitutivo del trust denominato Controparte_2 in trust”.
È opportuno premettere che il trust – tipico dei Paesi di common law introdotto in Italia per effetto del recepimento della Convenzione dell'Aja del 1985 – è negozio giuridico volto a costituire una separazione patrimoniale dei beni ivi conferiti del disponente dagli altri che formano il suo restante patrimonio al fine di soddisfare un interesse di terzi soggetti (i beneficiari) o per perseguire uno scopo determinato. Gli elementi costitutivi di tale negozio sono il trasferimento di un complesso di diritti dal disponente al trustee (ovvero, come nel caso di specie, la dichiarazione unilaterale di trust), che li esercita in favore dei beneficiari e/o per il raggiungimento del programma di destinazione, nonché la segregazione patrimoniale, che si sostanzia nella sottrazione del complesso di beni facenti parte del fondo alle regole generali sulla responsabilità patrimoniale del debitore (oltreché sul regime dei beni dei coniugi, sulla successione ereditaria e sul fallimento del trustee), tale che i beni conferiti in trust formano una massa distinta sia rispetto ai beni residui del disponente sia a quelli personali del trustee, sebbene siano intestati a quest'ultimo.
In sinesi, il trust è un rapporto giuridico in forza del quale determinati beni o diritti sono sottoposti (con atto tra vivi o mortis causa) al controllo di un trustee affinché quest'ultimo li amministri nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato, il che comporta che il potere esercitato dal trustee su tali beni non è assimilabile a quello di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo in cui si sostanzia il diritto di proprietà ex art. 832 c.c. Pertanto, la titolarità del fondo in trust spetta al trustee,
pagina 4 di 7 ma questi amministra la proprietà fiduciaria entro i limiti stabiliti dall'attuazione del programma di destinazione enunciato nell'atto istitutivo, che attribuisce priorità alla cura dell'interesse dei beneficiari cui la segregazione patrimoniale è funzionale.
Ne deriva, intanto, che la clausola dell'atto che dispone che “i beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali...” è irrilevante a dimostrare, come la prospettazione attorea vorrebbe, che l'istituzione del trust avesse un intento fraudolento, essendo viceversa espressione di un elemento costitutivo del negozio, mentre l'altra secondo cui “il trustee gode e dispone dei beni del trust con potere discrezionale” non è necessariamente sintomatica del fatto che la fuoriuscita del bene dalla sfera patrimoniale del disponente sia stata meramente fittizia. Infatti, la particolarità del caso rappresentata dal fatto che il disponente abbia assunto anche la veste di trustee richiede che la dedotta coincidenza della proprietà CP_2
fiduciaria con la proprietà di cui il disponente si è spogliato – e dunque la strumentalità del negozio giudico a sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori del fideiussore – sia verificata CP_2
analizzando i poteri attribuiti al trustee in relazione alle limitazioni allo stesso imposte dallo specifico regolamento degli interessi perseguiti e dalle facoltà riconosciute ai soggetti individuati quali beneficiari del trust.
Risulta dall'atto istitutivo del trust in atti e dalla relativa nota di trascrizione che questo sia stato istituto allo scopo di garantire alla moglie del , e al nipote CP_2 CP_5 Controparte_6
“un patrimonio per far fronte ai bisogni futuri e per assicurare in particolare alla moglie la sicurezza di continuare a vivere nell'abitazione e al nipote di vantare specifici diritti su un immobile posto nelle immediate adiacenze dell'abitazione del proprio genitore”.
A vantaggio dei menzionati beneficiari è previsto che questi possano, “per il periodo di anni venti, godere dei frutti del fondo e abitare la villetta oggetto del conferimento”. È inoltre previsto che, decorsi i venti anni, l'immobile sia loro trasferito – in usufrutto alla moglie e in nuda proprietà al nipote – e che, in caso di vendita dell'immobile prima di quel momento e in assenza di altri beni nel frattempo conferiti, il trust si estingua e il ricavato della vendita sia trasferito ai beneficiari.
Emerge altresì che la vendita dell'immobile debba essere preventivamente autorizzata dal protector
(guardiano), nominato contestualmente all'istituzione del trust (tale ). Persona_2
È stabilito inoltre che il reddito del bene in trust sarà dal trustee reinvestito a nome del trust o distribuito ai beneficiari, che l'operato del trustee sia soggetto a rendicontazione al protector tramite periodica inventariazione dei beni ed elencazione delle spese incrementative dei beni del trust (delle quali il trustee non ha diritto al rimborso).
pagina 5 di 7 Tenuto conto che parte attrice non ha dedotto circostanze di fatto che suggeriscano come limitazioni all'esercizio della proprietà fiduciaria da parte del così stabilite non abbia in realtà mai CP_2
scontato le limitazioni così stabilite e che ai soggetti nominati beneficiari del trust sia stato da questi precluso di godere dell'immobile abitandolo e di percepirne i frutti e i redditi come previsto nell'atto istitutivo, e che quindi non vi sono elementi per sostenere che le previsioni di cui all'atto istitutivo non abbiano prodotto alcuna efficacia, non trova significativo riscontro la tesi di parte attrice secondo cui il non si sarebbe effettivamente spogliato della piena ed esclusiva proprietà del bene e che quindi CP_2
la causa concreta del negozio non sarebbe la segregazione patrimoniale funzionalizzata alla realizzazione del programma di destinazione nell'interesse dei beneficiari, ma l'illecita sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale generica dei creditori.
A conforto di tale conclusione, sta anche è la circostanza che dagli atti emerge che il trust sia stato istituito nel dicembre 2008, mesi prima che la banca recedesse unilateralmente dal rapporto di c/c con la OI e intimasse il pagamento del debito alla debitrice principale e ai fideiussori (marzo 2009), per il quale ha successivamente ottenuto l'ingiunzione di pagamento da codesto Tribunale.
Ulteriore elemento da cui si può trarre l'effettività della funzionalizzazione della segregazione patrimoniale al perseguimento di specifici interessi dei beneficiari del trust è dato dalla continuità che il programma di destinazione ha avuto anche dopo la morte del intervenuta nelle more del CP_2 presente giudizio: infatti, come previsto dall'atto istitutivo, il protector ha provveduto alla nomina di un nuovo trustee, con il che la segregazione del bene ha prodotto anche l'efficacia parasuccessoria suggerita nelle premesse dell'atto.
In definitiva, la complessiva valutazione dell'atto e delle circostanze di fatto richiamate conducono a ritenere indimostrata la tesi di parte attrice secondo cui il trust sarebbe stato istituto al mero scopo di precluderle la soddisfazione del credito vantato nei confronti del e a ritenere non sussistenti le CP_2 ragioni poste a fondamento della richiesta declaratoria nullità dell'atto istitutivo del Controparte_2 in . CP_2
Appare utile evidenziare, per completezza, che l'ordinamento interno ammette forme di separazione patrimoniale tese al soddisfacimento delle esigenze familiari a scapito della generale garanzia patrimoniale dei creditori, come per il fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c..
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda;
- Condanna e Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro a rifondere a , in persona
[...] Controparte_2
del trustee le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.000,00 per Controparte_3
compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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