TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1785/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 10/12/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SG CI opponente
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del Capo pro tempore dr.ssa , rappresentato
[...] Parte_2
e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dallo stesso Dirigente, dalla dr.ssa Maria
IA RI, nonché dalla dott.ssa Antonella Trocino;
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.8.2023 la parte opponente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.22/2023, prot. 5004 del 26 giugno 2023, notificata dall' di in data 10.07.2023, a mezzo Controparte_1 CP_1 della quale veniva irrogata la sanzione di € 16.229,85 dovuta in forza dell'accertamento di cui al Verbale n. KR00000/2022-288-01 del 7.9.2022, notificato in data 22.9.2022, per la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 22 febbraio 2002 n.12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14 settembre
2015 n. 151, ossia per aver occupato "in nero" il lavoratore Sig. nel periodo Persona_1 dal 07.01.2019 al 04.04.2019, per un numero complessivo di 76 giornate. Ciò posto, censurava la legittimità dell'ordinanza impugnata contestando lo svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro subordinato da parte del sig. nel periodo dal 07.01.2019 Per_1 al 04.04.2019, domandando in subordine la riduzione della sanzione al minimo edittale, così concludendo “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare
l'illegittimitàdell'ordinanza ingiunzione n. 55/2023 emessa dall' per la provincia di Controparte_1
e, per l'effetto, disporre l'annullamento della stessa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata CP_1
e non creduta ipotesi di accertamento della violazione, disporre una riduzione secondo i minimi edittali;
”
, nel costituirsi in giudizio, Controparte_2 richiamando la documentazione versata in atti, insisteva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e oralmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c la stessa è così decisa.
**
L'opposizione è fondata.
Controversa la circostanza se il lavoratore abbia prestato la propria attività Persona_1 lavorativa subordinata in favore dell'odierno opponente nel periodo dal 07.01.2019 al
04.04.2019.
Come noto, grava sull' fornire prova in giudizio del Controparte_1 carattere subordinato della prestazione secondo gli indici stabiliti dalla Suprema Corte per cui: "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto."
(cfr. ex multis Cass. Sent. n. 4500 del 27 febbraio 2007 e Cass. Sent. n. 4171 del 24 febbraio
2006). Altrettanto noto che "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9251 de119/04/2010).
Muovendo da tali premesse, occorre rilevare come nessun accesso ispettivo sia stato compiuto dai funzionari presso l'azienda agricola, sicchè nessuna circostanza può dirsi coperta da fede privilegiata.
Tutti gli elementi acquisiti, pertanto, possono essere liberamente apprezzati da questo giudice, unitamente alle prove testimoniali assunte.
Ebbene, l'accertamento ispettivo prende l'avvio da una richiesta di intervento presentata in data 2.11.2021 dal sig. , finalizzata a denunciare l'omessa regolarizzazione Persona_1 del periodo di lavoro prestato, dal 7.01.2019 all'8.7.2019 (quindi più di due anni prima), alle dipendenze dell'azienda agricola del sig. (cfr. all. 5 fascicolo ispettorato). Parte_1
In verità, da un esame degli versati in atti, il sig. risulta(va) Pt_3 Persona_1 regolarmente assunto alle dipendenze del sig. dal 5 aprile a luglio 2019, Parte_1 conseguentemente l'accertamento ispettivo ha riguardato unicamente il periodo dal
7.01.2019 al 4.4.2019.
In data 8.8.2022, quindi a distanza di più di tre anni dai fatti per cui è causa, l' CP_1 sentiva a sommarie informazioni testimoniali il sig. nominativo indicato Testimone_1 dallo stesso in denuncia, il quale riferiva di aver lavorato insieme al sig. Per_1 Per_1
presso l'azienda agricola di nei terreni siti in località San
[...] Parte_1
IN nel Comune di Cirò, dal 9 gennaio 2018 e sino al mese di aprile 2019; che l'orario di lavoro era dalle 7.00 alle 13:40 dal lunedì al sabato;
che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 il aveva lavorato per sei giorni settimanali, effettuando lavori di Per_1 zappatura del terreno e potatura della piante;
che il pagamento, pari a 40 euro giornaliere, era stato corrisposto dallo stesso signor dapprima in contanti e Parte_1 successivamente mediante bonifico bancario.
Pertanto, sulla scorta della denuncia presentata dal sig. e delle sommarie Per_1 informazioni assunte dal sig. l'Ispettorato irrogava l'ordinanza ingiunzione Tes_1 impugnata, accertando un periodo di lavoro in nero dal 07.01.2019 al 04.04.2019, per un numero complessivo di 76 giornate.
Nel corso dell'odierno giudizio sono stati escussi quattro testimoni: il sig. , Persona_1 il sig. il sig. e la dott.ssa Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3
Muovendo dalla testimonianza resa dal sig. padre dell'odierno Testimone_2 opponente, si evidenzia sin da subito che sebbene il teste abbia recisamente negato che il sig. avesse prestato la propria attività lavorativa, nell'anno 2019, alle dipendenze Per_1 dell'azienda agricola, riferendo di averlo visto solo 2-3 giornate nel mese di gennaio 2019 quando era venuto a potare alcuni ulivi presso la propria abitazione 1, la dichiarazione assume debole rilevanza probatoria, in ragione dello stretto rapporto di parentela che lo lega all'opponente e, quindi, della naturale propensione di un padre a non danneggiare gli interessi di un figlio.
La testimonianza resa dalla dott.ssa , invece, impiegata addetta Testimone_3 all'elaborazione delle buste paga agricole presso l'ufficio di della cui Parte_4 attendibilità non v'è motivo di dubitare in ragione della qualità di professionista estranea alla vicenda per cui è causa, deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione;
infatti, la teste riferisce unicamente in ordine al periodo di lavoro oggetto di regolarizzazione (da aprile a luglio 2019), quando è naturale che non vi fossero buste paga da elaborare nel periodo gennaio-aprile 2019, controvertendosi proprio in ordine all'omessa regolarizzazione di tal rapporto “ADR: Sono e mi chiamo , nata il [...] a [...] e residente a [...]
Cirò via Cappellieri n. 11, indifferente. ADR conosco il sig in quanto si è recato presso Persona_1
l'ufficio in , via Venezia n, 34, dove loro quale addetta alle busta paga agricole;
è venuto nel Parte_4 mese di aprile 2018 e aprile 2019 perché dovevo formalizzare la sua assunzione presso l'azienda agricola di ero stata preavvisata dall'azienda, come di prassi, che sarebbe venuto il lavoratore;
ADR Pt_1
l'assunzione da formalizzare era dal mese di aprile e sino a dicembre, sia del 2018 che del 2019; ADR negli anni pregressi non mi era capitato di formalizzare alcuna assunzione del presso l'azienda Per_1 agricola di ADR ricordo che per l'anno 2018 il lavoratore si è presentato regolarmente sul posto Pt_1 di lavoro in quanto ho elaborato regolarmente, ogni mese, le buste paga in base alle giornate che mi venivano
Testi 1 Cfr. testimonianza resa all'udienza del 20.05.2025 Sono e mi chiamo nato [...] Testimone_2 a Cirò ed ivi residente in via Paradiso snc, sono il padre del ricorrente ADR conosco il sig. in quanto è venuto Persona_1 a lavorare nel vigneto di mia proprietà a Cirò località Vallo- San IN nell'anno 2 hiesta per venire a lavorare nel mese di aprile 2019 ma non è mai venuto, fatta eccezione per 2-3 giornate nel mese di gennaio 2019, di pomeriggio, quando è venuto a potare gli ulivi, a casa in via Paradiso (ho un paio di ettari di terra coltivati ad ulivi); da quello che so nel 2019 è andato a lavorare per altri e spesso andava e veniva dalla Germania, perché aveva una nipote malata ribadisco che nel 2019 non è mai venuto a lavorare nel mio vigneto;
non corrisponde a vero il capitolo di cui al numero 4 del ricorso”; comunicate dall'azienda agricola;
ADR per l'anno 2019 invece, posso riferire che il lavoratore non si è presentato sul posto di lavoro in quanto il sig. mi ha chiamato per dirmi che nessuna giornata Pt_1 agricola era stata effettuata per cui non c'era alcuna busta paga da elaborare;
ADR ricordo di aver formalizzato il rapporto di lavoro anche per il sig. che, a differenza di ha lavorato anche Tes_1 Per_1 prima dell'anno 2018; ricordo che si è presentato regolarmente sul posto di lavoro in quanto ho Tes_1 elaborato mensilmente le buste paga, sia per il 2018 che per il 2019; preciso che per il periodo di Tes_1 assunzione decorreva già da inizio anno, sia per il 2018 che per il 2019;
a lavorato anche per l'anno 2020, in quanto ho formalizzato la sua assunzione per l'azienda Parte_5 anche in quell'anno; successivamente non più; invece non ha più lavorato per da Pt_1 Per_1 Pt_1 quello che mi risulta”.
Restano da esaminare, quindi, le testimonianze del sig. e del suo collega di Persona_1 lavoro, Testimone_1
Ebbene, il sig. , escusso all'udienza del 22.05.2024, ha dimostrato di non Persona_1 ricordare con precisione il periodo di lavoro prestato alle dipendenze del sig. Parte_1
inizialmente indicato in gennaio-settembre 2021/ gennaio - maggio 2022 “ ADR
[...] conosco il sig. in quanto ho lavorato per lui, se non ricordo male da gennaio 2021 a Parte_1 settembre dello stesso anno e successivamente da gennaio 2022 sino a maggio dello stesso anno, quando me ne sono andato perché abbiamo avuto una discussione”, successivamente in gennaio-settembre 2018
e gennaio/giugno 2019 “ADR anzi rettifico, ho lavorato da gennaio a settembre del 2018 e successivamente da gennaio a giugno 2019, me ne sono andato a luglio”, salvo poi rettificare ulteriormente precisando di non ricordare se avesse lavorato nel mese di maggio 2019 ed escludendo di aver lavorato nel mese di giugno e luglio 2019 “ADR dell'avv. Sgrizzi, sulla circostanza di aver dichiarato, invece, agli Ispettori di aver lavorato per da gennaio a luglio 2019 Pt_1
: preciso che nel mese di maggio continuavo a litigare con il datore di lavoro, non mi ricordo se in questo mese ho lavorato o me ne sono andato;
non mi ricordo di aver lavorato a giugno e sicuramente non ho lavorato per nel mese di luglio, ADR dal mese di luglio ho lavorato per altre aziende agricole, giusto le Pt_1 giornate che mi servivano per arrivare a 102 per poi scoprire che me ne aveva versate solo 22”. Pt_1
L'imprecisa ricostruzione temporale resa dal testimone, che peraltro risulta in contrasto con quanto dal medesimo dichiarato in sede ispettiva, è certamente idonea a indebolirne l'attendibilità.
Devono quindi ritenersi scarsamente attendibili le dichiarazioni dal medesimo rese nella misura in cui confermava di aver lavorato per senza regolare contratto, Parte_1 presso i terreni siti in località San IN in Cirò Marina, da gennaio ad aprile 2019, dal lunedì a sabato con orario lavorativo pari a 6,40 ore giornaliere 2.
A tanto si aggiunga che tali dichiarazioni non hanno trovato preciso riscontro in altri elementi di prova.
Più in particolare, all'udienza del 20.5.2025 veniva escusso il sig. , collega di Testimone_1 lavoro dell'opponente, che operava una vera e propria ritrattazione di quanto dichiarato in sede ispettiva, riferendo di non aver mai lavorato insieme al signor nell'anno 2019; Per_1 precisava di non sapere leggere e, pertanto, di non essere stato messo a conoscenza dell'effettivo contenuto delle SIT verbalizzate dagli ispettori, che non gli sarebbero state nemmeno rilette3.
Sebbene si ritenga che la ritrattazione operata dal teste sia inidonea a sconfessare le dichiarazioni rese avanti agli Ispettori, in quanto non accompagnata dalla proposizione di alcuna querela di falso4, non da meno, si ritiene che siffatte dichiarazioni, da sole, siano inidonee a supportare l'intero impianto sanzionatorio. 2 “ADR me ne sono andato perché il primo anno ho avuto problemi con i contributi, il secondo anno, mi sembra a marzo, il sig. , anche lui dipendente di mi ha riferito di essere andato al CAF e di aver scoperto di non essere Testimone_1 Pt_1 mai stato regolarizzato;
di conseguenza, sono andato a controllare al CAF la mia posizione e, infatti, non risultavano assunto da da li sono andato a chiedere spiegazioni al datore di lavoro che mi ha detto di non aver avuto tempo per Pt_1 reg i ma che l'avrebbe fatto;
ADR in effetti, successivamente, sono stato regolarizzato, ma solamente da aprile 2019; in altre parole per il periodo da gennaio a marzo 2019 non risulta alcuna giornata lavorativa;
dovevo avere all'incirca 77 giornate e invece mi ritrovo solo una ventina di giornate per tutto il 2019; ADR il mio orario di lavoro era di 6,40 ore tutti i giorni, dal lunedì a sabato;
si iniziava alle 7.00 oppure alle 6.00, a seconda del periodo;
mi occupavo di zappare e pulire i due vigneti di circa 6-7 ettari ciascuno, siti in località San IN e Tes_ Feudo a;
lavoravo in squadra con eravamo sempre in due;
ha lavorato sempre con me, Parte_4 Testimone_1 anche nel mo smesso insieme nel 20
3 “ADR conosco in quanto ho lavorato insieme a lui nel 2018; nel 2019 non ho lavorato con Persona_1 Per_1
ricordo di aver lavorato per da gennaio fino a luglio 2019; non ho più lavorato per
[...] Parte_1 Pt_1 i a venire;
ADR rispetto a mi si rammostrano e mi vengono lette, allegate al fasc
( all. 9), dichiaro che non corrisponde al vero la circostanza di aver lavorato insieme a nell'ano 2019, in CP_1 Per_1
non c'era; ho lavorato con per la ditta solo nell'anno 2018. Non so quindi non avevo Per_1 Pt_1 contezza del contenuto delle dichiarazi ho sottoscrit in data 8.8.2022. A Controparte_1 domanda della dott.ssa RI se il verbalizzante avesse letto al ma della sottoscrizione ADR non mi è stato letto nulla, mi hanno detto di sottoscrivere ed io ho sottoscritto;
ripeto non ero a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni che mi si rammostrano;
A domanda della dott.ssa RI se avesse riferito al verbalizzante di non sapere leggere ADR no, non ho riferito di non sapere leggere;
ho firmato e basta.” Invero, deve rilevarsi che l' ha proceduto a raccogliere le SIT del sig. CP_1 Tes_1 in data 8.8.2022, ossia a distanza di più di tre anni dai fatti per cui è causa, sicchè
[...] certamente le stesse non possono godere di quella maggiore genuinità che la giurisprudenza accorda laddove assunte nell'immediatezza dei fatti e in assenza, peraltro, di ulteriori riscontri fattuali (cfr. sul punto Cass. 19026/19 e 2015/18).
Si rammenta, invero, che le SIT rese dal sig. resentano elementi di contraddizione Tes_1 con quanto dichiarato dallo stesso denunciante in sede ispettiva, in quanto il iferiva Tes_1 di aver lavorato con il sig. da gennaio ad aprile 2019 ( cfr. all. 9 fascicolo ), Per_1 CP_1 mentre il sig. dichiarava agli ispettori di aver lavorato dal 7.01.20219 all'08.07.2019 Per_1
(cfr. all. 5 fascicolo ). CP_1
In conclusione, il contraddittorio e scarno compendio probatorio non consente di ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e l'azienda agricola di nel periodo Persona_1 Parte_1 dal 07.01.2019 al 04.04.2019, con la conseguenza che in applicazione della regola residuale di cui all'art. 2697 c.c, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Spese compensate in ragione dell'equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1785/2023, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) spese compensate.
Crotone, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI
della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente>> (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, n.15638).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Con particolare riferimento alla dicitura “Letto, confermato e sottoscritto” riportata nelle SIT , invero si rammenta che “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento