Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1639/2023 R.G. TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 06 MAGGIO 2025
All'udienza del 06/05/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Cristina Marani, in sostituzione dell'Avv. Enrico Gragnoli, per parte opponente e l'Avv. MO FE per parte opposta. E' altresì presente il sig. Persona_1
L'Avv. Marani chiede di essere autorizzata a produrre l'atto di opposizione all'archiviazione relativo al procedimento penale n. 1237/2024 r.g.n.r. dell'8.04.2025
(doc. n. 8); si riporta al ricorso in opposizione e alle conclusioni ivi formulate. L'Avv.
FE si riporta alla memoria difensiva e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 9
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1639/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bomporto (MO), frazione Villavara, via Caduti in guerra n. 2/n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Prof. Enrico Gragnoli e dall'Avv. Luca Zaccarelli;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), nato l'[...] e residente Persona_1 CodiceFiscale_1
a Carpi (MO), via Edgar Degas n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. MO FE;
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - rapporto di lavoro subordinato - trattamento di fine rapporto - domanda riconvenzionale - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opponente conclude come da ricorso del 15.12.2023: “Voglia l'Ill. mo
Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in via prioritaria, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo reso inter partes dal Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, in data 22 novembre 2023, n. pagina 2 di 9 462 del 2023, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 14.815,59, oltre ad accessori e spese;
in ogni caso, rigettare le domande proposte contro la Controparte_2
perché infondate in fatto e in diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sugli
[...] accessori dei pretesi crediti, in ogni caso con applicazione della compensazione atecnica o, comunque, di quella legale o giudiziale;
in ogni caso e in via riconvenzionale, condannare il Sig. alla restituzione Persona_1 dell'importo di euro 144.984,41 o, comunque, al risarcimento del danno in misura pari, con la rivalutazione dell'importo a decorrere dal 2018 o dal diverso dì del dovuto e fino al saldo e con la condanna del Sig. alla corresponsione degli interessi legali sulla somma via via Persona_1 rivalutata a decorrere dal 2018 o dal diverso dì del dovuto e fino al saldo o, in subordine, salvo gravame, con la condanna alla corresponsione degli interessi legali sulla somma capitale a decorrere dal 2018 o dal diverso dì del dovuto e fino al saldo e con la condanna alla corresponsione del risarcimento del maggiore danno da ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sempre a decorrere dal 2018 o dal diverso dì del dovuto e fino al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Il procuratore dell'opposto conclude come da memoria difensiva del 10.06.2024: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesse le declaratorie del caso e di ragione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro,
NEL MERITO,
- rigettare l'opposizione avversaria e rigettare altresì tutte le richieste risarcitorie e restitutorie formulate dall'attrice opponente, tanto a titolo di domanda riconvenzionale, quanto a titolo di eccezione di compensazione e, comunque per ogni altro titolo dovesse ravvisarvi nella domanda avversaria, siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- conseguentemente, confermare integralmente ed in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro, n. 462/2023, R.G. n. 1455/2023, confermandosi - in riforma del provvedimento di sospensione del 15.12.2023 - la provvisoria esecuzione del medesimo decreto in quanto l'opposizione non è certamente fondata su prova scritta ne è di pronta soluzione;
- dire comunque tenuta e conseguentemente condannare a Parte_1 pagare a in persona ed elettivamente domiciliato come in atti, la Persona_1 complessiva somma di € 14.815,59 lordi - pari a € 11.788,54 netti -, gli interessi legali e la pagina 3 di 9 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 800,00 per compenso, in € 145,50 per anticipazioni, oltre a IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, per il titolo dedotto in atti, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in causa o che risulterà di giustizia;
IN OGNI CASO,
- condannare comunque all'integrale rifusione delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio, oltre accessori di legge;
- condannare altresì al risarcimento del danno per ex art.96 Parte_1
c.p.c., liquidato anche in via equitativa nella misura che risulterà di giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.12.2023, (in prosieguo Parte_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
462/2023 del 22.11.2023 (notificato unitamente al precetto in data 01.12.2023) con cui il G.L. dell'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento della somma capitale di
€. 14.815,19 per i crediti retributivi maturati da in occasione della Persona_1 cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la stessa società.
Nel prospettare l'insussistenza del credito rivendicato dal lavoratore in via monitoria, per effetto della compensazione atecnica con il maggior credito risarcitorio/restitutorio azionato in giudizio, e nell'agire in via riconvenzionale per il ristoro del danno patito in conseguenza della condotta illecita tenuta dall'opposto in costanza di rapporto,
l'opponente chiedeva:
1) revocarsi il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, accertarsi che al sig. Persona_1
non era dovuta la somma di €. 14.815,59 di cui al provvedimento monitorio;
2) accertarsi il comportamento illecito del convenuto, da qualificarsi come furto aggravato per le ragioni esposte nella denuncia-querela del 18.11.2023, conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno, quantificato nella complessiva somma di €. 144.984,41, quale esborso sostenuto dalla società per l'acquisto non autorizzato di buoni-carburante negli anni 2018 - 2023.
2. Con tempestiva memoria si costituiva in giudizio che, Persona_1 ribadita la legittimità della propria iniziativa monitoria e evidenziata l'infondatezza della pagina 4 di 9 pretesa risarcitoria avversaria, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto del ricorso in opposizione, con condanna della società ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. L'istanza ex art. 649 c.p.c. veniva rigettata con ordinanza del 09.07.2024.
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia e istruita la causa mediante l'escussione dei testi ammessi e con l'assunzione del giuramento decisorio deferito dall'opponente, la causa veniva posta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
4. Sulla pretesa creditoria dell'opposto
4.1. Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (Cass. n. 2421/2006). Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
S.U., Sent. n. 13533/2001, Cass. n. 13685/2019).
4.2. ha lavorato alle dipendenze di dal Persona_1 Parte_1
15.01.2017 sino alle dimissioni volontarie del 23.07.2023 (decorrenti dal 24.07.2023), come impiegato amministrativo di 4° livello e con mansioni di terminalista e inserimento dati (cfr. contratto assunzione, lettera dimissioni e buste paga 1).
La pretesa azionata in via monitoria è suffragata dai prospetti paga dei mesi di luglio e agosto 2023, documentazione di provenienza datoriale. Per pacifica giurisprudenza la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 cod. civ., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (cfr. Cass. n. 2239/2017, Cass. n. 12769/2003). Tali documenti riportano l'importo lordo di €. 14.815,59, corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto maturate da Persona_1
L'opponente non ha contestato di essere debitrice delle somme riportate nelle buste 1 Cfr. cfr. doc. 3 fascicolo opponente;
doc.ti 1,2,5 fascicolo opposto. pagina 5 di 9 paga;
essa, infatti, si è limitata a rivendicare un controcredito da opporre in compensazione - azionato in via riconvenzionale -, per l'asserita sottrazione di denaro dell'importo complessivo di €. 144.984,41.
Deve, quindi, considerarsi pienamente legittima l'iniziativa monitoria dell'opposto, atteso che i prospetti paga sono documenti idonei a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 642 c.p.c.
5. Sulla domanda riconvenzionale
5.1. Parte opponente agisce in via riconvenzionale per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della asserita condotta illecita dell'opposto, compendiatasi nell'acquisto di buoni-carburante senza l'autorizzazione di parte datoriale e per finalità estranee alle esigenze aziendali, come “espediente per sottrarre illecitamente denaro dalle casse della Società convertendolo in buoni carburante di cui si impossessavano dipendenti infedeli che li utilizzavano in proprio o ne facevano a loro volta commercio.”
Viceversa, il convenuto afferma che i buoni-carburante sono stati acquistati per retribuire il collaboratore (amico di , come da precise direttive Persona_2 Controparte_1 dell'amministratore unico di il quale “acquistava o dava istruzioni di Parte_1 acquistare i predetti buoni dai dipendenti e dall'allora responsabile amministrativo,
” Persona_3
5.2. Si ritiene infondata tale domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte opponente.
Sotto un primo profilo, si rileva come non vi sia alcuna prova dell'acquisto dei buoni carburante da parte di e dell'impiego del benefit aziendale, per Persona_1 esigenze personali, da parte dell'ex dipendente (cfr. dichiarazione 2). Testimone_1
Inoltre, le risultanze processuali suffragano la ricostruzione di parte opposta. I testimoni hanno confermato che gli acquisti dei buoni sono stati effettuati su precisa indicazione di
, per retribuire l'attività lavorativa resa dal consulente esterno Controparte_1
Persona_2
(ex dipendente di come addetta all'ufficio acquisti) ha Testimone_2 Parte_1 dichiarato: “confermo che nel periodo 2022-2023 ho sentito diverse volte il sig. 2 “cap. 6): confermo gli importi indicati nel capitolo di prova. Non so dire chi abbia acquistato i buoni carburante tramite la piattaforma Enistation.” pagina 6 di 9 ordinare l'acquisto di buoni carburante sulla piattaforma Enistation, per Controparte_1 consegnarli e compensare il lavoro di quest'ultimo.” Controparte_3
(ex dipendente di come responsabile dell'ufficio tecnico) Controparte_4 Parte_1 ha riferito: “cap. 4: so che i buoni carburante venivano acquistati e dati a Per_2 come quota parte della sua retribuzione mensile. cap. 5): l'acquisto dei buoni
[...] carburante veniva autorizzato da;
ho sentito in alcune riunioni di Controparte_1 produzione il sig. dire di acquistare i buoni carburante per pagare Pt_1 Per_2 cap. 6) dava disposizioni di acquistare i buoni e l'amministrazione Pt_1 Persona_1
dava esecuzione alle direttive ricevute. Non conosco gli importi.” Persona_4
Allo stesso modo ha dichiarato quanto segue: “[…] è vero, dal 2016 Persona_2 al 03.08.2018 (data di assunzione) sono stato pagato dalla società in parte in contanti e in parte con buoni carburante, come da accordi con il sig. e con Controparte_1
Tutti i compensi percepiti in tale periodo mi sono stati erogati in nero. Adr: ci Per_3 siamo accordati in questo modo perché eravamo amici e andavamo a caccia insieme. cap.
4): è vero, su indicazione del sig. venivano acquistati i buoni Controparte_1 carburante e successivamente mi venivano consegnati. cap. 6): è vero, anche dopo la mia assunzione ci siamo accordati per il riconoscimento di un compenso in parte in busta in busta paga e in parte con buoni carburante. Adr: anche dopo il 2018 i compensi con buoni carburante non sono stati inseriti nella mia denuncia dei redditi. Adr: non ho concordato un importo preciso per i buoni carburanti. Adr: posso dire che ho percepito buoni carburanti per circa 1.000,00/1.500,00 euro mensili per l'intero periodo lavorato per l (2016- 2023). Adr: avevo concordato con il sig. e il sig. Pt_1 Controparte_1 un compenso orario di euro 35,00; in busta paga venivano inserite solo otto Per_3 ore ma io lavoravo anche 12/13 ore. Adr: a fine mese indicavo le ore al sig. Persona_1 per la liquidazione dei compensi, come da accordo con . Adr: Controparte_1 parlava con il sig. e non aveva autonomia decisionale. cap. 9): è Persona_1 Pt_1 vero, gli acquisiti di buoni carburante venivano effettuati su direttiva d . Controparte_1
Adr: ho assistito a dei colloqui tr . Adr: stavo nell'ufficio Persona_1 Controparte_1 del sig. circa due/tre ore al giorno. cap. 10): i buoni carburante venivano Pt_1 consegnati all'ufficio amministrativo;
a me venivano consegnati da Controparte_5
[…] cap. 4): l'acquisto di buoni carburante prescindeva da esigenze aziendali. Venivano pagina 7 di 9 acquistati solo per compensare il mio lavoro. Nessun altro dipendente veniva pagato con buoni carburante e non venivano consegnati ad altri dipendenti per esigenze aziendali. cap. 5)-6): non è vero, l'acquisto dei buoni carburante veniva autorizzato da CP
. Non ricordo gli importi dei buoni carburante acquistati nel periodo 2018-
[...]
2023.”
Sulla base di tali deposizioni testimoniali, convergenti e univoche, rese da soggetti indifferenti alla vicenda per cui è causa, deve escludersi qualsiasi responsabilità dell'opposto. Tanto più che in sede di giuramento decisorio - deferito dalla Parte_1
- ha giurato quanto segue: “giuro di avere sempre saputo che, fra Persona_1 il 2016 e il 2023, il dott. ha autorizzato la consegna dei buoni per il Controparte_1 carburante al sig. come retribuzione.” La capitolazione del Per_2 giuramento decisorio è stata formulata in modo da determinare la vittoria o la soccombenza dell'opposto. Il fatto rappresentato conduce automaticamente all'accoglimento o al rigetto della domanda riconvenzionale (cfr. Cass. n. 1551/2022).
Cass. n. 29614/2023 ha chiarito che “a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.”
Dunque, sulla base del giuramento pestato, va disposto il rigetto della domanda riconvenzionale.
6. Sulle spese
6.1. La spese di lite devono essere poste a carico di in forza del Parte_1 principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M.
n. 147/2022. Lo scaglione di riferimento è quello da €. 52.000,01 a €. 260.000,00.
6.2. Va rigettata la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opponente, perché difetta l'allegazione e la prova del danno subito. Sul punto le Sezioni Unite hanno statuito che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 7620/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, pagina 8 di 9 definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA l'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 462/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data
22.11.2023;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale di Parte_1
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida nella complessiva somma di €. 6.700,00, Persona_1
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
Modena, 06 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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