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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg. Magistrati
dott. MA RA Presidente
dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
dott. IA AN EL Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 320/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
(già , (P.I. ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Canicattì (AG), C.da Gulfi, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto di appello, dall'Avv. Maurizio Di Benedetto;
Appellante;
CONTRO , n. Controparte_3
11/2018 Reg. Fall. Tribunale di Marsala, (P.IVA
), in persona del Curatore fallimentare pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta provvedimento autorizzativo del G.D. del 26.02.2020 e procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'Avv. Vincenzo Pantaleo;
Appellato;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/11/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2018, la
Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala,
chiedendo di “ritenere e dichiarare inefficace e, per CP_1
l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 67, comma 1 n°1 L.F. ed in
subordine ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., la vendita e/o la
cessione dei beni effettuata dalla fallita ditta Controparte_3
in favore della convenuta di cui alla sopra
[...] CP_1
pag. 2/21 menzionata fattura n.18 del 10.10.2017 ed allegata packing list
per l'importo di € 4.000,00, iva inclusa;
- condannare la
convenuta a restituire alla Curatela attrice la merce CP_1
ed i beni tutti trasferiti di cui alla citata fattura ed allegata
packing list;
- in via subordinata, nella ipotesi in cui i beni
medesimi non dovessero più trovarsi nella disponibilità della
convenuta o comunque mancasse e/o non ne fosse possibile la
restituzione ai medesimi valori che gli stessi avevano all'atto della
cessione, condannare la convenuta al pagamento in favore della
Curatela dell'equivalente valore pecuniario dei beni oggetto di
vendita pari ad € 20.203,00 o nell'altra maggiore e/o minore
somma che sarà accertata in corso di causa anche tramite C.T.U.,
oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e compensi
legali”.
Si costituiva la società che opponendo CP_1
l'infondatezza delle domande proposte dalla Curatela
Fallimentare, ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita sia documentalmente sia mediante la prova testimoniale ammessa con ordinanza dell'11-6-
2019.
pag. 3/21 Con la sentenza n. 24/2020 del 13 gennaio 2020, il Tribunale
di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa n.
2720/2018 R.G., in accoglimento della domanda avanzata dalla Curatela fallimentare, “dichiara inefficace e, per l'effetto,
revoca ai sensi dell'art. 67, comma 1 n°1 L.F., la vendita dei beni
effettuata dalla fallita ditta in favore della Controparte_3
convenuta menzionata fattura n.18 del 10.10.2017 ed CP_1
allegata packing list per l'importo di € 4.000,00, iva inclusa;
condanna la convenuta al pagamento in favore della CP_1
Curatela dell'equivalente valore pecuniario dei beni oggetto di
vendita pari ad € 20.203,00, oltre rivalutazione ed interessi;
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di
lite, liquidate pari ad € 2.400,00 per compensi professionali, oltre
spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto da versare in favore
dell'Erario stante l'ammissione della Curatela al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato”.
Avverso detta sentenza, interponeva appello e CP_1
la Parte_1
resisteva al gravame.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le pag. 4/21 conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 13
novembre del 2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già concessi con ordinanza del 16-05-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, partitamente, esaminati i singoli motivi di gravame.
1. L'appellante, anzitutto, si duole dell'erroneità della valutazione del giudice a quo in merito all'accertata ricorrenza del criterio oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, L.F. ossia la sproporzione delle prestazioni, secondo la definizione contenuta nella formulazione della norma a tenore della quale “sono
revocati, salvo che l'altra parte provi che non conoscenza lo stato
di insolvenza, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un
quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”.
In particolare, lamenta che non sarebbero stati adeguatamente valutati né il reale valore dei beni al momento della vendita;
né le specifiche circostanze della pag. 5/21 stessa da rapportare ai pregressi rapporti commerciali fra le parti;
né la tipologia dei beni oggetto del negozio;
né,
ancora, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
, escusso all'udienza del 17 settembre 2019.
[...]
Illustra, quindi, un complesso di circostanze tali da escludere la sussistenza, nella specie, dell'elemento oggettivo, dovendosi, di conseguenza, ritenere che “(a) la
vendita del 10 ottobre 2017, in realtà, rientra tra i normali atti
svolti nell'ambito dell'esercizio di impresa e, pertanto, al di fuori
dell'orbita di cui all'art. 67, primo comma, n. 1, della legge
fallimentare; (b) in ogni caso non sussiste sproporzione tra le
prestazioni, dal momento che il parametro cui ragguagliare
siffatta condizione non è dato dal valore retail della merce per
ogni singolo capo indicato nella packing liste, relativo alla
vendita al minuto nel corso delle precedenti stagioni, quanto a
quello di mercato, di gran lunga inferiore, che subisce il
deprezzamento perché invenduto pur dopo i saldi di fine stagione
e, pertanto, inutilizzabile per il commerciante”.
A fronte di tale censura, la Curatela è insorta, eccependo,
preliminarmente, che si tratterebbe di una “contestazione pag. 6/21 nuova” e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
L'eccezione va disattesa.
Invero, il tema d'indagine in questione non introduce nuove allegazioni in punto di fatto, non esplicitate in primo grado, poiché, già nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 marzo 2019, la società
convenuta aveva argomentato in merito all'effettivo valore di mercato dei capi d'abbigliamento oggetto della transazione commerciale, avendo allegato che “…in realtà
rientra tra quegli atti che è normale siano svolti nell'ambito
dell'esercizio di un'impresa e come tale non soggetta ad alcuna
azione revocatoria. In altri termini, la ha acquistato CP_1
dalla ditta PE la merce di cui alla fattura 18, del 10.10.2017,
pagandone il prezzo di € 4.000,00, corrispondente al suo effettivo
valore di mercato. Pertanto, l'azione della Curatela è infondata e
va rigettata…”(cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in primo grado).
Non si individuano, pertanto, né la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, né la deduzione pag. 7/21 di nuovi fatti, né l'introduzione, nel processo, di un nuovo tema di indagine e di decisione, né l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad un' allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado, a nulla rilevando che, nel caso concreto, tale allegazione difensiva sia stata articolata sia per il rigetto della domanda attorea,
perché ritenuta infondata, sia nell'ottica di prospettare la sussistenza dell'esenzione di cui al terzo comma del precitato art. 67.
A ciò si soggiunga che, in ogni caso, le mere difese che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività
assertiva (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020,
Rv. 657810; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14515 del
28/05/2019, Rv. 654080).
pag. 8/21 È pacifico che la mera difesa, con la quale la parte si limiti a contestare la fondatezza della domanda spiegata nei suoi confronti, non soggiace alla preclusione prevista dall'art. 345, comma secondo, c.p.c. (sul punto, cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18096 del 12/09/2005, Rv. 584110;
conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13770 del 15/06/2006, Rv.
591746; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23796 del 01/10/2018,
Rv. 650608; cfr. di recente Cassazione civile sez. II,
06/05/2025, n.11925).
2. Il motivo di impugnazione, oltre che ammissibile, è
anche fondato.
Secondo quanto disposto dall'art. 67, comma primo n. 1),
L.F., nella formulazione vigente ratione temporis, sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.
Ai fini dell'applicazione della norma appena richiamata pag. 9/21 occorre, pertanto, previamente valutare il valore della merce venduta alla data del contratto, senza poter prescindere né dalle specifiche circostanze in cui ebbe luogo il negozio né dalla costanza dei pregressi rapporti commerciali fra le medesime parti.
Siffatta conclusione nonché i parametri cui ancorare il giudizio sulla sproporzione tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso restano inalterati sia nella pregressa vigenza del criterio della “notevole sproporzione” tra le prestazioni sia per effetto della successiva introduzione, nel 2005, del criterio della sproporzione di oltre un quarto, poiché
occorre, pur sempre, guardare al valore reale oggetto del negozio, e cioè al valore effettivo dei beni o dei servizi oggetto di scambio (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/07/2010,
n.16876 e così anche Cassazione civile sez. I, 05/12/2001,
n.15412).
Tanto premesso, nella vicenda in esame, la società
convenuta ha documentato, in primo grado, la frequenza di periodiche transazioni commerciali dello stesso tipo fra le pag. 10/21 medesime parti sin dall'anno 2012, avendone allegato le relative fatture, tutte caratterizzate da una vendita in blocco di capi d'abbigliamento a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
deducendone una prassi consolidata nel settore ove è notorio che il commerciante al minuto, a fine stagione, proceda alla vendita per mezzo dei saldi, in misura non inferiore al 50%
(ed oltre) nonché, per la merce rimasta invenduta, alla cessione in blocco a prezzi ulteriormente ribassati.
Tali allegazioni vennero confermate dal teste
[...]
, escusso all'udienza del 17 settembre 2019, Testimone_1
il quale riferì quanto si trascrive: “sub F) “vero è che la
[...]
è solita acquistare capi di Controparte_4
abbigliamento di passate stagioni, disassortiti, a blocco, per un
prezzo pari ad un quarto o ad un quinto del prezzo praticato dal
negoziante al pubblico al minuto”; A.D.R. si è vero, sono io
personalmente che mi reco presso i negozi a visionare la merce e
ad acquistarla. SUB H) “vero è che in occasione delle transazioni
commerciali tra la (già ) e la ditta CP_1 Controparte_2
di cui alle seguenti fatture: fatt. n.64 del Controparte_3
pag. 11/21 24 9.2012, fatt.3,del 27.2.2013, fatt.11,del 30.9.2013, fatt.7,del
3.3.2014, fatt.26,del 12.9.2014, fatt.5,del 4.3.2015,fatt.14,del
30.9.2015, fatt.4,del 25.2.2016, fatt.22,del 19.9.2016, fatt.5,del
28.2.2017 e fatt.18,del 10.10.2017 mi sono recato assieme al sig.
, legale rappresentate della in Marsala, CP_2 CP_1
presso il negozio della stessa;
A.D.R. si è vero, ci recavamo presso
il punto vendita ed acquistavamo la merce al pubblico;
quando è
fine stagione non è più vendibile al valore indicato inizialmente.
Noi solitamente acquistiamo tale merce e la rivendiamo l'anno
successivo a prezzo scontato. Riconosco le fatture ed i DDT
allegati” (cfr. verbale d'udienza del 17-9-2019).
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale lilibetano non ha valorizzato né le circostanze concrete connesse ai pregressi e documentati rapporti commerciali fra la ditta e (allora ) né la peculiare tipologia CP_3 CP_1 CP_2
della merce compravenduta il cui valore di mercato,
notoriamente, subisce oscillazioni, anche significative, in base ai modelli estetici e comportamentali che si diffondono in un determinato momento storico né ancora le dichiarazioni rese dal teste che ha Tes_1
pag. 12/21 confermato le allegazioni della convenuta.
Ne discende, allora, l'erroneità del giudizio, operato in prime cure, sulla sproporzione delle rispettive prestazioni perché disancorato dalle risultanze istruttorie effettivamente emerse nel corso del processo.
D'altronde, diversamente da quanto motivato nella sentenza gravata, il giudizio in esame non potrebbe prescindere dai documentati pregressi rapporti commerciali fra le parti, se non pervenendo ad una valutazione astratta e atomistica del valore indicato nella
packing list allegata alla fattura n. 18/2017 del 10-10-2017
che, difatti, non va letta isolatamente ma nel contesto della documentazione complessivamente prodotta in giudizio da da cui risulta che, nelle abituali transazioni fra le CP_1
parti, il valore retail della merce fosse di gran lunga maggiore rispetto quello stabilito al momento della vendita all'ingrosso.
Le superiori evenienze processuali depongono, quindi,
nella direzione dell'insussistenza del presupposto della sproporzione di oltre un quarto richiesto dalla norma pag. 13/21 applicata;
né ancora potrebbe trovare ingresso, neppure astrattamente –come eccepisce l'appellata- il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che riguarda il fatto e non il giudizio sul fatto.
3. La Curatela ha reiterato, nel presente grado, la domanda avanzata, in via subordinata, in prime cure di applicazione dell'art. 67 comma II L.F. a tenore del quale “sono revocati, se
il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza
del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso… se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento”, mentre l'appellante ha censurato quella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto provato il requisito soggettivo della c.d. “inscientia
decoctionis”.
Ora, una volta accertata la congruità del prezzo corrisposto dall'acquirente, come nel caso di specie, non ha più rilievo la conoscenza o meno dello stato di insolvenza del debitore né l'acquirente del bene è tenuto a provare l'inscientia
decoctionis, essendo necessario fornire tale prova, al fine di evitare la declaratoria di inefficacia dell'atto, ai sensi pag. 14/21 dell'art. 67 comma primo n. 1 della legge fall., soltanto qualora sussista e sia provato il requisito oggettivo della sproporzione qualificata tra le reciproche prestazioni.
La questione acquisisce rilevanza nel caso de quo solo ai fini dell'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 67 che non è stato oggetto di esame da parte del primo giudice poiché la domanda dell'attore è stata accolta ai sensi del primo comma dell'art. 67.
A tal proposito, si osserva che “In tema di revocatoria
fallimentare, questa Corte ha infatti affermato che la conoscenza
dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo
dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, nel senso che, ai
fini dello accoglimento della domanda, non è sufficiente la
dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto
stato, occorrendo invece quella della concreta situazione
psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto
impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 27/10/2017, n. 25635; 28/02/2007,
n. 4762; 21/12/2005, n. 28299). L'onere di fornire la relativa
prova incombe al curatore, il quale può assolverlo anche in via
presuntiva, avvalendosi di elementi indiziari caratterizzati dagli
pag. 15/21 ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti
dagli artt. 2727 e 2729 c.c. (quali notizie di stampa, risultanze di
bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.), tali da indurre a
ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed
avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali,
nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad
operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello
stato di decozione del debitore (cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2018, n.
3081; 24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n. 8827). E' stato
peraltro precisato che, vertendosi in tema di prova indiziaria, la
certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi
legittimamente acquisita allorquando sia raggiunta la prova non
già della conoscenza effettiva, da parte di quello specifico
creditore, dello stato di decozione dell'impresa (la cui
dimostrazione, configurandosi come una prova diretta, deve
considerarsi inesigibile dal curatore), né quando tale conoscenza
possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente
astratto (prova, questa, che risulterebbe inutilizzabile, in quanto
correlata ad un parametro del tutto teorico di creditore avveduto),
bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo
pag. 16/21 fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche,
sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo
si sia concretamente trovato ad operare (cfr. Cass., Sez. VI,
3/05/2012, n. 6686; Cass., Sez. I, 4/11/2003, n. 16512;
26/01/1999, n. 684). A tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a
selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di
potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad
una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza,
in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad
integrare una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. I,
12/11/2019, n. 29257; 18/02/2005, n. 3390)” (cfr. Cassazione
civile sez. I, 14/09/2022, n.27074).
Ora, applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, la valutazione complessiva degli elementi indiziari non consente di ritenere integrati quei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt.
2727 e 2729 c.c. tali da indurre a ritenere che il terzo,
facendo uso della normale prudenza e avvedutezza,
rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché
alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare,
pag. 17/21 non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Nella specie, l'onere della prova gravante sulla Curatela
non può dirsi soddisfatto.
Per un verso, infatti, l'acquisto della merce a prezzo inferiore rispetto a quello della vendita al dettaglio non può
essere valorizzato – come già esposto– isolatamente dall'analisi della provata consolidata prassi commerciale intercorrente, nel tempo, tra le parti contraenti.
Per altro verso, ancora, acquisiscono rilevanza probatoria le ulteriori dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
che quivi si riportano: “SUB J) “vero è che il negozio
[...]
in occasione della transazione del mese di ottobre 2017 tra la ditta
e la si presentava fornito di capi di CP_3 CP_1
abbigliamento come nelle precedenti visite ed il personale di
servizio era nel medesimo numero;
A.D.R. si è vero, ho notato gli
stessi dipendenti di prima”, le quali appaiono, invece,
indicative della circostanza inversa ossia che l'acquirente,
facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza,
rapportata alle sue qualità professionali e al contesto pag. 18/21 concreto in cui ha operato, ben avrebbe potuto ritenere che la ditta si trovasse, al momento della conclusione CP_3
della vendita, in una situazione di normale esercizio dell'impresa.
Né, infine, la percezione dei sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore potrebbe inferirsi dai protesti,
indicati dalla Curatela, atteso che assume rilevanza anche la “diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di
residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne
conoscenza” (Cassazione Civile, sez. I, 13 gennaio 2010, n.
391) e, nel caso in esame, la convenuta ha documentato la diversità del luogo della pubblicazione rispetto alla sede
(Canicattì) dove opera la società . CP_1
Inoltre, va presa in considerazione anche la qualità dei titoli insoluti (nella specie, cambiali) presentandosi il protesto di assegni maggiormente significativo, in pejus, del protesto di cambiali (Cassazione Civile, sez. I, 13 gennaio 2010, n. 391).
Quanto, ancora, alle quattro procedure esecutive mobiliari avviate nei confronti della ditta PE, giova osservare che, per un verso, la società convenuta risulta estranea a tali pag. 19/21 procedure;
per altro verso, ancora, trattasi di crediti per importi di non rilevante entità e, infine, il regolare e costante andamento degli affari fra le parti in questione milita nella direzione di escludere l'aggravamento del contenuto della normale diligenza esigibile nei confronti della società acquirente.
Conclusivamente, l'appello è fondato e va accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata che comporta il rigetto sia della domanda principale sia della domanda subordinata formulate dalla Curatela
attrice, perché infondate.
4. Le spese seguono la soccombenza della e si Pt_1
liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento,
dell'applicazione dei valori minimi e dell'assenza di incombenti istruttori (soltanto) nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in CP_1
riforma della sentenza n. 24/2020 del 13 gennaio 2020 del pag. 20/21 Tribunale di Marsala, rigetta la domanda principale e la domanda subordinata avanzate in primo grado da parte attrice;
Condanna il in Parte_1
persona del Curatore p.t., al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in € 2.738,00, oltre spese CP_1
generali, CPA e IVA come per legge, per il primo grado di giudizio, e in € 2.906,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 20-11-2025.
Il Consigliere est.
IA AN EL
Il Presidente
MA RA
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg. Magistrati
dott. MA RA Presidente
dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
dott. IA AN EL Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 320/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
(già , (P.I. ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Canicattì (AG), C.da Gulfi, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto di appello, dall'Avv. Maurizio Di Benedetto;
Appellante;
CONTRO , n. Controparte_3
11/2018 Reg. Fall. Tribunale di Marsala, (P.IVA
), in persona del Curatore fallimentare pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta provvedimento autorizzativo del G.D. del 26.02.2020 e procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'Avv. Vincenzo Pantaleo;
Appellato;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/11/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2018, la
Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala,
chiedendo di “ritenere e dichiarare inefficace e, per CP_1
l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 67, comma 1 n°1 L.F. ed in
subordine ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., la vendita e/o la
cessione dei beni effettuata dalla fallita ditta Controparte_3
in favore della convenuta di cui alla sopra
[...] CP_1
pag. 2/21 menzionata fattura n.18 del 10.10.2017 ed allegata packing list
per l'importo di € 4.000,00, iva inclusa;
- condannare la
convenuta a restituire alla Curatela attrice la merce CP_1
ed i beni tutti trasferiti di cui alla citata fattura ed allegata
packing list;
- in via subordinata, nella ipotesi in cui i beni
medesimi non dovessero più trovarsi nella disponibilità della
convenuta o comunque mancasse e/o non ne fosse possibile la
restituzione ai medesimi valori che gli stessi avevano all'atto della
cessione, condannare la convenuta al pagamento in favore della
Curatela dell'equivalente valore pecuniario dei beni oggetto di
vendita pari ad € 20.203,00 o nell'altra maggiore e/o minore
somma che sarà accertata in corso di causa anche tramite C.T.U.,
oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e compensi
legali”.
Si costituiva la società che opponendo CP_1
l'infondatezza delle domande proposte dalla Curatela
Fallimentare, ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita sia documentalmente sia mediante la prova testimoniale ammessa con ordinanza dell'11-6-
2019.
pag. 3/21 Con la sentenza n. 24/2020 del 13 gennaio 2020, il Tribunale
di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa n.
2720/2018 R.G., in accoglimento della domanda avanzata dalla Curatela fallimentare, “dichiara inefficace e, per l'effetto,
revoca ai sensi dell'art. 67, comma 1 n°1 L.F., la vendita dei beni
effettuata dalla fallita ditta in favore della Controparte_3
convenuta menzionata fattura n.18 del 10.10.2017 ed CP_1
allegata packing list per l'importo di € 4.000,00, iva inclusa;
condanna la convenuta al pagamento in favore della CP_1
Curatela dell'equivalente valore pecuniario dei beni oggetto di
vendita pari ad € 20.203,00, oltre rivalutazione ed interessi;
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di
lite, liquidate pari ad € 2.400,00 per compensi professionali, oltre
spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto da versare in favore
dell'Erario stante l'ammissione della Curatela al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato”.
Avverso detta sentenza, interponeva appello e CP_1
la Parte_1
resisteva al gravame.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le pag. 4/21 conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 13
novembre del 2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già concessi con ordinanza del 16-05-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, partitamente, esaminati i singoli motivi di gravame.
1. L'appellante, anzitutto, si duole dell'erroneità della valutazione del giudice a quo in merito all'accertata ricorrenza del criterio oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, L.F. ossia la sproporzione delle prestazioni, secondo la definizione contenuta nella formulazione della norma a tenore della quale “sono
revocati, salvo che l'altra parte provi che non conoscenza lo stato
di insolvenza, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un
quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”.
In particolare, lamenta che non sarebbero stati adeguatamente valutati né il reale valore dei beni al momento della vendita;
né le specifiche circostanze della pag. 5/21 stessa da rapportare ai pregressi rapporti commerciali fra le parti;
né la tipologia dei beni oggetto del negozio;
né,
ancora, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
, escusso all'udienza del 17 settembre 2019.
[...]
Illustra, quindi, un complesso di circostanze tali da escludere la sussistenza, nella specie, dell'elemento oggettivo, dovendosi, di conseguenza, ritenere che “(a) la
vendita del 10 ottobre 2017, in realtà, rientra tra i normali atti
svolti nell'ambito dell'esercizio di impresa e, pertanto, al di fuori
dell'orbita di cui all'art. 67, primo comma, n. 1, della legge
fallimentare; (b) in ogni caso non sussiste sproporzione tra le
prestazioni, dal momento che il parametro cui ragguagliare
siffatta condizione non è dato dal valore retail della merce per
ogni singolo capo indicato nella packing liste, relativo alla
vendita al minuto nel corso delle precedenti stagioni, quanto a
quello di mercato, di gran lunga inferiore, che subisce il
deprezzamento perché invenduto pur dopo i saldi di fine stagione
e, pertanto, inutilizzabile per il commerciante”.
A fronte di tale censura, la Curatela è insorta, eccependo,
preliminarmente, che si tratterebbe di una “contestazione pag. 6/21 nuova” e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
L'eccezione va disattesa.
Invero, il tema d'indagine in questione non introduce nuove allegazioni in punto di fatto, non esplicitate in primo grado, poiché, già nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 marzo 2019, la società
convenuta aveva argomentato in merito all'effettivo valore di mercato dei capi d'abbigliamento oggetto della transazione commerciale, avendo allegato che “…in realtà
rientra tra quegli atti che è normale siano svolti nell'ambito
dell'esercizio di un'impresa e come tale non soggetta ad alcuna
azione revocatoria. In altri termini, la ha acquistato CP_1
dalla ditta PE la merce di cui alla fattura 18, del 10.10.2017,
pagandone il prezzo di € 4.000,00, corrispondente al suo effettivo
valore di mercato. Pertanto, l'azione della Curatela è infondata e
va rigettata…”(cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in primo grado).
Non si individuano, pertanto, né la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, né la deduzione pag. 7/21 di nuovi fatti, né l'introduzione, nel processo, di un nuovo tema di indagine e di decisione, né l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad un' allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado, a nulla rilevando che, nel caso concreto, tale allegazione difensiva sia stata articolata sia per il rigetto della domanda attorea,
perché ritenuta infondata, sia nell'ottica di prospettare la sussistenza dell'esenzione di cui al terzo comma del precitato art. 67.
A ciò si soggiunga che, in ogni caso, le mere difese che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività
assertiva (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020,
Rv. 657810; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14515 del
28/05/2019, Rv. 654080).
pag. 8/21 È pacifico che la mera difesa, con la quale la parte si limiti a contestare la fondatezza della domanda spiegata nei suoi confronti, non soggiace alla preclusione prevista dall'art. 345, comma secondo, c.p.c. (sul punto, cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18096 del 12/09/2005, Rv. 584110;
conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13770 del 15/06/2006, Rv.
591746; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23796 del 01/10/2018,
Rv. 650608; cfr. di recente Cassazione civile sez. II,
06/05/2025, n.11925).
2. Il motivo di impugnazione, oltre che ammissibile, è
anche fondato.
Secondo quanto disposto dall'art. 67, comma primo n. 1),
L.F., nella formulazione vigente ratione temporis, sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.
Ai fini dell'applicazione della norma appena richiamata pag. 9/21 occorre, pertanto, previamente valutare il valore della merce venduta alla data del contratto, senza poter prescindere né dalle specifiche circostanze in cui ebbe luogo il negozio né dalla costanza dei pregressi rapporti commerciali fra le medesime parti.
Siffatta conclusione nonché i parametri cui ancorare il giudizio sulla sproporzione tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso restano inalterati sia nella pregressa vigenza del criterio della “notevole sproporzione” tra le prestazioni sia per effetto della successiva introduzione, nel 2005, del criterio della sproporzione di oltre un quarto, poiché
occorre, pur sempre, guardare al valore reale oggetto del negozio, e cioè al valore effettivo dei beni o dei servizi oggetto di scambio (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/07/2010,
n.16876 e così anche Cassazione civile sez. I, 05/12/2001,
n.15412).
Tanto premesso, nella vicenda in esame, la società
convenuta ha documentato, in primo grado, la frequenza di periodiche transazioni commerciali dello stesso tipo fra le pag. 10/21 medesime parti sin dall'anno 2012, avendone allegato le relative fatture, tutte caratterizzate da una vendita in blocco di capi d'abbigliamento a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
deducendone una prassi consolidata nel settore ove è notorio che il commerciante al minuto, a fine stagione, proceda alla vendita per mezzo dei saldi, in misura non inferiore al 50%
(ed oltre) nonché, per la merce rimasta invenduta, alla cessione in blocco a prezzi ulteriormente ribassati.
Tali allegazioni vennero confermate dal teste
[...]
, escusso all'udienza del 17 settembre 2019, Testimone_1
il quale riferì quanto si trascrive: “sub F) “vero è che la
[...]
è solita acquistare capi di Controparte_4
abbigliamento di passate stagioni, disassortiti, a blocco, per un
prezzo pari ad un quarto o ad un quinto del prezzo praticato dal
negoziante al pubblico al minuto”; A.D.R. si è vero, sono io
personalmente che mi reco presso i negozi a visionare la merce e
ad acquistarla. SUB H) “vero è che in occasione delle transazioni
commerciali tra la (già ) e la ditta CP_1 Controparte_2
di cui alle seguenti fatture: fatt. n.64 del Controparte_3
pag. 11/21 24 9.2012, fatt.3,del 27.2.2013, fatt.11,del 30.9.2013, fatt.7,del
3.3.2014, fatt.26,del 12.9.2014, fatt.5,del 4.3.2015,fatt.14,del
30.9.2015, fatt.4,del 25.2.2016, fatt.22,del 19.9.2016, fatt.5,del
28.2.2017 e fatt.18,del 10.10.2017 mi sono recato assieme al sig.
, legale rappresentate della in Marsala, CP_2 CP_1
presso il negozio della stessa;
A.D.R. si è vero, ci recavamo presso
il punto vendita ed acquistavamo la merce al pubblico;
quando è
fine stagione non è più vendibile al valore indicato inizialmente.
Noi solitamente acquistiamo tale merce e la rivendiamo l'anno
successivo a prezzo scontato. Riconosco le fatture ed i DDT
allegati” (cfr. verbale d'udienza del 17-9-2019).
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale lilibetano non ha valorizzato né le circostanze concrete connesse ai pregressi e documentati rapporti commerciali fra la ditta e (allora ) né la peculiare tipologia CP_3 CP_1 CP_2
della merce compravenduta il cui valore di mercato,
notoriamente, subisce oscillazioni, anche significative, in base ai modelli estetici e comportamentali che si diffondono in un determinato momento storico né ancora le dichiarazioni rese dal teste che ha Tes_1
pag. 12/21 confermato le allegazioni della convenuta.
Ne discende, allora, l'erroneità del giudizio, operato in prime cure, sulla sproporzione delle rispettive prestazioni perché disancorato dalle risultanze istruttorie effettivamente emerse nel corso del processo.
D'altronde, diversamente da quanto motivato nella sentenza gravata, il giudizio in esame non potrebbe prescindere dai documentati pregressi rapporti commerciali fra le parti, se non pervenendo ad una valutazione astratta e atomistica del valore indicato nella
packing list allegata alla fattura n. 18/2017 del 10-10-2017
che, difatti, non va letta isolatamente ma nel contesto della documentazione complessivamente prodotta in giudizio da da cui risulta che, nelle abituali transazioni fra le CP_1
parti, il valore retail della merce fosse di gran lunga maggiore rispetto quello stabilito al momento della vendita all'ingrosso.
Le superiori evenienze processuali depongono, quindi,
nella direzione dell'insussistenza del presupposto della sproporzione di oltre un quarto richiesto dalla norma pag. 13/21 applicata;
né ancora potrebbe trovare ingresso, neppure astrattamente –come eccepisce l'appellata- il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che riguarda il fatto e non il giudizio sul fatto.
3. La Curatela ha reiterato, nel presente grado, la domanda avanzata, in via subordinata, in prime cure di applicazione dell'art. 67 comma II L.F. a tenore del quale “sono revocati, se
il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza
del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso… se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento”, mentre l'appellante ha censurato quella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto provato il requisito soggettivo della c.d. “inscientia
decoctionis”.
Ora, una volta accertata la congruità del prezzo corrisposto dall'acquirente, come nel caso di specie, non ha più rilievo la conoscenza o meno dello stato di insolvenza del debitore né l'acquirente del bene è tenuto a provare l'inscientia
decoctionis, essendo necessario fornire tale prova, al fine di evitare la declaratoria di inefficacia dell'atto, ai sensi pag. 14/21 dell'art. 67 comma primo n. 1 della legge fall., soltanto qualora sussista e sia provato il requisito oggettivo della sproporzione qualificata tra le reciproche prestazioni.
La questione acquisisce rilevanza nel caso de quo solo ai fini dell'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 67 che non è stato oggetto di esame da parte del primo giudice poiché la domanda dell'attore è stata accolta ai sensi del primo comma dell'art. 67.
A tal proposito, si osserva che “In tema di revocatoria
fallimentare, questa Corte ha infatti affermato che la conoscenza
dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo
dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, nel senso che, ai
fini dello accoglimento della domanda, non è sufficiente la
dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto
stato, occorrendo invece quella della concreta situazione
psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto
impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 27/10/2017, n. 25635; 28/02/2007,
n. 4762; 21/12/2005, n. 28299). L'onere di fornire la relativa
prova incombe al curatore, il quale può assolverlo anche in via
presuntiva, avvalendosi di elementi indiziari caratterizzati dagli
pag. 15/21 ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti
dagli artt. 2727 e 2729 c.c. (quali notizie di stampa, risultanze di
bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.), tali da indurre a
ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed
avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali,
nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad
operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello
stato di decozione del debitore (cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2018, n.
3081; 24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n. 8827). E' stato
peraltro precisato che, vertendosi in tema di prova indiziaria, la
certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi
legittimamente acquisita allorquando sia raggiunta la prova non
già della conoscenza effettiva, da parte di quello specifico
creditore, dello stato di decozione dell'impresa (la cui
dimostrazione, configurandosi come una prova diretta, deve
considerarsi inesigibile dal curatore), né quando tale conoscenza
possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente
astratto (prova, questa, che risulterebbe inutilizzabile, in quanto
correlata ad un parametro del tutto teorico di creditore avveduto),
bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo
pag. 16/21 fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche,
sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo
si sia concretamente trovato ad operare (cfr. Cass., Sez. VI,
3/05/2012, n. 6686; Cass., Sez. I, 4/11/2003, n. 16512;
26/01/1999, n. 684). A tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a
selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di
potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad
una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza,
in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad
integrare una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. I,
12/11/2019, n. 29257; 18/02/2005, n. 3390)” (cfr. Cassazione
civile sez. I, 14/09/2022, n.27074).
Ora, applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, la valutazione complessiva degli elementi indiziari non consente di ritenere integrati quei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt.
2727 e 2729 c.c. tali da indurre a ritenere che il terzo,
facendo uso della normale prudenza e avvedutezza,
rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché
alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare,
pag. 17/21 non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Nella specie, l'onere della prova gravante sulla Curatela
non può dirsi soddisfatto.
Per un verso, infatti, l'acquisto della merce a prezzo inferiore rispetto a quello della vendita al dettaglio non può
essere valorizzato – come già esposto– isolatamente dall'analisi della provata consolidata prassi commerciale intercorrente, nel tempo, tra le parti contraenti.
Per altro verso, ancora, acquisiscono rilevanza probatoria le ulteriori dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
che quivi si riportano: “SUB J) “vero è che il negozio
[...]
in occasione della transazione del mese di ottobre 2017 tra la ditta
e la si presentava fornito di capi di CP_3 CP_1
abbigliamento come nelle precedenti visite ed il personale di
servizio era nel medesimo numero;
A.D.R. si è vero, ho notato gli
stessi dipendenti di prima”, le quali appaiono, invece,
indicative della circostanza inversa ossia che l'acquirente,
facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza,
rapportata alle sue qualità professionali e al contesto pag. 18/21 concreto in cui ha operato, ben avrebbe potuto ritenere che la ditta si trovasse, al momento della conclusione CP_3
della vendita, in una situazione di normale esercizio dell'impresa.
Né, infine, la percezione dei sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore potrebbe inferirsi dai protesti,
indicati dalla Curatela, atteso che assume rilevanza anche la “diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di
residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne
conoscenza” (Cassazione Civile, sez. I, 13 gennaio 2010, n.
391) e, nel caso in esame, la convenuta ha documentato la diversità del luogo della pubblicazione rispetto alla sede
(Canicattì) dove opera la società . CP_1
Inoltre, va presa in considerazione anche la qualità dei titoli insoluti (nella specie, cambiali) presentandosi il protesto di assegni maggiormente significativo, in pejus, del protesto di cambiali (Cassazione Civile, sez. I, 13 gennaio 2010, n. 391).
Quanto, ancora, alle quattro procedure esecutive mobiliari avviate nei confronti della ditta PE, giova osservare che, per un verso, la società convenuta risulta estranea a tali pag. 19/21 procedure;
per altro verso, ancora, trattasi di crediti per importi di non rilevante entità e, infine, il regolare e costante andamento degli affari fra le parti in questione milita nella direzione di escludere l'aggravamento del contenuto della normale diligenza esigibile nei confronti della società acquirente.
Conclusivamente, l'appello è fondato e va accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata che comporta il rigetto sia della domanda principale sia della domanda subordinata formulate dalla Curatela
attrice, perché infondate.
4. Le spese seguono la soccombenza della e si Pt_1
liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento,
dell'applicazione dei valori minimi e dell'assenza di incombenti istruttori (soltanto) nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in CP_1
riforma della sentenza n. 24/2020 del 13 gennaio 2020 del pag. 20/21 Tribunale di Marsala, rigetta la domanda principale e la domanda subordinata avanzate in primo grado da parte attrice;
Condanna il in Parte_1
persona del Curatore p.t., al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in € 2.738,00, oltre spese CP_1
generali, CPA e IVA come per legge, per il primo grado di giudizio, e in € 2.906,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 20-11-2025.
Il Consigliere est.
IA AN EL
Il Presidente
MA RA
pag. 21/21