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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1288/2024 tra e con l'avv. COAN Parte_1 Parte_2
STEFANO,
RICORRENTI
e con l'avv. Controparte_1
VUAN ILARIA,
CONVENUTO
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per parte ricorrente l'avvocato Coan, per parte convenuta l'avvocato Vuan.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Coan conclude come da note conclusive, e come in atti.
L'avv. Vuan conclude come da note conclusive, e come in atti.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avvocato Coan eccepisce la tardività e l'irrilevanza dei documenti depositati da controparte con le note conclusive.
L'avvocato Vuan deduce che si tratta di documentazione sopravvenuta alle preclusioni istruttorie e rilevante, in particolare il doc. 21 proveniente da controparte è rilevante ai fini della imputazione di pagamento a titolo di canone e, quindi, a riprova della continuità del rapporto.
pagina 1 di 14 L'avvocato Coan rileva che i docc. da 18 a 23 risultano formati in epoca antecedente all'udienza del 6 marzo 2025, e, quindi, controparte avrebbe dovuto produrli entro tale udienza, circostanza che non avvenuta.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, rilevato che nessuno si è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 16,00.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1288/2024 promossa da:
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. COAN STEFANO, giusto mandato in atti,
RICORRENTI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VUAN ILARIA, giusto mandato in P.IVA_1 atti,
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 7 giugno 2024, chiedeva di convalidarsi lo Parte_3
pagina 3 di 14 sfratto nei confronti della società Parte_4 deducendo l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso
[...] commerciale, sottoscritto in data 7.1.2014, per inadempimento del Conduttore, stante mancato pagamento, entro il termine concesso con diffida ad adempiere del 5.2.2024, della somma di € 11.151,00 per canoni relativi ai tre anni precedenti e del deposito cauzionale (pari ad € 11.400,00) non versato alla firma del contratto.
Il conduttore si costituiva nel giudizio di convalida, rappresentando che ai fini del giudizio sommario per la valutazione della sussistenza della morosità, per costante giurisprudenza, si dovevano considerare solo i canoni, nel caso di specie tutti già saldati prima della proposizione della domanda.
All'udienza del 5 luglio 2024, il Giudice dott. Giulio Polesello, preso atto che le eccezioni sollevate dall'intimato risultavano fondate su prova scritta, disponeva il mutamento del rito, fissando udienza di trattazione per il 7 novembre 2024, con termine al locatore fino al 18 ottobre 2024 e successivo termine per il convenuto fino al 28 ottobre 2024 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie in Cancelleria.
A seguito di mutamento del rito parte ricorrente ribadiva quanto già dedotto con citazione per convalida di sfratto sostenendo che il contratto di locazione si era risolto per effetto della diffida ad adempiere inviata e il convenuto, oltre a difendersi sull'insussistenza della morosità, ribadiva l'eccezione di prescrizione relativamente alla cauzione ed eccepiva la carenza dei presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1454 c.c. Il convenuto eccepiva, inoltre, la nullità della clausola n. 4 del contratto che prevedeva l'aggiornamento del canone al sesto anno di locazione con la previsione di un aumento del canone del 20% (da € 3.800,00 ad € 4.560,00 mensili) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo e formulava domanda riconvenzionale di restituzione degli indebiti pagamenti eseguiti dal 2020.
In funzione della domanda riconvenzionale, veniva chiesto ai sensi dell'art. 418 c.p.c., il differimento dell'udienza, che veniva fissata al 3.12.2024.
Nel frattempo, veniva esperito infruttuosamente il tentativo di pagina 4 di 14 mediazione obbligatoria.
All'udienza del 3 dicembre 2024 il difensore del locatore comunicava l'intervenuto decesso del proprio assistito intervenuto in data 28 novembre 2024.
Il Giudice, preso atto dell'evento interruttivo, fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio al 6 marzo 2025, assegnando termine agli eredi per la costituzione fino a dieci giorni prima.
Gli eredi del locatore, come anche il Conduttore, si costituivano tempestivamente richiamandosi integralmente alle difese già svolte.
All'udienza del 6 marzo 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e rigettate le istanze istruttorie, fissava per la discussione l'udienza dell'11 settembre 2025, assegnando termine alle parti fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Le domande come formulate da parte ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva, preliminarmente, che la fase della cognizione piena (o di merito che dir si voglia) è autonoma rispetto a quella speciale e, pertanto, le doglianze mosse dal patrocinio di parte convenuta circa la ricorrenza o meno dei presupposti per introdurre il giudizio sommario di convalida per morosità al fine di ottenere una condanna per lite temeraria non possono costituire una questione preliminare da trattare in modo autonomo rispetto all'esito complessivo del giudizio, anche alla luce del fatto che la scelta processuale di parte intimante/ricorrente non ha creato alcun obiettivo nocumento e/o pregiudizio alla parte intimata/convenuta: il Giudice della fase sommaria non ha pronunciato l'ordinanza di rilascio e conseguentemente i tempi di definizione del giudizio si sono allungati rispetto ai normali tempi del giudizio ordinario introdotto direttamente con il ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
Parte ricorrente ha svolto domanda di risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Parte locatrice ha documentato (cfr. docc. 3 e 4) che nel corso del rapporto contrattuale, la conduttrice aveva corrisposto i canoni di locazione con modalità non sempre aderenti al contratto, sia in termini di importi, sia in termini pagina 5 di 14 di puntualità dei pagamenti.
Alla data del 05.02.2024, data della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., la società conduttrice risultava morosa, con riferimento al pagamento dei canoni di locazione per una somma pari ad € 11.151,00 [in realtà la somma dell'insoluto accumulato è risultata, pi, più elevata di quella indicata in diffida, ed ammonta al maggiore importo di € 18.028,00 (cfr. doc.ti sub 3 e 4), importo che parte locatrice ha potuto ricostruire solo successivamente, attraverso la richiesta alla banca degli estratti conto storici].
Dopo l'invio di una prima comunicazione da parte di Parte_3 in proprio, rimasta priva di riscontro, il locatore, in data 05.02.2024, per il tramite del proprio legale, inviava via pec alla conduttrice una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., invitandola a provvedere al pagamento della somma di € 11.151,00 a titolo di canoni arretrati insoluti (oltre ad €
11.400,00 a titolo di caparra) entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, rappresentando espressamente che, in difetto, il contratto di locazione si sarebbe risolto di diritto, come previsto dalla legge (cfr. doc. sub 5).
La conduttrice tuttavia non riscontrava la diffida, né provvedeva al pagamento di alcunché nel termine indicato.
Preso atto dell'inerzia della conduttrice, che continuava ad utilizzare l'immobile nonostante la diffida ricevuta, in data 27.02.2024, Parte_3 le comunicava, ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione, l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal 21.02.2024, invitandola altresì al rilascio dell'immobile nel termine di 5 giorni (cfr. doc. sub 6).
Anche tale comunicazione rimaneva priva di qualsivoglia riscontro e la conduttrice non rilasciava l'immobile nel termine indicato.
Parte conduttrice, odierna parte convenuta, ha eccepito l'inefficacia della diffida in quanto non sottoscritta anche dalla parte personalmente: la diffida deve integrare i requisiti di scrittura privata, recando la sottoscrizione del diffidante, affinché risulti inequivocabile la provenienza della volontà risolutoria.
Secondo parte convenuta, pertanto, nel caso di specie, la diffida del
5.2.2024 è giuridicamente inefficace, in quanto non sottoscritta dal locatore e pagina 6 di 14 non accompagnata da una procura speciale rilasciata all'avvocato per il compimento dell'atto negoziale.
Sul punto si osserva quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto (diffida ad adempiere e conseguente effetto risolutivo ai sensi dell'art. 1454 c.c.) vanno attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie, sicché esso può fungere anche da ratifica dell'operato del “falsus procurator” (cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
21229 del 14/10/2010): non si può, pertanto, affermare che la parte
[...]
con la sottoscrizione del mandato, non abbia, quantomeno, inteso Parte_3 ratificare l'operato dell'avvocato Stefano Coan, senza, peraltro, dimenticare che l'avvocato Stefano Coan nella diffida di data 5 febbraio 2024 aveva esplicitato di agire in nome e per conto del proprio cliente e che la stessa Parte_3 parte aveva già inviato in proprio analogo scritto in epoca antecedente alla diffida del 5 febbraio [circostanza questa non oggetto di specifica contestazione da parte di controparte].
Parte convenuta ha poi eccepito l'incongruità del termine assegnato per l'adempimento e la condotta tenuta dal locatore durante il periodo concesso.
Si osserva che in materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale e avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione;
ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida: tradotto nel caso di specie è pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che il conduttore all'epoca della diffida aveva maturato un inadempimento rilevante, e che lo stesso non aveva adempiuto neppure parzialmente alle proprie obbligazioni entro il termine fissato, ragion per cui non si comprende, né parte convenuta deduce alcunché sul punto, quale potesse essere un termine da considerarsi “congruo”.
La condotta tenuta dal locatore in epoca antecedente alle diffide non può
pagina 7 di 14 valere quale giustificazione del mancato adempimento di obbligazioni (quella del pagamento dell'esatto importo dei canoni di locazione e di versamento del deposito cauzionale) già ampiamente scadute alla data del 5 febbraio 2024.
La somma di denaro versata in deposito cauzionale svolge per tutto il tempo di durata del rapporto una funzione di garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, in modo tale che, in caso di inadempimento, la parte a favore della quale è stato versato il denaro in deposito, potrà soddisfare la perdita economica per tale ragione subìta, chiedendo con una domanda giudiziale l'attribuzione della somma ricevuta in deposito, ragion per cui, in assenza di pattuizione contraria, finché è durato il contratto di locazione era diritto del locatore chiedere l'adempimento di tale garanzia, senza che lo stesso sia incorso in alcuna ipotesi di prescrizione del relativo diritto.
Sulla gravità dell'inadempimento posto in essere dal conduttore si osserva che lo stesso a norma dell'art. 5 del contratto di locazione risultava contrattualmente definito: “Il pagamento del canone di affitto, secondo le modalità di cui all'art. 3) non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della conduttrice di qualsiasi specie e natura. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce la conduttrice in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento (ex art. 1453 c.c.) a danno e spese della conduttrice stessa”.
La società conduttrice risultava morosa, alla data del 05.02.2024, con riferimento al pagamento dei canoni di locazione per una somma di € 11.151,00, anzi di € 18.028,00, come parte locatrice ha ricostruito ex post.
Considerato che l'ammontare del canone è, per i secondi sei anni, pari ad
€ 4.560,00, l'insoluto della società conduttrice risultava quindi al tempo essere sostanzialmente triplo rispetto a quello soglia di una rata, che ai sensi dell'art. 5 contratto determinava la gravità dell'inadempimento e, quindi, il diritto di risolvere il contratto.
Alla data del 5 febbraio 2024 parte conduttrice risultava, poi, inadempiente anche con riferimento al versamento del deposito cauzionale pari pagina 8 di 14 ad € 11.400,00.
A seguito delle chiusure o, comunque, delle limitazioni all'attività degli esercizi pubblici imposte dalle disposizioni volte a contenere la diffusione del
Covid non è stato riconosciuto, né a livello normativo, né a livello giurisprudenziale, il diritto del conduttore all'esonero, anche parziale, dal pagamento del canone di locazione, quanto piuttosto la scusabilità del ritardo nell'adempimento, da valutarsi caso per caso: nel caso di specie la diffida, e la conseguente cristallizzazione dell'inadempimento di parte conduttrice, risale al 5 febbraio 2024, e cioè a distanza di circa due anni dalla fine dell'emergenza pandemica.
Nel caso di specie il conduttore ha mantenuto la detenzione dei beni oggetto del contratto, e ha pacificamente ripreso l'attività al termine del periodo nel quale la stessa è stata interdetta.
Questo Giudice ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale ben espresso tra l'altro dalla pronuncia del Tribunale di Biella del 17 marzo
2021, secondo cui “ai sensi dell'art. 1372, 1° co. c.c., il contratto ha forza dì legge tra le parti, per cui esso è modificabile soltanto previo accordo dei contraenti;
si rileva, pertanto, a contrario, che un contratto non è modificabile né unilateralmente da una delle parti, né - in assenza di previsione normativa o di clausola pattizia di rinegoziazione - d'imperio dal giudice. Si evidenzia, infatti, come il codice civile abbia previsto a presidio dell'equilibrio del sinallagma contrattuale in caso di sopravvenienze - quali la pandemia in corso - rimedi generali sostanzialmente caducatori. Analogamente, si evidenzia come la normativa emergenziale derivante dalla diffusione del COVID 19 abbia configurato la possibilità di "rinegoziazione" dei contratti soltanto con riferimento a specifici settori economici, così come si ricava, a titolo esemplificativo, dall'art. 216, 1 c. 2 c. del c.d. Decreto Rilancio in ordine al comparto sportivo (…) il Tribunale, in assenza di copertura normativa o di clausole pattizie che prevedano l'obbligo di rinegoziazione a carico delle parti, da cui si desuma almeno il criterio di riparto dei relativi rischi, non può fare applicazione del c.d. criterio della buona fede integrativa al fine di addivenire a
pagina 9 di 14 una rimodulazione degli obblighi negoziali a carico dei contraenti, salvo incorrere nella violazione dell'autonomia contrattuale delle parti, costituente limite insuperabile anche per il giudice”.
Si osserva, infine, che parte conduttrice non ha, inoltre, assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante: la mera deduzione di una crisi dell'impresa in conseguenza della pandemia non può comportare l'assolvimento dell'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, trattandosi di conseguenza che deve essere rigorosamente dimostrata dalla parte sia nella sua oggettiva portata (la crisi economica sopravvenuta) che con riferimento al rapporto di causalità con quella che ne viene indicato essere la fonte.
La società conduttrice ha, poi, sollevato la questione circa la nullità della previsione di un cd. canone a scaletta laddove nel contratto di locazione si conveniva quanto segue: “al sesto anno le parti devono concordare il nuovo aggiornamento del canone, e qualora non si arrivasse ad un accordo, le parti stabiliscono che il canone di € 3.800,00 sarà aumentato del 20% pari ad €
4.560,00…”.
Da lungo tempo si dibatte in dottrina in merito alla legittimità o meno della predisposizione all'interno del contratto di locazione del c.d. “canone a scaletta”, che prevederebbe dapprima un iniziale esborso ridotto a titolo di canone in capo al conduttore, per addivenire col tempo e con conseguenti aumenti di importo, cadenzati nel tempo, al quantum contrattualmente previsto come pieno corrispettivo per la locazione.
Tale espediente è spesso utilizzato nella prassi per agevolare, nel primo periodo di apertura di un'attività economica, il conduttore che potrebbe essere in difficoltà con l'avviamento del proprio esercizio o altresì per far fronte alle spese di restauro dell'immobile laddove effettuate a proprie cure e spese.
La giurisprudenza, intervenendo nel dibattito dottrinale insorto, ha risolto con maggiore pragmaticità l'annosa questione.
Merita menzione, quale punto di arrivo di un travagliato iter interpretativo, la recente sentenza della Suprema Corte n. 23986/2019.
pagina 10 di 14 Invero, in passato ci furono ulteriori interventi della giurisprudenza di legittimità che riconobbero la liceità di una gradazione frazionata nel tempo del canone di locazione, ma tale orientamento riteneva di doversi rinvenire e provare in caso di maggiorazione, ai fini di una piena validità, elementi oggettivi e predeterminati per una corretta ed effettiva individuazione delle motivazioni e delle fasce temporali nelle quali predisporre il nuovo scaglione ad importo maggiore.
Tale risalente orientamento è stato da tempo mutato da un innovativo indirizzo giurisprudenziale, che la prefata sentenza n. 23986/2019 incorpora e ribadisce senza timore alcuno. Difatti, si legge nel suo dispositivo, sposando un orientamento oramai consolidato, che: “Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto. A tal fine deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale. L'ancoramento a tali elementi costituisce infatti solo una delle possibili modalità attraverso cui può operarsi detta predeterminazione del canone "a scaletta", in alternativa alla quale questa può altrettanto legittimamente operarsi sia mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo;
sia mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione. La legittimità di tale clausola dev'essere peraltro esclusa là dove risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione deve ritenersi onerata la parte che invoca la nullità della clausola - che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dalla
L. n. 392 del 1978, art. 32, così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal
pagina 11 di 14 successivo art. 79, comma 1 cit. legge”.
Da tale assunto si evince indubbiamente che la predisposizione del c.d.
“canone a scaletta” è pienamente legittimo nei contratti di locazione ad uso commerciale.
Il canone a scaletta però, per essere valido, dovrà sottostare ad alcune condizioni.
Innanzitutto dovrà essere ricompreso testualmente, tramite apposita clausola, al momento della stipulazione contrattuale e giammai in un momento successivo. Potrà non essere ancorato ad elementi oggettivi predeterminati tesi alla dimostrazione dell'aumento giustificato del canone, ma dovrà necessariamente non essere finalizzato ad aggirare surrettiziamente la mera neutralizzazione della svalutazione monetaria.
Le ragioni che hanno al tempo determinato la previsione di tale aumento sono intuitive, scrive a ragione il patrocinio di parte ricorrente, ovvero il
[...] nel 2014 cambiava gestione e le parti, per agevolare il periodo di Parte_4 avvio della gestione da parte della nuova conduttrice, pattuivano un canone minore per gli anni iniziali del contratto, con successivo aumento a partire dal sesto anno, quando l'avviamento della nuova gestione si sarebbe presumibilmente consolidato.
Non solo, ma per agevolare ulteriormente la conduttrice, le parti all'epoca avevano previsto la possibilità per la conduttrice di chiedere di poter rinegoziare l'aumento in misura inferiore ad Euro 4.560,00 (cfr. “qualora non si arrivasse ad un accordo”).
Ebbene, nonostante tale apertura, nessuna richiesta è mai stata formulata dall'odierna conduttrice, che ha accettato senza riserva alcuna l'aumento del canone dal settimo anno e lo ha corrisposto nella misura maggiorata (salvo poi risultare inadempiente).
In conclusione, rispettando le innanzi già citate condizioni, il “canone a scaletta” deve ritenersi legittimo e valido nella pratica contrattuale delle locazioni ad uso commerciale, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta.
pagina 12 di 14 Per le ragioni di cui ai sensi dell'art. 1454 c.c. va accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, a far data dal 21.02.2024, del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 7.01.14, e per l'effetto la conduttrice, odierna convenuta, va condannata al rilascio immediato dell'immobile, occupato sine titulo.
La soccombenza nella fase di merito della parte conduttrice, odierna convenuta, esclude la sussistenza di qualunque ipotesi di cd. responsabilità da lite temeraria in capo a parte ricorrente, le cui domande, al di là dell'introduzione del giudizio con il procedimento sommario della convalida di sfratto per morosità, sono state ritenute fondate e, pertanto, accolte.
Le spese del presente procedimento (solo fase a cognizione piena o di merito) seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, a far data dal 21.02.2024, del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 07.01.14, condanna parte convenuta al rilascio immediato dell'immobile già condotto in locazione e attualmente occupato sine titulo;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda riconvenzionale come formulata da parte convenuta;
3) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
pagina 13 di 14 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, l'11 settembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1288/2024 tra e con l'avv. COAN Parte_1 Parte_2
STEFANO,
RICORRENTI
e con l'avv. Controparte_1
VUAN ILARIA,
CONVENUTO
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per parte ricorrente l'avvocato Coan, per parte convenuta l'avvocato Vuan.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Coan conclude come da note conclusive, e come in atti.
L'avv. Vuan conclude come da note conclusive, e come in atti.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avvocato Coan eccepisce la tardività e l'irrilevanza dei documenti depositati da controparte con le note conclusive.
L'avvocato Vuan deduce che si tratta di documentazione sopravvenuta alle preclusioni istruttorie e rilevante, in particolare il doc. 21 proveniente da controparte è rilevante ai fini della imputazione di pagamento a titolo di canone e, quindi, a riprova della continuità del rapporto.
pagina 1 di 14 L'avvocato Coan rileva che i docc. da 18 a 23 risultano formati in epoca antecedente all'udienza del 6 marzo 2025, e, quindi, controparte avrebbe dovuto produrli entro tale udienza, circostanza che non avvenuta.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, rilevato che nessuno si è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 16,00.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1288/2024 promossa da:
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. COAN STEFANO, giusto mandato in atti,
RICORRENTI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VUAN ILARIA, giusto mandato in P.IVA_1 atti,
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 7 giugno 2024, chiedeva di convalidarsi lo Parte_3
pagina 3 di 14 sfratto nei confronti della società Parte_4 deducendo l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso
[...] commerciale, sottoscritto in data 7.1.2014, per inadempimento del Conduttore, stante mancato pagamento, entro il termine concesso con diffida ad adempiere del 5.2.2024, della somma di € 11.151,00 per canoni relativi ai tre anni precedenti e del deposito cauzionale (pari ad € 11.400,00) non versato alla firma del contratto.
Il conduttore si costituiva nel giudizio di convalida, rappresentando che ai fini del giudizio sommario per la valutazione della sussistenza della morosità, per costante giurisprudenza, si dovevano considerare solo i canoni, nel caso di specie tutti già saldati prima della proposizione della domanda.
All'udienza del 5 luglio 2024, il Giudice dott. Giulio Polesello, preso atto che le eccezioni sollevate dall'intimato risultavano fondate su prova scritta, disponeva il mutamento del rito, fissando udienza di trattazione per il 7 novembre 2024, con termine al locatore fino al 18 ottobre 2024 e successivo termine per il convenuto fino al 28 ottobre 2024 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie in Cancelleria.
A seguito di mutamento del rito parte ricorrente ribadiva quanto già dedotto con citazione per convalida di sfratto sostenendo che il contratto di locazione si era risolto per effetto della diffida ad adempiere inviata e il convenuto, oltre a difendersi sull'insussistenza della morosità, ribadiva l'eccezione di prescrizione relativamente alla cauzione ed eccepiva la carenza dei presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1454 c.c. Il convenuto eccepiva, inoltre, la nullità della clausola n. 4 del contratto che prevedeva l'aggiornamento del canone al sesto anno di locazione con la previsione di un aumento del canone del 20% (da € 3.800,00 ad € 4.560,00 mensili) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo e formulava domanda riconvenzionale di restituzione degli indebiti pagamenti eseguiti dal 2020.
In funzione della domanda riconvenzionale, veniva chiesto ai sensi dell'art. 418 c.p.c., il differimento dell'udienza, che veniva fissata al 3.12.2024.
Nel frattempo, veniva esperito infruttuosamente il tentativo di pagina 4 di 14 mediazione obbligatoria.
All'udienza del 3 dicembre 2024 il difensore del locatore comunicava l'intervenuto decesso del proprio assistito intervenuto in data 28 novembre 2024.
Il Giudice, preso atto dell'evento interruttivo, fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio al 6 marzo 2025, assegnando termine agli eredi per la costituzione fino a dieci giorni prima.
Gli eredi del locatore, come anche il Conduttore, si costituivano tempestivamente richiamandosi integralmente alle difese già svolte.
All'udienza del 6 marzo 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e rigettate le istanze istruttorie, fissava per la discussione l'udienza dell'11 settembre 2025, assegnando termine alle parti fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Le domande come formulate da parte ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva, preliminarmente, che la fase della cognizione piena (o di merito che dir si voglia) è autonoma rispetto a quella speciale e, pertanto, le doglianze mosse dal patrocinio di parte convenuta circa la ricorrenza o meno dei presupposti per introdurre il giudizio sommario di convalida per morosità al fine di ottenere una condanna per lite temeraria non possono costituire una questione preliminare da trattare in modo autonomo rispetto all'esito complessivo del giudizio, anche alla luce del fatto che la scelta processuale di parte intimante/ricorrente non ha creato alcun obiettivo nocumento e/o pregiudizio alla parte intimata/convenuta: il Giudice della fase sommaria non ha pronunciato l'ordinanza di rilascio e conseguentemente i tempi di definizione del giudizio si sono allungati rispetto ai normali tempi del giudizio ordinario introdotto direttamente con il ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
Parte ricorrente ha svolto domanda di risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Parte locatrice ha documentato (cfr. docc. 3 e 4) che nel corso del rapporto contrattuale, la conduttrice aveva corrisposto i canoni di locazione con modalità non sempre aderenti al contratto, sia in termini di importi, sia in termini pagina 5 di 14 di puntualità dei pagamenti.
Alla data del 05.02.2024, data della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., la società conduttrice risultava morosa, con riferimento al pagamento dei canoni di locazione per una somma pari ad € 11.151,00 [in realtà la somma dell'insoluto accumulato è risultata, pi, più elevata di quella indicata in diffida, ed ammonta al maggiore importo di € 18.028,00 (cfr. doc.ti sub 3 e 4), importo che parte locatrice ha potuto ricostruire solo successivamente, attraverso la richiesta alla banca degli estratti conto storici].
Dopo l'invio di una prima comunicazione da parte di Parte_3 in proprio, rimasta priva di riscontro, il locatore, in data 05.02.2024, per il tramite del proprio legale, inviava via pec alla conduttrice una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., invitandola a provvedere al pagamento della somma di € 11.151,00 a titolo di canoni arretrati insoluti (oltre ad €
11.400,00 a titolo di caparra) entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, rappresentando espressamente che, in difetto, il contratto di locazione si sarebbe risolto di diritto, come previsto dalla legge (cfr. doc. sub 5).
La conduttrice tuttavia non riscontrava la diffida, né provvedeva al pagamento di alcunché nel termine indicato.
Preso atto dell'inerzia della conduttrice, che continuava ad utilizzare l'immobile nonostante la diffida ricevuta, in data 27.02.2024, Parte_3 le comunicava, ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione, l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal 21.02.2024, invitandola altresì al rilascio dell'immobile nel termine di 5 giorni (cfr. doc. sub 6).
Anche tale comunicazione rimaneva priva di qualsivoglia riscontro e la conduttrice non rilasciava l'immobile nel termine indicato.
Parte conduttrice, odierna parte convenuta, ha eccepito l'inefficacia della diffida in quanto non sottoscritta anche dalla parte personalmente: la diffida deve integrare i requisiti di scrittura privata, recando la sottoscrizione del diffidante, affinché risulti inequivocabile la provenienza della volontà risolutoria.
Secondo parte convenuta, pertanto, nel caso di specie, la diffida del
5.2.2024 è giuridicamente inefficace, in quanto non sottoscritta dal locatore e pagina 6 di 14 non accompagnata da una procura speciale rilasciata all'avvocato per il compimento dell'atto negoziale.
Sul punto si osserva quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto (diffida ad adempiere e conseguente effetto risolutivo ai sensi dell'art. 1454 c.c.) vanno attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie, sicché esso può fungere anche da ratifica dell'operato del “falsus procurator” (cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
21229 del 14/10/2010): non si può, pertanto, affermare che la parte
[...]
con la sottoscrizione del mandato, non abbia, quantomeno, inteso Parte_3 ratificare l'operato dell'avvocato Stefano Coan, senza, peraltro, dimenticare che l'avvocato Stefano Coan nella diffida di data 5 febbraio 2024 aveva esplicitato di agire in nome e per conto del proprio cliente e che la stessa Parte_3 parte aveva già inviato in proprio analogo scritto in epoca antecedente alla diffida del 5 febbraio [circostanza questa non oggetto di specifica contestazione da parte di controparte].
Parte convenuta ha poi eccepito l'incongruità del termine assegnato per l'adempimento e la condotta tenuta dal locatore durante il periodo concesso.
Si osserva che in materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale e avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione;
ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida: tradotto nel caso di specie è pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che il conduttore all'epoca della diffida aveva maturato un inadempimento rilevante, e che lo stesso non aveva adempiuto neppure parzialmente alle proprie obbligazioni entro il termine fissato, ragion per cui non si comprende, né parte convenuta deduce alcunché sul punto, quale potesse essere un termine da considerarsi “congruo”.
La condotta tenuta dal locatore in epoca antecedente alle diffide non può
pagina 7 di 14 valere quale giustificazione del mancato adempimento di obbligazioni (quella del pagamento dell'esatto importo dei canoni di locazione e di versamento del deposito cauzionale) già ampiamente scadute alla data del 5 febbraio 2024.
La somma di denaro versata in deposito cauzionale svolge per tutto il tempo di durata del rapporto una funzione di garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, in modo tale che, in caso di inadempimento, la parte a favore della quale è stato versato il denaro in deposito, potrà soddisfare la perdita economica per tale ragione subìta, chiedendo con una domanda giudiziale l'attribuzione della somma ricevuta in deposito, ragion per cui, in assenza di pattuizione contraria, finché è durato il contratto di locazione era diritto del locatore chiedere l'adempimento di tale garanzia, senza che lo stesso sia incorso in alcuna ipotesi di prescrizione del relativo diritto.
Sulla gravità dell'inadempimento posto in essere dal conduttore si osserva che lo stesso a norma dell'art. 5 del contratto di locazione risultava contrattualmente definito: “Il pagamento del canone di affitto, secondo le modalità di cui all'art. 3) non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della conduttrice di qualsiasi specie e natura. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce la conduttrice in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento (ex art. 1453 c.c.) a danno e spese della conduttrice stessa”.
La società conduttrice risultava morosa, alla data del 05.02.2024, con riferimento al pagamento dei canoni di locazione per una somma di € 11.151,00, anzi di € 18.028,00, come parte locatrice ha ricostruito ex post.
Considerato che l'ammontare del canone è, per i secondi sei anni, pari ad
€ 4.560,00, l'insoluto della società conduttrice risultava quindi al tempo essere sostanzialmente triplo rispetto a quello soglia di una rata, che ai sensi dell'art. 5 contratto determinava la gravità dell'inadempimento e, quindi, il diritto di risolvere il contratto.
Alla data del 5 febbraio 2024 parte conduttrice risultava, poi, inadempiente anche con riferimento al versamento del deposito cauzionale pari pagina 8 di 14 ad € 11.400,00.
A seguito delle chiusure o, comunque, delle limitazioni all'attività degli esercizi pubblici imposte dalle disposizioni volte a contenere la diffusione del
Covid non è stato riconosciuto, né a livello normativo, né a livello giurisprudenziale, il diritto del conduttore all'esonero, anche parziale, dal pagamento del canone di locazione, quanto piuttosto la scusabilità del ritardo nell'adempimento, da valutarsi caso per caso: nel caso di specie la diffida, e la conseguente cristallizzazione dell'inadempimento di parte conduttrice, risale al 5 febbraio 2024, e cioè a distanza di circa due anni dalla fine dell'emergenza pandemica.
Nel caso di specie il conduttore ha mantenuto la detenzione dei beni oggetto del contratto, e ha pacificamente ripreso l'attività al termine del periodo nel quale la stessa è stata interdetta.
Questo Giudice ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale ben espresso tra l'altro dalla pronuncia del Tribunale di Biella del 17 marzo
2021, secondo cui “ai sensi dell'art. 1372, 1° co. c.c., il contratto ha forza dì legge tra le parti, per cui esso è modificabile soltanto previo accordo dei contraenti;
si rileva, pertanto, a contrario, che un contratto non è modificabile né unilateralmente da una delle parti, né - in assenza di previsione normativa o di clausola pattizia di rinegoziazione - d'imperio dal giudice. Si evidenzia, infatti, come il codice civile abbia previsto a presidio dell'equilibrio del sinallagma contrattuale in caso di sopravvenienze - quali la pandemia in corso - rimedi generali sostanzialmente caducatori. Analogamente, si evidenzia come la normativa emergenziale derivante dalla diffusione del COVID 19 abbia configurato la possibilità di "rinegoziazione" dei contratti soltanto con riferimento a specifici settori economici, così come si ricava, a titolo esemplificativo, dall'art. 216, 1 c. 2 c. del c.d. Decreto Rilancio in ordine al comparto sportivo (…) il Tribunale, in assenza di copertura normativa o di clausole pattizie che prevedano l'obbligo di rinegoziazione a carico delle parti, da cui si desuma almeno il criterio di riparto dei relativi rischi, non può fare applicazione del c.d. criterio della buona fede integrativa al fine di addivenire a
pagina 9 di 14 una rimodulazione degli obblighi negoziali a carico dei contraenti, salvo incorrere nella violazione dell'autonomia contrattuale delle parti, costituente limite insuperabile anche per il giudice”.
Si osserva, infine, che parte conduttrice non ha, inoltre, assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante: la mera deduzione di una crisi dell'impresa in conseguenza della pandemia non può comportare l'assolvimento dell'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, trattandosi di conseguenza che deve essere rigorosamente dimostrata dalla parte sia nella sua oggettiva portata (la crisi economica sopravvenuta) che con riferimento al rapporto di causalità con quella che ne viene indicato essere la fonte.
La società conduttrice ha, poi, sollevato la questione circa la nullità della previsione di un cd. canone a scaletta laddove nel contratto di locazione si conveniva quanto segue: “al sesto anno le parti devono concordare il nuovo aggiornamento del canone, e qualora non si arrivasse ad un accordo, le parti stabiliscono che il canone di € 3.800,00 sarà aumentato del 20% pari ad €
4.560,00…”.
Da lungo tempo si dibatte in dottrina in merito alla legittimità o meno della predisposizione all'interno del contratto di locazione del c.d. “canone a scaletta”, che prevederebbe dapprima un iniziale esborso ridotto a titolo di canone in capo al conduttore, per addivenire col tempo e con conseguenti aumenti di importo, cadenzati nel tempo, al quantum contrattualmente previsto come pieno corrispettivo per la locazione.
Tale espediente è spesso utilizzato nella prassi per agevolare, nel primo periodo di apertura di un'attività economica, il conduttore che potrebbe essere in difficoltà con l'avviamento del proprio esercizio o altresì per far fronte alle spese di restauro dell'immobile laddove effettuate a proprie cure e spese.
La giurisprudenza, intervenendo nel dibattito dottrinale insorto, ha risolto con maggiore pragmaticità l'annosa questione.
Merita menzione, quale punto di arrivo di un travagliato iter interpretativo, la recente sentenza della Suprema Corte n. 23986/2019.
pagina 10 di 14 Invero, in passato ci furono ulteriori interventi della giurisprudenza di legittimità che riconobbero la liceità di una gradazione frazionata nel tempo del canone di locazione, ma tale orientamento riteneva di doversi rinvenire e provare in caso di maggiorazione, ai fini di una piena validità, elementi oggettivi e predeterminati per una corretta ed effettiva individuazione delle motivazioni e delle fasce temporali nelle quali predisporre il nuovo scaglione ad importo maggiore.
Tale risalente orientamento è stato da tempo mutato da un innovativo indirizzo giurisprudenziale, che la prefata sentenza n. 23986/2019 incorpora e ribadisce senza timore alcuno. Difatti, si legge nel suo dispositivo, sposando un orientamento oramai consolidato, che: “Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto. A tal fine deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale. L'ancoramento a tali elementi costituisce infatti solo una delle possibili modalità attraverso cui può operarsi detta predeterminazione del canone "a scaletta", in alternativa alla quale questa può altrettanto legittimamente operarsi sia mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo;
sia mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione. La legittimità di tale clausola dev'essere peraltro esclusa là dove risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione deve ritenersi onerata la parte che invoca la nullità della clausola - che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dalla
L. n. 392 del 1978, art. 32, così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal
pagina 11 di 14 successivo art. 79, comma 1 cit. legge”.
Da tale assunto si evince indubbiamente che la predisposizione del c.d.
“canone a scaletta” è pienamente legittimo nei contratti di locazione ad uso commerciale.
Il canone a scaletta però, per essere valido, dovrà sottostare ad alcune condizioni.
Innanzitutto dovrà essere ricompreso testualmente, tramite apposita clausola, al momento della stipulazione contrattuale e giammai in un momento successivo. Potrà non essere ancorato ad elementi oggettivi predeterminati tesi alla dimostrazione dell'aumento giustificato del canone, ma dovrà necessariamente non essere finalizzato ad aggirare surrettiziamente la mera neutralizzazione della svalutazione monetaria.
Le ragioni che hanno al tempo determinato la previsione di tale aumento sono intuitive, scrive a ragione il patrocinio di parte ricorrente, ovvero il
[...] nel 2014 cambiava gestione e le parti, per agevolare il periodo di Parte_4 avvio della gestione da parte della nuova conduttrice, pattuivano un canone minore per gli anni iniziali del contratto, con successivo aumento a partire dal sesto anno, quando l'avviamento della nuova gestione si sarebbe presumibilmente consolidato.
Non solo, ma per agevolare ulteriormente la conduttrice, le parti all'epoca avevano previsto la possibilità per la conduttrice di chiedere di poter rinegoziare l'aumento in misura inferiore ad Euro 4.560,00 (cfr. “qualora non si arrivasse ad un accordo”).
Ebbene, nonostante tale apertura, nessuna richiesta è mai stata formulata dall'odierna conduttrice, che ha accettato senza riserva alcuna l'aumento del canone dal settimo anno e lo ha corrisposto nella misura maggiorata (salvo poi risultare inadempiente).
In conclusione, rispettando le innanzi già citate condizioni, il “canone a scaletta” deve ritenersi legittimo e valido nella pratica contrattuale delle locazioni ad uso commerciale, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta.
pagina 12 di 14 Per le ragioni di cui ai sensi dell'art. 1454 c.c. va accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, a far data dal 21.02.2024, del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 7.01.14, e per l'effetto la conduttrice, odierna convenuta, va condannata al rilascio immediato dell'immobile, occupato sine titulo.
La soccombenza nella fase di merito della parte conduttrice, odierna convenuta, esclude la sussistenza di qualunque ipotesi di cd. responsabilità da lite temeraria in capo a parte ricorrente, le cui domande, al di là dell'introduzione del giudizio con il procedimento sommario della convalida di sfratto per morosità, sono state ritenute fondate e, pertanto, accolte.
Le spese del presente procedimento (solo fase a cognizione piena o di merito) seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, a far data dal 21.02.2024, del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 07.01.14, condanna parte convenuta al rilascio immediato dell'immobile già condotto in locazione e attualmente occupato sine titulo;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda riconvenzionale come formulata da parte convenuta;
3) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
pagina 13 di 14 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, l'11 settembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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