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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/10/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.309/2023
Oggi 15/10/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparse in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Capuzzo;
per l'avv. De Nisco in sostituzione;
CP_1
per l'avv. Carleo. CP_2
L'avv. Capuzzo si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso, insistendo sulla necessità di personalizzare il danno.
L'avv. De Nisco si riporta agli atti, e contesta la valutazione del CTU in ordine alla mancanza di un'esposizione all'amianto nel periodo dal 1970 in poi.
L'avv. Carleo si riporta agli atti e discute sulla fondatezza delle conclusioni del CTU.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 309/2023 R.L. promossa da
, ( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giancarlo Moro, Marta Capuzzo ed Alberto Bosdachin;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_1
CA US, CA IO, ON Di AT e ES Lovero;
resistente e contro
( ), rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Controparte_4 P.IVA_2
ZO RR, RE Carleo e IA NO;
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in narrativa, condannarsi la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede legale in Trieste, via Genova n. 1, in solido con in Controparte_4
2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, piazza Monte Grappa n. 4, c.f.: al risarcimento in favore del P.IVA_2
ricorrente, come sopra rap-presentato e difeso, del danno biologico e dei restanti danni non patrimoniali, permanenti e temporanei, di natura morale
e/o esistenziale spettanti al medesimo per la patologia di cui in narrativa ed al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 321.061,00 - così quantificata al lordo delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennizzo del danno biologico dall' in forma di rendita ex D.L. 38/00, CP_5
il cui ammontare verrà comunicato dall'Istituto in corso di causa e verrà conseguentemente detratto dal risarcimento dovuto - o della diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia anche alla luce della espletanda C.T.U. medico-legale, oltre ad interessi di legge dalla data della diagnosi sino al saldo ed oltre alle spese mediche per € 366,00. Con rifusione di spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Per “nel merito: rigettare comunque il ricorso in quanto Controparte_3
inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per “In via pregiudiziale/preliminare: - Accertare e Controparte_4
dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del lavoro;
e/o in via subordinata in favore del tribunale di Gorizia, in funzione del giudice del lavoro, considerato che il rapporto di lavoro dipendente con la ditta UR è sorto presso i cantieri di
Monfalcone; In via Preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per mancata titolarità passiva del CP_4
rapporto controverso, e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dell'odierna resistente;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità delle domande avversarie per carenza dei requisiti ex art.
3 414, comma 1, nn. 3-4-5, c.p.c.; - accertare e dichiarare
l'inammissibilità/infondatezza della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000; - accertare e dichiarare l'impossibilità di inferire nella specie un nesso di riferibilità eziologica esclusiva della patologia contratta dal ricorrente alla sola parentesi lavorativa prestata dal sig. alle dipendenze della Stabilimenti Pt_1
Meccanici V.M. e della Isotta dal 1970 al 1987, considerato il CP_6
periodo lavorativo precedente del ricorrente presso la ditta UR e quello successivo presso un distributore di benzina. Nel Merito, accertare e dichiarare comunque inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto le pretese avversarie e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 8.6.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di avere scoperto nel corso del 2021 di avere contratto una neoplasia polmonare (carcinoma scarsamente differenziato non a piccole cellule) e di essere portatore di placche pleuriche bilaterali.
2. Deduceva, parte ricorrente, di avere contratto tale patologia in ragione della massiccia esposizione ad amianto alla quale era stato sottoposto nel corso della sua attività lavorativa, dapprima tra il 1960 e il 1969 alle dipendenze della ditta UR come “frigorista”, società che in appalto per si CP_1
occupava dell'allestimento delle celle frigorifere e dell'installazione degli impianti di raffreddamento all'interno delle navi, sia di quelle in fase di costruzione presso il Cantiere navale di Monfalcone che di quelle in fase di ristrutturazione presso il cantiere dell'Arsenale Triestino AN CO.
4 3. In un secondo periodo, ed in particolare nel periodo prestato alle dipendenze della Stabilimenti Meccanici Triestini/VM e poi dal Controparte_7
gennaio 1970 al dicembre 1985, l'esposizione ad amianto si era verificata in ragione dello svolgimento di mansioni di attrezzista, addetto cioè alla manutenzione delle macchine utensili.
4. Descritta in maniera minuziosa una situazione ambientale, per tutto il periodo dedotto, caratterizzata da un massiccio inquinamento del luogo di lavoro per dispersione da polveri di amianto, per la manipolazione diretta, continua e sistematica di materiali in amianto e per la promiscuità delle lavorazioni, suffragato tale quadro fattuale con numerose allegazioni documentali, evidenziava parte ricorrente che la legittimazione passiva di derivava dal fatto che i cantieri navali di Monfalcone, Controparte_3
erano gestiti negli anni '60 dalla C.R.D.A., poi incorporata dalla società
a sua volta incorporata - nel 1984 - dalla società Controparte_8
Fincantieri C.N.I. s.p.a. (oggi ; nello stesso modo anche la Controparte_3
società Arsenale Triestino AN CO era entrata a far parte della CP_3
Quanto a a far data quindi dal dicembre 1969,
[...] Controparte_4
evidenziava che di essere stato assunto da Stabilimenti Meccanici Triestini, poi denominati Stabilimenti Meccanici V.M. S.p.A., società che nel corso del 2011 si era fusa in Finmeccanica S.p.A., che a sua volta nel 2016 aveva mutato denominazione in La che Controparte_4 Controparte_9
nel 1984 aveva rilevato lo stabilimento di Trieste già gestito dalla in data 7.12.1987 si era fusa Controparte_10
per incorporazione in Ansaldo Trasporti s.p.a., che a sua volta in data
28.5.2001 si era fusa in Finmeccanica s.p.a..
5. Rilevava ancora parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità delle convenute ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in
5 cui il ricorrente aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore.
6. Quantificati i danni asseritamente subiti rassegnava le conclusioni sopra riportate.
7. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio deducendo in primo luogo l'inammissibilità della Controparte_3
domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000. Evidenziava la resistente a tal proposito, che laddove opera il meccanismo di socializzazione del rischio professionale basato sugli strumenti indennitari dell'assicurazione obbligatoria facente capo all' , CP_5
la responsabilità civile non interviene, se non per 'sanzionare' una condotta omissiva o commissiva penalmente rilevante del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie. Inoltre parte ricorrente aveva omesso, nel corpo del ricorso introduttivo, di enucleare il c.d. danno differenziale rispetto all'indennizzo liquidato e/o liquidabile dall' e di spiegare per quale CP_5
motivo tale indennizzo non era sufficiente a ristorare il pregiudizio sofferto.
Rilevava ancora che una consapevolezza sulla pericolosità CP_1
dell'amianto era sorta in un periodo successivo rispetto al tempo in cui il lavoratore deceduto aveva prestato la sua attività lavorativa presso e negando l'esposizione ad amianto dello stesso, proponeva una CP_1
propria ricostruzione fattuale in ordine al ciclo lavorativo svoltosi presso i cantieri di Monfalcone nel periodo e nell'ambito in trattazione, deducendo comunque una mancanza di allegazione e prova in ordine al ricorrere del nesso di causalità fra esposizione ad amianto e ricorrere della patologia.
Contestava la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito ai lavoratori i dispositivi di sicurezza e gli
6 impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri disponibili in base alle conoscenze del tempo e la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate.
8. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio contestando il ricorrere della competenza territoriale del Controparte_4
Tribunale di Trieste, la propria legittimazione passiva ed evidenziando il ricorrere della nullità e/o inammissibilità delle domande avversarie per carenza dei requisiti nel ricorso introduttivo ex art. 414, comma 1, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.. Per il resto venivano svolte difese analoghe a quelle svolte da
Controparte_3
9. La causa veniva istruita con escussione di testi e conferimento di CTU medico legale per poi essere decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato solo parzialmente e deve essere parzialmente accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
11. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da la quale lamenta che il Tribunale Controparte_4
competente avrebbe dovuto essere individuato nel circondario presso cui è collocata la propria sede legale. In realtà, correttamente parte ricorrente ha proposto la domanda presso il Tribunale del circondario nel quale ha sede legale la , in quanto ricorrendo un'ipotesi di cumulo Controparte_3
soggettivo di domande connesse per l'oggetto o per il titolo si applica il disposto dell'art. 33 c.p.c., con attrazione della competenza territoriale sulla domanda proposta nei confronti di verso la competenza territoriale CP_2
sulla domanda proposta nei confronti di CP_1
12. Deve essere invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Ha dedotto parte ricorrente che “il rapporto di Controparte_4
lavoro è iniziato il 9 dicembre 1969 alle dipendenze della allora Stabilimenti
7 Meccanici Triestini, poi denominati Stabilimenti Meccanici V.M. s.p.a.
(codice fiscale ), società che nel corso del 2011 si è fusa in P.IVA_3
Finmeccanica s.p.a., che a sua volta nel 2016 ha mutato denominazione in
(cfr. doc. 5). In particolare Controparte_4 Controparte_11
(codice fiscale ), che nel 1984 ha rilevato lo stabilimento di P.IVA_4
Trieste già gestito dalla (cfr. Controparte_10
doc. 6), il 7 dicembre 1987 si è fusa per incorporazione in Ansaldo Trasporti
s.p.a. (avente codice fiscale ), che a sua volta il 28 maggio P.IVA_5
2001 si è fusa in Finmeccanica s.p.a. (c.f. ), attualmente P.IVA_2
denominata (cfr. doc. 7)”. E' tuttavia necessario rilevare che Controparte_4
a parere dello scrivente, manca nel caso di specie una responsabilità diretta di poiché tale società non ha mai assunto la posizione Controparte_4
giuridica di successore, né a titolo universale né a titolo particolare della che era la società che aveva Controparte_10
gestito lo stabilimento. In particolare, risulta, dall'esame del doc. 6 allegato al ricorso, che nel 1984 la rilevò lo stabilimento in Controparte_9
questione, e in data 1.10.1987 tale azienda fu conferita alla Controparte_12
La carenza di legittimazione passiva di si
[...] Controparte_4
evidenzia sotto un doppio profilo: da una parte, quando la Controparte_9
si fuse per incorporazione in Ansaldo Trasporti S.p.A. (poi divenuta
[...]
per effetto di varie vicende societarie , lo stabilimento era Controparte_4
già passato, per conferimento, alla Dall'altra, Controparte_12
comunque, all'epoca di queste operazioni societarie, l'art. 2112 c.c. prevedeva, nella versione antecedente alle modifiche del 1990, che “In caso di trasferimento della azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i
8 crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro”. Dunque, un conferimento aziendale effettuato nel 1987, era soggetto dal punto di vista giuslavoristico all'art. 2112 c.c., nella versione applicabile sopra riportata con conseguente esclusione della responsabilità solidale del cessionario con il cedente, salvo il caso di conoscenza dei debiti, così prevedendo la responsabilità del cessionario unicamente per i debiti del cedente risultanti dalle scritture contabili o comunque conosciuti e, sotto il profilo più puramente civilistico, dall'art. 2560 c.c. che, al pari dell'art. 2112 c.c., prevede che in caso di cessione di azienda il cessionario risponde solo per i debiti del cedente risultati dalle scritture contabili o comunque conosciuti. Poiché il presente giudizio ha ad oggetto diritti insorti svariati anni dopo, si deve escludere che possa essere considerata successore particolare dei soggetti Controparte_4
che avevano gestito lo stabilimento, e poiché nemmeno sussiste una successione a titolo universale, va esclusa la responsabilità diretta della per quanto in causa, per difetto di legittimazione passiva. Controparte_4
13. In via preliminare le resistenti hanno poi eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo
13 del decreto legislativo 38 del 2000, asserendo sostanzialmente che il risarcimento del danno differenziale non può prescindere da un preventivo accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie.
14. Tale prospettazione non è condivisibile. L'esame del ricorso consente di affermare che nello stesso sono stati allegati tutti gli elementi idonei ad
9 affermare la responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali), ed in particolare la condotta datoriale omissiva quanto ad adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, l'elemento soggettivo della colpa. Inoltre parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. A quanto sopra si deve aggiungere che con sentenze nn. 102 del 1981 e 118 del 1986, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell' o del risarcimento del danno CP_5
differenziale in favore del lavoratore infortunato, l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In seguito tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di Cassazione con le sentenze nr. n.
12041 del 2020 e nr. 7477 del 2022, nella quale in particolare si è affermato che “la diversità strutturale e funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs. n.
38/2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult. Cass. n. 9116 del 2019)”.
15. La ha poi contestato la propria legittimazione passiva ad Controparte_3
causam, negando decisamente di aver commissionato lavori in appalto alla
10 ditta Ditta UR, per la quale lavorava il de cuius, asseritamente presso i cantieri navali di Monfalcone. La prospettazione attorea ha tuttavia ricevuto conferma nel corso dell'istruttoria, avendo il teste di parte ricorrente Tes_1
confermato i capitoli 1 e 2 del ricorso: “Vero che il ricorrente ha
[...]
lavorato tra il 1960 e il 1969 alle dipendenze della ditta UR come
“frigorista”; 2) Vero che la datrice di lavoro del sig. , in appalto, si Pt_1
occupava dell'allestimento delle celle frigorifere e dell'installazione degli impianti di raffreddamento all'interno delle navi: sia di quelle in fase di costruzione presso il Cantiere navale di Monfalcone”.
16. Quanto ai profili di responsabilità dell'azienda committente per malattia professionale insorta sul lavoratore di un'azienda appaltatrice occorre rammentare che se l'art. 2087 c.c. sembra richiedere, quale necessario presupposto applicativo, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra danneggiante e danneggiato, tuttavia, da tempo, in ambiti come quello in trattazione, si è avvertita l'inadeguatezza di tale impostazione. Si è così, a livello giurisprudenziale, assistito ad un'estensione dell'area dei soggetti obbligati, nel senso di ricomprendervi quelli che, pur non formalmente titolari del rapporto di lavoro, abbiano però la responsabilità dell'impresa o di una sua unità produttiva. Come ricordato nella sentenza Cass. 4129/2002, la giurisprudenza ha “così esteso l'obbligo di tutela antinfortunistica a tutti gli addetti, "anche solo di fatto", ad una data attività lavorativa, prescindendo dalle modalità di assunzione al lavoro e dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera poi infortunatosi. Questa tendenza ad ampliare il novero dei soggetti tutelati ha trovato conferma in ulteriori decisioni, secondo le quali anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle norme di
11 prevenzione e che sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. Tale orientamento merita piena adesione, mostrandosi aderente non solo al dato fattuale, ma anche, limitatamente alla materia della prevenzione infortuni, al dettato normativo di cui all'art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che, nel definire lavoratore subordinato "colui che, fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione", consente, attraverso l'esclusione della indispensabilità del carattere oneroso e continuativo, di allargare la tutela non solo ai "tradizionali" lavoratori subordinati, ma anche a tutti i soggetti terzi che, non abusivamente, vengono a trovarsi a contatto con la situazione di pericolo creata dall'attività esercitata che necessita di prevenzione”. Sulla scia di tali considerazioni, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini….il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro…in materia di responsabilità colposa il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità
12 tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa” (Cass. nr. 33595/2021). Dunque, il fatto che tra il lavoratore deceduto e la convenuta non sia intercorso un rapporto di lavoro non comporta, di per sé,
l'insussistenza della legittimazione passiva, potendosi ben affermare che nel caso di specie essa era titolare di un'autonoma posizione di garanzia in ordine all'integrità psico – fisica del lavoratore a qualunque titolo impiegato nel suo cantiere.
17. Venendo ora al merito, nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
18. Ebbene, ritiene lo scrivente che parte ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro, almeno per il periodo inerente allo svolgimento di attività lavorativa alle dirette dipendenze della
Controparte_3
19. Il teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “Conosco il Tes_1
ricorrente, in quanto abbiamo lavorato insieme dal 1960 al 1969 presso la ditta UR”; Sul capitolo 1: “Confermo quanto mi si legge”. Sul capitolo
2: “Confermo quanto mi si legge, lavoravamo anche presso il cantiere di
Muggia”. Sul capitolo 3: “Anch'io facevo il frigorista, lavoravamo insieme in ambienti molto angusti, potevano essere 3 metri per tre o poco più.
Lavoravamo in ambienti diversi, a seconda di dove era collocato il compressore”. Sul capitolo 4: “Lavoravamo vicino alle cucine, dove veniva spruzzato l'amianto. Confermo quanto mi si legge. L'intelaiatura in amianto la dovevamo saldare noi sulle pareti, e se c'erano coibentazioni su tali
13 pareti dovevamo provvedere noi a rimuoverla prima di effettuare la saldatura. Preciso che ciò avveniva sulle navi in riparazione, non su quelle nuove. Era un'altra ditta che poi doveva completare l'isolamento posizionando il rivestimento finale. Posizionavamo noi della UR il compressore mentre la coibentazione delle tubazioni avveniva ad opera nostra solo se l'impianto era piccolo. In quel caso la coibentazione delle parti calde avveniva con materiale a base d'amianto. Sul capitolo 5: “Non confermo la circostanza”. Sul capitolo 6: “Insieme a noi, o in ambienti contigui lavoravano i dipendenti di un'altra ditta, di cui non ricordo il nome, che si occupava di smantellare la coibentazione a base di amianto presso le navi nell'Arsenale AN CO”. Sul capitolo 9: “Insieme a noi, o vicino a noi, lavoravano anche i tubisti, elettricisti, meccanici. Le celle frigorifere, preciso, sono sempre attigue alla cucina, e la cucina era sempre coibentata con amianto”.
20. Alle inequivocabili dichiarazioni testimoniali sopra riportate si devono aggiungere le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo, quanto al cantiere di Monfalcone, l'elaborato tecnico collegiale
(doc. 44 allegato al ricorso) redatto dai dott. , Persona_1 Per_2
, , , e
[...] Testimone_2 Persona_3 Tes_3 Testimone_4
su incarico del Procuratore Generale di Trieste dr. nell'ambito di Per_4
una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di Monfalcone. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
-l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento);
-era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a
14 mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, controsoffitti e per il rivestimento Per_5
di superfici delle navi;
era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil-amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri-ponte; era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
-era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
21. Altro elemento documentale da considerare sono le relazioni Contarp, ente istituzionalmente preposto agli accertamenti in tema di nocività degli ambienti di lavoro (cfr. docc. 61, 62, 63 allegati al ricorso), ed in particolare quella del 16.12.1996 nella quale si evidenzia, sempre con riferimento al cantiere nel quale prestava la propria opera il lavoratore che: “fino a tutto il
1977 tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) saldatore elettrico (off. allest. apparato motore); saldatore elettrico (off. allest. fuori app. motore …”. Con il parere del 10.4.1997 il Contarp ha affermato che furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a
15 bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977”. Nel parere di data
12.06.2000 il Contarp ha completato il quadro evidenziando che per tutte le professionali che operavano in modo continuativo/prevalente a bordo nave e per tutte le figure professionali impegnate nelle officine prefabbricazione o salderie nelle officine di allestimento apparato motore e blocco ciminiera fosse stato superato ovvero raggiunto il livello di esposizione di 0,1 ff/cc fino al 30 settembre 1985.
22. Quanto invece ai periodi lavorati presso l'Arsenale AN CO, deve farsi riferimento in primo luogo la consulenza tecnica depositata nell'ambito dell'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Trieste e relativa alle patologie asbesto-correlate dei lavoratori del cantiere Arsenale
Triestino AN CO (doc. 15), la quale ha evidenziato quali fossero le condizioni di inquinamento ambientale da amianto e le modalità di rilevante esposizione delle maestranze a tale materiale cancerogeno:
- nel Cantiere Navale ATSM è stato fatto uso di amianto sia sotto forma di manufatti da installare sulle navi che come materiale di consumo durante l'effettuazione di alcune lavorazioni come ad esempio la saldatura. L'uso di amianto e MCA è avvenuto ad opera sia di dipendenti del cantiere che di ditte in appalto, come si evince con chiarezza dai documenti aziendali agli atti e dalle dichiarazioni dei lavoratori rese a verbale;
- nell'accordo sottoscritto dal Consiglio di Fabbrica e la Direzione aziendale in data 9.6.1977 ancora si stabiliva che nessun tipo di amianto o di prodotti a base di amianto, compresa la mrinite, potesse continuare a essere impiegato nel cantiere;
tale accordo riguardava l'impiego di materiali isolanti a base di amianto su navi nuove in costruzione e/o trasformazione, riparazioni e demolizioni nell'ambito del cantiere. In particolare si decideva: -
16 l'immediata eliminazione dell'amianto a spruzzo e la sostituzione con lana di roccia;
- la sostituzione entro 5 mesi della tela di amianto e l'uso entro tale periodo fuori dall'orario di lavoro e adeguatamente protetta;
- la sostituzione entro 40 gg del cordone di amianto e coppelle e l'uso, entro tale periodo, fuori dall'orario di lavoro e con adeguate protezioni;
- l'uso della Per_5
limitatamente al e su pontone SADAR da 350 Tn la cui Parte_2
consegna era prevista per il 31.3.1978 e dove i pannelli non necessitavano di lavorazione a bordo;
- la proposta di sostituire in futuro le guarnizioni delle caldaie e dei motori con materiali privi di amianto;
- la sostituzione della tela di amianto, usata a protezione durante gli imbarchi e le lavorazioni a bordo, con tela di vetro o con altri materiali;
- l'esecuzione delle demolizioni delle isolazioni contenenti amianto in assenza di altre lavorazioni concomitanti, previa bagnatura, indossando idonei mezzi protettivi e aspirando i residui sul posto con estrattori a recupero e asportandoli con sacchi di nylon;
- che tuttavia a fronte dell'impegno preso dalla Dirigenza aziendale,
l'eliminazione dell'amianto dal ciclo produttivo e dagli ambienti di lavoro dell'ATSM sarebbe avvenuto solo negli anni successivi, come emerge dai seguenti comunicati del Consiglio di Fabbrica alla Direzione agli atti: -
17.10.1978, richiesta che con la consegna del pontone l'accordo sia CP_13
integralmente rispettato e che quindi i residui di amianto depositati in varie zone del cantiere e in particolare in falegnameria vengano rimossi e, in attesa di essere smaltiti, collocati in zona opportuna e comunque lontano dai posti di lavoro;
- 16.5.1980, viene segnalato il deposito presso il magazzino centrale di 63 kg di tela in amianto e un rotolo depositato presso l'appostamento dei Vigili del Fuoco (il CdF propone la sostituzione con carta di fibra ceramica Triton Kaowool della Morganite Ceramic Fibres con punto di fusione oltre 1680°C); l'uso di coppelle e guarnizioni in amianto, depositate in magazzino generale, nonostante la Direzione avesse
17 comunicato in data 29.6.1979 la sostituzione delle coppelle e delle guarnizioni di amianto per la coibentazione delle tubazioni per il vapore con cordoni e coppelle di lana di vetro o roccia, finite con tela di vetro o intonaco senza amianto;
- 21.11.1980, viene segnalato l'uso da parte della ditta di amianto in fibra mescolato a malta per la coibentazione di CP_14
tubazioni a bordo della ignorando peraltro quanto Parte_3
previsto dall'accordo sulle precauzioni e modalità di impiego per le demolizioni (non concomitanza con altri lavori, uso di indumenti protettivi, uso di aspiratore per i residui, disponibilità di spogliatoio con doccia isolata); viene fatto rilevare il mancato impegno assunto in data 25.8.1980 di una comunicazione preventiva sul nome della ditta adibita e sulla tipologia di eventuali lavori di demolizione di MCA in cantiere;
- 30.9.1981, viene segnalato ancora l'uso di tela di amianto nell'officina elettromeccanici per il ripristino delle resistenze per il preriscaldo;
-che per tutti gli anni 80' numerosissime erano le lavorazioni su componenti delle navi e dei motori delle navi, ambito di interesse per la presente causa
(pag. 270 e segg. Della consulenza).,
23. Altri elementi documentali da considerare sono la relazione del Servizio di
Prevenzione dell a firma ing. datata 7 marzo 1997 in cui si Pt_4 Tes_2
afferma testualmente “nell'A.T.S.M., cioè in un cantiere di manutenzione- trasformazione che ha operato in prevalenza su navi vecchie, la esposizione all'amianto a bordo nave è continuata praticamente fino ad oggi (doc. 21) e la relazione descrittiva del ciclo produttivo e delle figure professionali coinvolte proveniente dalla stessa società convenuta e datata 15 ottobre 1996
(doc. 15), nella quale si rinviene un'esplicita ammissione dell'uso e della presenza di amianto nei cantieri di riparazione e trasformazione navale almeno fino agli anni '70. Rilevante, ai fini del decidere, appare anche il parere redatto dal Contarp in data 6 dicembre 1998 (doc. 17 allegato al
18 ricorso) in cui si specifica che “l'A.T.S.M. svolgeva un'attività di costruzioni, riparazioni e trasformazioni navali, in cui si eseguivano lavorazioni di saldo-carpenteria, tubisteria e meccanica nelle officine di terra ed a bordo delle navi…. l'amianto, sia in forma spruzzata sia in forma legata (cemento-amianto), e in forma di pannelli (marinite), veniva largamente impiegato a bordo di navi per effettuare le operazioni di coibentazione e di trattamenti ignifughi fino ai primi anni '70 (…). Le attività di coibentazione e scoibentazione interessavano solo alcuni locali delle navi in lavorazione: soprattutto l'apparato motore e strutture ed impianti quali tubazioni di vapore ed acqua calda, motori, pareti tagliafiamma (…). Dai questionari sottoscritti dai lavoratori si evince che, a coibentazione conclusa, gli operai ope-ravano sulle superfici trattate con amianto (sia spruzzato che in pannelli oppure legato con cemento) installando tubazioni, reti di trasferimento fluidi, impianti elettrici. Pertanto, si ritiene che tutte le mansioni che richiedevano la presenza di operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento, sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe. Pur tenendo conto che la presenza degli operato-ri a bordo non era costante, si ritiene che le situazioni espositive a bordo nave, pur estrapolate dall'intero anno lavorativo, durante il quale vi erano anche intervalli di tempo in cui operava anche al di fuori del cosiddetto “bordo”, abbiano comportato mediamente una significativa esposizione a fibre di amianto fino al 1977”.
24. Di rilevante importanza, in senso favorevole alla prospettazione attorea, appaiono poi i verbali di prova testimoniale allegati al ricorso, nei quali hanno deposto, in procedimenti analoghi a quello in esame, lavoratori che
19 hanno svolto, come il ricorrente, mansioni a bordo nave nel cantiere di
Monfalcone, e che indistintamente, anche laddove chiamati come testi di parte resistente, hanno confermato la nocività dell'ambiente lavorativo a bordo nave (all. da 24 a 43 da 45 a 57).
25. A fronte delle sopra evidenziate risultanze istruttorie, appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo, nel quale è stato diffusamente esposto ad amianto. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori.
26. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L.
455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R.
1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto.
27. Del resto la Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50' era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno 1909,
20 n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali
l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta
a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B,
n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U.
21 n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra
l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota
l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del
2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del
2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21…..Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni
22 insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n.
303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
28. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato, dopo avere esaminato la documentazione presente ed analizzato le caratteristiche dell'asbesto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “il signor risulta affetto da Parte_1
esiti cicatriziali e disfunzionali (dispnea con minimi sforzi) di lobectomia superiore sinistra associata a rimozione delle prime tre coste omolaterali in soggetto affetto da carcinoma scarsamente differenziato non a piccole cellule successivamente trattato con trenta sedute di immunoterapia per recidiva e in attuale follow up oncologico negativo per ripresa di malattia e placche pleuriche bilaterali parzialmente calcifiche. Tali menomazioni, stante il lasso di tempo intercorso dalla diagnosi e delle cure mediche e chirurgiche devono considerarsi permanenti e configurano, in armonia con i moderni parametri tabellari di riferimento in uso nella pratica medico- legale (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, , RÈ , 2016) un danno biologico CP_15 CP_16
23 permanente nella misura percentualistica complessiva del 30-35%, di cui quota parte maggiore riferibile agli esiti chirurgici di lobectomia polmonare
(eseguita a distanza di anni 4 dall'odierno accertamento medico legale e in assenza di attuale ripresa di malattia) e la restante parte in misura pari al
4% alle placche pleuriche margino-costali e diaframmatiche.
3. la patologia neoplastica dalla quale risultava affetto il signor (carcinoma Parte_1
polmonare) risponde ai principi della pluralità causale e, a noti fattori di rischio individuali (leggasi ereditari), si associano potenziali noxae esogene
(fumo di sigaretta, fattori ambientali, esposizione lavorativa ad agenti irritativi), che nel caso di specie, restituiscono alla sola “significativa” esposizione lavorativa all'asbesto nel periodo compreso tra il 1960 e il
1969, un ruolo causale sufficiente a qualificare l'incremento del rischio rispetto alla popolazione generale, senza che sia possibile definire una chiara soglia probabilistica ai fini della necessaria preponderanza causale, indeterminabile con gli attuali dati a disposizione;
al contrario,
l'esposizione all'asbesto del nel periodo compreso tra il 1969 e Parte_1
il 1985 presso la poi Stabilimenti Controparte_10
Meccanici VM S.p.A. poi non risulta né quantificata Controparte_9
né qualificata, se è vero come è vero che non è riportata nell'anamnesi lavorativa raccolta presso la Struttura Complessa Medicina Lavoro dell'Azienda ANitaria Universitaria Giuliano Isontina il 14 settembre 2021
e trova conferma solo nelle dichiarazioni testimoniali di altro dipendente, impegnato in tale periodo in mansione diversa da quella del stesso. Ciò Pt_1
basta a escluderne qualsivoglia ruolo causale/concausale nel determinismo del carcinoma polmonare e delle placche pleuriche”.
29. La sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta in favore di e la quantificazione dei postumi vengono accertate Controparte_3
all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene
24 condiviso dallo scrivente, anche considerato che sul punto non sono state mosse contestazioni da parte resistente.
30. Quanto alle contestazioni di relativa al fatto che il periodo di CP_1
latenza è francamente eccessivo per un tumore polmonare asbesto-correlato, superando di almeno 20 anni il periodo comunemente rilevato in campo epidemiologico, il CTU ha efficacemente obiettato, rilevando che le attuali e più autorevoli linee guida di settore, individuabili nei Criteri di Helsinki del
2014, non individuano un consenso unanime riguardo al limite massimo oltre il quale una neoplasia limitandosi a individuare una soglia minima di almeno 10 anni trascorsi dall'inizio dell'esposizione. Quanto all'altra obiezione, in base alla quale mancherebbero elementi anche solo indicativi dell'avvenuta inalazione di una dose d'asbesto idonea a raddoppiare il rischio di neoplasia polmonare, il CTU ha altrettanto efficacemente affermato che: “la stima del rischio in capo al lavoratore, sarà di volta in volta superiore o pari a quello della popolazione generale, a seconda che sia possibile fare una scrematura tra le cause connotate da un minore grado di probabilità, preferendo in ultima analisi, tra le ultime due rimaste, quella che si caratterizza per la percentuale più alta. Traslando tali nozioni al caso di specie, tale “scrematura” nei limiti consentiti dall'esame della documentazione acclusa al fascicolo di giustizia, ha eliminato dal novero degli agenti etiopatogenici, quelli che maggiormente “impattano” sul rischio della popolazione generale – il fumo e una familiarità per la patologia neoplastica – restituendo alla documentata esposizione lavorativa all'asbesto un ruolo che, nonostante l'impossibilità di quantificarne fino in fondo l'entità, vale a qualificarne tanto la reale esposizione quanto la verosimiglianza causale”. In sostanza il ricorrente non era fumatore, né risulta fosse geneticamente predisposto per la forma tumorale che l'ha
25 aggredito, ed in ragione di ciò l'accertata esposizione ad amianto l'ha predisposto, secondo il criterio del “più probabile che non” alla malattia.
31. Accertata la responsabilità di per le patologie riscontrate Controparte_3
sulla persona del ricorrente, deve essere dunque riconosciuto il diritto dello stesso ad essere risarcito del danno alla lesione della propria integrità psicofisica, con relativa necessità di procedere alla quantificazione. A tal fine si terrà conto delle tabelle di Milano alle quali la Suprema Corte
“riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (Cass.
20895/15).
32. Nel caso di specie, il CTU ha concluso affermando che: “tali menomazioni, stante il lasso di tempo intercorso dalla diagnosi e delle cure mediche e chirurgiche devono considerarsi permanenti e configurano, in armonia con i moderni parametri tabellari di riferimento in uso nella pratica medico- legale (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, SIMLA, RÈ Editore, 2016) un danno biologico permanente nella misura percentualistica complessiva del 30-35%, di cui quota parte maggiore riferibile agli esiti chirurgici di lobectomia polmonare
(eseguita a distanza di anni 4 dall'odierno accertamento medico legale e in assenza di attuale ripresa di malattia) e la restante parte in misura pari al
4% alle placche pleuriche margino-costali e diaframmatiche….a tali menomazioni è conseguito un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 28, relativa ai due ricoveri dal 8 al 24 settembre e il 7 e 18 ottobre
2021 e un periodo di inabilità temporanea parziale di: • 56 giorni al tasso medio del 75% nei periodi relativi all'intervallo tra i due ricoveri dal 25 settembre al 6 ottobre 2021 (11 giorni) e nella prima parte del decorso postoperatorio a seguito del secondo intervento, valutato a 45 giorni sulla
26 base del dato di letteratura riguardante interventi consimili a quelli a cui si
è sottoposto il;
• 61 giorni al tasso medio del 50% riferibile al Pt_1
trattamento radio-chemioterapico, dal 7 maggio al 22 giugno 2021 (46 giorni) e nella seconda parte del decorso postoperatorio a seguito del secondo intervento, valutato a 15 giorni sulla base del dato di letteratura riguardante interventi consimili a quelli a cui si è sottoposto il ”. Pt_1
33. Quanto al danno biologico permanente, le suddette tabelle indicano, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 75 anni all'epoca in cui è stata diagnosticata la malattia con percentuale di invalidità accertata del 30% (in mancanza di precisazioni del
CTU deve essere presa in considerazione la forbice bassa rispetto alla percentuale indicata compatibilmente con il criterio del “più probabile che non”), i seguenti importi: € 94.634,00 a titolo di danno biologico-dinamico- relazionale ed € 43.532,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile.
34. Per quanto attiene al danno biologico temporaneo, sempre in base a quanto previsto dalle tabelle di Milano, il danno risulta dalla somma dei seguenti importi:
-in € 3.220,00 (€ 115,00 x 28 gg);
-in € 4.830,00 (€ 86,25 x 56 gg);
- in € 3.507,50 (€ 57,50 x 61); per un totale di € 11.557,50.
35. Quanto alla richiesta di "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute richiesta da parte ricorrente, la stessa consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. Queste ultime devono consistere, secondo il più recente insegnamento del giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e
27 specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018,
Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019).
36. Il danno biologico e la relativa personalizzazione attengono agli aspetti dinamici della lesione all'integrità psicofisica, e dunque agli effetti negativi sulle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, con relativa compromissione delle stesse.
37. Invero, pacifica restando la gravità della patologia accertata specie in proiezione futura e la conseguente penosità di un'aspettativa di vita resa incerta in ragione di una possibile recidiva poi concretizzatasi, deve ritenersi rilevante la necessità insorta di sottoporsi a numerosi trattamenti chemioterapici durante la patologia. In ragione di quanto appena riferito, la personalizzazione del danno biologico deve essere concessa nei limiti del
30%, pari ad € 28.390,00. Ne risulta che l'importo da riconoscere per il danno biologico deve essere incrementato fino ad € 123.024,20, mentre l'importo da riconoscere a titolo di danno da invalidità temporanea deve essere incrementato fino ad € 15.024,78.
38. A questo punto va determinato il c.d. danno differenziale, a proposito del quale la Corte di Cassazione ha recentemente affermato: “il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro
è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa
, in termini coerenti con la struttura bipolare del danno -conseguenza, CP_5
deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale
28 dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della CP_5
quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale” (Cass., sez. lav., 21 maggio 2019, n.
13645).
39. Per determinare il danno differenziale nel caso di specie in relazione alla voce in argomento, dovranno essere seguite le indicazioni della Corte di
Cassazione: “….se l' ha costituito in favore del danneggiato una CP_5
rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite
, di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. CP_5
295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del
23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e
l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare
29 l'uno o l'altro; (d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (Cass. nr. 26117/2021).
40. Occorrerà dunque sottrarre dall'importo liquidato per la componente biologica/dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, ovvero €
123.024,20 l'entità della rendita (costituita dagli importi per capitale da erogare, capitale erogato e interessi) che l' ha liquidato e liquiderà per CP_5
la componente del danno biologico (così come desumibile dal prospetto depositato da parte ricorrente in data 11.9.2025), per un importo CP_5
complessivo pari ad € 61.260,52.
41. Il danno differenziale complessivamente dovuto al ricorrente è dunque pari ad € 61.763,68, al quale va sommato poi quanto dovuto a titolo di danno morale per € 43.532,00 ed € 15.024,78 per invalidità temporanea, per un importo totale di € 120.320,46 oltre accessori.
42. Costituiscono danno patrimoniale direttamente riconducibile alle condotte illecite della convenuta le spese per € 366,00 sostenute dal ricorrente per la perizia strumentale al deposito del ricorso, delle quali è stata data adeguata documentazione (doc. 73 allegato al ricorso).
43. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza nei rapporti fra parte ricorrente e con Controparte_3
distrazione ai procuratori antistatari, vengono compensate integralmente quanto ai rapporti fra le altre parti.
44. Le spese del c.t.u. sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di parte resistente, ritenuto congruo un numero di vacazioni pari a 100 ed applicato il raddoppio previsto dall'art. 52 DPR 115/2002, in ragione della complessità dell'incarico, determinato dalla sussistenza di due differenti rapporti lavorativi.
30
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accertata la responsabilità di in ordine all'insorgere della Controparte_3
patologia sofferta da , condanna la resistente, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dallo stesso e specificatamente a corrispondere allo stesso, a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di € 120.320,46 oltre interessi sulla somma devalutata dal 30.3.2021, data della diagnosi, e via via rivalutata fino al saldo, ed a titolo di danno patrimoniale l'importo di € 366,00 oltre accessori;
2) rigetta il ricorso nei confronti di Controparte_4
3) condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_3
pagamento delle spese di c.t.u. che liquida in € 2.000,00 oltre iva;
4) condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_3
pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in € 6.699,00; il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa integralmente per il resto.
Così deciso in Trieste, data 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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