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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/09/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2474/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2474/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento dei figli naturali
TRA
, nata in [...] il [...], c.f., , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCO BARRASSO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARMINE MONACO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 05/06/2025; il P.M. in sede, con atto del
14.7.2025, ha espresso parere favorevole
FATTO
Con ricorso del 01/08/2024, ha dedotto: che il resistente non rispetta Parte_1 le condizioni previste dal decreto (n. cronol. 5739/2023) emesso dall'intestato Tribunale in data
03/07/2023 e dalla successiva ordinanza integrativa (n. cronol. 8616/2023) emessa all'esito dell'udienza del 17/10/2023, contenente la regolamentazione delle condizioni di mantenimento del figlio minore e, in particolare, non provvede a prelevare il minore nei giorni ed orari stabiliti e non lo accompagna presso il centro riabilitativo per l'espletamento del percorso terapeutico intrapreso dal minore.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha chiesto di “disporre, a modifica del decreto del
03/07/2023, avente cronologico n. 5739/2023, integrato dalla ordinanza n. cronol. 8616/2026 emessa all'esito della udienza del 17/10/2023 : 1) L'affido esclusivo del minore, , nato il Persona_1
18/10/2020 a Benevento a favore della madre dove è collocato alla Via E. Fermi n. 11; 1)
Conseguentemente onerare il SI. , nato il [...] ad [...], di Controparte_1 corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, la somma Parte_1 di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili, a titolo di mantenimento del minore, ; 2) Persona_1
Il minore, , venga sottoposto alle terapie riabilitative suggerite dall'equipe medica Persona_1 come da prescrizione del 21/04/2023, presso il CEDIF srl, sito in Mirabella Eclano (AV), che dista solo qualche chilometro da OT (AV); 3) Si disponga un diritto di visita del SI. CP_1
come il Tribunale riterrà più opportuno ammonendo lo stesso di essere partecipe e
[...] collaborativo con la ricorrente”.
In data 04/12/2024, si è costituito , il quale ha contestato le avverse Controparte_1 deduzioni in ordine all'asserita violazione, da parte del resistente, degli obblighi relativi al percorso terapeutico intrapreso dal minore e ha dedotto di adempiere con puntualità ai propri obblighi, diversamente dalla ricorrente, la cui partecipazione alle sedute terapeutiche -rivolte anche ai genitori-
è sporadica.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.
All'udienza del 14/03/2025 i difensori e le parti concordemente hanno richiesto un rinvio per la formalizzazione di un accordo.
Alla successiva udienza del 05/06/2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, successivamente al deposito dell'accordo -regolarmente sottoscritto-, raggiunto tra le parti alle seguenti condizioni:
“a) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) Il SI. a settimane alterne terrà con sé il minore , collocato presso Controparte_1 Per_1 la madre, dalle ore15.00 del sabato e sino alle ore 20.30 della domenica;
c) Quando il bambino resterà con il padre il fine settimana, il dovrà tenere Controparte_1 con sé il minore, durante la settimana, nei giorni di mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 21,30; d) la settimana in cui il bambino resterà con la madre nel fine settimana, il padre dovrà tenere con sé il minore nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 21,30;
e) Il rispetto delle condizioni di visita è essenziale e dovrà essere rispettato con rigore. Per evitare disagi sia al padre che alla madre a causa di ritardi si stabilisce che quando il bambino non potrà essere affidato al padre potrà essere affidato al nonno o ad altri familiari ivi compresa l'attuale compagna del . CP_1
f) In ordine alle vacanze estive, natalizie e pasquali, le parti dichiarano di essere d'accordo anche all'espatrio del minore al solo fine vacanziero, previo accordo preventivo programmato con largo margine temporale;
g) il SI. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minore , un assegno mensile pari ad € 250,00 da versare in favore di Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
h) In ordine all'assegno unico per i figli minori le parti concordano che verrà corrisposto alla madre presso la quale il figlio è allocato. II consente che l'assegno venga percepito CP_1 interamente dalla madre al solo scopo di far usufruire al figlio ogni ulteriore bene utile per la sua crescita.
i) in merito alle spese straordinarie relative al minore (mediche, scolastiche, ecc), le parti si impegnano a seguire il protocollo adottato dal Tribunale Benevento in materia di separazione e mantenimento dei figli minori, sia per quanto concerne la natura delle spese che per le modalità di ripartizione delle stesse;
i) le parti si impegnano a collaborare nell' interesse esclusivo del minore, evitando comportamenti che possono lederne la serenità e favorendo, per quanto possibile, una crescita equilibrata e serena;
k) qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti”.
DIRITTO
La domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affido condiviso del figlio minore, alle condizioni sopra trascritte può essere accolta. Invero, dette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore delle parti, per cui il
Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione. Al riguardo, deve precisarsi che il
Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita del genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto ( ivi compresa la pattuizione di cui al punto e).
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale;
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affido condiviso del figlio minore, come riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori pattuizioni;
IV. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.9.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2474/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento dei figli naturali
TRA
, nata in [...] il [...], c.f., , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCO BARRASSO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARMINE MONACO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 05/06/2025; il P.M. in sede, con atto del
14.7.2025, ha espresso parere favorevole
FATTO
Con ricorso del 01/08/2024, ha dedotto: che il resistente non rispetta Parte_1 le condizioni previste dal decreto (n. cronol. 5739/2023) emesso dall'intestato Tribunale in data
03/07/2023 e dalla successiva ordinanza integrativa (n. cronol. 8616/2023) emessa all'esito dell'udienza del 17/10/2023, contenente la regolamentazione delle condizioni di mantenimento del figlio minore e, in particolare, non provvede a prelevare il minore nei giorni ed orari stabiliti e non lo accompagna presso il centro riabilitativo per l'espletamento del percorso terapeutico intrapreso dal minore.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha chiesto di “disporre, a modifica del decreto del
03/07/2023, avente cronologico n. 5739/2023, integrato dalla ordinanza n. cronol. 8616/2026 emessa all'esito della udienza del 17/10/2023 : 1) L'affido esclusivo del minore, , nato il Persona_1
18/10/2020 a Benevento a favore della madre dove è collocato alla Via E. Fermi n. 11; 1)
Conseguentemente onerare il SI. , nato il [...] ad [...], di Controparte_1 corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, la somma Parte_1 di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili, a titolo di mantenimento del minore, ; 2) Persona_1
Il minore, , venga sottoposto alle terapie riabilitative suggerite dall'equipe medica Persona_1 come da prescrizione del 21/04/2023, presso il CEDIF srl, sito in Mirabella Eclano (AV), che dista solo qualche chilometro da OT (AV); 3) Si disponga un diritto di visita del SI. CP_1
come il Tribunale riterrà più opportuno ammonendo lo stesso di essere partecipe e
[...] collaborativo con la ricorrente”.
In data 04/12/2024, si è costituito , il quale ha contestato le avverse Controparte_1 deduzioni in ordine all'asserita violazione, da parte del resistente, degli obblighi relativi al percorso terapeutico intrapreso dal minore e ha dedotto di adempiere con puntualità ai propri obblighi, diversamente dalla ricorrente, la cui partecipazione alle sedute terapeutiche -rivolte anche ai genitori-
è sporadica.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.
All'udienza del 14/03/2025 i difensori e le parti concordemente hanno richiesto un rinvio per la formalizzazione di un accordo.
Alla successiva udienza del 05/06/2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, successivamente al deposito dell'accordo -regolarmente sottoscritto-, raggiunto tra le parti alle seguenti condizioni:
“a) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) Il SI. a settimane alterne terrà con sé il minore , collocato presso Controparte_1 Per_1 la madre, dalle ore15.00 del sabato e sino alle ore 20.30 della domenica;
c) Quando il bambino resterà con il padre il fine settimana, il dovrà tenere Controparte_1 con sé il minore, durante la settimana, nei giorni di mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 21,30; d) la settimana in cui il bambino resterà con la madre nel fine settimana, il padre dovrà tenere con sé il minore nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 21,30;
e) Il rispetto delle condizioni di visita è essenziale e dovrà essere rispettato con rigore. Per evitare disagi sia al padre che alla madre a causa di ritardi si stabilisce che quando il bambino non potrà essere affidato al padre potrà essere affidato al nonno o ad altri familiari ivi compresa l'attuale compagna del . CP_1
f) In ordine alle vacanze estive, natalizie e pasquali, le parti dichiarano di essere d'accordo anche all'espatrio del minore al solo fine vacanziero, previo accordo preventivo programmato con largo margine temporale;
g) il SI. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minore , un assegno mensile pari ad € 250,00 da versare in favore di Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
h) In ordine all'assegno unico per i figli minori le parti concordano che verrà corrisposto alla madre presso la quale il figlio è allocato. II consente che l'assegno venga percepito CP_1 interamente dalla madre al solo scopo di far usufruire al figlio ogni ulteriore bene utile per la sua crescita.
i) in merito alle spese straordinarie relative al minore (mediche, scolastiche, ecc), le parti si impegnano a seguire il protocollo adottato dal Tribunale Benevento in materia di separazione e mantenimento dei figli minori, sia per quanto concerne la natura delle spese che per le modalità di ripartizione delle stesse;
i) le parti si impegnano a collaborare nell' interesse esclusivo del minore, evitando comportamenti che possono lederne la serenità e favorendo, per quanto possibile, una crescita equilibrata e serena;
k) qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti”.
DIRITTO
La domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affido condiviso del figlio minore, alle condizioni sopra trascritte può essere accolta. Invero, dette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore delle parti, per cui il
Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione. Al riguardo, deve precisarsi che il
Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita del genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto ( ivi compresa la pattuizione di cui al punto e).
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale;
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affido condiviso del figlio minore, come riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori pattuizioni;
IV. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.9.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano