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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
Proc. N 1158/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 13 maggio 2022 con il n. 1158/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo , vertente tra
e per essa, quale mandataria, giusta procura Parte_1
i (rep. 42351; racc. 15678 – Persona_1 CP_1
in persona della sua legale rappresentante Controparte_2 ta e difesa dall'avv. Marco ROSSI , presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata;
Fax: 045/59.67.07 Pec: Email_1
Attrice -Opposta Contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] to, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale RUSSO ed elettivamente domiciliata nel suo studio in via Ferrucci, 41 Prato giusta procura allegata alla opposizione all'esecuzione e comparsa di risposta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato del 02.02.2022; Pec: vvocati.prato.it Email_2
Fax 0574/59.26.37. Convenuta -Opponente All'udienza dell'8 giugno 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'attrice: “… come da atto di citazione. …”
Per la convenuta: “.. Voglia l'On.le Tribunale di Prato, contrariis reiectis: NEL MERITO accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confr e, per l'effetto, dichiarare CP_3
l'illegittimità dell'esecuz pendente avanti al Tribunale
1 di Prato RGE 786/2021. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa....” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3 maggio 2022,
e per essa, quale mandataria, giusta procura Parte_1
notaio di (rep. 42351; racc. 15678 – Persona_1 CP_1
esponeva: Controparte_2
- che il Tribunale di Pistoia, con decreto ingiuntivo emesso in data 11 marzo 2016, aveva ingiunto a , nata il [...] a CP_3
PISTOIA (PT) e residente in [...]13 QUARRATA (PT) 51039, di pagare a la somma di € 19.629,59, oltre Controparte_4
(successivi) interessi sul capitale e spese così come in decreto;
- che copia autentica del suddetto decreto veniva notificata alla Sig.ra in data 03/05/2016 ed il decreto veniva dichiarato CP_3
esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 30/11/2017 in quanto non presentata opposizione nei termini di legge, e munito di formula esecutiva in data 30/11/2017;
- che in data 18/11/2020 aveva ceduto il credito Controparte_4
pro soluto a . , oggi denominata Parte_1 Parte_1
;
[...]
- che con lettera raccomanda aveva notificato Controparte_5
l'intervenuta cessione con contestuale diffida ad adempiere alla Sig. ed il precetto le veniva notificato in data CP_3
27.09.2021;
- che successivamente veniva notificato pignoramento presso terzi che veniva, quindi, iscritto a ruolo al n. RG 786/2021;
- che in data 08.02.2022 la proponeva opposizione avverso CP_3
l'esecuzione sostenendo l'inesistenza del diritto della a procedere Pt_1
ad esecuzione forzata nei propri confronti e la conseguente illegittimità dell'esecuzione, attesa la violazione da parte di del Pt_1
2 disposto di cui all'art. 1957 c.c.. e pertanto chiedeva la sospensione dell'esecuzione;
- che con note del 18.03.2022 la creditrice opposta prendeva posizione in merito alle eccezioni avversarie evidenziando come ogni eccezione relativa al contratto sotteso al titolo esecutivo fosse inammissibile in sede di esecuzione, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nella giusta sede del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nel merito contestava l'eccezione avversaria ex art. 1957
c.c.;
- che , con ordinanza di data 06.04.2022, il Giudice dell'Esecuzione, aveva accolto l'istanza di sospensiva avanzata precisando ” (con ciò disponendosi la sospensione delle esazioni sullo stipendio in percezione dalla esecutata con decorrenza dal primo stipendio in pagamento successivo a questa ordinanza fatto salvo l'accantonamento in favore della procedura di quanto sinora trattenuto dal terzo datore di lavoro), condannando parte procedente opposta alla refusione in favore dell'ERARIO delle competenze della presente fase” , ed assegnava termine perentorio sino al 10 maggio 2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;
- che tale ordinanza era erronea in quanto nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto pronunciarsi se non per le contestazioni inerenti a fatti successivi alla formazione del giudicato determinato dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte della debitrice;
- che nel caso in esame, al contrario, le argomentazioni poste a fondamento della opposizione non riguardavano fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato, bensì il fatto costitutivo posto a fondamento dell'ingiunzione;
- che nel merito, in ogni caso, i motivi formulati non erano fondati la non era qualificabile come fideiussore di CP_3 Parte_2
3 ma coobbligata solidale, sicché l'art 1957 c.c. non era applicabile e in ogni caso non prevedeva alcun obbligo di preventiva escussione del debitore principale.
Tanto premesso chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta, concedendo termine per riassumere la procedura esecutiva, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ., CP_3
la quale deduceva:
- di avere sottoscritto il contratto di finanziamento concluso con per l'importo di € 20.000,00 a titolo di Controparte_4
coobbligata, essendo intestatario del prestito il Parte_2
quale aveva sottoscritto autorizzazione di addebito sul proprio conto corrente bancario;
- di non avere contestato la definitività del decreto ingiuntivo, bensì il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Pt_1
, trovando applicazione l'art 1957 c.c. in forza del quale il CP_3
creditore avrebbe dovuto attivarsi nei confronti del debitore principale al fine di evitare che l fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito alla escussione della garanzia;
- che in concreto non aveva diligentemente coltivato in via Pt_1
esecutiva la pretesa azionata nei confronti del debitore principale con conseguente illegittimità della procedura di pignoramento presso terzi promossa innanzi al Tribunale di Prato ed iscritta sub n
786/2021 RGE.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito.
La causa era quindi istruita con la produzione di documenti ed infine, all'udienza dell'8 giugno 2023, trattenuta in decisione sulle
4 conclusioni in epigrafe trascritte dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione proposta da è infondata e deve essere CP_3
rigettata.
A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione, infatti, consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo.
Poiché l'azione del creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione
è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità -
e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto.
5 Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione.
Si tratta di orientamento pacifico e costante ripetutamente ribadito dalla
S.C. (Cass 9.11.2021, n 32833; Cass., 14.10.2021, 28044; Cass., 14.2.2020, n
3716; Cass., 18.2.2015, n 3277; Cass 2014/6337; Cass., 14.2.2013, n 3667;
Cass, 24.7.2012, n 12911;Cass., 20.4.2009, n 9347; Cass., 5.9.2008, n 22402;
Cass., 18.4.2006, n 8928; Cass., 30.11.2005, n 26089: Cass., 21.4.2004, n
7637; Cass., 25.9.2000, n 12664; Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
Ora, nel caso di specie, il titolo giudiziale è pacificamente rappresentato dal decreto ingiuntivo n 253 /2016, emesso dal Tribunale di Pistoia il 11 marzo 2016, notificato il successivo 3 maggio e non opposto.
A fronte di tale titolo giudiziale, esecutivo, le contestazioni mosse dalla debitrice escussa ineriscono al diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in quanto, qualificato il rapporto come garanzia fideiussoria, la creditrice avrebbe attivato la procedura esecutiva omettendo la preventiva escussione nei confronti del debitore principale.
E tuttavia, in coerenza con le superiori precisazioni, sono inammissibili i rilievi concernenti la nullità o inefficacia della fideiussione prestata ed il mancato rispetto del termine prescritto dall'art 1957 c.c. trattandosi di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con opposizione al decreto ingiuntivo.
Non v'è dubbio che la mancata opposizione a decreto ingiuntivo – emesso non soltanto nei confronti di ma anche nei Parte_2
confronti di e tanto è sufficiente per ritenere preclusa Controparte_3
ad entrambi i debitori ingiunti la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di qualsivoglia contestazione sul fatto costitutivo della
6 pretesa, ovvero concernenti fatti impeditivi o estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito.
Nel caso di specie, quindi, l'asserita decadenza della obbligazione vantata nei confronti della coobbligata determinata dalla mancata iniziativa nei confronti del debitore principale nel termine semestrale, secondo lo schema imposto dall'art 1957 c.c., è questione antecedente alla formazione del giudicato e avrebbe dovuto pertanto essere fatta valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Una volta formato il giudicato per effetto della mancata opposizione, solo non è impedito al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale o parziale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, e ciò anche se avvenuto prima che il provvedimento monitorio acquisisca carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.
Non v'è poi dubbio che possono trovare ingresso le questioni relative ai fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale e, in particolare, concernenti la validità ed efficacia delle cessioni del credito, nonché quelle inerenti la sua estinzione conseguente agli accordi con la debitrice principale, non già quelle sollevate dalla odierna convenuta nell'ambito del procedimento esecutivo e in questa sede nuovamente riproposte.
Tali considerazioni presentano carattere dirimente rispetto alle questioni di merito sollevate in ordine alla natura dell'obbligazione contratta dalla rispetto a quella a carico del soggetto CP_3
7 coobbligato ed alla effettiva applicabilità dell'art 1957 c.c. alla presente fattispecie.
L'ordinanza di sospensione della esecuzione dovrà quindi essere revocata e la procedura esecutiva dovrà essere riassunta nel termine di legge prescritto dall'art 627 c.p.c.
Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste integralmente a carico della convenuta , come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc, ed , in conformità delle tabelle di cui al DM
55/2014, facendo comunque riferimento ai valori minimi in considerazione della natura della decisione e della istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione spiegata con ricorso depositato in data 8 febbraio 2022 da , nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi CP_3
n 786/2021 RG instaurata presso questo Tribunale con atto di pignoramento notificato il 14 ottobre 2021 ed a seguito di atto di precetto notificato in data 17 settembre 2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal G.E. il 6 aprile 2022 ; b) condanna,
al pagamento, in favore della creditrice procedente CP_3 delle spese processuali , liquidate in complessive € 3809,00 per compenso professionale oltre a spese per C U e di notifica, spese generali, Iva e CPA nella misura di legge.
Così deciso il 22 gennaio 2024 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 13 maggio 2022 con il n. 1158/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo , vertente tra
e per essa, quale mandataria, giusta procura Parte_1
i (rep. 42351; racc. 15678 – Persona_1 CP_1
in persona della sua legale rappresentante Controparte_2 ta e difesa dall'avv. Marco ROSSI , presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata;
Fax: 045/59.67.07 Pec: Email_1
Attrice -Opposta Contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] to, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale RUSSO ed elettivamente domiciliata nel suo studio in via Ferrucci, 41 Prato giusta procura allegata alla opposizione all'esecuzione e comparsa di risposta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato del 02.02.2022; Pec: vvocati.prato.it Email_2
Fax 0574/59.26.37. Convenuta -Opponente All'udienza dell'8 giugno 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'attrice: “… come da atto di citazione. …”
Per la convenuta: “.. Voglia l'On.le Tribunale di Prato, contrariis reiectis: NEL MERITO accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confr e, per l'effetto, dichiarare CP_3
l'illegittimità dell'esecuz pendente avanti al Tribunale
1 di Prato RGE 786/2021. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa....” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3 maggio 2022,
e per essa, quale mandataria, giusta procura Parte_1
notaio di (rep. 42351; racc. 15678 – Persona_1 CP_1
esponeva: Controparte_2
- che il Tribunale di Pistoia, con decreto ingiuntivo emesso in data 11 marzo 2016, aveva ingiunto a , nata il [...] a CP_3
PISTOIA (PT) e residente in [...]13 QUARRATA (PT) 51039, di pagare a la somma di € 19.629,59, oltre Controparte_4
(successivi) interessi sul capitale e spese così come in decreto;
- che copia autentica del suddetto decreto veniva notificata alla Sig.ra in data 03/05/2016 ed il decreto veniva dichiarato CP_3
esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 30/11/2017 in quanto non presentata opposizione nei termini di legge, e munito di formula esecutiva in data 30/11/2017;
- che in data 18/11/2020 aveva ceduto il credito Controparte_4
pro soluto a . , oggi denominata Parte_1 Parte_1
;
[...]
- che con lettera raccomanda aveva notificato Controparte_5
l'intervenuta cessione con contestuale diffida ad adempiere alla Sig. ed il precetto le veniva notificato in data CP_3
27.09.2021;
- che successivamente veniva notificato pignoramento presso terzi che veniva, quindi, iscritto a ruolo al n. RG 786/2021;
- che in data 08.02.2022 la proponeva opposizione avverso CP_3
l'esecuzione sostenendo l'inesistenza del diritto della a procedere Pt_1
ad esecuzione forzata nei propri confronti e la conseguente illegittimità dell'esecuzione, attesa la violazione da parte di del Pt_1
2 disposto di cui all'art. 1957 c.c.. e pertanto chiedeva la sospensione dell'esecuzione;
- che con note del 18.03.2022 la creditrice opposta prendeva posizione in merito alle eccezioni avversarie evidenziando come ogni eccezione relativa al contratto sotteso al titolo esecutivo fosse inammissibile in sede di esecuzione, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nella giusta sede del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nel merito contestava l'eccezione avversaria ex art. 1957
c.c.;
- che , con ordinanza di data 06.04.2022, il Giudice dell'Esecuzione, aveva accolto l'istanza di sospensiva avanzata precisando ” (con ciò disponendosi la sospensione delle esazioni sullo stipendio in percezione dalla esecutata con decorrenza dal primo stipendio in pagamento successivo a questa ordinanza fatto salvo l'accantonamento in favore della procedura di quanto sinora trattenuto dal terzo datore di lavoro), condannando parte procedente opposta alla refusione in favore dell'ERARIO delle competenze della presente fase” , ed assegnava termine perentorio sino al 10 maggio 2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;
- che tale ordinanza era erronea in quanto nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto pronunciarsi se non per le contestazioni inerenti a fatti successivi alla formazione del giudicato determinato dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte della debitrice;
- che nel caso in esame, al contrario, le argomentazioni poste a fondamento della opposizione non riguardavano fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato, bensì il fatto costitutivo posto a fondamento dell'ingiunzione;
- che nel merito, in ogni caso, i motivi formulati non erano fondati la non era qualificabile come fideiussore di CP_3 Parte_2
3 ma coobbligata solidale, sicché l'art 1957 c.c. non era applicabile e in ogni caso non prevedeva alcun obbligo di preventiva escussione del debitore principale.
Tanto premesso chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta, concedendo termine per riassumere la procedura esecutiva, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ., CP_3
la quale deduceva:
- di avere sottoscritto il contratto di finanziamento concluso con per l'importo di € 20.000,00 a titolo di Controparte_4
coobbligata, essendo intestatario del prestito il Parte_2
quale aveva sottoscritto autorizzazione di addebito sul proprio conto corrente bancario;
- di non avere contestato la definitività del decreto ingiuntivo, bensì il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Pt_1
, trovando applicazione l'art 1957 c.c. in forza del quale il CP_3
creditore avrebbe dovuto attivarsi nei confronti del debitore principale al fine di evitare che l fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito alla escussione della garanzia;
- che in concreto non aveva diligentemente coltivato in via Pt_1
esecutiva la pretesa azionata nei confronti del debitore principale con conseguente illegittimità della procedura di pignoramento presso terzi promossa innanzi al Tribunale di Prato ed iscritta sub n
786/2021 RGE.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito.
La causa era quindi istruita con la produzione di documenti ed infine, all'udienza dell'8 giugno 2023, trattenuta in decisione sulle
4 conclusioni in epigrafe trascritte dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione proposta da è infondata e deve essere CP_3
rigettata.
A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione, infatti, consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo.
Poiché l'azione del creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione
è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità -
e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto.
5 Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione.
Si tratta di orientamento pacifico e costante ripetutamente ribadito dalla
S.C. (Cass 9.11.2021, n 32833; Cass., 14.10.2021, 28044; Cass., 14.2.2020, n
3716; Cass., 18.2.2015, n 3277; Cass 2014/6337; Cass., 14.2.2013, n 3667;
Cass, 24.7.2012, n 12911;Cass., 20.4.2009, n 9347; Cass., 5.9.2008, n 22402;
Cass., 18.4.2006, n 8928; Cass., 30.11.2005, n 26089: Cass., 21.4.2004, n
7637; Cass., 25.9.2000, n 12664; Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
Ora, nel caso di specie, il titolo giudiziale è pacificamente rappresentato dal decreto ingiuntivo n 253 /2016, emesso dal Tribunale di Pistoia il 11 marzo 2016, notificato il successivo 3 maggio e non opposto.
A fronte di tale titolo giudiziale, esecutivo, le contestazioni mosse dalla debitrice escussa ineriscono al diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in quanto, qualificato il rapporto come garanzia fideiussoria, la creditrice avrebbe attivato la procedura esecutiva omettendo la preventiva escussione nei confronti del debitore principale.
E tuttavia, in coerenza con le superiori precisazioni, sono inammissibili i rilievi concernenti la nullità o inefficacia della fideiussione prestata ed il mancato rispetto del termine prescritto dall'art 1957 c.c. trattandosi di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con opposizione al decreto ingiuntivo.
Non v'è dubbio che la mancata opposizione a decreto ingiuntivo – emesso non soltanto nei confronti di ma anche nei Parte_2
confronti di e tanto è sufficiente per ritenere preclusa Controparte_3
ad entrambi i debitori ingiunti la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di qualsivoglia contestazione sul fatto costitutivo della
6 pretesa, ovvero concernenti fatti impeditivi o estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito.
Nel caso di specie, quindi, l'asserita decadenza della obbligazione vantata nei confronti della coobbligata determinata dalla mancata iniziativa nei confronti del debitore principale nel termine semestrale, secondo lo schema imposto dall'art 1957 c.c., è questione antecedente alla formazione del giudicato e avrebbe dovuto pertanto essere fatta valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Una volta formato il giudicato per effetto della mancata opposizione, solo non è impedito al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale o parziale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, e ciò anche se avvenuto prima che il provvedimento monitorio acquisisca carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.
Non v'è poi dubbio che possono trovare ingresso le questioni relative ai fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale e, in particolare, concernenti la validità ed efficacia delle cessioni del credito, nonché quelle inerenti la sua estinzione conseguente agli accordi con la debitrice principale, non già quelle sollevate dalla odierna convenuta nell'ambito del procedimento esecutivo e in questa sede nuovamente riproposte.
Tali considerazioni presentano carattere dirimente rispetto alle questioni di merito sollevate in ordine alla natura dell'obbligazione contratta dalla rispetto a quella a carico del soggetto CP_3
7 coobbligato ed alla effettiva applicabilità dell'art 1957 c.c. alla presente fattispecie.
L'ordinanza di sospensione della esecuzione dovrà quindi essere revocata e la procedura esecutiva dovrà essere riassunta nel termine di legge prescritto dall'art 627 c.p.c.
Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste integralmente a carico della convenuta , come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc, ed , in conformità delle tabelle di cui al DM
55/2014, facendo comunque riferimento ai valori minimi in considerazione della natura della decisione e della istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione spiegata con ricorso depositato in data 8 febbraio 2022 da , nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi CP_3
n 786/2021 RG instaurata presso questo Tribunale con atto di pignoramento notificato il 14 ottobre 2021 ed a seguito di atto di precetto notificato in data 17 settembre 2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal G.E. il 6 aprile 2022 ; b) condanna,
al pagamento, in favore della creditrice procedente CP_3 delle spese processuali , liquidate in complessive € 3809,00 per compenso professionale oltre a spese per C U e di notifica, spese generali, Iva e CPA nella misura di legge.
Così deciso il 22 gennaio 2024 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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