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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/08/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo Sezione feriale
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott. Pier Francesco Bazzega - Giudice dott.ssa Federica Abiuso - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 441/2025 R.G. promossa da
) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BALBO ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PERON ELENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Fermo l'affidamento condiviso del minore, il padre potrà vedere il figlio e Per_1 tenerlo con sé, portandolo presso la propria abitazione o quella della nonna paterna:
-un fine settimana alternato dal venerdì sera dalle ore 18.30 alle ore 22 della domenica, quando il padre dimora in Italia;
-una sera infrasettimanale dalle ore 18.30 alle ore 22 nei periodi in cui il sig.
dimorerà in Italia;
CP_1
- una settimana continuativa durante le vacanze estive da concordare con la madre del minore entro il mese di maggio di ogni anno;
-sette giorni durante le festività natalizie (incluso alternativamente il giorno di Natale o di Capodanno);
-tre giorni durante le vacanze pasquali con il giorno di Pasqua trascorso alternativamente un anno con il padre ed un anno con la madre.
1 In ogni caso, i genitori dovranno informarsi reciprocamente e concordare il luogo di villeggiatura e la presenza di eventuali terze persone diverse dai nonni. Il padre sarà tenuto mensilmente a condividere ed informare per iscritto (email, messaggio sms, whatsapp o altro mezzo idoneo) con la madre le proprie trasferte estere lavorative, garantendo la possibilità di programmazione ex ante degli impegni via via crescenti in capo al figlio (esigenze scolastiche, Per_1 ludiche, sportive e altro). Il padre sarà tenuto a comunicare per iscritto come indicato sopra, almeno tre giorni prima della visita prevista al figlio , eventuale impossibilità e ogni sua Per_1 assenza sarà recuperata entro le due settimane successive al fine di garantire un rapporto continuo padre-figlio e nei giorni nei quali starà col figlio si impegnerà a rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici di;
Per_1
3) il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento del Controparte_1 figlio alla sig.ra la somma di Euro 650,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 Parte_1 annualmente secondo l'indice Istat FOI, entro il 20 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note - oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative del figlio e previamente concordate tra i genitori esclusa la mensa ed il trasporlo scolastico;
Si intende richiamato il Protocollo sulle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Padova.
4)I genitori si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
5) in caso di malattia del figlio , i genitori si impegnano reciprocamente a Per_1 prestare le cure necessarie al figlio assentandosi dal lavoro in egual misura;
6) resta inteso che l'assegno unico e universale viene attribuito in capo alla madre, quale collocataria del figlio , nella quota del 100% e ciò anche con Per_1 valenza futura anche in caso di modifica delle disposizioni di legge in materia;
7) I genitori si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
Spese compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà passiva dei rispettivi procuratori.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 14-3-2025, ha chiesto ex art. 473- Parte_1 bis.29 c.p.c., nei confronti di , la modifica del regime di Controparte_1 mantenimento e del diritto di visita paterno stabiliti nel decreto emesso dal Tribunale di Rovigo in data 4-2-2016, reso a seguito del ricorso congiunto dei genitori del minore , nato il [...]. Persona_2
La ricorrente ha dedotto che, soprattutto a causa degli impegni di lavoro, il convenuto non ha mai rispettato il calendario degli incontri settimanali con il figlio, collocato presso la madre, né lo ha mai provveduto a CP_1 recuperare spontaneamente le visite, adducendo problemi di lavoro. Ha soggiunto che il padre del minore non le ha mai corrisposto la rivalutazione monetaria sull'importo di 400,00 euro stabilito nel decreto di cui è stata chiesta 2 la modifica e ha chiesto l'aumento a 600,00 euro mensili di detto assegno e che l'esercizio del diritto di visita paterno abbia luogo a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 22 della domenica, nonché in un giorno infrasettimanale dalle ore 18.30 alle ore 22.
2. Con decreto depositato il 18-3-2025 la Presidente ha designato sé stessa relatore fissato l'udienza camerale di comparizione delle parti alla data del 6-6- 2025, poi rinviata - su richiesta della ricorrente - al giorno 27-8-2025.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22-7-2025, il convenuto ha contestato in parte la ricostruzione fattuale prospettata dalla ricorrente. In particolare, ha precisato di dimorare in Portogallo anche per tre settimane, a causa del proprio lavoro di operaio installatore trasfertista, e fare rientro in Italia per soli due o tre giorni al mese, nel fine-settimana. Ha dedotto di aver ottenuto dal proprio datore di lavoro la facoltà rientrare in Italia con regolarità nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, proprio per assicurare la propria presenza nella vita del figlio. In merito al contributo dovuto ai sensi dell'art. 337-ter c.c., lo ha precisato di aver CP_1 corrisposto alla nel mese di giugno 2025 la somma di 1.290,00 euro Parte_1
a titolo di adeguamento Istat e di aver versato alla madre del minore 580,00 euro nel mese di gennaio 2025, 502,00 euro a febbraio, 533,00 euro a marzo, 576,00 ad aprile, 503,00 euro a maggio e giugno 2025, oltre alla quota di metà della somma relativa alla mensa scolastica e al trasporto scolastico e alle spese straordinarie. Il convenuto ha poi elencato gli oneri economici fissi che è tenuto mensilmente a sostenere: euro 950,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui vive con la sua attuale compagna e con il figlio della stessa;
una rata mensile di 700,00 euro a titolo di restituzione del mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione della casa familiare;
400,00 euro a titolo di restituzione ai propri genitori di un prestito di 40.000,00 euro;
457,00 euro per il mantenimento del figlio . Per_1
In conclusione, il convenuto ha domandato il rigetto delle domande avversarie in relazione alla previsione del diritto di visita infrasettimanale e all'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio.
4. All'udienza del 27-8-2025 le parti sono comparse con i rispettivi difensori e il collegio ha rilevato la non congruità dell'importo concordato dalle parti ai sensi dell'art. 337-ter c.c. alla luce dei redditi da lavoro dipendente dichiarati dai genitori del minore per l'anno d'imposta 2024, invitandole a rideterminare la misura dell'assegno dovuto dal convenuto.
5. Le parti, raggiunto un accordo sul maggiore importo di 650,00 euro, hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente e i difensori hanno espressamente rinunciato all'assegnazione de termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
3 6. Il collegio si è riservato di decidere.
7. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge e non risultano contrari all'interesse di , minore di età. Persona_2
8. Le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.441/2025 R.V.G., promosso da
[...]
e da , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
a parziale modifica del decreto emesso il 4-2-2016 dal Tribunale di Rovigo, provvede in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 27 agosto 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott. Pier Francesco Bazzega - Giudice dott.ssa Federica Abiuso - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 441/2025 R.G. promossa da
) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BALBO ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PERON ELENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Fermo l'affidamento condiviso del minore, il padre potrà vedere il figlio e Per_1 tenerlo con sé, portandolo presso la propria abitazione o quella della nonna paterna:
-un fine settimana alternato dal venerdì sera dalle ore 18.30 alle ore 22 della domenica, quando il padre dimora in Italia;
-una sera infrasettimanale dalle ore 18.30 alle ore 22 nei periodi in cui il sig.
dimorerà in Italia;
CP_1
- una settimana continuativa durante le vacanze estive da concordare con la madre del minore entro il mese di maggio di ogni anno;
-sette giorni durante le festività natalizie (incluso alternativamente il giorno di Natale o di Capodanno);
-tre giorni durante le vacanze pasquali con il giorno di Pasqua trascorso alternativamente un anno con il padre ed un anno con la madre.
1 In ogni caso, i genitori dovranno informarsi reciprocamente e concordare il luogo di villeggiatura e la presenza di eventuali terze persone diverse dai nonni. Il padre sarà tenuto mensilmente a condividere ed informare per iscritto (email, messaggio sms, whatsapp o altro mezzo idoneo) con la madre le proprie trasferte estere lavorative, garantendo la possibilità di programmazione ex ante degli impegni via via crescenti in capo al figlio (esigenze scolastiche, Per_1 ludiche, sportive e altro). Il padre sarà tenuto a comunicare per iscritto come indicato sopra, almeno tre giorni prima della visita prevista al figlio , eventuale impossibilità e ogni sua Per_1 assenza sarà recuperata entro le due settimane successive al fine di garantire un rapporto continuo padre-figlio e nei giorni nei quali starà col figlio si impegnerà a rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici di;
Per_1
3) il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento del Controparte_1 figlio alla sig.ra la somma di Euro 650,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 Parte_1 annualmente secondo l'indice Istat FOI, entro il 20 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note - oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative del figlio e previamente concordate tra i genitori esclusa la mensa ed il trasporlo scolastico;
Si intende richiamato il Protocollo sulle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Padova.
4)I genitori si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
5) in caso di malattia del figlio , i genitori si impegnano reciprocamente a Per_1 prestare le cure necessarie al figlio assentandosi dal lavoro in egual misura;
6) resta inteso che l'assegno unico e universale viene attribuito in capo alla madre, quale collocataria del figlio , nella quota del 100% e ciò anche con Per_1 valenza futura anche in caso di modifica delle disposizioni di legge in materia;
7) I genitori si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
Spese compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà passiva dei rispettivi procuratori.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 14-3-2025, ha chiesto ex art. 473- Parte_1 bis.29 c.p.c., nei confronti di , la modifica del regime di Controparte_1 mantenimento e del diritto di visita paterno stabiliti nel decreto emesso dal Tribunale di Rovigo in data 4-2-2016, reso a seguito del ricorso congiunto dei genitori del minore , nato il [...]. Persona_2
La ricorrente ha dedotto che, soprattutto a causa degli impegni di lavoro, il convenuto non ha mai rispettato il calendario degli incontri settimanali con il figlio, collocato presso la madre, né lo ha mai provveduto a CP_1 recuperare spontaneamente le visite, adducendo problemi di lavoro. Ha soggiunto che il padre del minore non le ha mai corrisposto la rivalutazione monetaria sull'importo di 400,00 euro stabilito nel decreto di cui è stata chiesta 2 la modifica e ha chiesto l'aumento a 600,00 euro mensili di detto assegno e che l'esercizio del diritto di visita paterno abbia luogo a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 22 della domenica, nonché in un giorno infrasettimanale dalle ore 18.30 alle ore 22.
2. Con decreto depositato il 18-3-2025 la Presidente ha designato sé stessa relatore fissato l'udienza camerale di comparizione delle parti alla data del 6-6- 2025, poi rinviata - su richiesta della ricorrente - al giorno 27-8-2025.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22-7-2025, il convenuto ha contestato in parte la ricostruzione fattuale prospettata dalla ricorrente. In particolare, ha precisato di dimorare in Portogallo anche per tre settimane, a causa del proprio lavoro di operaio installatore trasfertista, e fare rientro in Italia per soli due o tre giorni al mese, nel fine-settimana. Ha dedotto di aver ottenuto dal proprio datore di lavoro la facoltà rientrare in Italia con regolarità nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, proprio per assicurare la propria presenza nella vita del figlio. In merito al contributo dovuto ai sensi dell'art. 337-ter c.c., lo ha precisato di aver CP_1 corrisposto alla nel mese di giugno 2025 la somma di 1.290,00 euro Parte_1
a titolo di adeguamento Istat e di aver versato alla madre del minore 580,00 euro nel mese di gennaio 2025, 502,00 euro a febbraio, 533,00 euro a marzo, 576,00 ad aprile, 503,00 euro a maggio e giugno 2025, oltre alla quota di metà della somma relativa alla mensa scolastica e al trasporto scolastico e alle spese straordinarie. Il convenuto ha poi elencato gli oneri economici fissi che è tenuto mensilmente a sostenere: euro 950,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui vive con la sua attuale compagna e con il figlio della stessa;
una rata mensile di 700,00 euro a titolo di restituzione del mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione della casa familiare;
400,00 euro a titolo di restituzione ai propri genitori di un prestito di 40.000,00 euro;
457,00 euro per il mantenimento del figlio . Per_1
In conclusione, il convenuto ha domandato il rigetto delle domande avversarie in relazione alla previsione del diritto di visita infrasettimanale e all'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio.
4. All'udienza del 27-8-2025 le parti sono comparse con i rispettivi difensori e il collegio ha rilevato la non congruità dell'importo concordato dalle parti ai sensi dell'art. 337-ter c.c. alla luce dei redditi da lavoro dipendente dichiarati dai genitori del minore per l'anno d'imposta 2024, invitandole a rideterminare la misura dell'assegno dovuto dal convenuto.
5. Le parti, raggiunto un accordo sul maggiore importo di 650,00 euro, hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente e i difensori hanno espressamente rinunciato all'assegnazione de termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
3 6. Il collegio si è riservato di decidere.
7. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge e non risultano contrari all'interesse di , minore di età. Persona_2
8. Le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.441/2025 R.V.G., promosso da
[...]
e da , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
a parziale modifica del decreto emesso il 4-2-2016 dal Tribunale di Rovigo, provvede in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 27 agosto 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
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