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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.698/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 698 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Fracchia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Novara, corso Felice Cavallotti n. 36, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Controparte_1 C.F._2
RE e dall'avv. Michela Beltrame, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trecate, via
Verdi n. 4/a, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: distanze legali
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in qualità di proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Casaleggio Novara (NO), via Verdi n. 1, ha convenuto in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Novara, proprietaria dell'immobile confinante, per sentirla Controparte_1 condannare all'estirpazione degli alberi pini Tuia ovvero all'arretramento degli stessi a distanza legale dal confine.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo integrale rigetto.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed espletamento di CTU.
All'esito, con la sentenza impugnata, la domanda è stata accolta parzialmente, avendo il Giudice di
Pace ritenuto che gli alberi ad alto fusto fossero piantumati a siepe, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 892, comma 2, c.c., condannando la convenuta all'arretramento delle piante ad una distanza di un metro dal confine con la proprietà attorea.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendone la riforma, ritenendo la Parte_1 decisione censurabile: - per omessa applicazione della normativa comunale, che prevede per gli alberi ad alto fusto una distanza dal confine di 10 metri;
- per aver erroneamente valutato le prove raccolte, ritenendo che i pini costituissero una siepe, con applicazione della minore distanza ex art. 892, comma 2, c.c.; - per erronea statuizione in punto di spese di lite.
Si è costituita l'appellata, contestando la documentazione fotografica prodotta in sede di appello e chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo d'appello lamenta che il primo Giudice avrebbe Parte_1 erroneamente valutato le prove raccolte, ritenendo che i pini Tuia per cui è causa costituissero una siepe, con applicazione della minore distanza ex art. 892, comma 2, c.c..
Secondo la tesi dell'appellante, si tratterebbe di alberi di alto fusto, per i quali sarebbe applicabile la distanza di 10 metri dal confine prevista dalla normativa comunale, o, in subordine, la distanza di tre metri prevista dall'art. 892, co. 1 n. 1 c.c..
Non potrebbe, in particolare, discorrersi di siepi, stante l'altezza raggiunta dai pini e non essendo stata provata la periodica recisione vicino al ceppo, ovverosia la coltura speciale da praticare in concreto per consentire agli alberi di alto fusto di crescere in larghezza e non in altezza.
Sul punto si osserva come l'art. 892 c.c. stabilisce che: “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi del secondo comma dell'art. 892 cc, anche ove non appartengano a specie contemplate espressamente dalla norma, conseguendone che, ove il giudice di merito abbia accertato che la collocazione di essi sia stata finalizzata a costituire una siepe destinata ad adempiere alla sua naturale funzione di barriera contro gli agenti esterni, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (Cass. 29.1.15 n. 1682 e 25.3.99 n. 2830).
Né, d'altronde, a confutare la predetta soluzione vale fare riferimento alla circostanza che, secondo la tesi attorea, nel caso di specie, a differenza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 892 cc, non si sia in presenza di una periodica recisione dei rami vicino ai ceppi, avendo la Suprema Corte ben chiarito che questa è solo una delle possibili modalità in concreto utilizzabili per far crescere la pianta in larghezza sicché, qualora il giudice del merito accerti che la collocazione delle piante è stata comunque in concreto realizzata allo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un solo metro dal confine (Cass. 19.2.99 n. 1412).
Circostanze queste che si rinvengono nel caso di specie,
L'esperimento della CTU ha, infatti, consentito di appurare che: - all'interno della proprietà “risultano essere presenti n. 47 alberi ad alto fusto CP_1 appartenenti alla famiglia delle Cupressacee, genere Tuia” messi a dimora ad una distanza dal confine che “varia da 80-85 cm fino ad alcune pianti distanti circa 97-110 cm”;
- “le piante sono giovani, con diametri medi del tronco di 11-15 cm, hanno chiome irregolari, così come le altezze che arrivano ad un massimo di 230 cm”;
- “gli alberi hanno una distanza tra loro di circa 90 cm, distanza idonea per la costituzione in forma di siepe”;
- “visto il notevole numero di esemplari e le distanze a cui sono state piantate le une dalle altre (90 cm), si può sostenere con ragionevole certezza che abbiano la funzione di siepe viva anche se, essendo esemplari giovani hanno chiome ridotte e non hanno ancora formato una siepe particolarmente fitta e densa”;
- “è necessario eseguire una costante e corretta potatura che consente di mantenere l'altezza desiderata e infoltire la parte interna”.
Il CTU ha, dunque, positivamente accertato la funzione di siepe, sulla base del numero di esemplari e della distanza che intercorre tra loro.
L'espletata consulenza tecnica ha fornito conclusioni che meritano di essere pienamente condivise.
La relazione del consulente risulta infatti approfondita, caratterizzata da un rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio con il CT delle parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, nonché nella risposta alle osservazioni di parte attrice.
Appare utile richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n.
1815/2015).
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il CTU, nel consigliare di iniziare da subito la manutenzione, ha specificato che ciò sarebbe stato utile a dare da subito la giusta forma evitando che i rami potessero invadere la proprietà confinante, senza far riferimento ad una carenza manutentiva o ad un'altezza già raggiunta ritenuta non compatibile con la formazione della siepe.
D'altronde, lo stesso consulente di parte attrice si è limitato ad osservare che “le conifere della siepe non dovranno mai superare i 230 cm (…) ed i rami laterale dovranno essere tagliati prima che raggiungano la rete di confine ed entrino in essa”, aggiungendo che “per poter eseguire correttamente per tempo la manutenzione indicata nella relazione del CTU le conifere non sono a distanza consona, ma devono essere piantate come minimo ad 1 metro dal confine”.
Posto che il giudice di merito deve tenere presente la situazione così come si presenta alla data della notifica dell'atto di citazione (Cassazione civile sez. II - 10/11/1994, n. 9368), il Giudice di Pace ha correttamente applicato i principi sopra richiamati al caso di specie, basandosi sui rilievi del C.T.U..
D'altronde, i pini Tuia, che possono crescere sino a 25 metri, avrebbero raggiunto da ultimo, secondo la stessa difesa dell'appellante nel presente giudizio, una altezza massima, per alcuni alberi, di soli 4 metri, anch'essa da ritenersi consona alle dimensioni di una siepe. E ciò tanto più ove si consideri che anche in altre pronunce si è affermato il principio secondo cui il limite di altezza non maggiore di due metri e mezzo previsto dal terzo caso del primo comma dell'art. 892
c.c. si riferisce solo agli alberi da frutta e non vale invece per le viti, gli arbusti, i canneti e le siepi vive (Cass. 17.3.16 n. 5321,18.9.06 n. 20155 e 3.7.80 n. 4255).
In particolare, la Suprema Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3232 del 2015 in parte motiva) ha chiarito che “il limite di altezza - non maggiore di due metri e mezzo - previsto dall'art. 892 c.c., n.
3, si riferisce solo agli alberi da frutta ai quali, per le loro caratteristiche è fatto un trattamento di favore -, e non vale per le viti e per gli arbusti - che, solo perché tali, possono, perciò, essere piantati fino a mezzo metro dal confine. L'art. 892 c.c., nulla, invece, prescrive in ordine alle siepi formate con alberi di alto e medio fusto. Pertanto, in quest'ultima ipotesi l'altezza degli alberi di alto e medio fusto che formano una siepe può essere stabilita dal Giudice tenuto conto della situazione dei luoghi.”.
Va, comunque, richiamata l'attenzione della convenuta sulla necessità di provvedere alle opportune potature, in modo da mantenere la funzione di siepe, contenendo la crescita in altezza e favorendo quella in larghezza.
Ciò posto, parte appellante si duole del fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione la normativa del Comune di Casaleggio Novara, che con deliberazione n. 60 del
2.12.1983 (“Determinazione nuove distanze alberi ad alto fusto”) aveva fissato a metri 10 la distanza minima per la messa a dimora delle piante di alto fusto dai confini, salvo accordo tra le parti. La disciplina codicistica dovrebbe, infatti, applicarsi in via residuale e in ogni caso prevederebbe per gli alberi ad alto fusto una distanza di tre metri dal confine.
Il primo giudice ha ritenuto applicabile la disciplina codicistica, senza fare menzione della normativa comunale indicata dall'attrice, odierna appellante.
Ritiene la scrivente che la censura non possa trovare accoglimento. La delibera comunale richiamata (doc. 6 fascicolo primo grado) fa espresso riferimento agli alberi ad alto fusto, prescrivendo una distanza minima di 10 metri dal confine, maggiore rispetto a quella prevista dall'art. 892 co. 1 n. 1 c.c., mentre nulla dispone con riguardo alla distanza delle siepi dal confine.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, nel ritenere che gli alberi di pino Tuia per cui è causa, pur essendo di alto fusto, siano stati piantati con lo scopo di formare una siepe, ha correttamente applicato il dettato normativo di cui all'art. 892, comma 2, c.c..
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, in quanto la motivazione della disposta compensazione delle spese giudiziali, fondata sull'esito complessivo del giudizio, rende conto, in maniera corretta, della soccombenza reciproca in cui sono incorse le parti del giudizio.
Parte attrice ha visto accogliere solo parzialmente la propria domanda, per avere sostenuto l'applicabilità, alla fattispecie, della normativa comunale o, in subordine, dell'art. 892, co. 1 n. 1 c.c.; la convenuta ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 892, comma 1 n. 3 c.c. e ha chiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.. Il Giudice di Pace ha deciso in difformità delle tesi di entrambe le parti, determinando in tal modo la loro soccombenza reciproca.
L'appello deve dunque essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai valori medi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con esclusione della fase istruttoria/di trattazione (non espletata).
Il rigetto totale dell'impugnazione comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in € 3.400,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Novara, in data 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Citro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 698 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Fracchia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Novara, corso Felice Cavallotti n. 36, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Controparte_1 C.F._2
RE e dall'avv. Michela Beltrame, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trecate, via
Verdi n. 4/a, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: distanze legali
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in qualità di proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Casaleggio Novara (NO), via Verdi n. 1, ha convenuto in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Novara, proprietaria dell'immobile confinante, per sentirla Controparte_1 condannare all'estirpazione degli alberi pini Tuia ovvero all'arretramento degli stessi a distanza legale dal confine.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo integrale rigetto.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed espletamento di CTU.
All'esito, con la sentenza impugnata, la domanda è stata accolta parzialmente, avendo il Giudice di
Pace ritenuto che gli alberi ad alto fusto fossero piantumati a siepe, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 892, comma 2, c.c., condannando la convenuta all'arretramento delle piante ad una distanza di un metro dal confine con la proprietà attorea.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendone la riforma, ritenendo la Parte_1 decisione censurabile: - per omessa applicazione della normativa comunale, che prevede per gli alberi ad alto fusto una distanza dal confine di 10 metri;
- per aver erroneamente valutato le prove raccolte, ritenendo che i pini costituissero una siepe, con applicazione della minore distanza ex art. 892, comma 2, c.c.; - per erronea statuizione in punto di spese di lite.
Si è costituita l'appellata, contestando la documentazione fotografica prodotta in sede di appello e chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo d'appello lamenta che il primo Giudice avrebbe Parte_1 erroneamente valutato le prove raccolte, ritenendo che i pini Tuia per cui è causa costituissero una siepe, con applicazione della minore distanza ex art. 892, comma 2, c.c..
Secondo la tesi dell'appellante, si tratterebbe di alberi di alto fusto, per i quali sarebbe applicabile la distanza di 10 metri dal confine prevista dalla normativa comunale, o, in subordine, la distanza di tre metri prevista dall'art. 892, co. 1 n. 1 c.c..
Non potrebbe, in particolare, discorrersi di siepi, stante l'altezza raggiunta dai pini e non essendo stata provata la periodica recisione vicino al ceppo, ovverosia la coltura speciale da praticare in concreto per consentire agli alberi di alto fusto di crescere in larghezza e non in altezza.
Sul punto si osserva come l'art. 892 c.c. stabilisce che: “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi del secondo comma dell'art. 892 cc, anche ove non appartengano a specie contemplate espressamente dalla norma, conseguendone che, ove il giudice di merito abbia accertato che la collocazione di essi sia stata finalizzata a costituire una siepe destinata ad adempiere alla sua naturale funzione di barriera contro gli agenti esterni, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (Cass. 29.1.15 n. 1682 e 25.3.99 n. 2830).
Né, d'altronde, a confutare la predetta soluzione vale fare riferimento alla circostanza che, secondo la tesi attorea, nel caso di specie, a differenza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 892 cc, non si sia in presenza di una periodica recisione dei rami vicino ai ceppi, avendo la Suprema Corte ben chiarito che questa è solo una delle possibili modalità in concreto utilizzabili per far crescere la pianta in larghezza sicché, qualora il giudice del merito accerti che la collocazione delle piante è stata comunque in concreto realizzata allo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un solo metro dal confine (Cass. 19.2.99 n. 1412).
Circostanze queste che si rinvengono nel caso di specie,
L'esperimento della CTU ha, infatti, consentito di appurare che: - all'interno della proprietà “risultano essere presenti n. 47 alberi ad alto fusto CP_1 appartenenti alla famiglia delle Cupressacee, genere Tuia” messi a dimora ad una distanza dal confine che “varia da 80-85 cm fino ad alcune pianti distanti circa 97-110 cm”;
- “le piante sono giovani, con diametri medi del tronco di 11-15 cm, hanno chiome irregolari, così come le altezze che arrivano ad un massimo di 230 cm”;
- “gli alberi hanno una distanza tra loro di circa 90 cm, distanza idonea per la costituzione in forma di siepe”;
- “visto il notevole numero di esemplari e le distanze a cui sono state piantate le une dalle altre (90 cm), si può sostenere con ragionevole certezza che abbiano la funzione di siepe viva anche se, essendo esemplari giovani hanno chiome ridotte e non hanno ancora formato una siepe particolarmente fitta e densa”;
- “è necessario eseguire una costante e corretta potatura che consente di mantenere l'altezza desiderata e infoltire la parte interna”.
Il CTU ha, dunque, positivamente accertato la funzione di siepe, sulla base del numero di esemplari e della distanza che intercorre tra loro.
L'espletata consulenza tecnica ha fornito conclusioni che meritano di essere pienamente condivise.
La relazione del consulente risulta infatti approfondita, caratterizzata da un rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio con il CT delle parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, nonché nella risposta alle osservazioni di parte attrice.
Appare utile richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n.
1815/2015).
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il CTU, nel consigliare di iniziare da subito la manutenzione, ha specificato che ciò sarebbe stato utile a dare da subito la giusta forma evitando che i rami potessero invadere la proprietà confinante, senza far riferimento ad una carenza manutentiva o ad un'altezza già raggiunta ritenuta non compatibile con la formazione della siepe.
D'altronde, lo stesso consulente di parte attrice si è limitato ad osservare che “le conifere della siepe non dovranno mai superare i 230 cm (…) ed i rami laterale dovranno essere tagliati prima che raggiungano la rete di confine ed entrino in essa”, aggiungendo che “per poter eseguire correttamente per tempo la manutenzione indicata nella relazione del CTU le conifere non sono a distanza consona, ma devono essere piantate come minimo ad 1 metro dal confine”.
Posto che il giudice di merito deve tenere presente la situazione così come si presenta alla data della notifica dell'atto di citazione (Cassazione civile sez. II - 10/11/1994, n. 9368), il Giudice di Pace ha correttamente applicato i principi sopra richiamati al caso di specie, basandosi sui rilievi del C.T.U..
D'altronde, i pini Tuia, che possono crescere sino a 25 metri, avrebbero raggiunto da ultimo, secondo la stessa difesa dell'appellante nel presente giudizio, una altezza massima, per alcuni alberi, di soli 4 metri, anch'essa da ritenersi consona alle dimensioni di una siepe. E ciò tanto più ove si consideri che anche in altre pronunce si è affermato il principio secondo cui il limite di altezza non maggiore di due metri e mezzo previsto dal terzo caso del primo comma dell'art. 892
c.c. si riferisce solo agli alberi da frutta e non vale invece per le viti, gli arbusti, i canneti e le siepi vive (Cass. 17.3.16 n. 5321,18.9.06 n. 20155 e 3.7.80 n. 4255).
In particolare, la Suprema Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3232 del 2015 in parte motiva) ha chiarito che “il limite di altezza - non maggiore di due metri e mezzo - previsto dall'art. 892 c.c., n.
3, si riferisce solo agli alberi da frutta ai quali, per le loro caratteristiche è fatto un trattamento di favore -, e non vale per le viti e per gli arbusti - che, solo perché tali, possono, perciò, essere piantati fino a mezzo metro dal confine. L'art. 892 c.c., nulla, invece, prescrive in ordine alle siepi formate con alberi di alto e medio fusto. Pertanto, in quest'ultima ipotesi l'altezza degli alberi di alto e medio fusto che formano una siepe può essere stabilita dal Giudice tenuto conto della situazione dei luoghi.”.
Va, comunque, richiamata l'attenzione della convenuta sulla necessità di provvedere alle opportune potature, in modo da mantenere la funzione di siepe, contenendo la crescita in altezza e favorendo quella in larghezza.
Ciò posto, parte appellante si duole del fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione la normativa del Comune di Casaleggio Novara, che con deliberazione n. 60 del
2.12.1983 (“Determinazione nuove distanze alberi ad alto fusto”) aveva fissato a metri 10 la distanza minima per la messa a dimora delle piante di alto fusto dai confini, salvo accordo tra le parti. La disciplina codicistica dovrebbe, infatti, applicarsi in via residuale e in ogni caso prevederebbe per gli alberi ad alto fusto una distanza di tre metri dal confine.
Il primo giudice ha ritenuto applicabile la disciplina codicistica, senza fare menzione della normativa comunale indicata dall'attrice, odierna appellante.
Ritiene la scrivente che la censura non possa trovare accoglimento. La delibera comunale richiamata (doc. 6 fascicolo primo grado) fa espresso riferimento agli alberi ad alto fusto, prescrivendo una distanza minima di 10 metri dal confine, maggiore rispetto a quella prevista dall'art. 892 co. 1 n. 1 c.c., mentre nulla dispone con riguardo alla distanza delle siepi dal confine.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, nel ritenere che gli alberi di pino Tuia per cui è causa, pur essendo di alto fusto, siano stati piantati con lo scopo di formare una siepe, ha correttamente applicato il dettato normativo di cui all'art. 892, comma 2, c.c..
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, in quanto la motivazione della disposta compensazione delle spese giudiziali, fondata sull'esito complessivo del giudizio, rende conto, in maniera corretta, della soccombenza reciproca in cui sono incorse le parti del giudizio.
Parte attrice ha visto accogliere solo parzialmente la propria domanda, per avere sostenuto l'applicabilità, alla fattispecie, della normativa comunale o, in subordine, dell'art. 892, co. 1 n. 1 c.c.; la convenuta ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 892, comma 1 n. 3 c.c. e ha chiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.. Il Giudice di Pace ha deciso in difformità delle tesi di entrambe le parti, determinando in tal modo la loro soccombenza reciproca.
L'appello deve dunque essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai valori medi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con esclusione della fase istruttoria/di trattazione (non espletata).
Il rigetto totale dell'impugnazione comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in € 3.400,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Novara, in data 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Citro