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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1667 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Jacopo Arcangeli e dell'Avv. Lorenza Arcangeli che lo rappresentano e difendono, congiuntamente
RICORRENTE
E
– C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede
Roma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella CP_2
PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo : CP_1
1)dichiarare che il Sig. ha diritto al Parte_1 riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 13, L. 118/71 (assegno di invalidità), con decorrenza dal mese di marzo 2022, data della domanda amministrativa, come da decreto di omologa;
2) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente, n.q. sopra indicata, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
1 A sostegno della domanda, il ha dedotto: Pt_1
- che il Tribunale Civile di Civitavecchia, Sez. Lavoro, con decreto del 4.3.2024 emesso nel giudizio RG 2434/2022 ha omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto, riconoscendo in capo al ricorrente l'assegno di invalidità ex art 13, L.118/71 con decorrenza dal mese di marzo 2022;
CP_
- che detto decreto di omologa era stato notificato, via pec, alle competenti sedi in data 6.3.2024; CP_
- di aver trasmesso in data 18.3.2024 all' il modello AP70 corredato dalla documentazione idonea a consentire all'istituto di provvedere al pagamento;
CP_
- che l' nonostante il decorso di oltre 120 giorni, non ha provveduto al pagamento;
Si è costituita l' in data 05.02.2025 deducendo di aver liquidato la prestazione con TE08 del CP_1
19/07/2024 e provveduto all'accredito della prima rata, comprensiva di arretrati, in data
07/08/2024. Pertanto, l'istituto previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nelle note d'udienza, depositate in data 11/06/2025, parte ricorrente ha dato atto che l' , CP_1
come dallo stesso dedotto nella propria memoria difensiva, ha provveduto al pagamento della prima rata, comprensiva degli arretrati, evidenziando però che detto pagamento non includeva gli CP_ interessi moratori. Il ricorrente ha insistito, pertanto, nella richiesta di condanna dell' al pagamento degli interessi legali maturati a far data dalle singole scadenze fino al pagamento avvenuto il 07.08.2024.
All'odierna udienza acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione scritta, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla percezione dell'
l'assegno di invalidità ex art 13, L.118/71 con decorrenza dal mese di marzo 2022 e al pagamento dei ratei maturati sino al deposito del ricorso, limitatamente alla somma capitale.
Non è, infatti, contestato tra le parti e risulta documentalmente che ha riconosciuto il CP_1
diritto della ricorrente alla percezione della prestazione richiesta provvedendo alla liquidazione della stessa in data 19.07.2024, quindi prima del deposito del ricorso da parte del ricorrente avvenuto in data 22.07.2024 e che l'accredito della prima rata e degli arretrati è stato effettuato il
07.08.2024, un giorno dopo la notifica del suddetto ricorso avvenuta il 06.08.2024.
2 Passando all'esame della domanda relativa alla spettanza o meno degli interessi moratori sulla somma riconosciuta, si ricorda che ai sensi dell'art 1224 c.c. “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Va inoltre tenuto conto che ai sensi dell'art. 1219, co 2, n 3 c.c. ai fini della decorrenza degli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Tale ipotesi si verifica anche nel caso in esame in cui l' deve provvedere ad accreditare la CP_1
somma spettante al ricorrente a tiolo di prestazione assistenziale sul c/c del medesimo.
A tal proposito Corte di Cassazione ha precisato che il ritardo dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale o assistenziale si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che detto termine decorre dalla domanda dell'interessato, pertanto, gli interessi e la rivalutazione decorrono dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda di prestazione dell'interessato.
Nel caso in esame l'invio della domanda deve ritenersi completato con l'invio del modello AP70 all'ente previdenziale avvenuto in data 18 marzo 2024 tramite pec.
Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 l 533/1973 è quindi decorso il 16.7.2024 senza che l'ente si sia pronunziato.
Deve pertanto ritenersi accertato il diritto del ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma capitale di Euro 9.604,15 riconosciuta dall' , a far data dal 17.7.2024 CP_1
sino al 7.8.2024, quantificabili in Euro 13,81.
Quanto alle spese di lite, da valutare con riferimento alla parziale cessata materia del contendere con applicazione del principio della soccombenza virtuale e di causalità quanto alla restante domanda secondo i principi di cui alle art 91 e ss c.p.c., ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018), per l'integrale compensazione, in quanto l' aveva già liquidato la prestazione al momento del CP_1
deposito del ricorso ed ha provveduto al pagamento il giorno dopo la notifica del ricorso, salvo una differenza di soli 13,81 Euro di interessi moratori, somma irrisoria rispetto al valore della causa.
PQM
DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere,
3 ACCERTA il diritto il diritto del ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma capitale di Euro 9.604,15 riconosciuta dall' , a far data dal 17.7.2024 sino al CP_1
7.8.2024, e per l'effetto CONDANNA l' al pagamento della somma di Euro 14,47 a favore CP_1
di parte ricorrente
COMPENSA tra le parti le spese di lite
Civitavecchia 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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