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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 840/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
Consigliere 2) dott. Ginevra Chinè
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024, celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento proposto avverso la sentenza n. 892/2022 emessa dal Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro e Previdenza - pubblicata il 19/05/2022
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 C.F. 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Magliano, c.f.: C.F. 2
P:E:C: Email_1
appellante -
E
(C.F. P.IVA 1 - P.IVA Controparte_1
P.IVA_2 ), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela
Fazio,
- appellato -
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/08/2017,. Parte_1 esponeva: di avere ricevuto in data 22/07/2016, nota raccomandata n. 63017590949-2 del
05/07/2016, con cui l' CP_1 di Reggio Calabria avanzava richiesta di restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dal 1.1.2007 al 31.05.2009, per un importo di
Euro 4.117,99 relative alla pensione cat. INVCIV n. 03689958, stante il superamento dei limiti reddituali imposti per legge;
che la pretesa dell' CP_1 era illegittima per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991 nonché per la sanatoria, stante la buona fede del pensionato, prevista dall'art. 52 della legge n. 88/89 come interpretato dall'art. 13 della legge 412/
91.
CP Si costitutiva l' e contestava la domanda, deducendo di avere pagato la pensione di invalidità civile per l'anno 2007 e per gli anni successivi in quanto il ricorrente con il
RED 2007 aveva comunicato i redditi del 2006 ma omettendo il reddito da lavoro dipendente che aveva conseguito nell'anno 2006 per prestazioni a tempo determinato svolte presso istituti scolastici, di cui non era a conoscenza l'istituto previdenziale e la CP cui contribuzione veniva versata all' CP_2, assorbito dall' solo dal 2012.
Con sentenza n. 892/2022 il Giudice Unico del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro
e Previdenza rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello sulla base dei motivi di seguito Parte_1
trattati.
Resistendo l' CP_1, la causa è stata decisa con le forme di cui 127 ter c.p.c nella camera di consiglio del 15.7.2025, previa verifica del deposito di note di trattazione scritta nel termine dell'11.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si legge nell' impugnata sentenza: CP
< I' ha dedotto che il ricorrente non ha dichiarato per l'anno 2006 i debiti da lavoro dipendente la cui contribuzione-trattandosi di redditi da lavoro dipendente a tempo determinato presso istituti scolastici - veniva versata all' CP_2 per cui non era nelle condizioni di poterlo conoscere.
Il ricorrente non ha negato tale circostanza, deducendo di avere regolarmente comunicato i redditi relativi all'anno 2007, mentre quelli del 2006 non erano rilevanti ai fini di causa, riguardando l'indebito il periodo che andava dall' 1/1/2008 al
31/05/2009.
In realtà l'indebito riguarda il periodo che va dall' 1.1.2007 al 31.5.2009, come si legge nella nota del 2016 inviata dall' CP_1 al ricorrente.
Vi è stata, quindi, da parte del contribuente una omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non erano già conosciuti dall'ente competente.
Tale circostanza, rende inapplicabile al caso di specie la previsione normativa di cui all'art. 13 Legge 412/91 e l'indebito previdenziale risulta ripetibile in applicazione dell'art. 2033 c.c. >>
Con il primo motivo l'appellante censura tale statuizione, deducendo che se con la nota CP di recupero 1 comunicava di volere recuperare le somme corrisposte nel periodo che va dal 01/01/2007 al 31/05/2009, in realtà il recupero si riferiva alle somme corrisposte dal 01/01/2008 al 31/05/2009, come da pregressa corrispondenza proveniente dallo stesso sicchè verrebbe confermata l'irrilevanzaControparte_3 "
della omessa comunicazione dei redditi dell'anno 2006.
Il motivo è fondato, già alla stregua di quanto allegato dall' CP_1 nella propria memoria di costituzione in primo grado, nella quale (dopo avere evidenziato che il pensionato aveva omesso nel RED2007 di comunicare i redditi da lavoro dipendente non assoggettati a contribuzione CP_1 e, quindi, non conosciuti dall'Ente previdenziale, percepiti nel 2006), ha dato atto che "con il successivo RED2008 (all. 3
comunicazione redditi 2007 influenti per l'anno 2008) presentato il 28.6.2008 sono stati finalmente comunicati i redditi da lavoro dipendente, ed è stato verificato che la prestazione in corso di pagamento non era dovuta.
Entro l'anno seguente a quando l' CP_1 è venuto a conoscenza di tali redditi, pertanto, in data 13.2.2009 la sede centrale CP_1 ha ricalcolato la prestazione già in godimento ed è scaturita la partita debitoria RIWEB 1013707 di € 4.575,91 per la ripetizione delle somme indebitamente pagate dal 1/2008 fino all'ultima somma riscossa 5/2009 (all. 4
Pt 2). Le somme oggetto di ripetizione sono documentate all'allegato 5".
L'all. 4 alla memoria CP_1 è la prima missiva di riliquidazione, datata 13.2.2009 e quantifica l'indebito in € 4.575,91, corrispondente alla sommatoria delle rate relative al 2008 e a 5 mensilità del 2009 riportate nel DATA BASE pagamento pensioni prodotto dall' CP_1 quale allegato 5, mentre sommando anche le rate pagate nell'anno
2007 l'importo è chiaramente maggiore e non coincidente con quello oggetto del contestato recupero.
Ivi si specifica che oggetto del recupero è la somma di € 4.575,91 ovvero di € 4.117,99 stante l'importo già recuperato di € 457,92, e che essa è perfettamente corrispondente all'importo indebitamente erogato dall' CP_1,, pari ad € 3.341,78 nell'anno 2008 e a €
1.285,30 nell'anno 2009, decurtato di € 51,17 per quota associativa.
La somma di € 4.575 è poi richiamata nella ulteriore nota indirizza al Pt_1 e datata
30 marzo 2009, di cui peraltro il ricorrente ha negato la ricezione e l'CP_1 del resto ha confermato di non avere mai avuto, nonostante apposita richiesta (Vedi all. 6A), prova della sua consegna;
ancora nella relazione dell'Ufficio amministrativo allegata alla memoria dell' CP_1 in appello si ribadisce che l'avviso di ricevimento di quella comunicazione è rimasto non acquisito.
Quanto sopra dimostra la fondatezza anche del secondo motivo di gravame, smentendo l'affermazione del primo giudice secondo cui l'indebito sarebbe stato azionato “entro l'anno" dalla conoscenza dei redditi, sicchè l'unica missiva pervenuta alla conoscenza di Pt_1 resta quella ricevuta molti anni dopo l'accertamento dell'indebito, nell'anno
2016.
Va ricordato che < In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della 1. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'CP_1 provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' CP_1 deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso>(Cass. n.
13918/2021).
Per completezza va dato atto che i motivi di gravame si basano sull'applicabilità al caso di specie dell' art. 13 co. 2 della legge 412/91 e della sanatoria prevista dall'art. 52 della legge 88/89, fatta propria nell' impugnata sentenza laddove in realtà dovrebbe و
applicarsi la disciplina dell' indebito assistenziale, posto che trattasi di trattamento di invalidità civile.
Tanto non comporta un esito diverso del giudizio, considerato che nell'appello è stata comunque invocata la buona fede del pensionato a giustificazione della irripetibilità dell'indebito, venendo in rilievo il principio ormai consolidato secondo cui "nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass. 11921/2015; n.
13223/2020).
In particolare, secondo la Corte di legittimità il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Con riferimento all' indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il "dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale" (Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18). CP
L'appello va pertanto accolto dichiarando irripetibile l'indebito comunicato dall' con la nota datata 5 luglio 2016; consegue la condanna dell'appellato al rimborso delle spese di lite dei due gradi, liquidate ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM
147/2022 (II scaglione) come da dispositivo, nei minimi, stante la semplicità e serialità delle questioni trattate, cui devono aggiungersi spese forfettarie, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 contro Controparte_1
avverso la sentenza n. n. 892/2022 emessa dal Tribunale di Palmi
[...]
- Sezione Lavoro e Previdenza - pubblicata il 19/05/2022,
1) In riforma l'impugnata sentenza dichiara irripetibile l'indebito comunicato con raccomandata n. 63017590949-2 del 05/07/2016 e condanna l'CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
2) condanna l'CP_1 al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, liquidate per il primo in € 1.310,00 e per l'appello in € 1.457,5,oltre IVA, contributo di legge e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Donatella Magliano.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.7.2025
Il Presidente estensore
Dott. Eugenio Scopelliti
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
Consigliere 2) dott. Ginevra Chinè
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024, celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento proposto avverso la sentenza n. 892/2022 emessa dal Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro e Previdenza - pubblicata il 19/05/2022
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 C.F. 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Magliano, c.f.: C.F. 2
P:E:C: Email_1
appellante -
E
(C.F. P.IVA 1 - P.IVA Controparte_1
P.IVA_2 ), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela
Fazio,
- appellato -
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/08/2017,. Parte_1 esponeva: di avere ricevuto in data 22/07/2016, nota raccomandata n. 63017590949-2 del
05/07/2016, con cui l' CP_1 di Reggio Calabria avanzava richiesta di restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dal 1.1.2007 al 31.05.2009, per un importo di
Euro 4.117,99 relative alla pensione cat. INVCIV n. 03689958, stante il superamento dei limiti reddituali imposti per legge;
che la pretesa dell' CP_1 era illegittima per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991 nonché per la sanatoria, stante la buona fede del pensionato, prevista dall'art. 52 della legge n. 88/89 come interpretato dall'art. 13 della legge 412/
91.
CP Si costitutiva l' e contestava la domanda, deducendo di avere pagato la pensione di invalidità civile per l'anno 2007 e per gli anni successivi in quanto il ricorrente con il
RED 2007 aveva comunicato i redditi del 2006 ma omettendo il reddito da lavoro dipendente che aveva conseguito nell'anno 2006 per prestazioni a tempo determinato svolte presso istituti scolastici, di cui non era a conoscenza l'istituto previdenziale e la CP cui contribuzione veniva versata all' CP_2, assorbito dall' solo dal 2012.
Con sentenza n. 892/2022 il Giudice Unico del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro
e Previdenza rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello sulla base dei motivi di seguito Parte_1
trattati.
Resistendo l' CP_1, la causa è stata decisa con le forme di cui 127 ter c.p.c nella camera di consiglio del 15.7.2025, previa verifica del deposito di note di trattazione scritta nel termine dell'11.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si legge nell' impugnata sentenza: CP
< I' ha dedotto che il ricorrente non ha dichiarato per l'anno 2006 i debiti da lavoro dipendente la cui contribuzione-trattandosi di redditi da lavoro dipendente a tempo determinato presso istituti scolastici - veniva versata all' CP_2 per cui non era nelle condizioni di poterlo conoscere.
Il ricorrente non ha negato tale circostanza, deducendo di avere regolarmente comunicato i redditi relativi all'anno 2007, mentre quelli del 2006 non erano rilevanti ai fini di causa, riguardando l'indebito il periodo che andava dall' 1/1/2008 al
31/05/2009.
In realtà l'indebito riguarda il periodo che va dall' 1.1.2007 al 31.5.2009, come si legge nella nota del 2016 inviata dall' CP_1 al ricorrente.
Vi è stata, quindi, da parte del contribuente una omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non erano già conosciuti dall'ente competente.
Tale circostanza, rende inapplicabile al caso di specie la previsione normativa di cui all'art. 13 Legge 412/91 e l'indebito previdenziale risulta ripetibile in applicazione dell'art. 2033 c.c. >>
Con il primo motivo l'appellante censura tale statuizione, deducendo che se con la nota CP di recupero 1 comunicava di volere recuperare le somme corrisposte nel periodo che va dal 01/01/2007 al 31/05/2009, in realtà il recupero si riferiva alle somme corrisposte dal 01/01/2008 al 31/05/2009, come da pregressa corrispondenza proveniente dallo stesso sicchè verrebbe confermata l'irrilevanzaControparte_3 "
della omessa comunicazione dei redditi dell'anno 2006.
Il motivo è fondato, già alla stregua di quanto allegato dall' CP_1 nella propria memoria di costituzione in primo grado, nella quale (dopo avere evidenziato che il pensionato aveva omesso nel RED2007 di comunicare i redditi da lavoro dipendente non assoggettati a contribuzione CP_1 e, quindi, non conosciuti dall'Ente previdenziale, percepiti nel 2006), ha dato atto che "con il successivo RED2008 (all. 3
comunicazione redditi 2007 influenti per l'anno 2008) presentato il 28.6.2008 sono stati finalmente comunicati i redditi da lavoro dipendente, ed è stato verificato che la prestazione in corso di pagamento non era dovuta.
Entro l'anno seguente a quando l' CP_1 è venuto a conoscenza di tali redditi, pertanto, in data 13.2.2009 la sede centrale CP_1 ha ricalcolato la prestazione già in godimento ed è scaturita la partita debitoria RIWEB 1013707 di € 4.575,91 per la ripetizione delle somme indebitamente pagate dal 1/2008 fino all'ultima somma riscossa 5/2009 (all. 4
Pt 2). Le somme oggetto di ripetizione sono documentate all'allegato 5".
L'all. 4 alla memoria CP_1 è la prima missiva di riliquidazione, datata 13.2.2009 e quantifica l'indebito in € 4.575,91, corrispondente alla sommatoria delle rate relative al 2008 e a 5 mensilità del 2009 riportate nel DATA BASE pagamento pensioni prodotto dall' CP_1 quale allegato 5, mentre sommando anche le rate pagate nell'anno
2007 l'importo è chiaramente maggiore e non coincidente con quello oggetto del contestato recupero.
Ivi si specifica che oggetto del recupero è la somma di € 4.575,91 ovvero di € 4.117,99 stante l'importo già recuperato di € 457,92, e che essa è perfettamente corrispondente all'importo indebitamente erogato dall' CP_1,, pari ad € 3.341,78 nell'anno 2008 e a €
1.285,30 nell'anno 2009, decurtato di € 51,17 per quota associativa.
La somma di € 4.575 è poi richiamata nella ulteriore nota indirizza al Pt_1 e datata
30 marzo 2009, di cui peraltro il ricorrente ha negato la ricezione e l'CP_1 del resto ha confermato di non avere mai avuto, nonostante apposita richiesta (Vedi all. 6A), prova della sua consegna;
ancora nella relazione dell'Ufficio amministrativo allegata alla memoria dell' CP_1 in appello si ribadisce che l'avviso di ricevimento di quella comunicazione è rimasto non acquisito.
Quanto sopra dimostra la fondatezza anche del secondo motivo di gravame, smentendo l'affermazione del primo giudice secondo cui l'indebito sarebbe stato azionato “entro l'anno" dalla conoscenza dei redditi, sicchè l'unica missiva pervenuta alla conoscenza di Pt_1 resta quella ricevuta molti anni dopo l'accertamento dell'indebito, nell'anno
2016.
Va ricordato che < In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della 1. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'CP_1 provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' CP_1 deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso>(Cass. n.
13918/2021).
Per completezza va dato atto che i motivi di gravame si basano sull'applicabilità al caso di specie dell' art. 13 co. 2 della legge 412/91 e della sanatoria prevista dall'art. 52 della legge 88/89, fatta propria nell' impugnata sentenza laddove in realtà dovrebbe و
applicarsi la disciplina dell' indebito assistenziale, posto che trattasi di trattamento di invalidità civile.
Tanto non comporta un esito diverso del giudizio, considerato che nell'appello è stata comunque invocata la buona fede del pensionato a giustificazione della irripetibilità dell'indebito, venendo in rilievo il principio ormai consolidato secondo cui "nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass. 11921/2015; n.
13223/2020).
In particolare, secondo la Corte di legittimità il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Con riferimento all' indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il "dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale" (Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18). CP
L'appello va pertanto accolto dichiarando irripetibile l'indebito comunicato dall' con la nota datata 5 luglio 2016; consegue la condanna dell'appellato al rimborso delle spese di lite dei due gradi, liquidate ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM
147/2022 (II scaglione) come da dispositivo, nei minimi, stante la semplicità e serialità delle questioni trattate, cui devono aggiungersi spese forfettarie, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 contro Controparte_1
avverso la sentenza n. n. 892/2022 emessa dal Tribunale di Palmi
[...]
- Sezione Lavoro e Previdenza - pubblicata il 19/05/2022,
1) In riforma l'impugnata sentenza dichiara irripetibile l'indebito comunicato con raccomandata n. 63017590949-2 del 05/07/2016 e condanna l'CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
2) condanna l'CP_1 al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, liquidate per il primo in € 1.310,00 e per l'appello in € 1.457,5,oltre IVA, contributo di legge e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Donatella Magliano.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.7.2025
Il Presidente estensore
Dott. Eugenio Scopelliti