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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG VG 597/2024 riservata in decisione a seguito di trattazione sostitutiva dal 2.4.2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
( ) con l'Avv. Antonietta Parte_1 C.F._1
Villella – giusta procura in atti;
E
( ), con l'Avv. Giosuè Francesco Controparte_1 C.F._2
Monardo, giusta procura in atti.
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.10.2024, le parti – premesso di essersi uniti in matrimonio in data 2.8.2014, unione dalla quale è nato un figlio, (il 14.3.2017) - chiedevano Per_1
congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio
Pag. 1 a 4 alle condizioni indicate.
Designato il Giudice relatore;
fissata l'udienza del 2.4.2025 - ex artt. 473.51 e
127 ter c.p.c., regolarmente comunicata al PM – verificata la regolarità delle dichiarazioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione collegiale a seguito di trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vibo
Valentia nel procedimento RGC 686/2021 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto cron n. 5587/2021 dep. il 30.9.2021,
e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno concordato le statuizioni accessorie nei termini che pedissequamente si riportano:
“
1. Il figlio minore sarà collocato presso la madre ed affidato ad entrambi i Per_1
genitori secondo la disciplina dell'affidamento condiviso.
2. continuerà a vivere insieme alla madre nella casa familiare sita in Per_1
SAIO alla Via Melissandra n. 47, di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
3. Il padre potrà continuare a vedere il figlio nei giorni di lunedì pranzando con il padre dalle 13,00 alle 17,30, mercoledì dalle 14.30 alle 19.30 e sabato dalle 9.30 alle ore 12.30;
4. I genitori provvederanno, in accordo tra loro, all'educazione, istruzione, alla cura e al mantenimento del medesimo, stabilendo concordemente le scelte nell'interesse del figlio e le spese necessarie;
5. Il padre corrisponderà alla moglie, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta) da versarsi, entro il 5 giorno
Pag. 2 a 4 di ogni mese e rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, su conto corrente intestato alla medesima Sig.ra Pt_1
6. Le spese mediche, sanitarie, scolastiche, nonché tutte le altre spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie per il figlio, verranno divise tra i genitori in parti uguali, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie a carico dei genitori, del 15.6.23, tra il Tribunale di Vibo Valentia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo
Valentia.
7. La madre si impegnerà a comunicare eventuali spostamenti al padre del bambino, nonché – in caso di viaggi o spostamenti dalla città – comunicherà al Sig. CP_1
anzi tempo, detta decisione.
[...]
8. Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, per quanto attiene al regolamento dell'affidamento durante il periodo delle festività (Natale, Capodanno,
Pasqua) questo verrà regolato secondo un criterio di equità.
Nel mese di Agosto di ogni anno a partire dall'anno 2024, i genitori concorderanno una settimana in cui il bambino avrà la possibilità di stare un'intera giornata con il padre dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
9. I genitori convengono che dette modalità di affidamento sono così stabilite stante
l'età del minore e che, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio verranno poi modificate.
10. I genitori si impegnano ad essere in qualsiasi momento reperibili per comunicazioni relative ad e a tal fine il Sig. Profiti comunica il proprio recapito Per_1 CP_1 telefonico e la Sig.ra comunica il proprio recapito telefonico. Parte_1
11. I genitori si impegnano, consentendolo i tempi necessari, a comunicarsi reciprocamente data e ora delle visite mediche, pediatriche, specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri Per_1 impegni.
12. I genitori si impegnano a crescere e ad educare il figlio con equilibrio affinché provi analogo sentimento di amore, stima e rispetto per entrambi e per le relative famiglie.
Pag. 3 a 4 Si impegnano anche loro al reciproco rispetto ed eviteranno in qualsiasi modo di creare situazioni di astio. Si impegnano ad espletare il ruolo di genitore secondo comportamenti consoni a detta figura, prevedendo, sin da ora, che, in caso di comportamenti che potranno avere ripercussioni negative su ognuno di loro Per_1 agirà per la tutela del bambino”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole il
Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
SAIO (VV) il 2.8.2014 tra e smg - Parte_1 Parte_2
con le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SAIO (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità
all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c. - (RAM anno 2014 Parte II Serie A Atto n. 3)
c) compensa le spese
Così deciso nella CC da remoto del 18.4.2025
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 a 4