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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 587/2025 R.G. promosso
DA
Parte_1
( ) in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Ezio Bonanni;
Appellato
OGGETTO: appello – riconoscimento malattia professionale – rendita vitalizia Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1942/2025, pubblicata l'8.05.2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda del ricorrente così definitivamente pronunciando: “dichiara che è affetto da CP_1
patologie di origine occupazionale per esposizione professionale ad amianto e plurimi cancerogeni cui è stato esposto dal 01.10.1991 al momento della proposizione del presente ricorso, con grado invalidante del 30%; dichiara il diritto del ricorrente alla rendita diretta di cui agli artt. 66 e ss. del d.P.R. n.
1124 del 1956, alla moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 ex art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e alla prestazione economica aggiuntiva ex art.
1, comma 243, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e agli altri benefici previsti per i casi di malattie professionali derivanti da esposizione ad amianto;
condanna l' ad erogare le relative prestazioni in favore del Pt_1
ricorrente a decorrere dal 01.06.2021; condanna l' alla rifusione delle Pt_1
spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 4,638,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Ezio Bonanni che se ne
è dichiarato antistatario” .
Con atto depositato il 26.08.2025, l' appellava la detta sentenza. Pt_1
L'appellato resisteva al gravame, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine di cui all'art. 325
c.p.c. e, in subordine, l'infondatezza nel merito dello stesso.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 4.11.2025 era accolta l'istanza di parte appellante volta alla concessione di un termine per replicare all'eccezione preliminare e la causa era rinviata all'udienza odierna da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note del 24.11.2025, l'appellato si riportava integralmente ai propri atti e insisteva nella tardività dell'appello proposto dalla controparte.
L'appellante non depositava note.
La causa era quindi posta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata. Invero, la sentenza impugnata è stata notificata all'appellante, a mezzo p.e.c., all'indirizzo indicato nella comparsa di nuovo procuratore depositata in primo grado (avv. Concetto Origlio) in data 18.06.2025 (alle ore 10.33, come risulta dalla RAC) sicché il deposito dell'atto di appello in data 26.08.2025 è da considerarsi effettuato oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., e dunque quando la sentenza era ormai passata in giudicato.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese, da distrarsi ex art.93 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La statuizione di inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del grado, che liquida in € 4996,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, da distrarsi ex art.93 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Graziella Parisi