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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
LE GI, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 290/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 46/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22067032452 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e insiste per l'accoglimento della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di liquidazione impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Ai fini della registrazione dell'atto di compravendita in data 22/09/2022, con il quale ha acquistato un capannone adibito ad allevamento avicolo, il contribuente Ricorrente_1 ha chiesto le agevolazioni previste dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n.
25 e successive integrazioni e proroghe (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1 per cento).
3) Con l'avviso di liquidazione n. 22067032452, l'Agenzia delle Entrate ha revocato la predetta agevolazione sul presupposto che il beneficio compete per l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, nel caso in esame non vi è alcun terreno destinato ad attività agricole ed il terreno è di fatto pertinenza del capannone e non viceversa.
Conseguentemente l'Ufficio ha intimato il pagamento della somma complessiva di 5.900 euro, risultante dalla differenza tra l'imposta di registro corrisposta in sede di registrazione e quella dovuta in misura ordinaria, dedotte le maggiori imposte risultanti dall'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
4) Avverso l'avviso di accertamento il contribuente ha notificato all'Agenzia delle Entrate un ricorso con istanza di reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992 e conclusa negativamente la procedura deflattiva del contenzioso si è costituita in giudizio avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso.
5) Dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto dal contribuente sebbene l'atto impositivo fosse stato notificato al notaio, nel merito la corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato che «... il testo dell'art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 194/2009 non pare lasciare adito a dubbi interpretativi circa le operazioni destinatarie dell'agevolazione: deve trattarsi di terreni agricoli acquisiti a titolo oneroso, compreso le relative pertinenze. Nel caso dell'immobile di cui è causa, urbanisticamente ricadente in zona agricola, l'area scoperta (2.333 mq.) sembra assumere carattere pertinenziale al capannone e non viceversa, ai sensi della nozione di pertinenza di cui all'art. 817 C.C.. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il fatto che il fabbricato sia strumentale ad un'impresa agricola non è di per sé sufficiente a qualificarlo quale “pertinenza” di un terreno agricolo.».
Per tali ragioni, con la sentenza n 46/3^/2024, del 05/02/2024, depositata il 05/02/2024 la corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando la parte soccombente alle spese del giudizio liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge se previsti.
6) Il contribuente ha proposto un appello con il quale deduce l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4-bis, d. l. n. 194/2009, nonché eccesso di potere per mancanza di presupposto e difetto d'istruttoria e illogicità della motivazione.
A sostegno dell'impugnazione la difesa di parte contribuente deduce che la motivazione della sentenza di prime cure si pone in contrasto con l'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 per come anche interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (3597/2021, n.) secondo la quale «Diverso è, in questa materia, il concetto di pertinenzialità: un fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno). Per il terreno agricolo prevale quindi una visione economica funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola ed alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali.».
7) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale insiste per la conferma della sentenza e propone appello incidentale in ordine all'inammissibilità del ricorso introduttivo perché proposto dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Considerata la natura procedurale, preliminarmente va esaminato l'appello incidentale dell'Agenzia delle
Entrate avverso il capo della sentenza con cui il giudice ha respinto l'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia delle Entrate concernente la presunta inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, in quanto soggetto diverso dal notaio Nominativo_1, unico destinatario della notificazione dell'avviso di liquidazione in contestazione.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che «... in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n.
463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo. (Cass. Sez. 5, 10/11/2020, n. 25119, Rv. 659698 - 01). (Cass. 21454/2025, in senso conf. 5016/2015, 13329/2020).» (21454/2025).
Non sussistendo valide ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale esposto innanzi, l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate va rigettato.
9) Quanto al merito della controversia, per il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 della Costituzione e ripetutamente richiamato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ss. uu.
24883/2008; 9936/2014, 26242/2014), la causa può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre dedotte in giudizio.
10) Nel caso in esame tale “ragione” va individuata nella circostanza che la norma invocata dal contribuente agevola il trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, tuttavia tale qualificazione non risulta dimostrata dal relativo certificato di destinazione urbanistica, che non risulta allegato alla copia dell'atto di compravendita, né depositato separatamente nell'ambito del presente giudizio. La qualificazione agricola non si evince nemmeno dalla descrizione dei beni compravenduti esposta nell'atto di compravendita: un'area scoperta di mq 2.333 censita in catasto al mappale 58 subalterno 1, in categoria
“F/1 - Area urbana” e un fabbricato censito in catasto al mappale 58, subalterno 2, in categoria “D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”
Difetta anche la dimostrazione che, sulla base dei codici Ateco, l'attività svolta dal contribuente è classificata tra quelle riconducibili nel comparto “AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA”, circostanza che consentirebbe di considerare il terreno sul quale insiste il capannone compravenduto comunque attinente e funzionale all'esercizio di un'attività agricola, sebbene allibrato al catasto terreni quale “area urbana” e non direttamente utilizzato per la coltivazione di prodotti agricoli.
Tale mancata dimostrazione preclude l'applicazione in via estensiva dell'orientamento della Suprema Corte richiamato dalla difesa di parte contribuente.
11) Per tale ragione, va rigettato anche l'appello principale proposto dal contribuente e confermata la sentenza di primo grado.
12) La natura interpretativa della controversia giustifica comunque la compensazione fra le parti delle spese del giudizio d'appello, ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli principale ed incidentale. Spese del grado compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
LE GI, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 290/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 46/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22067032452 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e insiste per l'accoglimento della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di liquidazione impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Ai fini della registrazione dell'atto di compravendita in data 22/09/2022, con il quale ha acquistato un capannone adibito ad allevamento avicolo, il contribuente Ricorrente_1 ha chiesto le agevolazioni previste dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n.
25 e successive integrazioni e proroghe (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1 per cento).
3) Con l'avviso di liquidazione n. 22067032452, l'Agenzia delle Entrate ha revocato la predetta agevolazione sul presupposto che il beneficio compete per l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, nel caso in esame non vi è alcun terreno destinato ad attività agricole ed il terreno è di fatto pertinenza del capannone e non viceversa.
Conseguentemente l'Ufficio ha intimato il pagamento della somma complessiva di 5.900 euro, risultante dalla differenza tra l'imposta di registro corrisposta in sede di registrazione e quella dovuta in misura ordinaria, dedotte le maggiori imposte risultanti dall'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
4) Avverso l'avviso di accertamento il contribuente ha notificato all'Agenzia delle Entrate un ricorso con istanza di reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992 e conclusa negativamente la procedura deflattiva del contenzioso si è costituita in giudizio avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso.
5) Dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto dal contribuente sebbene l'atto impositivo fosse stato notificato al notaio, nel merito la corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato che «... il testo dell'art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 194/2009 non pare lasciare adito a dubbi interpretativi circa le operazioni destinatarie dell'agevolazione: deve trattarsi di terreni agricoli acquisiti a titolo oneroso, compreso le relative pertinenze. Nel caso dell'immobile di cui è causa, urbanisticamente ricadente in zona agricola, l'area scoperta (2.333 mq.) sembra assumere carattere pertinenziale al capannone e non viceversa, ai sensi della nozione di pertinenza di cui all'art. 817 C.C.. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il fatto che il fabbricato sia strumentale ad un'impresa agricola non è di per sé sufficiente a qualificarlo quale “pertinenza” di un terreno agricolo.».
Per tali ragioni, con la sentenza n 46/3^/2024, del 05/02/2024, depositata il 05/02/2024 la corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando la parte soccombente alle spese del giudizio liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge se previsti.
6) Il contribuente ha proposto un appello con il quale deduce l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4-bis, d. l. n. 194/2009, nonché eccesso di potere per mancanza di presupposto e difetto d'istruttoria e illogicità della motivazione.
A sostegno dell'impugnazione la difesa di parte contribuente deduce che la motivazione della sentenza di prime cure si pone in contrasto con l'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 per come anche interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (3597/2021, n.) secondo la quale «Diverso è, in questa materia, il concetto di pertinenzialità: un fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno). Per il terreno agricolo prevale quindi una visione economica funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola ed alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali.».
7) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale insiste per la conferma della sentenza e propone appello incidentale in ordine all'inammissibilità del ricorso introduttivo perché proposto dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Considerata la natura procedurale, preliminarmente va esaminato l'appello incidentale dell'Agenzia delle
Entrate avverso il capo della sentenza con cui il giudice ha respinto l'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia delle Entrate concernente la presunta inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, in quanto soggetto diverso dal notaio Nominativo_1, unico destinatario della notificazione dell'avviso di liquidazione in contestazione.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che «... in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n.
463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo. (Cass. Sez. 5, 10/11/2020, n. 25119, Rv. 659698 - 01). (Cass. 21454/2025, in senso conf. 5016/2015, 13329/2020).» (21454/2025).
Non sussistendo valide ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale esposto innanzi, l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate va rigettato.
9) Quanto al merito della controversia, per il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 della Costituzione e ripetutamente richiamato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ss. uu.
24883/2008; 9936/2014, 26242/2014), la causa può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre dedotte in giudizio.
10) Nel caso in esame tale “ragione” va individuata nella circostanza che la norma invocata dal contribuente agevola il trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, tuttavia tale qualificazione non risulta dimostrata dal relativo certificato di destinazione urbanistica, che non risulta allegato alla copia dell'atto di compravendita, né depositato separatamente nell'ambito del presente giudizio. La qualificazione agricola non si evince nemmeno dalla descrizione dei beni compravenduti esposta nell'atto di compravendita: un'area scoperta di mq 2.333 censita in catasto al mappale 58 subalterno 1, in categoria
“F/1 - Area urbana” e un fabbricato censito in catasto al mappale 58, subalterno 2, in categoria “D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”
Difetta anche la dimostrazione che, sulla base dei codici Ateco, l'attività svolta dal contribuente è classificata tra quelle riconducibili nel comparto “AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA”, circostanza che consentirebbe di considerare il terreno sul quale insiste il capannone compravenduto comunque attinente e funzionale all'esercizio di un'attività agricola, sebbene allibrato al catasto terreni quale “area urbana” e non direttamente utilizzato per la coltivazione di prodotti agricoli.
Tale mancata dimostrazione preclude l'applicazione in via estensiva dell'orientamento della Suprema Corte richiamato dalla difesa di parte contribuente.
11) Per tale ragione, va rigettato anche l'appello principale proposto dal contribuente e confermata la sentenza di primo grado.
12) La natura interpretativa della controversia giustifica comunque la compensazione fra le parti delle spese del giudizio d'appello, ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli principale ed incidentale. Spese del grado compensate.