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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2912/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), residente ad Almè Parte_1 C.F._1
(BG) e (C.F. ), residente a [...]Parte_2 C.F._2
De' Roveri (BG), rappresentati e difesi per delega in atti dall'avv. Rita Persico, presso il cui studio in Bergamo, via G. Camozzi n. 118 hanno eletto domicilio,
-attori- contro
C.F. ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianfranco Dell'Aglio, presso il cui studio in Milano, via Cordusio n. 4 ha eletto domicilio,
-convenuta-
OGGETTO: maturazione interessi buoni postali fruttiferi
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto di precisazione delle conclusioni depositato in data
22.11.2024.
Per la convenuta: come da atto di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.11.2024.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09/05/2024, i sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_2 [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento del regime Controparte_1
fiscale applicabile ai fini del computo degli interessi, al pagamento di quanto dovuto in forza di sei buoni postali fruttiferi della serie “Q”, sottoscritti dagli odierni attori, unitamente al loro defunto padre, in data 22.10.1993.
Gli attori rilevavano, in particolare, l'applicabilità del cd. principio di cassa ai fini del computo degli interessi, dovendo essere gli stessi calcolati al lordo del prelievo fiscale imponibile al momento della riscossione dei titoli;
deducevano, in subordine, la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale per il solo periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 239/1996 e, in via ulteriormente subordinata, per l'intero trentennio.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto Controparte_1
ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea, dovendosi limitare la pretesa di pagamento alla minor somma calcolata al netto della ritenuta fiscale e/o dell'imposta sostitutiva applicabile su base annua per l'intero periodo di maturazione degli interessi.
La causa, senza il compimento di attività istruttoria, giunge ora in decisione in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
Le domande di parte attrice devono essere disattese.
Si osserva, preliminarmente, che nella specie non viene in discussione la quantificazione degli interessi applicati sulle somme investite in relazione al tipo di buono acquistato, ma solo il calcolo degli stessi alla luce del regime fiscale applicato.
2 Si rileva dunque che il D.L. n. 556/1986 (convertito poi nella l.759/86), sostituendo il precedente regime fiscale nel quale i buoni postali fruttiferi erano esenti da imposte, ha introdotto un trattamento tributario ai sensi dell'art.26, co.
1. dpr 600/73 applicabile sui titoli postali emessi a far data dal 21.9.1986
(articolo secondo il quale i soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori).
La citata legge ha infatti previsto che sugli interessi e altri proventi dei titoli in oggetto doveva essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ridotta alla metà relativamente ai titoli emessi fino al 30 settembre 1987
e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.
La ritenuta fiscale applicabile agli interessi dei bpf era dunque pari al 12,5% secondo la predetta normativa.
L' art. 1 del D.L. n. 556/1986 prevedeva altresì che 'le ritenute di cui al comma
2 sono riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
3 Successivamente, con il D.Lgs. n. 239/1996, è stata introdotta un'imposta sostitutiva pari al 12,5% applicabile ai BPF a modifica della precedente ritenuta fiscale.
L'art. 3, comma 13 bis, del DL 669/1996, come modificato e convertito con la
L.n.30/1997, successivamente introdotto, stabiliva poi che ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 “continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale” ed analogamente l'art. 1 del D.M. delle Finanze
23.12.1998 n. 511, indicava che le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997; in particolare 'ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al
1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale'.
Dovendosi dunque applicare la previgente disciplina fiscale si rileva altresì che l'art. 3, comma 2, lett. d) ed f) del DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, comma
3, lett. b) del DL 556/1986 in relazione all'attività dell'amministrazione postale, prevedeva che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1) [ quelli cioè dovuti dall'Amministrazione postale], maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
L'art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973 prevedeva inoltre che “Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
4 L'art.5 c.3 dlgs 239/96 tuttavia recita che 'Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 ( che recita 'Per i titoli di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma
2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga') . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.'
E' evidente allora che il fulcro del dibattito si incentra in merito ai concetti di
'percezione' e 'corresponsione'.
Preliminarmente si rileva che la 'percezione' degli interessi attiene al lato del beneficiario, laddove la mancata 'corresponsione' di cui alla l.759/86 attiene al lato dell'emittente.
Deve poi rilevarsi che l'imposizione fiscale di cui alla citata normativa riguarda la produzione di reddito, mentre essa non necessariamente deve implicare il relativo prelievo da parte del beneficiario, ma piuttosto deve intendersi richiedere la possibilità che tale reddito sia definitivamente acquisito dal medesimo.
Ed il fatto che la l.759/86 abbia innovato rispetto alla precedente formulazione del secondo comma dell'art.26 l.600/73 (che prevedeva la ritenuta sui redditi ed interessi corrisposti) evidenzia e conferma la specifica considerazione del fatto che gli interessi sottoposti a ritenuta fiscale non dovessero essere effettivamente prelevati (percepiti), ma solo prodotti come reddito certo.
5 Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi operata nel tempo, annualmente, se esclude il concreto prelievo, costituisce tuttavia un reddito prodotto ed acquisito di cui certamente l'investitore beneficia all'atto della riscossione del titolo;
ed il prelievo relativo non è precluso prima della scadenza allorchè l'investitore chieda anche la restituzione del capitale.
Il fatto dunque che il buono non stacchi cedole o che non vi sia possibilità di autonoma disponibilità degli interessi rispetto al capitale non implica che l'interesse capitalizzato non sia acquisito nel tempo dall'investitore beneficiario.
Il 'pagamento', d'altra parte, è solo l'adempimento di un debito contrattuale che non rende necessario il versamento in contanti o con altre modalità.
Ed allora l'art. 7 del D.M. 23/6/1997 che ha previsto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale” risulta coerente con la normativa esistente secondo l'interpretazione di cui sopra, senza possibilità di disapplicazione alcuna.
Ne consegue che il calcolo operato da , di cui al prospetto allegato CP_1
quale doc.2 e non specificatamente contestato, deve intendersi corretto per l'intero periodo di vigenza dell'investimento.
Le domande di parte attrice devono dunque essere rigettate.
In considerazione dei differenti orientamenti giurisprudenziali esistenti sulla questione in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
6 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande dell'attrice;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 30.4.2025.
Il Giudice
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