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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/08/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c. come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 14.4.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 497 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqua Laura Di Parte_1
Pilato, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE E CHIAMANTE IN CAUSA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Guaccero, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato Controparte_2
e difeso dal proprio Ufficio Avvocatura, in persona dell'avv. Stefania Petruzzelli, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato costituito in giudizio
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 28.01.2022, l'attrice ha quivi convenuto la
[...]
deducendo quanto segue. CP_1
La società convenuta è affidataria, in concessione, della gestione del cimitero comunale di Andria;
il giorno 9.6.2020,
intorno alle ore 9.30, la percorreva a piedi il viale Pt_1
Calvario all'interno di detto cimitero, allorché perdeva l'equilibrio <
presenza di materiale colloso dovuto a residui di alberi di pino>>; di conseguenza cadeva al suolo, così riportando
<> di sinistra,
per tale diagnosticata presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, che ha comportato un periodo di invalidità temporanea
2 e, all'esito, invalidità permanente, con la connessa necessità
di esborsi per spese mediche;
tali danni vanno imputati alla società convenuta a titolo della responsabilità da custodia che ex 2051 c.c. le fa carico quale gerente del cimitero le cui condizioni di pericolosità hanno dato luogo all'evento dannoso per cui è causa;
nessun esito hanno avuto i tentativi di definire bonariamente la controversia previamente esperiti.
La chiede pertanto condannarsi la al pagamento Pt_1 CP_1
in suo favore della complessiva somma di € 32.124,00, di cui €
31.686,00 per risarcimento del danno biologico ed € 438,00 per risarcimento del danno costituito dalle spese mediche necessitate dal danno biologico, <
monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo>>.
La resiste con comparsa di risposta tempestivamente CP_1
depositata il 10.5.2022, con la quale, riconosciuto l'affidamento a sé, da parte del del cimitero Controparte_2
comunale, declina tuttavia ogni propria responsabilità per radicale carenza di legittimazione passiva, per ciò che la relazione di custodia con la cosa perniciosa invocata dall'attrice non ricorre in capo ad essa convenuta, bensì in capo al quale proprietario del cimitero. CP_2
A fronte di tali difese, all'udienza del 30.5.2022, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti,
l'attrice ha ritualmente chiesto di poter chiamare in causa il e a tanto è stata autorizzata con ordinanza in Controparte_2
3 pari data.
A seguito della regolare notifica dell'atto di chiamata, il
24.6.2022, si è quindi costituito in giudizio anche l'ente civico, con comparsa di risposta del pari tempestivamente depositata l'8.11.2022, con cui essa pure eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo della obbligazione risarcitoria dedotta in causa, facenti capo non all'Amministrazione, bensì
alla quale affidataria della gestione del cimitero CP_1
comunale e così gravata essa da ogni relativo onere di manutenzione e di ogni responsabilità suscettibile di derivare dalle condizioni della struttura in sua gestione esclusiva, e comunque contestando l'avversa pretesa sia per l'an, l'evento dannoso trovando esclusiva causa in una condotta colpevolmente disattenta dell'attrice, sia per il quantum.
Il documentato e incontroverso affidamento in gestione esclusiva alla dell'area cimiteriale luogo del sinistro CP_1
occorso, di proprietà del , comporta che incombe sulla CP_2
gerente - e non sull'Amministrazione comunale, che il rapporto concessorio inter partes esclude da ogni relazione di fatto con la struttura oggetto di concessione - l'onere della custodia,
fra l'altro, delle parti destinate alla viabilità pubblica,
donde la sua responsabilità per tutti i danni che possano derivare agli utenti da condizioni di pericolosità in cui esse vengano a versare.
Tale responsabilità può esserle ascritta sia in forza dell'art. 4 2043 sia in forza dell'art. 2051 c.c. (v. Cass. 20.1.2014 n.
999, nella analoga materia delle anomalie afferenti alla rete viaria cittadina).
Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dimostrazione dall'utente di avere subito danni per effetto dell'anomalia stradale, in quanto il soggetto gestore della strada (in questo caso la concessionaria, in sostituzione dell'ente proprietario della stessa) ha tenuto una condotta omissiva degli obblighi di vigilanza e manutenzione della pubblica via che integrano il contenuto della custodia che inerisce all'incarico di gestione
(nella specie;
così come inerisce alla proprietà nella diversa ipotesi della gestione diretta da parte del proprietario) e a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente le anomalie prodottesi per il tempo occorrente alla loro rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051 c.c., a titolo della responsabilità oggettiva contemplata da quest'altra disposizione
(v. Cass. SS.UU. 30.6.2022 n. 20943), per cui il soggetto titolare della gestione (che sia lo stesso ente proprietario o,
com'è nel caso di specie, il soggetto terzo a cui il proprietario l'ha affidata), indipendentemente dalla sua condotta, risponde comunque dei danni che gli utenti dimostrino di avere riportato in relazione di derivazione causale dall'anomalia stradale, ove non sia il custode a dimostrare che l'evento lesivo sia dipeso da caso fortuito.
5 Questo si identifica con un evento naturale esulante dalla condotta del custode, <
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (Cass. SS.UU. n. 20943/2022), al quale sono assimilati il fatto di un terzo e il fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, tutte le volte che, come nel caso dell'anomalia stradale di cui qui in sostanza si tratta, il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento di fattori esterni,
bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
comma 1, c.c.>>, impone <
dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>, tale che,
<
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo,
può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, <
stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
6 accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro>> (Cass. 23.5.2022 n.
16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.>> (ancora Cass. n.
999/2014).
Ebbene - in disparte la contraddizione in termini insita nella prospettazione delle modalità di accadimento dell'evento dannoso di cui all'atto di citazione, di una caduta determinata da un
<
colloso>>, il quale, per comune esperienza, avrebbe piuttosto dovuto conferire alla superficie stradale il carattere esattamente contrario di una eccessiva aderenza –dalle deposizioni rese dai testi escussi – addotti dall'attrice - il marito, che era con lei al momento del sinistro, ed un dipendente della addetto alle tumulazioni, che ha egli pure CP_1
direttamente assistito al sinistro, è risultato che la è Pt_1
in realtà scivolata in quanto ha messo uno o entrambi i piedi su una o più delle ghiande e/o piccole pigne di cui il viale era cosparso - come si vede altresì rappresentato nella fotografia da essa versata in atti - le quali ha riferito l'operatore cimiteriale che incessantemente cadevano dagli alberi che contornavano tutti i viali del cimitero ed erano costantemente presenti al suolo in qualche misura, per quanto gli addetti della
7 provvedessero regolarmente a spazzarle via;
lo CP_1
stesso marito dell'attrice ha dichiarato: <
e percorrevamo i viali del cimitero che erano cosparsi di piccole pigne di forma rotonda cadute dagli alberi;
noi eravamo attenti a scansarle, ma ad un certo punto mia moglie è scivolata su queste pigne>>.
Consegue che a determinare tale caduta è stata in effetti una distrazione della , che ad un certo momento ha omesso di Pt_1
mettere nel suo incedere l'attenzione richiesta dalla inevitabile presenza delle ghiande e/o piccole pigne di cui la stessa era perfettamente consapevole;
cosicché deve ritenersi che tale suo colpevole comportamento arrivi nella specie proprio ad elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé solo come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni del luogo a mera occasione.
Di modo che la domanda attorea va rigettata siccome infondata e tuttavia la controvertibilità della questione, a fronte delle oscillazioni che la giurisprudenza di legittimità ha fatto registrare dall'epoca della introduzione del giudizio all'attualità, giustifica l'integrale compensazione delle spese di causa fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e del CP_2
8 Andria, in persona del Sindaco in carica, così provvede,
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Trani, 9.8.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c. come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 14.4.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 497 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqua Laura Di Parte_1
Pilato, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE E CHIAMANTE IN CAUSA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Guaccero, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato Controparte_2
e difeso dal proprio Ufficio Avvocatura, in persona dell'avv. Stefania Petruzzelli, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato costituito in giudizio
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 28.01.2022, l'attrice ha quivi convenuto la
[...]
deducendo quanto segue. CP_1
La società convenuta è affidataria, in concessione, della gestione del cimitero comunale di Andria;
il giorno 9.6.2020,
intorno alle ore 9.30, la percorreva a piedi il viale Pt_1
Calvario all'interno di detto cimitero, allorché perdeva l'equilibrio <
presenza di materiale colloso dovuto a residui di alberi di pino>>; di conseguenza cadeva al suolo, così riportando
<> di sinistra,
per tale diagnosticata presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, che ha comportato un periodo di invalidità temporanea
2 e, all'esito, invalidità permanente, con la connessa necessità
di esborsi per spese mediche;
tali danni vanno imputati alla società convenuta a titolo della responsabilità da custodia che ex 2051 c.c. le fa carico quale gerente del cimitero le cui condizioni di pericolosità hanno dato luogo all'evento dannoso per cui è causa;
nessun esito hanno avuto i tentativi di definire bonariamente la controversia previamente esperiti.
La chiede pertanto condannarsi la al pagamento Pt_1 CP_1
in suo favore della complessiva somma di € 32.124,00, di cui €
31.686,00 per risarcimento del danno biologico ed € 438,00 per risarcimento del danno costituito dalle spese mediche necessitate dal danno biologico, <
monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo>>.
La resiste con comparsa di risposta tempestivamente CP_1
depositata il 10.5.2022, con la quale, riconosciuto l'affidamento a sé, da parte del del cimitero Controparte_2
comunale, declina tuttavia ogni propria responsabilità per radicale carenza di legittimazione passiva, per ciò che la relazione di custodia con la cosa perniciosa invocata dall'attrice non ricorre in capo ad essa convenuta, bensì in capo al quale proprietario del cimitero. CP_2
A fronte di tali difese, all'udienza del 30.5.2022, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti,
l'attrice ha ritualmente chiesto di poter chiamare in causa il e a tanto è stata autorizzata con ordinanza in Controparte_2
3 pari data.
A seguito della regolare notifica dell'atto di chiamata, il
24.6.2022, si è quindi costituito in giudizio anche l'ente civico, con comparsa di risposta del pari tempestivamente depositata l'8.11.2022, con cui essa pure eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo della obbligazione risarcitoria dedotta in causa, facenti capo non all'Amministrazione, bensì
alla quale affidataria della gestione del cimitero CP_1
comunale e così gravata essa da ogni relativo onere di manutenzione e di ogni responsabilità suscettibile di derivare dalle condizioni della struttura in sua gestione esclusiva, e comunque contestando l'avversa pretesa sia per l'an, l'evento dannoso trovando esclusiva causa in una condotta colpevolmente disattenta dell'attrice, sia per il quantum.
Il documentato e incontroverso affidamento in gestione esclusiva alla dell'area cimiteriale luogo del sinistro CP_1
occorso, di proprietà del , comporta che incombe sulla CP_2
gerente - e non sull'Amministrazione comunale, che il rapporto concessorio inter partes esclude da ogni relazione di fatto con la struttura oggetto di concessione - l'onere della custodia,
fra l'altro, delle parti destinate alla viabilità pubblica,
donde la sua responsabilità per tutti i danni che possano derivare agli utenti da condizioni di pericolosità in cui esse vengano a versare.
Tale responsabilità può esserle ascritta sia in forza dell'art. 4 2043 sia in forza dell'art. 2051 c.c. (v. Cass. 20.1.2014 n.
999, nella analoga materia delle anomalie afferenti alla rete viaria cittadina).
Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dimostrazione dall'utente di avere subito danni per effetto dell'anomalia stradale, in quanto il soggetto gestore della strada (in questo caso la concessionaria, in sostituzione dell'ente proprietario della stessa) ha tenuto una condotta omissiva degli obblighi di vigilanza e manutenzione della pubblica via che integrano il contenuto della custodia che inerisce all'incarico di gestione
(nella specie;
così come inerisce alla proprietà nella diversa ipotesi della gestione diretta da parte del proprietario) e a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente le anomalie prodottesi per il tempo occorrente alla loro rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051 c.c., a titolo della responsabilità oggettiva contemplata da quest'altra disposizione
(v. Cass. SS.UU. 30.6.2022 n. 20943), per cui il soggetto titolare della gestione (che sia lo stesso ente proprietario o,
com'è nel caso di specie, il soggetto terzo a cui il proprietario l'ha affidata), indipendentemente dalla sua condotta, risponde comunque dei danni che gli utenti dimostrino di avere riportato in relazione di derivazione causale dall'anomalia stradale, ove non sia il custode a dimostrare che l'evento lesivo sia dipeso da caso fortuito.
5 Questo si identifica con un evento naturale esulante dalla condotta del custode, <
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (Cass. SS.UU. n. 20943/2022), al quale sono assimilati il fatto di un terzo e il fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, tutte le volte che, come nel caso dell'anomalia stradale di cui qui in sostanza si tratta, il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento di fattori esterni,
bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
comma 1, c.c.>>, impone <
dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>, tale che,
<
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo,
può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, <
stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
6 accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro>> (Cass. 23.5.2022 n.
16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.>> (ancora Cass. n.
999/2014).
Ebbene - in disparte la contraddizione in termini insita nella prospettazione delle modalità di accadimento dell'evento dannoso di cui all'atto di citazione, di una caduta determinata da un
<
colloso>>, il quale, per comune esperienza, avrebbe piuttosto dovuto conferire alla superficie stradale il carattere esattamente contrario di una eccessiva aderenza –dalle deposizioni rese dai testi escussi – addotti dall'attrice - il marito, che era con lei al momento del sinistro, ed un dipendente della addetto alle tumulazioni, che ha egli pure CP_1
direttamente assistito al sinistro, è risultato che la è Pt_1
in realtà scivolata in quanto ha messo uno o entrambi i piedi su una o più delle ghiande e/o piccole pigne di cui il viale era cosparso - come si vede altresì rappresentato nella fotografia da essa versata in atti - le quali ha riferito l'operatore cimiteriale che incessantemente cadevano dagli alberi che contornavano tutti i viali del cimitero ed erano costantemente presenti al suolo in qualche misura, per quanto gli addetti della
7 provvedessero regolarmente a spazzarle via;
lo CP_1
stesso marito dell'attrice ha dichiarato: <
e percorrevamo i viali del cimitero che erano cosparsi di piccole pigne di forma rotonda cadute dagli alberi;
noi eravamo attenti a scansarle, ma ad un certo punto mia moglie è scivolata su queste pigne>>.
Consegue che a determinare tale caduta è stata in effetti una distrazione della , che ad un certo momento ha omesso di Pt_1
mettere nel suo incedere l'attenzione richiesta dalla inevitabile presenza delle ghiande e/o piccole pigne di cui la stessa era perfettamente consapevole;
cosicché deve ritenersi che tale suo colpevole comportamento arrivi nella specie proprio ad elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé solo come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni del luogo a mera occasione.
Di modo che la domanda attorea va rigettata siccome infondata e tuttavia la controvertibilità della questione, a fronte delle oscillazioni che la giurisprudenza di legittimità ha fatto registrare dall'epoca della introduzione del giudizio all'attualità, giustifica l'integrale compensazione delle spese di causa fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e del CP_2
8 Andria, in persona del Sindaco in carica, così provvede,
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Trani, 9.8.2025
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dott. Nicola Milillo
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