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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUGA Parte_1 C.F._1
CARLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ALESSI, 16 C.F._2
23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI CP_1 C.F._3
CORRADO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
COLONNELLO ALESSI 15 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza del 27.11.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.10.2011 in Sondrio (SO) e contraevano Parte_1 Per_1
matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sondrio (SO), atto n. 29, p. I, anno 2011).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (02.01.2014) e (24.09.2015). Per_2 Per_3
2. Con ricorso congiunto depositato in data 06.08.2024, e Parte_1 Per_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
2.1 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 07.08.2024.
3. All'udienza del 27.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto delle figlie minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno pagina 2 di 6 formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti con matrimonio celebrato il Per_1
01.10.2011 a Sondrio (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 29, p. I, anno 2011; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondrio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
pagina 3 di 6 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- I coniugi, entrambi economicamente autonomi e indipendenti, non chiedono l'uno all'altro alcun contributo per il proprio mantenimento;
- La casa coniugale sita in Sondrio, in via Brennero n. 9 (distinta al Catasto
Fabbricati a F. 32 con il mapp. 700, sub. 12), nonché il box di pertinenza della stessa (distinto al Catasto Fabbricati a F.32 con il mapp. 745, sub.3), di proprietà esclusiva della NOa , sono assegnati alla medesima;
Parte_1
- Il NO si impegna a trasferire, senza ritardo, la propria residenza;
Parte_2
- L'auto tipo Citroen C3 Picasso - TG: ET444GF rimarrà in uso alla NOa
[...]
mentre l'auto tipo Volkswagn Golf - TG: EH374MG rimarrà in uso al Pt_1
NO : Parte_2
- I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato;
- Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre nell'abitazione di Sondrio in via Brennero n.
9. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che le riguardano relativamente alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
- Il NO contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando Parte_2
alla madre la somma mensile pari ad € 250,00 per ciascuna figlia e, quindi, complessivamente la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per le figlie sarà percepito interamente dalla NOa;
Parte_1
- Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori (mediche, scolastiche, sportive, artistiche, ricreative, di svago) sono poste a carico dei genitori nella pagina 4 di 6 misura del 50% ciascuno. Dette spese saranno documentate e preventivamente concordate, salvo urgenze non programmabili;
- Il contributo al mantenimento delle figlie minori dovrà essere versato dal padre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la banca Credit Agricole Italia s.p.a intestato alla madre, IBAN:
[...], mentre la quota di spese straordinarie di competenza di ciascun genitore, andrà rimborsata a quello che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso;
- Il padre terrà con sé le figlie minori il martedì e il venerdì di ogni settimana a partire dalle ore 18.00 e il mattino seguente le accompagnerà a scuola (nei periodi di vacanze scolastiche il mercoledì mattina le accompagnerà dai nonni o presso le strutture devo svolgono le loro attività estive, mentre il sabato mattina le accompagnerà dalla madre nella casa di via Brennero, 9- Sondrio). Le terrà, inoltre, con sé due fine settimana al mese (alternati con la madre) dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00.
- Durante le festività natalizie le figlie staranno con il padre per un periodo di giorni
7 consecutivi, durate le vacanze pasquali per un periodo di giorni 4 consecutivi e durante le vacanze estive per un peridio di giorni 15 consecutivi. I periodi in parola, che comprenderanno, tra l'altro, ad anni alterni le giornate di Natale e
Pasqua, verranno dettagliatamente concordati di volta in volta fra i genitori, i quali, in accordo fra loro, potranno modificarli compatibilmente con gli impegni delle figlie e gli interessi preminenti delle medesime;
- Le bambine attualmente frequentano la scuola elementare E. Paini in Sondrio. La mattina sono accompagnate a scuola dal padre che potrà continuare a farlo, mentre al termine delle lezioni vengono ritirate, dal lunedì al giovedì, dalla nonna materna, mentre il venerdì dai nonni paterni. Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì vengono accudite dalla nonna materna, mentre nei pomeriggi di martedì e venerdì sono accudite dai nonni paterni. Durante i periodi di vacanza le bambine,
pagina 5 di 6 quando i genitori sono impegnati nelle proprie attività lavorative, vengono accudite dai nonni e frequentano varie strutture estive. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUGA Parte_1 C.F._1
CARLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ALESSI, 16 C.F._2
23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI CP_1 C.F._3
CORRADO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
COLONNELLO ALESSI 15 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza del 27.11.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.10.2011 in Sondrio (SO) e contraevano Parte_1 Per_1
matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sondrio (SO), atto n. 29, p. I, anno 2011).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (02.01.2014) e (24.09.2015). Per_2 Per_3
2. Con ricorso congiunto depositato in data 06.08.2024, e Parte_1 Per_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
2.1 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 07.08.2024.
3. All'udienza del 27.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto delle figlie minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno pagina 2 di 6 formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti con matrimonio celebrato il Per_1
01.10.2011 a Sondrio (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 29, p. I, anno 2011; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondrio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
pagina 3 di 6 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- I coniugi, entrambi economicamente autonomi e indipendenti, non chiedono l'uno all'altro alcun contributo per il proprio mantenimento;
- La casa coniugale sita in Sondrio, in via Brennero n. 9 (distinta al Catasto
Fabbricati a F. 32 con il mapp. 700, sub. 12), nonché il box di pertinenza della stessa (distinto al Catasto Fabbricati a F.32 con il mapp. 745, sub.3), di proprietà esclusiva della NOa , sono assegnati alla medesima;
Parte_1
- Il NO si impegna a trasferire, senza ritardo, la propria residenza;
Parte_2
- L'auto tipo Citroen C3 Picasso - TG: ET444GF rimarrà in uso alla NOa
[...]
mentre l'auto tipo Volkswagn Golf - TG: EH374MG rimarrà in uso al Pt_1
NO : Parte_2
- I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato;
- Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre nell'abitazione di Sondrio in via Brennero n.
9. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che le riguardano relativamente alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
- Il NO contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando Parte_2
alla madre la somma mensile pari ad € 250,00 per ciascuna figlia e, quindi, complessivamente la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per le figlie sarà percepito interamente dalla NOa;
Parte_1
- Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori (mediche, scolastiche, sportive, artistiche, ricreative, di svago) sono poste a carico dei genitori nella pagina 4 di 6 misura del 50% ciascuno. Dette spese saranno documentate e preventivamente concordate, salvo urgenze non programmabili;
- Il contributo al mantenimento delle figlie minori dovrà essere versato dal padre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la banca Credit Agricole Italia s.p.a intestato alla madre, IBAN:
[...], mentre la quota di spese straordinarie di competenza di ciascun genitore, andrà rimborsata a quello che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso;
- Il padre terrà con sé le figlie minori il martedì e il venerdì di ogni settimana a partire dalle ore 18.00 e il mattino seguente le accompagnerà a scuola (nei periodi di vacanze scolastiche il mercoledì mattina le accompagnerà dai nonni o presso le strutture devo svolgono le loro attività estive, mentre il sabato mattina le accompagnerà dalla madre nella casa di via Brennero, 9- Sondrio). Le terrà, inoltre, con sé due fine settimana al mese (alternati con la madre) dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00.
- Durante le festività natalizie le figlie staranno con il padre per un periodo di giorni
7 consecutivi, durate le vacanze pasquali per un periodo di giorni 4 consecutivi e durante le vacanze estive per un peridio di giorni 15 consecutivi. I periodi in parola, che comprenderanno, tra l'altro, ad anni alterni le giornate di Natale e
Pasqua, verranno dettagliatamente concordati di volta in volta fra i genitori, i quali, in accordo fra loro, potranno modificarli compatibilmente con gli impegni delle figlie e gli interessi preminenti delle medesime;
- Le bambine attualmente frequentano la scuola elementare E. Paini in Sondrio. La mattina sono accompagnate a scuola dal padre che potrà continuare a farlo, mentre al termine delle lezioni vengono ritirate, dal lunedì al giovedì, dalla nonna materna, mentre il venerdì dai nonni paterni. Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì vengono accudite dalla nonna materna, mentre nei pomeriggi di martedì e venerdì sono accudite dai nonni paterni. Durante i periodi di vacanza le bambine,
pagina 5 di 6 quando i genitori sono impegnati nelle proprie attività lavorative, vengono accudite dai nonni e frequentano varie strutture estive. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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