Versione
30 luglio 1978
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30 dicembre 1998
30 dicembre 1998
Art. 61. (Acquirente dell'immobile locato)
La facolta' di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59 non puo' essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finche' non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'acquisto.
Il termine e' ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente e' in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita' ovvero se l'acquirente e' cittadino emigrato in un paese straniero in qualita' di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.
Quando l'immobile e' stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
La facolta' di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59 non puo' essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finche' non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'acquisto.
Il termine e' ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente e' in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita' ovvero se l'acquirente e' cittadino emigrato in un paese straniero in qualita' di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.
Quando l'immobile e' stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
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- 1. Espropriazione, destinazione urbanistica, certificato, errore, danni, risarcimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2014 · 2.3898034
Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/1988, n. 2975Provvedimento: Con riguardo alla compravendita immobiliare con riserva della proprietà a favore del venditore sino al pagamento dell'intero prezzo, pattuito in rate da pagarsi in termine differito (cosiddetta vendita a rate), l'effetto traslativo della proprietà opera ex nunc con il pagamento integrale del prezzo al momento del pagamento dell'ultima rata di esso. Ne consegue che solo da tale momento inizia a decorrere il termine di due anni (o di uno) dalla data dell'acquisto per atto tra vivi dell'immobile locato, al quale l'art. 61 della legge n. 392 del 1978 subordina l'Esercizio, da parte del nuovo locatore, della facoltà di recesso prevista dal precedente art. 59 n. 1. ( V 2167/80, mass n 405833).*Leggi di più...
- locazione·
- recesso·
- condizione dell'azione·
- ammissibilità·
- a rate con riserva di proprietà·
- vendita·
- legge cosiddetta sull'equo canone·
- applicabilità·
- singole specie di vendita·
- acquirente dell'immobile locato·
- necessità·
- disciplina transitoria·
- decorrenza in corso di causa fino alla pronuncia di merito di secondo grado·
- termine dilatorio dallo acquisto·
- immobili adibiti ad uso abitativo