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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR DE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
AR DE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
Controparte_3
CONVENUTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni di parte attrice:
“Revocare dell'assegno di mantenimento diretto a favore dei figli e da parte CP_2 Controparte_1 del padre di anni 26 e 28, il primo occupato con contratto a tempo indeterminato e il secondo privo di
pagina 1 di 4 occupazione e iscritto da 9 anni all'università (non si sa se già laureato o meno).
Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/11/2024, chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 392 del 9/3/2022 del Tribunale di Vicenza pronunciata nei confronti dell'ex moglie , in base alla quale veniva stabilita la contribuzione al Controparte_3 mantenimento ordinario per i due figli e , maggiorenni ma non CP_2 Controparte_1 economicamente autosufficienti, non coabitanti con nessuno dei due genitori, la somma mensile di euro
200,00 per ciascun figlio da parte di ciascun genitore, con contribuzione al 50% per le spese straordinarie. La chiesta modifica aveva ad oggetto la revoca del mantenimento da parte del padre, stante l'intervenuta e sopravvenuta indipendenza economica dei figli.
L'attore esponeva che se da un canto il figlio (nato l'[...]), di anni ventisei, risultava aver CP_1 trovato una stabile occupazione con contratto indeterminato per la conceria UB già da due anni,
d'altro canto il figlio (nato il [...]), di anni ventotto, risultava privo di occupazione e non CP_2 effettivamente impiegato in attività di studio, dovendosi allora applicare la diffusa giurisprudenza di legittimità volta ad escludere qualsiasi forma di contribuzione in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente anche allorché egli abbia rinunciato di fatto a trovare una stabile occupazione od a concludere un percorso di studio professionalizzante, dopo molti anni.
Alla udienza di comparizione parti del 20/2/2025 il Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica nei confronti di e dichiarava la loro contumacia e accoglieva CP_1 Controparte_2 la richiesta del procuratore di parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti della madre
. Controparte_3
Alla successiva udienza del 22/5/2025 veniva sentita la parte personalmente ed Parte_1 all'esito il Giudice Relatore disponeva un rinvio affinché venisse documentato il perfezionamento della notifica a . Controparte_3
Alla udienza del 19/6/2025, verificata la regolarità della notifica eseguita a seguito di integrazione del contraddittorio, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di e rinviava la Controparte_3 causa al 30/10/2025, udienza sostituita con il deposito di note scritte, per la rimessione al Collegio, assegnando a ritroso i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito rimetteva al
Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * * pagina 2 di 4 Le conclusioni di parte attrice vanno accolte per le ragioni che seguono.
Nonostante la disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex moglie dell'attore CP_3
, né lei né i figli altresì convenuti e hanno ritenuto di
[...] CP_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, con ciò evidentemente rinunciando a rappresentare una situazione di fatto differente da quella proposta da . Parte_1
Sicché, tenuto conto che dalla documentazione prodotta in giudizio da quest'ultimo, effettivamente risulta che il figlio è attualmente impiegato in un'attività lavorativa con contratto a tempo CP_1 indeterminato dall'1/9/2022 presso la Conceria UB S.p.A. in Arzignano, occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 3 attore) mentre il figlio non risulta impiegato in alcuna attività lavorativa, CP_2 nonostante l'età di ventotto anni (cfr. doc. 2 attore).
Per tali ragioni, va allora correttamente dato seguito all'orientamento giurisprudenziale diffuso che sancisce la revoca del contributo al mantenimento da parte del genitore.
In effetti, nessun dubbio circa la revoca dell'assegno disposto in sede divorzile in favore del figlio
, attesa la prova documentale offerta della sopravvenuta carenza dei presupposti per riceverlo CP_1
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/09/2025, n. 25535).
Quanto alla chiesta revoca dell'assegno disposto in favore del figlio non può che disporsi CP_2 parimenti in senso favorevole, ritenendosi il difetto dei presupposti per ottenere l'assegno provato per presunzioni da parte del padre attore, anche per decorso del tempo, considerato il fatto che il figlio ha ampiamente superato la soglia della maggiore età (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/09/2025, n.
25622: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne, è possibile fare ricorso a presunzioni, tra le quali assume rilievo quella connessa all'età del beneficiario. Tale presunzione non comporta un affievolimento del diritto al mantenimento, ma rappresenta piuttosto una semplificazione sul piano probatorio a favore del genitore. Quest'ultimo può infatti avvalersi di presunzioni — in particolare di quella fondata sul decorso del tempo — che possono operare sia a sostegno sia in senso contrario al permanere del diritto al mantenimento, a seconda che il figlio sia prossimo o, al contrario, ormai lontano dalla minore età”).
Non solo.
Come detto ha scelto di non costituirsi in giudizio, dovendosi allora ritenere Controparte_2 non superata la presunzione operante ed in base alla quale, raggiunta la maggiore età, il figlio si presume essere idoneo a produrre reddito (cfr. Tribunale Napoli, Sez. I, Sentenza, 10/08/2025, n. 7639:
“Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il giudice può disporre un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente. La prova della non autosufficienza economica del figlio spetta al richiedente, che deve dimostrare di aver curato con impegno la propria pagina 3 di 4 preparazione professionale e di aver operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che necessita di prova contraria per essere vinta”).
Peraltro, sentito sul punto dal Giudice, l'attore ha dichiarato che il figlio parrebbe lavorare CP_2 saltuariamente come cameriere e aver terminato gli esami del corso di laurea in ingegneria, a cui è iscritto da molti anni, sicché a maggior ragione, incontrastate dai convenuti le dichiarazioni della parte, va confermata la sussistenza della presunzione che egli abbia certamente maturato una più che idonea capacità a produrre reddito, ancorché appaia mancare unicamente il conseguimento della tesi di laurea.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento va allora accolta integralmente.
Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., secondo i parametri del DM 55/2014, valore causa indeterminato a complessità bassa, importi minimi per tutte le fasi atteso il mancato contrasto alla domanda giudiziale, ciò che ha consentito una più contenuta difesa processuale da parte dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda disattesa:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
392 del 9/3/2022 vengano modificate come segue:
- REVOCA l'assegno di mantenimento a carico di disposto in favore dei figli Parte_1
e . Controparte_2 Controparte_1
2. DA , e , in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , che quantifica pari ad Parte_1 euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio del 4/11/2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi IL PRESIDENTE dott. Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR DE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
AR DE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
Controparte_3
CONVENUTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni di parte attrice:
“Revocare dell'assegno di mantenimento diretto a favore dei figli e da parte CP_2 Controparte_1 del padre di anni 26 e 28, il primo occupato con contratto a tempo indeterminato e il secondo privo di
pagina 1 di 4 occupazione e iscritto da 9 anni all'università (non si sa se già laureato o meno).
Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/11/2024, chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 392 del 9/3/2022 del Tribunale di Vicenza pronunciata nei confronti dell'ex moglie , in base alla quale veniva stabilita la contribuzione al Controparte_3 mantenimento ordinario per i due figli e , maggiorenni ma non CP_2 Controparte_1 economicamente autosufficienti, non coabitanti con nessuno dei due genitori, la somma mensile di euro
200,00 per ciascun figlio da parte di ciascun genitore, con contribuzione al 50% per le spese straordinarie. La chiesta modifica aveva ad oggetto la revoca del mantenimento da parte del padre, stante l'intervenuta e sopravvenuta indipendenza economica dei figli.
L'attore esponeva che se da un canto il figlio (nato l'[...]), di anni ventisei, risultava aver CP_1 trovato una stabile occupazione con contratto indeterminato per la conceria UB già da due anni,
d'altro canto il figlio (nato il [...]), di anni ventotto, risultava privo di occupazione e non CP_2 effettivamente impiegato in attività di studio, dovendosi allora applicare la diffusa giurisprudenza di legittimità volta ad escludere qualsiasi forma di contribuzione in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente anche allorché egli abbia rinunciato di fatto a trovare una stabile occupazione od a concludere un percorso di studio professionalizzante, dopo molti anni.
Alla udienza di comparizione parti del 20/2/2025 il Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica nei confronti di e dichiarava la loro contumacia e accoglieva CP_1 Controparte_2 la richiesta del procuratore di parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti della madre
. Controparte_3
Alla successiva udienza del 22/5/2025 veniva sentita la parte personalmente ed Parte_1 all'esito il Giudice Relatore disponeva un rinvio affinché venisse documentato il perfezionamento della notifica a . Controparte_3
Alla udienza del 19/6/2025, verificata la regolarità della notifica eseguita a seguito di integrazione del contraddittorio, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di e rinviava la Controparte_3 causa al 30/10/2025, udienza sostituita con il deposito di note scritte, per la rimessione al Collegio, assegnando a ritroso i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito rimetteva al
Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * * pagina 2 di 4 Le conclusioni di parte attrice vanno accolte per le ragioni che seguono.
Nonostante la disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex moglie dell'attore CP_3
, né lei né i figli altresì convenuti e hanno ritenuto di
[...] CP_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, con ciò evidentemente rinunciando a rappresentare una situazione di fatto differente da quella proposta da . Parte_1
Sicché, tenuto conto che dalla documentazione prodotta in giudizio da quest'ultimo, effettivamente risulta che il figlio è attualmente impiegato in un'attività lavorativa con contratto a tempo CP_1 indeterminato dall'1/9/2022 presso la Conceria UB S.p.A. in Arzignano, occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 3 attore) mentre il figlio non risulta impiegato in alcuna attività lavorativa, CP_2 nonostante l'età di ventotto anni (cfr. doc. 2 attore).
Per tali ragioni, va allora correttamente dato seguito all'orientamento giurisprudenziale diffuso che sancisce la revoca del contributo al mantenimento da parte del genitore.
In effetti, nessun dubbio circa la revoca dell'assegno disposto in sede divorzile in favore del figlio
, attesa la prova documentale offerta della sopravvenuta carenza dei presupposti per riceverlo CP_1
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/09/2025, n. 25535).
Quanto alla chiesta revoca dell'assegno disposto in favore del figlio non può che disporsi CP_2 parimenti in senso favorevole, ritenendosi il difetto dei presupposti per ottenere l'assegno provato per presunzioni da parte del padre attore, anche per decorso del tempo, considerato il fatto che il figlio ha ampiamente superato la soglia della maggiore età (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/09/2025, n.
25622: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne, è possibile fare ricorso a presunzioni, tra le quali assume rilievo quella connessa all'età del beneficiario. Tale presunzione non comporta un affievolimento del diritto al mantenimento, ma rappresenta piuttosto una semplificazione sul piano probatorio a favore del genitore. Quest'ultimo può infatti avvalersi di presunzioni — in particolare di quella fondata sul decorso del tempo — che possono operare sia a sostegno sia in senso contrario al permanere del diritto al mantenimento, a seconda che il figlio sia prossimo o, al contrario, ormai lontano dalla minore età”).
Non solo.
Come detto ha scelto di non costituirsi in giudizio, dovendosi allora ritenere Controparte_2 non superata la presunzione operante ed in base alla quale, raggiunta la maggiore età, il figlio si presume essere idoneo a produrre reddito (cfr. Tribunale Napoli, Sez. I, Sentenza, 10/08/2025, n. 7639:
“Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il giudice può disporre un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente. La prova della non autosufficienza economica del figlio spetta al richiedente, che deve dimostrare di aver curato con impegno la propria pagina 3 di 4 preparazione professionale e di aver operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che necessita di prova contraria per essere vinta”).
Peraltro, sentito sul punto dal Giudice, l'attore ha dichiarato che il figlio parrebbe lavorare CP_2 saltuariamente come cameriere e aver terminato gli esami del corso di laurea in ingegneria, a cui è iscritto da molti anni, sicché a maggior ragione, incontrastate dai convenuti le dichiarazioni della parte, va confermata la sussistenza della presunzione che egli abbia certamente maturato una più che idonea capacità a produrre reddito, ancorché appaia mancare unicamente il conseguimento della tesi di laurea.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento va allora accolta integralmente.
Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., secondo i parametri del DM 55/2014, valore causa indeterminato a complessità bassa, importi minimi per tutte le fasi atteso il mancato contrasto alla domanda giudiziale, ciò che ha consentito una più contenuta difesa processuale da parte dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda disattesa:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
392 del 9/3/2022 vengano modificate come segue:
- REVOCA l'assegno di mantenimento a carico di disposto in favore dei figli Parte_1
e . Controparte_2 Controparte_1
2. DA , e , in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , che quantifica pari ad Parte_1 euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio del 4/11/2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi IL PRESIDENTE dott. Elena Sollazzo
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