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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 29.01.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 2464/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Navarro Adele Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2023, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 508/88 e della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L.104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione, da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott.ssa , per aver sottostimato il quadro patologico della ricorrente, Persona_1
deducendo altresì un aggravamento delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita peritale del 18.10.2022, come da documentazione medica in atti.
Nella presente fattispecie, alla luce della non esaustività dell'elaborato peritale redatto nella fase di
ATP ed della successiva documentazione medica depositata dalla ricorrente, si è reputato necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando il Ctu dott. Per_2
.
[...]
Orbene, depositato l'elaborato peritale in data 21.10.2024, il CTU, Dott. , ha posto Persona_2 la seguente diagnosi: ''Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale rallentamento ideo-motorio di tipo senile. Artropatia artrosica polidistrettuale a moderata incidenza funzionale. Diabete mellito tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali”, una “IRC in trattamento conservativo”, una
“Allegata cardiopatia ischemica cronica in buon compenso emodinamico”, una “Modesta ipoacusia
e una maculopatia senile bilaterale, già trattata con antiVEGF” (cfr. pg. 9 della CTU).
In particolare, il CTU, pur riconoscendo in capo alla ricorrente un significativo complesso patologico e menomativo, ha concluso nel senso di ritenere allo stato ancora sussistente il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, giacché anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo è emerso che ''non risulta impedita la possibilità di compiere, senza adeguata assistenza, quegli atti interdipendenti e complementari del quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico, effettuazione di acquisti e compere, possibilità di effettuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso e che pertanto, allo stato la periziata non si trovi nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita'' (cfr. pg. 9 e 10 della CTU).
Il CTU ha, poi, ritenuto non sussistente in capo all'opponente i requisiti di legge ai fini del riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92.
Le conclusioni medico – legali del CTU, non oggetto di specifica contestazione della parte opponente, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive , dettagliate e basate su di un attento esame clinico oltre che della documentazione sanitaria in atti .
L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 508/88 né la condizione di disabilità di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesti ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 508/88 e della condizione di cui all'art. 3, c. 3,
L.104/92;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola