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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 6615/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 15/11/2024 e presentato dai coniugi e con gli avv.ti GINALDI FRANCESCA Parte_1 Parte_2
(c.f. ) e TOMBACCO MARTINA (c.f. , C.F._1 C.F._2
VIA UMBERTO I, 20/1 31046 ODERZO
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 06/05/2007 a PIEVE DI CADORE (BL).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
20.12.2024, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 03.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6615/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il
06/05/2007 da (C.F. ) n. a SAN Parte_1 C.F._3
DONÀ DI PIAVE (VE) il 08/08/1959 e (C.F. Parte_2
) n. a VITTORIO VENETO (TV) il 13/01/1954 e C.F._4
trascritto al n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI CADORE alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“il sig. riconosce e corrisponde alla sig.ra che Pt_2 Parte_1
accetta, a titolo di contributo al mantenimento liquidato in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della legge sul divorzio, la somma di euro 130.000,00, che verrà corrisposta tramite bonifico bancario entro 5 giorni dal deposito della sentenza di divorzio. Per l'effetto le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIEVE DI CADORE
(BL) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 7/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi