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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/11/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO SS Presidente
Dott.ssa EL ET Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 273/2025 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F.: ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 12.09.1979 residente in [...] Frazione Sant'Antonio n. 42
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
residente in [...], Località Ronchi Inf. n. 1 Frazione Salto
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mara GRISOLANO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuorgnè, Piazza della Resistenza n. 5, giusta delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“che le parti, in attesa del pronunciamento dell'Ill.mo Tribunale, ritiene efficaci e vincolanti sin
dalla data del deposito del presente ricorso.
1. Le parti hanno sistemazioni abitative autonome e distinte.
La Signora vive nella casa di proprietà esclusiva, già casa Parte_1
coniugale, assegnatale in sede di separazione, unitamente al figlio Il Signor Per_1 [...]
vive nella casa dei propri genitori. Persona_2
2. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1
collocazione principale presso la mamma, di cui seguirà la residenza anagrafica.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei
relativi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei
genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Salvo diverso accordo tra le parti e come già ora accade, i coniugi si accorderanno nella gestione
del figlio in modo tale da poterlo accudire, ove possibile, pariteticamente durante il mese e si
organizzeranno, di volta in volta, sia in base ai reciproci impegni lavorativi sia in ordine agli
impegni scolastici e sportivo/ludici del figlio.
Ferma dunque detta disponibilità le parti concordano, in ogni caso, che il figlio trascorrerà con il
papà:
- settimanalmente, un giorno a settimana (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola sino
alle 21.00 quando verrà riaccompagnato presso la casa della mamma, con possibilità di
pernottamento presso la casa del papà secondo i desiderata di Come detto sopra, le parti Per_1
potranno concordare con il gradimento del figlio un giorno ulteriore quantomeno nella settimana
in cui il week end sarà di competenza della mamma. - alternativamente con ciascun genitore, i fine settimana da intendersi dal venerdì dall'uscita di
scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 con rientro nella casa materna.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, il figlio trascorrerà poi alternativamente
con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive 15 giorni, anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità
di restare con durante il rispettivo periodo di ferie. In difetto di accordo il minore Per_1
trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto
negli anni dispari. Il periodo di ferie s'intende quello compreso tra la fine delle lezioni scolastiche
e la loro ripresa.
- durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno
di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio), con
possibilità di alternare i giorni del 24/12 e del 25/12 e metà delle vacanze pasquali comprendenti,
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà di per quanto Per_1
attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e
rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite
infrasettimanali - in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di eventuali festività per Ponti e/o per il
compleanno.
I nonni potranno coadiuvare le parti nella gestione e nell'accudimento di Per_1
3. Il Signor corrisponderà alla Signora Persona_2 Parte_1
entro il giorno 28 del mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 300
[...]
mensili a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio. Per accordo delle parti
l'importo non verrà rivalutato all'Indice ISTAT. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito, a far data dal deposito del presente ricorso, in via
esclusiva, dalla Signora . La domanda di rinnovo verrà dalla Parte_1
stessa presentata in via esclusiva.
Entrambi i coniugi concorreranno invece al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle
spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di ogni
ulteriore spesa straordinaria relativa al figlio.
Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e
sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e
Ordine Avvocati in data 24.6.2016. I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese
straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo
effettuerà in favore dell'altro entro la fine del mese.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano
a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese
deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale
compilazione del modello ISEE.
Le detrazioni fiscali saranno al 100% richieste e godute dalla mamma.
4. Allo stato i coniugi sono autonomi ed indipendenti e dichiarano di nulla pretendere
reciprocamente a titolo di mantenimento.
Per quanto di necessità i coniugi si danno reciproco assenso alle formalità di rilascio e rinnovo
del passaporto e documenti equipollenti anche in relazione al minore.
5. Spese legali compensate.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data
14/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7.02.2025,
[...]
e , hanno premesso che: Parte_1 Persona_2 - hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Castellamonte (TO), in data 15.05.2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.3 Parte II Serie A Anno 2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato il figlio il 24.07.2014 a Cuorgnè; Per_1
- in data 19.07.2021 il Tribunale di Ivrea con decreto n.3378/2021 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è
venuta definitivamente meno.
Il P.M. con provvedimento del 14/10/2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati nel procedimento per la separazione consensuale l'8.07.2021, si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Ivrea in data 19.07.2021 n.3378/2021; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata dalle diverse residenze anagrafiche delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per il mantenimento del figlio minore e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro;
tale accordo, in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) può
essere recepito e ratificato dal collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e celebrato con rito concordatario in Parte_1 Persona_2
Castellamonte (TO) il 15.05.2010, con atto trascritto il 17.5.2010 dall'Ufficiale dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 3, Parte II serie A Anno 2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che hanno sistemazioni abitative autonome e distinte. La Signora vive nella casa di proprietà esclusiva, già Parte_1
casa coniugale, assegnatale in sede di separazione, unitamente al figlio Il Signor Per_1
vive nella casa dei propri genitori. Persona_2
3) dispone che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione principale presso la mamma, di cui seguirà la residenza anagrafica.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Salvo diverso accordo tra le parti e come già ora accade, i coniugi si accorderanno nella gestione del figlio in modo tale da poterlo accudire, ove possibile, pariteticamente durante il mese e si organizzeranno, di volta in volta, sia in base ai reciproci impegni lavorativi sia in ordine agli impegni scolastici e sportivo/ludici del figlio.
Ferma dunque detta disponibilità le parti concordano, in ogni caso, che il figlio trascorrerà con il papà:
- settimanalmente, un giorno a settimana (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle 21.00 quando verrà riaccompagnato presso la casa della mamma, con possibilità di pernottamento presso la casa del papà secondo i desiderata di Per_1
Come detto sopra, le parti potranno concordare con il gradimento del figlio un giorno ulteriore quantomeno nella settimana in cui il week end sarà di competenza della mamma.
- alternativamente con ciascun genitore, i fine settimana da intendersi dal venerdì
dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 con rientro nella casa materna.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, il figlio trascorrerà poi alternativamente con il padre e con la madre: - durante le ferie estive 15 giorni, anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con durante il rispettivo periodo di ferie. In difetto di Per_1
accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari. Il periodo di ferie s'intende quello compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa.
- durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
gennaio), con possibilità di alternare i giorni del 24/12 e del 25/12 e metà delle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà di per Per_1
quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite infrasettimanali - in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di eventuali festività per Ponti
e/o per il compleanno.
I nonni potranno coadiuvare le parti nella gestione e nell'accudimento di Per_1
4) dispone che il Signor corrisponderà alla Signora Persona_2 Pt_1
entro il giorno 28 del mese, a mezzo bonifico bancario, la somma Parte_1
di euro 300 mensili a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio. Per
accordo delle parti l'importo non verrà rivalutato all'Indice ISTAT.
L'assegno unico per la famiglia verrà percepito, a far data dal deposito del presente ricorso, in via esclusiva, dalla Signora . La domanda di Parte_1
rinnovo verrà dalla stessa presentata in via esclusiva. Entrambi i coniugi concorreranno invece al pagamento, nella misura del 50% ciascuno,
delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di ogni ulteriore spesa straordinaria relativa al figlio.
Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale
di Ivrea e Ordine Avvocati in data 24.6.2016. I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà in favore dell'altro entro la fine del mese.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
Le detrazioni fiscali saranno al 100% richieste e godute dalla mamma.
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che allo stato sono autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che per quanto di necessità i coniugi si danno reciproco assenso alle formalità di rilascio e rinnovo del passaporto e documenti equipollenti anche in relazione al minore.
6) Spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
EL ET TO SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO SS Presidente
Dott.ssa EL ET Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 273/2025 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F.: ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 12.09.1979 residente in [...] Frazione Sant'Antonio n. 42
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
residente in [...], Località Ronchi Inf. n. 1 Frazione Salto
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mara GRISOLANO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuorgnè, Piazza della Resistenza n. 5, giusta delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“che le parti, in attesa del pronunciamento dell'Ill.mo Tribunale, ritiene efficaci e vincolanti sin
dalla data del deposito del presente ricorso.
1. Le parti hanno sistemazioni abitative autonome e distinte.
La Signora vive nella casa di proprietà esclusiva, già casa Parte_1
coniugale, assegnatale in sede di separazione, unitamente al figlio Il Signor Per_1 [...]
vive nella casa dei propri genitori. Persona_2
2. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1
collocazione principale presso la mamma, di cui seguirà la residenza anagrafica.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei
relativi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei
genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Salvo diverso accordo tra le parti e come già ora accade, i coniugi si accorderanno nella gestione
del figlio in modo tale da poterlo accudire, ove possibile, pariteticamente durante il mese e si
organizzeranno, di volta in volta, sia in base ai reciproci impegni lavorativi sia in ordine agli
impegni scolastici e sportivo/ludici del figlio.
Ferma dunque detta disponibilità le parti concordano, in ogni caso, che il figlio trascorrerà con il
papà:
- settimanalmente, un giorno a settimana (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola sino
alle 21.00 quando verrà riaccompagnato presso la casa della mamma, con possibilità di
pernottamento presso la casa del papà secondo i desiderata di Come detto sopra, le parti Per_1
potranno concordare con il gradimento del figlio un giorno ulteriore quantomeno nella settimana
in cui il week end sarà di competenza della mamma. - alternativamente con ciascun genitore, i fine settimana da intendersi dal venerdì dall'uscita di
scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 con rientro nella casa materna.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, il figlio trascorrerà poi alternativamente
con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive 15 giorni, anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità
di restare con durante il rispettivo periodo di ferie. In difetto di accordo il minore Per_1
trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto
negli anni dispari. Il periodo di ferie s'intende quello compreso tra la fine delle lezioni scolastiche
e la loro ripresa.
- durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno
di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio), con
possibilità di alternare i giorni del 24/12 e del 25/12 e metà delle vacanze pasquali comprendenti,
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà di per quanto Per_1
attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e
rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite
infrasettimanali - in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di eventuali festività per Ponti e/o per il
compleanno.
I nonni potranno coadiuvare le parti nella gestione e nell'accudimento di Per_1
3. Il Signor corrisponderà alla Signora Persona_2 Parte_1
entro il giorno 28 del mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 300
[...]
mensili a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio. Per accordo delle parti
l'importo non verrà rivalutato all'Indice ISTAT. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito, a far data dal deposito del presente ricorso, in via
esclusiva, dalla Signora . La domanda di rinnovo verrà dalla Parte_1
stessa presentata in via esclusiva.
Entrambi i coniugi concorreranno invece al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle
spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di ogni
ulteriore spesa straordinaria relativa al figlio.
Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e
sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e
Ordine Avvocati in data 24.6.2016. I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese
straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo
effettuerà in favore dell'altro entro la fine del mese.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano
a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese
deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale
compilazione del modello ISEE.
Le detrazioni fiscali saranno al 100% richieste e godute dalla mamma.
4. Allo stato i coniugi sono autonomi ed indipendenti e dichiarano di nulla pretendere
reciprocamente a titolo di mantenimento.
Per quanto di necessità i coniugi si danno reciproco assenso alle formalità di rilascio e rinnovo
del passaporto e documenti equipollenti anche in relazione al minore.
5. Spese legali compensate.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data
14/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7.02.2025,
[...]
e , hanno premesso che: Parte_1 Persona_2 - hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Castellamonte (TO), in data 15.05.2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.3 Parte II Serie A Anno 2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato il figlio il 24.07.2014 a Cuorgnè; Per_1
- in data 19.07.2021 il Tribunale di Ivrea con decreto n.3378/2021 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è
venuta definitivamente meno.
Il P.M. con provvedimento del 14/10/2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati nel procedimento per la separazione consensuale l'8.07.2021, si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Ivrea in data 19.07.2021 n.3378/2021; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata dalle diverse residenze anagrafiche delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per il mantenimento del figlio minore e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro;
tale accordo, in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) può
essere recepito e ratificato dal collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e celebrato con rito concordatario in Parte_1 Persona_2
Castellamonte (TO) il 15.05.2010, con atto trascritto il 17.5.2010 dall'Ufficiale dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 3, Parte II serie A Anno 2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che hanno sistemazioni abitative autonome e distinte. La Signora vive nella casa di proprietà esclusiva, già Parte_1
casa coniugale, assegnatale in sede di separazione, unitamente al figlio Il Signor Per_1
vive nella casa dei propri genitori. Persona_2
3) dispone che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione principale presso la mamma, di cui seguirà la residenza anagrafica.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Salvo diverso accordo tra le parti e come già ora accade, i coniugi si accorderanno nella gestione del figlio in modo tale da poterlo accudire, ove possibile, pariteticamente durante il mese e si organizzeranno, di volta in volta, sia in base ai reciproci impegni lavorativi sia in ordine agli impegni scolastici e sportivo/ludici del figlio.
Ferma dunque detta disponibilità le parti concordano, in ogni caso, che il figlio trascorrerà con il papà:
- settimanalmente, un giorno a settimana (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle 21.00 quando verrà riaccompagnato presso la casa della mamma, con possibilità di pernottamento presso la casa del papà secondo i desiderata di Per_1
Come detto sopra, le parti potranno concordare con il gradimento del figlio un giorno ulteriore quantomeno nella settimana in cui il week end sarà di competenza della mamma.
- alternativamente con ciascun genitore, i fine settimana da intendersi dal venerdì
dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 con rientro nella casa materna.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, il figlio trascorrerà poi alternativamente con il padre e con la madre: - durante le ferie estive 15 giorni, anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con durante il rispettivo periodo di ferie. In difetto di Per_1
accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari. Il periodo di ferie s'intende quello compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa.
- durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
gennaio), con possibilità di alternare i giorni del 24/12 e del 25/12 e metà delle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà di per Per_1
quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite infrasettimanali - in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di eventuali festività per Ponti
e/o per il compleanno.
I nonni potranno coadiuvare le parti nella gestione e nell'accudimento di Per_1
4) dispone che il Signor corrisponderà alla Signora Persona_2 Pt_1
entro il giorno 28 del mese, a mezzo bonifico bancario, la somma Parte_1
di euro 300 mensili a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio. Per
accordo delle parti l'importo non verrà rivalutato all'Indice ISTAT.
L'assegno unico per la famiglia verrà percepito, a far data dal deposito del presente ricorso, in via esclusiva, dalla Signora . La domanda di Parte_1
rinnovo verrà dalla stessa presentata in via esclusiva. Entrambi i coniugi concorreranno invece al pagamento, nella misura del 50% ciascuno,
delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di ogni ulteriore spesa straordinaria relativa al figlio.
Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale
di Ivrea e Ordine Avvocati in data 24.6.2016. I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà in favore dell'altro entro la fine del mese.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
Le detrazioni fiscali saranno al 100% richieste e godute dalla mamma.
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che allo stato sono autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che per quanto di necessità i coniugi si danno reciproco assenso alle formalità di rilascio e rinnovo del passaporto e documenti equipollenti anche in relazione al minore.
6) Spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
EL ET TO SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)