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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1826/2023
Udienza “cartolare” del 10.1.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1826/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione alla ordinanza-ingiunzione emessa dalla Parte_1 Controparte_1
[...]
Parte_2
Massa, emessa in
[...]
data 21.4.2023 e notificata il 4.5.2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._1
Riccardo Carloni (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
sito in Viareggio, Via Repaci n. 16, giusta procura stesa in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F./P.IVA: ) in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale rappresentata in giudizio dal Dirigente del Parte_4 [...]
Controparte_2
, ai sensi dell'art. 6 co. 9 D. lgs. 150/2011 e
[...] Persona_1
del Decreto n. 21518 del 25.9.2024, e domiciliata in Firenze, via di Novoli n. 36 Parte_1
c/o Palazzo Regione Toscana;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “che il Tribunale adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le conclusioni formulate nell'atto di ricorso, di seguito riportate: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in ragione delle circostanziate regioni addotte a fondamento del presente ricorso;
2)
Nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare provvedimento impugnato;
3) In subordine, voglia limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: respingere, perché infondata, in fatto ed in diritto, la domanda dell'attore e confermare l'ordinanza di ingiunzione n. 32/2023/CACCIA del Parte_2 [...]
Parte_5 [...]
Controparte_3 Parte_2 Controparte_4
, con vittoria di spese , onorari e competenze”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 conveniva in giudizio la Parte_3 Pt_1
per la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza–ingiunzione n. 32/2023/Caccia-sede
[...] territoriale di Massa, emessa in data 21.4.2023 e notificata il 4.5.2023, nel merito l'annullamento della medesima e, in subordine, l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata, richiamando il verbale di contestazione n. 1/2023 del 4.1.2023,
n. reg. 4/C/2023 redatto dal personale dei Carabinieri di Lucca a carico di Parte_3
accertava la violazione da parte del ricorrente delle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R.T. 3/94, art. 8 comma 3 del Regolamento per la gestione faunistico venatoria della caccia al cinghiale in braccata ATC LU 12 e punto 2 delle Norme di sicurezza durante la caccia al cinghiale in braccata
ATC LU 12, sanzionati dall'art. 58, comma 1, lettera q) della L.R.T. 3/94, in quanto, lo stesso, in data 4.1.2023, alle ore 13.00, in località “Via del Vescovo” sita nel comune di Lucca (LU), in qualità di responsabile della squadra di caccia al cinghiale n. 63 San Lorenzo a Vaccoli, non provvedeva ad apporre o ad accertarsi che fossero apposte tabelle recanti l'avviso di “battuta al cinghiale in corso” e ingiungeva allo stesso il pagamento della somma di € 115,55 quale sanzione per la violazione.
Il ricorrente lamentava, anzitutto, l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva poiché, nel richiamare l'art. 8 del Regolamento Disciplinare per la gestione faunistico – venatoria della caccia al cinghiale in braccata e il punto 2 delle Norme per la sicurezza durante la caccia al cinghiale in battuta/braccata, non teneva conto delle modifiche disposte dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. 12
Lucca, in data 29.12.2022, con cui è stata resa facoltativa l'apposizione delle tabelle indicanti l'esercizio di attività venatoria in corso;
inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 58 comma 1 lettera q) della L.R.T. 3/94 in quanto non punisce la violazione da parte di un cacciatore di un regolamento emanato dall' bensì la violazione delle disposizioni della stessa legge, dei CP_5
regolamenti regionali o del calendario venatorio.
Si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione poiché infondata in fatto e Parte_1 in diritto e concludendo per il rigetto del ricorso nonché per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
All'udienza del 26.1.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la decisione l'udienza del 13.12.2024, poi rinviata al 10.1.2025 con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza-ingiunzione impugnata censura la violazione da parte dell'opponente dell'art. 12 della
L.R.T. 3/94, dell'art. 8 comma 3 del Regolamento per la gestione faunistico venatoria della caccia al cinghiale in braccata ATC LU 12 e del punto 2 delle Norme di sicurezza durante la caccia al cinghiale in braccata ATC LU 12 poiché lo stesso, in qualità di responsabile della squadra di caccia al cinghiale, durante la battuta di caccia del 4.1.2023 non provvedeva ad apporre o ad accertarsi che fossero apposte tabelle recanti l'avviso di “battuta al cinghiale in corso”.
L'art. 12 della L.R. 3/94 assegna all' tra gli altri, il compito di “gestione faunistico venatoria CP_5 degli ungulati”.
Il regolamento e le norme di sicurezza di competenza dell' sono stati oggetto di modifica a CP_5
seguito di delibera del 29.12.2022 del Comitato di Gestione dell'A.T.C. Lucca (all. 5 del ricorso).
L'intervento, per ciò che interessa il presente giudizio, ha riguardato l'art. 8 del disciplinare per la gestione faunistico – venatoria della caccia al cinghiale in braccata e il punto 2 delle norme per la sicurezza durante la caccia, rendendo facoltativa l'apposizione delle tabelle di segnalazione dello svolgimento dell'attività che, fino a quel momento, era obbligatoria.
A seguito della modifica, l'art. 8 comma 4 prevede che: “E' consigliato (non obbligatorio) segnalare lo svolgimento dell'attività disponendo tabelle indicanti “Braccata di caccia al cinghiale in corso”, sulle principali vie d'acceso percorribili da automezzi” e il punto 2 che “E' consigliato
(non obbligatorio) segnalare lo svolgimento dell'attività disponendo tabelle indicanti “Braccata di
caccia al cinghiale in corso”, sulle principali vie d'accesso percorribili da automezzi” (all. 4 e 6 del ricorso).
È pacifico e riconosciuto espressamente dalla resistente che le modifiche sono intervenute ed entrate in vigore in epoca antecedente alla contestazione;
quindi, le nuove previsioni per cui la segnalazione è facoltativa risultano applicabili alla battuta di caccia del 4.1.2023 in cui il era il Pt_3
responsabile della squadra.
Da ciò emerge l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata che contesta la violazione di previsioni non più vigenti.
Quanto dedotto dalla non è fondato in quanto, in ogni caso, il principio di legalità Parte_1 enunciato dall'art. 1 della L. 689/81 impone che l'assoggettamento a sanzione avvenga in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione e che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applichino soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
La è sì chiamata a svolgere il potere di controllo sostitutivo ex art. 13 L.R.T 3/94 e Parte_1
di coordinamento ex art. 13 quater sugli A.T.C. ma non può in alcun modo invocare l'esercizio di tale potere sostitutivo per applicare nel procedimento sanzionatorio una versione non più vigente della norma dell'A.T.C. (l'art. 2 delle Norme di sicurezza durante la caccia al cinghiale in battuta/braccata dell'ATC Lucca 12 in vigore dal 25.10.2018, preesistente alla modifica del
29.12.2022, che prevedeva come obbligatoria l'apposizione delle tabelle di segnalazione) e basare su essa l'irrogazione di una sanzione.
Per quanto esposto, l'opposizione va accolta e, pertanto, va annullata l'ordinanza-ingiunzione n.
32/2023/Caccia-sede territoriale di Massa.
Va comunque evidenziato che la modifica apportata dall'ATC Lucca 12 il 29-12-22, a stagione di caccia in corso, e dichiarata immediatamente esecutiva, non ha consentito a di Parte_1
esercitare il potere di vigilanza previsto dalla legge regionale sulla caccia, e quindi non appare improntata al principio di leale collaborazione cui la legge regionale si affida.
La legge infatti non prevede espressamente un termine entro il quale la regione può esercitare tale potere di controllo, ed entro il quale le modifiche non sono efficaci, né esclude espressamente che modifiche possano essere apportate a stagione di caccia in corso, per cui solo la leale collaborazione
Cont tra e può garantire che la caccia venga effettuata nel pieno rispetto della Parte_1
legalità.
Va inoltre evidenziato che anche dopo la modifica l'apposizione dei cartelli è comunque consigliata dal regolamento in questione, e la loro mancata apposizione, in un contesto fortemente antropizzato, appare comunque deplorevole, in quanto sintomatica di superficiale sottovalutazione della estrema pericolosità della caccia al cinghiale in braccata per i terzi.
Per tali motivi le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza- ingiunzione n. 32/2023/Caccia-sede territoriale di Massa.
Compensa le spese per giusti motivi.
Il Giudice
Giacomo Lucente