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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice GI Nappi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 143/2023 R.G. e vertente
TRA
( ), eletti- Parte_1 C.F._1
vamente domiciliata in Lanciano, Via Isonzo 31, presso lo studio dell'avv. Raf- faello Carinci, che la rappresenta e difende come da mandato
(dell'amministratore di sostegno ) in atti;
CP_1
ATTORE
E
( ), elettivamente domici- Controparte_2 C.F._2
liata in Lanciano, Via dell'Asilo 3, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Salini, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
ammesso a patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTO
avente a oggetto: proprietà
conclusioni delle parti: come da note d'udienza
1 Fatto e diritto
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
domandando (la declaratoria di “proprietà esclusiva”) e la condanna del con- venuto al rilascio di una serie di “terreni con sovrastanti fabbricati” in Rocca
AN GI, “costituenti cespite unitario” (in catasto terreni e catasto fab- bricati foglio 17, particelle precisate in citazione), la cui proprietà Stader Mo- rando ha acquistato (comprato) con atti “compravendita” del 26 maggio 1986
e 13 gennaio 1988 (notaio in Lanciano, 20192, 12407; 21749, 13150) e Per_1
che occupa in quanto, trasferitasi l'attrice nell'ottobre 2010 in Belluno, CP_2
incaricata della “cura” degli immobili la “suocera” “ ved. Controparte_3
”, questa e l'attrice per “eseguire i lavori agricoli e di piccola ma- CP_4
nutenzione [...] negli ultimi anni di vita di [ si avvalevano anche” CP_3
di “al quale, quando loro non potevano recarsi personalmente a Roc- CP_2
ca AN GI ([...] faceva, a tali fini, anche da autista a[...] CP_2 CP_5
, dava[no] copia delle chiavi per accedere alla tenuta” e dopo la
[...] CP_2
morte di nel 2011, “approfittando del fatto che la proprietaria si CP_3
era trasferita a Belluno [...] ed aveva problemi di salute, piuttosto che riconse- gnare le chiavi di accesso al compendio, se ne impossessava, continuando a far uso degli immobili, e da allora ivi [fa] il proprio comodo, portandovi sue mas- serizie, etc.”.
si è costituito allegando e deducendo, anche negli scritti successivi, CP_2
che “si è occupato dei terreni e del fabbricato oggetto della controversia sin dal 1996, avendoli ricevuti in consegna da[...] , la quale gli “ave- CP_3
va inizialmente affidato [...] la sola custodia e manutenzione ordinaria degli immobili ma, dopo un paio di anni, si è totalmente disinteressata degli stessi che, a partire almeno dall'anno 2000, sono perciò rimasti nella esclusiva di- sponibilità del convenuto”, che ha “sempre lavorato i terreni, li ha arati e con-
2 cimati, [...] ha eseguito la potatura delle piante di ulivo e la successiva raccolta dei frutti e ciò senza mai nessun intervento o ingerenza da parte della proprie- taria e senza riconoscere alcunché alla medesima”, “ha poi piantato alberi da frutta, [...] curato e migliorato il giardino [...], eseguito personalmente lavori in muratura all'interno del fabbricato, [in particolare] la realizzazione di un piano cottura in mattoni nel vano cucina”; “a seguito del crollo della stalla preesi- stente in legno, ha provveduto nel [...] 2018 alla completa demolizione della stessa ed alla realizzazione di un[...] nuovo stabile con struttura metallica” nel quale “ha poi ricoverato ed allevato del bestiame (un cavallo, una decina di ca- pre, papere e galline)” e ha “per di più realizzato una recinzione [...] della parte di terreno prossima alla stalla per il contenimento del bestiame”; e “dal 2000 ad oggi [...] non ha avuto conoscenza di alcuna richiesta di rilascio [...] da parte della proprietaria”, non vi è stata “alcuna minima interferenza da parte” della stessa;
conseguentemente domandando in via riconvenzionale la declaratoria di acquisto in usucapione della proprietà degli immobili o, in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento di “un equo indennizzo per la manuten- zione ordinaria e straordinaria degli immobili eseguita per ben oltre un ven- tennio e per la realizzazione dei miglioramenti innanzi precisati”, che “può es- sere determinato in via equitativa nella complessiva somma di [euro]
27.000,00[, pari a euro] 1.000,00 per ogni anno”, “oltre interessi legali e rivalu- tazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo”.
Il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; ha svolto istruttoria con escussioni testimoniali;
all'esito, fissato udienza di precisazione delle con- clusioni.
2. Le domande sono fondate nei limiti e nei sensi di cui a seguire.
2.1. Le azioni di rilascio di immobili nelle quali si deduce una occupazione ca- ratterizzata da un titolo di detenzione o di possesso estinto per qualsiasi causa,
3 ossia una occupazione che ha avuto origine da un fatto di consegna del titolare, non sono, propriamente, azioni di rivendicazione, ma azioni (personali) di re- stituzione, nelle quali non è necessario provare il diritto di proprietà sul bene
(c.d. probatio diabolica, non integrata dalla mera produzione di un atto d'acquisto a titolo derivativo), ma è sufficiente provare il diritto alla restituzione.
In tali ipotesi, la difesa dell'occupante, che pretenda di essere proprietario del bene, non vale a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi con- fronti. Infatti, se il convenuto in azione personale di restituzione eccepisce o domanda in via riconvenzionale l'accertamento di un proprio diritto reale in- compatibile con il diritto alla restituzione fatto valere dall'attore, la domanda dell'attore resta personale se questi, nei limiti consentiti, non la muta in reale;
il convenuto deve provare il proprio diritto reale incompatibile con il diritto dell'attore; e ove il convenuto ciò faccia, la domanda di restituzione dell'attore viene respinta non perché non abbia fornito la prova di un proprio diritto rea- le (che non ha fatto valere in giudizio), ma perché il convenuto ha fornito la prova del suo diritto reale incompatibile con il diritto alla restituzione dell'attore (C. sez. un. 7305/2014).
Ai sensi dell'art. 1141, c. 2, c.c., “Se alcuno ha cominciato ad avere la deten- zione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere muta- to per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”.
Il mutamento della detenzione in possesso, ossia la c.d. interversione del(la deten- zione in) possesso, presuppone un atto di opposizione del detentore, quale atto giu- ridico unilaterale mediante il quale questi afferma il proprio possesso sulla co- sa disconoscendo il possesso dell'opposto; “essendo il potere di fatto inizial- mente esercitato a titolo di detenzione – sulla base di un contratto di affitto successivamente scaduto – [la configurabilità di un possesso e quindi]
4 l'usucapione richiedeva[no] un atto di interversione in opposizione al proprie- tario, tale da manifestare la volontà di esercitare un possesso pieno, escluden- done il titolare[; ossia,] il compimento di attività materiali che [...] rendessero esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore aveva iniziato a possedere in modo esclusivo[; l]'interversione del possesso non poteva deriva- re dall'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era sta- ta costituita, verificandosi, in tal caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né da meri atti di esercizio del possesso, idonei solo a sostanziare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene[; q]uanto alla coltivazione del fondo, questa Corte ha recentemente evidenziato che, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione[,] tale comportamento non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, oc- correndo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del di- ritto di proprietà, sia accompagnata da ulteriori indizi, che consentano di pre- sumere che essa è svolta 'uti dominus'. [...] Costituisce accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, [...] valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si cor- rela con il comportamento concretamente esercitato del proprietario [...] Il fat- to che la detenzione si fosse protratta per molti anni dopo la scadenza del rapporto di affitto era, infine, circostanza con valenza meramente indiziaria,
[...] non provando necessariamente l'esistenza del possesso ad usucapionem” (C.
15576/2022).
2.2. Ebbene, è lo stesso convenuto ad allegare, come visto, che ha “ricevuti
[gli immobili] in consegna da[...] [che gli] aveva inizialmente affi- CP_3
dato [...] la [...] custodia e manutenzione ordinaria degli immobili” ma poi “si è totalmente disinteressata degli stessi” tanto che il convenuto “non ha avuto conoscenza di alcuna richiesta di rilascio degli immobili da parte della proprie-
5 taria”, non vi è stata “alcuna minima interferenza da parte” della stessa;
il che vale a qualificare la disponibilità materiale degli immobili da parte di CP_2
come detenzione, se del caso (sempre in virtù di quanto dallo stesso allegato) da concessione precaria d'uso (c.d. precario), quale comodato gratuito senza de- terminazione di tempo, caratterizzato dalla possibilità di recesso ad nutum del concedente, come recesso c.d. determinativo nei negozi a tempo indetermina- to (art. 1810 c.c.); né è configurabile un atto di opposizione del detentore, fatto costitutivo della interversione della detenzione in possesso, già sulla conside- razione, appunto, che il proprietario possessore non ha avanzato “alcuna ri- chiesta di rilascio”, “si è totalmente disinteressata” degli immobili, e in difetto di una qualsiasi “richiesta” è nel caso di specie non configurabile una “opposi- zione”; sicché il rapporto è rimasto regolato dall'originario accordo “di consegna” e gli eventuali atti più propriamente “possessori” (comprese la “coltivazione”, ove pure la si ritenesse estranea all'accordo di “manutenzione ordinaria”; e la co- struzione della nuova stalla senza sentire la proprietaria) hanno solo, se del ca- so, integrato, come da giurisprudenza sopra richiamata, “inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita”.
D'altronde, lo stesso teste del convenuto (udienza del 9 maggio 2024; Tes_1
“sono il [...] figlio della sorella” di rappresenta che “dopo il 2001- CP_2
2002 [...] lui faceva i lavori per lei”, “la sig. ”, “lo incaricava lei;
CP_4
andava là, faceva l'orto, si prendeva cura degli animali, senza corrispettivo;
[...] in quella casa contestata non ci ha mai abitato[...] neanche mio zio, andava la mattina e se ne tornava a Lanciano la sera, a volt[e] mangiava là”: “lui stava lì perché la sig. gli disse tu devi stare qua perché sei l'unica persona fida- Per_2
ta; e non ho mai sentito nessuno dire a lui te ne devi andare”.
6 In relazione alla domanda riconvenzionale subordinata di condanna al paga- mento di “un equo indennizzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili”, il Tribunale osserva quanto segue.
In primo luogo, il diritto a un compenso per la manutenzione ordinaria era necessario oggetto dell'accordo di “affidamento” di “custodia e manutenzione ordinaria degli immobili”; ma nulla allega e deduce quanto a una pat- CP_2
tuizione in tale sede di un proprio diritto a corrispettivo pecuniario;
sicché, sulla scorta delle sue stesse allegazioni e deduzioni, deve ritenersi che tale dirit- to sia stato escluso dalle parti ( come visto: “andava là, faceva l'orto, si Tes_1
prendeva cura degli animali, senza corrispettivo”).
In secondo luogo, ancora rappresenta che “prodotti dell'orto e uova se Tes_1
li prendeva comunque lui;
le olive se le prendeva lui”, lo zio;
sicché se diritto a un corrispettivo era stato pattuito, si trattava di corrispettivo “in natura”; e tale corrispettivo è stato altresì da già “riscosso”. CP_2
In terzo luogo, e infine, la qualificazione della disponibilità materiale degli immobili da parte di come detenzione (qualificata e autonoma) com- CP_2
porta l'applicazione della disciplina prevista in materia di locazione quanto ai miglioramenti e addizioni;
e quindi, in particolare, degli artt. 1592 (“Migliora- menti”) e 1593 (“Addizioni”) c.c., ai sensi dei quali “il conduttore non ha diritto
a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. [...] Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a in- dennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore”; il “conduttore che ha ese- guito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprieta-
7 rio preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al con- duttore una indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valo- re delle addizioni al tempo della riconsegna. [...] Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente”. D'altronde, sempre rappresenta che la ricostruita Tes_1
“stalletta per galline [lo zio] nel tempo l'ha un po' trascurata tanto che è un po' trasandata”.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
il Tribunale le liquida come da di- spositivo in base ai parametri recati dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede:
a) condanna al rilascio, in favore di Controparte_2 Parte_1
degli immobili in Rocca AN GI identificati in citazione, ta-
[...]
belle pp.
1-2 e 6-7;
b) condanna al rimborso, in favore di Controparte_2 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in euro 8.870,00 per compensi, euro
[...]
786,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al
15% e accessori di legge.
Lanciano, 5 maggio 2025
Il giudice
GI Nappi
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