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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9579 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 2860/2025 Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. Il giudice;
lette le note depositate dalle parti;
dichiarata preliminarmente la contumacia della sig.ra ritualmente citata e non costituitasi;
pronuncia sentenza ex art. 281 Pt_1 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 2860 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Giancani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 114B APPELLANTE E
(CF. in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Aniello Liguori, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Trento n. 17 Scala A APPELLATO NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21/10/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L' ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Capri, n. Pt_3
49/2025, all'esito del giudizio nrg 649/2024, emessa il 27.01.2025. La sig.ra premesso di avere ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione Pt_1 ipotecaria n. 10076202400002610000, notificata il 09.07.24 dall' , Controparte_3 impugnò la cartella di pagamento n. 10020120035775229000 per euro 501,19, avente ad oggetto il recupero di sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Il Giudice di Pace accolse la domanda, qualificata opposizione ex art 615 c.p.c., rilevando la prescrizione della pretesa, in assenza di atti interruttivi, e condannando il CP_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
L' ha impugnato la decisione, evidenziando, in primo luogo, l'errore del giudice nel Pt_3 ritenere sussistente la competenza ex art. 27 c.p.c.; ha dedotto, in secondo luogo, la erronea valutazione della documentazione prodotta, che dimostra l'interruzione della prescrizione della pretesa creditoria, anche alla luce della disciplina emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19; infine, ha dedotto l'assenza di legittimazione sulle questioni afferenti agli atti presupposti di competenza dell'ente impositore. Si è costituito il solo aderendo, in sostanza, ai motivi di appello e Controparte_1 riproponendo le doglianze di cui al primo grado di giudizio. L'appello è fondato. In via preliminare, va chiarito che il giudice di pace sembra avere affermato il difetto di legittimazione di . Pt_3
Al riguardo, nulla si legge nel dispositivo mentre, in motivazione, si legge, da un lato, che il Giudice rileva il difetto di legittimazione passiva dell alla luce del Parte_2 principio enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.; dall'altro che dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta è emersa la legittimazione delle parti in causa. Preso atto della documentazione depositata da parte ricorrente, la domanda risulta fondata, altresì l'Ente Riscossore non ha prodotto in giudizio valide notifiche di atti interruttivi, né ha depositato la cartella opposta,…. Avendo il giudice anche valutato la documentazione prodotta dall , le affermazioni Pt_3 sulla legittimazione e sul difetto di legittimazione non possono dirsi univoche e, in ragione di tale equivocità, non risultano passibili di formare giudicato, nemmeno implicito. Per altro, il giudice di pace richiama la sentenza della S.C. n. 7514/2022, la quale riguarda l'ipotesi specifica della riscossione dei contributi previdenziali. In detta materia l'art. 24 d.lgs. 46/1999 espressamente prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore..”. Nello stesso arresto citato dal primo giudice, si evidenzia, in motivazione, che la peculiarità del sistema della riscossione previdenziale deve essere tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele, giungendosi alla conclusione secondo cui le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame, limitando, pertanto, la portata della decisione all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali. Il fatto che le spese di lite siano state compensate non consente, di per sé, di ritenere che sussista un difetto di interesse in capo all' , sia perché interessata alla validità dell'atto Pt_3 impugnato sia anche perché la compensazione non corrisponde ad un esito favorevole in punto di spese, come accadrebbe nel caso in cui queste le fossero state rimborsate. Tanto premesso, il motivo sull'incompetenza ex art 27 c.p.c. è fuori luogo. La controversia che ci occupa, a dispetto di quanto esposto dal giudice a quo, va qualificata come azione di accertamento negativo, in quanto la sig.ra non ha reagito avverso Pt_1 un atto esecutivo (essendo l'ultimo di tal specie - l'intimazione di pagamento - risalente ad oltre un anno prima del deposito del ricorso) ma ad un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cass. 8069/2025). In tali ipotesi, la Suprema Corte ha chiarito che si applica il criterio di competenza ex d.lgs. 150/2011 (Ordinanza 6790 del 14/03/202) sulla cui violazione, però, l'appellante non ha minimamente argomentato. Risulta, di conto, fondato il motivo con cui si deduce l'erronea declaratoria di prescrizione della pretesa creditoria. Infatti, il giudice di pace ha affermato che essendo il credito richiesto risalente all'anno 2008 e non rinvenendo in atti comunicazioni interruttive valide, da parte degli Enti resistenti, il ricorso deve essere accolto, essendo maturato il termine prescrizionale quinquennale. Dai documenti prodotti dall' in primo grado (riversati anche nel fascicolo d'appello), Pt_3 si evince, invece, che la prescrizione è stata interrotta, oltre che con la notifica della cartella in data 26/07/2012, con la notifica dell'intimazione di pagamento del 13/03/2016 nonché del preavviso di iscrizione ipotecaria del 2/04/2019 e dell'intimazione di pagamento del 6/05/2019. Tra tale data e quella di deposito del ricorso (luglio 2024) la prescrizione non è maturata in virtù della sospensione disposta dall'art. 68 d.l. 18/2020. Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' Pt_3 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis). La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' Pur facendo, dunque, la norma Controparte_4 riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le
“attività”, ivi inclusa, dunque, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Pertanto, non essendosi compiuta la prescrizione quinquennale, applicabile nella specie, la domanda proposta dalla sig.ra deve essere rigettata. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitata attività espletata, senza fase istruttoria, quanto al presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 49/2025 del giudice di pace di Capri, rigetta la domanda proposta dalla sig.ra ; Controparte_2
- condanna la stessa al pagamento, in favore del e dell' , delle Controparte_1 Pt_3 competenze di lite del doppio grado, che liquida, per ciascuna parte, in € 173,00 quanto al primo, e in € 232,00 quanto al presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 22/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
lette le note depositate dalle parti;
dichiarata preliminarmente la contumacia della sig.ra ritualmente citata e non costituitasi;
pronuncia sentenza ex art. 281 Pt_1 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 2860 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Giancani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 114B APPELLANTE E
(CF. in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Aniello Liguori, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Trento n. 17 Scala A APPELLATO NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21/10/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L' ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Capri, n. Pt_3
49/2025, all'esito del giudizio nrg 649/2024, emessa il 27.01.2025. La sig.ra premesso di avere ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione Pt_1 ipotecaria n. 10076202400002610000, notificata il 09.07.24 dall' , Controparte_3 impugnò la cartella di pagamento n. 10020120035775229000 per euro 501,19, avente ad oggetto il recupero di sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Il Giudice di Pace accolse la domanda, qualificata opposizione ex art 615 c.p.c., rilevando la prescrizione della pretesa, in assenza di atti interruttivi, e condannando il CP_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
L' ha impugnato la decisione, evidenziando, in primo luogo, l'errore del giudice nel Pt_3 ritenere sussistente la competenza ex art. 27 c.p.c.; ha dedotto, in secondo luogo, la erronea valutazione della documentazione prodotta, che dimostra l'interruzione della prescrizione della pretesa creditoria, anche alla luce della disciplina emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19; infine, ha dedotto l'assenza di legittimazione sulle questioni afferenti agli atti presupposti di competenza dell'ente impositore. Si è costituito il solo aderendo, in sostanza, ai motivi di appello e Controparte_1 riproponendo le doglianze di cui al primo grado di giudizio. L'appello è fondato. In via preliminare, va chiarito che il giudice di pace sembra avere affermato il difetto di legittimazione di . Pt_3
Al riguardo, nulla si legge nel dispositivo mentre, in motivazione, si legge, da un lato, che il Giudice rileva il difetto di legittimazione passiva dell alla luce del Parte_2 principio enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.; dall'altro che dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta è emersa la legittimazione delle parti in causa. Preso atto della documentazione depositata da parte ricorrente, la domanda risulta fondata, altresì l'Ente Riscossore non ha prodotto in giudizio valide notifiche di atti interruttivi, né ha depositato la cartella opposta,…. Avendo il giudice anche valutato la documentazione prodotta dall , le affermazioni Pt_3 sulla legittimazione e sul difetto di legittimazione non possono dirsi univoche e, in ragione di tale equivocità, non risultano passibili di formare giudicato, nemmeno implicito. Per altro, il giudice di pace richiama la sentenza della S.C. n. 7514/2022, la quale riguarda l'ipotesi specifica della riscossione dei contributi previdenziali. In detta materia l'art. 24 d.lgs. 46/1999 espressamente prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore..”. Nello stesso arresto citato dal primo giudice, si evidenzia, in motivazione, che la peculiarità del sistema della riscossione previdenziale deve essere tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele, giungendosi alla conclusione secondo cui le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame, limitando, pertanto, la portata della decisione all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali. Il fatto che le spese di lite siano state compensate non consente, di per sé, di ritenere che sussista un difetto di interesse in capo all' , sia perché interessata alla validità dell'atto Pt_3 impugnato sia anche perché la compensazione non corrisponde ad un esito favorevole in punto di spese, come accadrebbe nel caso in cui queste le fossero state rimborsate. Tanto premesso, il motivo sull'incompetenza ex art 27 c.p.c. è fuori luogo. La controversia che ci occupa, a dispetto di quanto esposto dal giudice a quo, va qualificata come azione di accertamento negativo, in quanto la sig.ra non ha reagito avverso Pt_1 un atto esecutivo (essendo l'ultimo di tal specie - l'intimazione di pagamento - risalente ad oltre un anno prima del deposito del ricorso) ma ad un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cass. 8069/2025). In tali ipotesi, la Suprema Corte ha chiarito che si applica il criterio di competenza ex d.lgs. 150/2011 (Ordinanza 6790 del 14/03/202) sulla cui violazione, però, l'appellante non ha minimamente argomentato. Risulta, di conto, fondato il motivo con cui si deduce l'erronea declaratoria di prescrizione della pretesa creditoria. Infatti, il giudice di pace ha affermato che essendo il credito richiesto risalente all'anno 2008 e non rinvenendo in atti comunicazioni interruttive valide, da parte degli Enti resistenti, il ricorso deve essere accolto, essendo maturato il termine prescrizionale quinquennale. Dai documenti prodotti dall' in primo grado (riversati anche nel fascicolo d'appello), Pt_3 si evince, invece, che la prescrizione è stata interrotta, oltre che con la notifica della cartella in data 26/07/2012, con la notifica dell'intimazione di pagamento del 13/03/2016 nonché del preavviso di iscrizione ipotecaria del 2/04/2019 e dell'intimazione di pagamento del 6/05/2019. Tra tale data e quella di deposito del ricorso (luglio 2024) la prescrizione non è maturata in virtù della sospensione disposta dall'art. 68 d.l. 18/2020. Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' Pt_3 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis). La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' Pur facendo, dunque, la norma Controparte_4 riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le
“attività”, ivi inclusa, dunque, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Pertanto, non essendosi compiuta la prescrizione quinquennale, applicabile nella specie, la domanda proposta dalla sig.ra deve essere rigettata. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitata attività espletata, senza fase istruttoria, quanto al presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 49/2025 del giudice di pace di Capri, rigetta la domanda proposta dalla sig.ra ; Controparte_2
- condanna la stessa al pagamento, in favore del e dell' , delle Controparte_1 Pt_3 competenze di lite del doppio grado, che liquida, per ciascuna parte, in € 173,00 quanto al primo, e in € 232,00 quanto al presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 22/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco