Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6685.2022 R.A.C.L., promossa da:
PP Martina
Con il proc. Avv. Zecca
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente, in data 7.6.22, questo Tribunale chiedendo dichiararsi che ha svolto attività quale otd per 102gg annui nel 2017, 2018, 2019 e nel 2020 e CP_ per 84gg nel 2021 con condanna di alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed al pagamento della ds per il 2020 e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli, abbia lavorato dal 12.9.17 al 31.12.17, dal 10.1.18 al 31.5.21, dall'8.1.19 al 31.5.19, dal 20.1.20 al 31.7.20 e dal 20.1.21 al
31.7.21per la società agricola Marulla;
con prestazione resa (secondo gli ordini di ed a Pt_1 volte e per 6 ore e 1\2 al giorno dal lunedì al sabato e a volte di domenica) in c.da Parte_2
Marulla su terreno coltivato ad uliveto, ortaggi in campo aperto;
in su terreno Persona_1 coltivato ad ortaggi in campo aperto;
ed a Copertino presso il frantoio;
come da febbraio a marzo si sia occupata della raccolta manuale delle olive mediante reti e pettini, della pulizia ed aratura dei terreni, della preparazione dei terreni per la piantagione di fragole, meloncelle, meloni con posizionamento di teloni ed impianti di irrigazione;
la piantagione di fragole, meloni, meloncelle, angurie e raccolta delle primizie e pulizia dei terreni;
aiutato per la realizzazione di muretti a secco;
da agosto a settembre abbia curato la sbullonatura degli ulivi, la sistemazione e pulizia dell'impianto di irrigazione;
la pulizia dei terreni;
la costruzione di muretti a secco;
da ottobre a dicembre la raccolta manuale di olive con reti e pettini e la pulizia ed aratura dei terreni e la relativa preparazione per la piantagione di finocchi, cicorie, rape con posizionamento di teloni ed impianti di irrigazione, la costruzione di muretti a secco;
il tutto verso un compenso di euro 50,00 da datore di lavoro o da . Pt_2
Lamenta la violazione della l.241.90.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando la nullità del ricorso, la decadenza dall'azione e l'infondatezza alla luce del verbale di accertamento 2020008636 del
21.7.21.
In merito alla eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente, vale evidenziare quanto segue.
La Corte Suprema [Cass.25.7.01 n.10154] ha evidenziato come, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Il processo del lavoro pretende infatti che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa siano esposti in modo chiaro e specifico, sì da consentire, da una parte, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, dall'altra, al resistente di svolgere tutte le sue eccezioni o difese.
Nè varrebbe a coonestare un assunto diverso il contenuto della documentazione il cui esame, operando nella fase di assunzione probatoria, sottintende l'esito positivo del vaglio di validità del ricorso. Appare opportuno sul punto alcune rapide considerazioni. Infatti, la Corte Suprema, intervenendo negli anni '90 su un indirizzo giurisprudenziale che appariva viceversa consolidato, ha evidenziato come secondo la regola prevista dall'art.414, n.4, cpc, i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese debbano essere specificamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto [Cass. Civ., sez. lav., 13.12.99 n.13984; Cass. civ., Sez.lav.,
18/10/2002, n.14817; Cass. civ., Sez.lav., 01/07/1999, n.6714].
Ebbene, ciò detto, rileva questo Decidente come, dalla lettura del ricorso, emerge immediatamente che la parte ricorrente ha fornito idonee indicazioni utili all'individuazione del petitum e della causa petendi.
Rilevata la tempestività del ricorso alla luce dei dati temporali offerti in ricorso e non puntualmente contestati e considerato che il giudice adito è chiamato non a valutare eventuali CP_ vizi del procedimento amministrativo avviato da ma la sussistenza del diritto azionato in ricorso, si deve osservare quanto segue.
Dal verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21 è emerso quanto segue:
sono stati effettuati sopralluoghi presso i terreni in via santa Barbara ( località c.da Marulla) nei giorni 16.7.20, 31.7.20, 23.9.20, 30.9.20, 9.12.20, 23.12.20, 12.1.21, 21.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività né coltivazioni, trattandosi di fondo con uliveto colpito gravemente da xilella e per il resto coperto da erbacce mentre gli unici lavori riscontrati in data 16.7.20 riguardavano la costruzione di un muretto a secco;
come in data 30.10.20 e 6.11.20 fossero stati rinvenuti lavoratori intenti alla raccolta di olive ma che indicavano in il Persona_2 proprio datore di lavoro;
come in effetti i lavoratori rinvenuti in data 16.7.20 siano stati poi regolarizzati da e quelli rinvenuti in data 30.10.20, 6.11.20 e 23.12.20 da Parte_2 [...]
; Persona_2
come i fratelli abbiano trasferito a propri familiari le quote ex Agea in effetti poi dagli Pt_2 stessi conseguite;
come la cooperativa non abbia alcuna attrezzatura agricola;
come l'unica attività riscontrata sia relativa alla raccolta di olive sui pochi alberi non abbattuti per xilella ma come detta attività sia gestita da;
Persona_2
come siano stati effettuati sopralluoghi presso il frantoio nei giorni 4.11.20. 5.11.20, 6.11.20,
9.12.20, 12.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività;
come l'oleificio sia stato gestito dall' (impresa operante Parte_3 nel settore industriale) siccome dichiarato da Persona_3
come la cooperativa non disponesse di un conto corrente aziendale nonostante il volume economico allegato;
come per il 2017 l'azienda non avesse alcuna documentazione fiscale, né verbali dell'assemblea e libro soci e documentazione contabile della cooperativa;
come la cooperativa avesse registrato presenti lavoratori in giorni in cui invece, a seguito di sopralluoghi, era emersa l'assenza degli stessi;
come i terreni, benchè concessi alla cooperativa, fossero rimasti nella disponibilità dei fratelli
; Pt_2
come, a seguito della liquidazione concorsuale di Agripetito soc. cooperativa, , Parte_2
e abbiano costituito la cooperativa Marulla in data 16.1.17 Parte_4 Parte_5 con l.r. ; Parte_5 come la cooperativa abbia denunziato sino a 27 gg al mese, il che appare affatto plausibile in considerazione delle condizioni atmosferiche del periodo novembre\gennaio risultanti alla stazione meteorologica di Copertino;
come nel periodo 2017\21 la cooperativa non abbia mai versato contributi e dai registri Iva risulti un imponibile nel 2017 pari a zero;
come per il 2017 sia stato documentati solo gli incassi per la molitura delle olive e l'acquisto del carburante per la pulizia del frantoio e di semi di ortaggi vari ma non risulti per il 2017 la vendita di ortaggi e fragole;
come la cooperativa abbia registrato un saldo passivo annuale notevole negli anni 2017\2020;
come la cooperativa abbia stipulato in data 17.1.17 contratto di cessione di frutto pendente con e benchè questi avessero già ceduto la conduzione dei terreni il primo Parte_2 Parte_6 Per_ al figlio PP ed il secondo alla moglie , titolari di omonima azienda agricola;
come abbia riferito di avere lavorato presso il frantoio dal 2011 al 2018 e Persona_3 come il frantoio fosse gestito da che assumeva il personale, pur avendo qualche Parte_2 volta visto gli amministratori delle cooperative che si sono succedute e come, nel periodo in cui era in forza alla cooperativa Marulla, fosse a corrispondere la retribuzione;
Parte_2
come fosse sempre a pagare il carburante acquistato dalla cooperativa;
Parte_2
come non fosse a conoscenza del numero dei lavoratori avviati e delle attività Pt_5 lavorative svolte.
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario [cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96,
Cass. civ. sez. lav. n.3745/95].
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa. Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700
c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa.
All'esito della prova testimoniale, è emerso come, a dire dei testi, parte ricorrente avrebbe lavorato nel periodo febbraio\luglio del 2019 e da gennaio a giugno del 2020 e da gennaio a febbraio 2021 per la cooperativa Marulla;
come l'orario di lavoro fosse di 6 ore e 30 minuti e come le direttive fossero impartite da;
come il ricorrente fosse addetto all'ausilio Parte_2 al trasporto di pietre per la costruzione di muretti a secco, alla raccolta delle olive, alla pota ed alla raccolta della legna in c.da Marulla [Piccinno che, cancellato, ha introdotto analogo giudizio e che, ricevuto decreto penale di condanna in conseguenza del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo de quo, non lo ha opposto]; come il ricorrente avrebbe lavorato da dopo l'estate sino a dicembre 2017 e poi dal 2018 al 2021 da gennaio a giugno in c.da Marulla per la potatura degli ulivi e la raccolta manuale delle olive e la piantagione tra febbraio e marzo di fragole, meloni, meloncelle e da maggio raccolta;
come abbia lavorato anche presso il frantoio quale addetto alla pulizia delle olive ed al trasporto;
come le direttive fossero impartite da e si lavorasse per 6\6,30 verso un compenso giornaliero di euro 50,00 [ Parte_2 Pt_7
, figlio di e che, cancellato, ha introdotto analogo giudizio e che, ricevuto
[...] Parte_2 decreto penale di condanna in conseguenza del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo de quo, vi ha fatto opposizione].
In merito agli elementi probatori offerti da parte ricorrente, si deve osservare come i testi abbiano riferito di direttive impartite solo da mentre il ricorrente assume di avere Parte_2 ricevuto direttive da e solo a volte da;
d'altra parte in data Pt_1 Parte_2 Pt_1
16.7.20 ha riferito di condurre da circa un anno e mezzo un terreno in frazione Santa Barbara coltivato ad oliveto e come nelle campagne 2018\19 e 2019\20 abbia occupato solo 2\3 persone
(di cui non ricordava il nome) perché l'annata era stata “fiacca” utilizzando scopatrici, cernitrici
(mentre parte ricorrente parla di una raccolta manuale); il ricorrente ha riferito attività in Per_1
e nel frantoio su cui i testi escussi nulla hanno riferito.
[...]
La incertezza registratasi sulla figura del soggetto che normalmente impartiva le direttive ( Pt_1
[...
o ); la non puntuale coincidenza tra attività riferite dai testi e quella indicata dal Parte_2 ricorrente che ha riferito anche in merito ad attività espletata in c.da e nel frantoio Per_1
(benchè non lo abbia indicato tra gli addetti al frantoio) ; la incapacità per Persona_3 Pt_1 di indicare quei pochi lavoratori avviati a poca distanza dai fatti di causa;
le criticità evidenziate dagli ispettori e di cui al verbale in atti e che hanno determinato la cancellazione anche dei testi escussi nel corso del giudizio (e peraltro la condanna di uno con decreto penale) minano il riscontro probatorio all'assunto attoreo sicchè il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova