Articolo 66 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 65Articolo 67
Versione
20 febbraio 1952
Art. 66.
Il Comitato dei delegati puo', con le modalita' ed i limiti stabiliti nell'art. 42, disporre l'integrazione degli assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'indennita' di contingenza.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952
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