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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1659/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3701/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90100 Palermo PA
Email_3 elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200015072008 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in Ricorrente_1composizione monocratica, accolse parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS, in relazione alla cartella di pagamento relativa all'omesso versamento di tassa automobilistica per l'anno 2016; rigettò, viceversa, il ricorso avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, riguardante tassa automobilistica per l'anno 2017 - disattendendo l'eccezione di prescrizione della pretesa sollevata, al riguardo, dal ricorrente - e compensò tra le parti le spese processuali. Ricorrente_1Contro tale sentenza proponeva appello il chiedendone la riforma parziale. Si costituiva l'appellata Agenzia delle Entrate OS, chiedendo il rigetto del gravame. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. L'appellante lamenta che sia stata respinta l'eccezione di prescrizione da lui sollevata in relazione alla tassa automobilistica relativa all'anno 2017, posta la notifica della cartella in data 26 gennaio 2023 e considerato che il termine triennale di legge sarebbe, nella specie, inutilmente spirato il 31 dicembre 2022, anche considerandosi il biennio di proroga /sospensione disposto dall'art. 68 del D.L. n.18/2020 (c.d. decreto Cura Italia). La doglianza in esame coglie nel segno. Infatti, avuto riguardo alla proroga biennale cui si è fatto cenno, il triennio di legge, scaduto in data 31 dicembre 2020 e prorogato di due anni a mente del citato 68, risulta nella specie vanamente spirato il 31 dicembre 2022 e non il 31 dicembre 2023, come erroneamente affermato dal primo giudice. Anche la pretesa relativa all'anno 2017 va, pertanto, dichiarata prescritta, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ed il ricorso accolto anche con riguardo alla cartella n. 29520200015072008. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate, non stata contestata, nel merito, la sussistenza dell'obbligazione tributaria per cui è causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa il 19 gennaio 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria Ricorrente_1di primo grado di Messina, in composizione monocratica, appellata da , accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio. Palermo, 10 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3701/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90100 Palermo PA
Email_3 elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200015072008 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in Ricorrente_1composizione monocratica, accolse parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS, in relazione alla cartella di pagamento relativa all'omesso versamento di tassa automobilistica per l'anno 2016; rigettò, viceversa, il ricorso avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, riguardante tassa automobilistica per l'anno 2017 - disattendendo l'eccezione di prescrizione della pretesa sollevata, al riguardo, dal ricorrente - e compensò tra le parti le spese processuali. Ricorrente_1Contro tale sentenza proponeva appello il chiedendone la riforma parziale. Si costituiva l'appellata Agenzia delle Entrate OS, chiedendo il rigetto del gravame. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. L'appellante lamenta che sia stata respinta l'eccezione di prescrizione da lui sollevata in relazione alla tassa automobilistica relativa all'anno 2017, posta la notifica della cartella in data 26 gennaio 2023 e considerato che il termine triennale di legge sarebbe, nella specie, inutilmente spirato il 31 dicembre 2022, anche considerandosi il biennio di proroga /sospensione disposto dall'art. 68 del D.L. n.18/2020 (c.d. decreto Cura Italia). La doglianza in esame coglie nel segno. Infatti, avuto riguardo alla proroga biennale cui si è fatto cenno, il triennio di legge, scaduto in data 31 dicembre 2020 e prorogato di due anni a mente del citato 68, risulta nella specie vanamente spirato il 31 dicembre 2022 e non il 31 dicembre 2023, come erroneamente affermato dal primo giudice. Anche la pretesa relativa all'anno 2017 va, pertanto, dichiarata prescritta, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ed il ricorso accolto anche con riguardo alla cartella n. 29520200015072008. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate, non stata contestata, nel merito, la sussistenza dell'obbligazione tributaria per cui è causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa il 19 gennaio 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria Ricorrente_1di primo grado di Messina, in composizione monocratica, appellata da , accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio. Palermo, 10 febbraio 2026.