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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/07/2024, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente dott. Monica Tarchi Giudice Relatore dott. Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3169/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Vaglia (FI), Piazza D. Pugliani n. 125, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberta Bernardini e dall'Avv.
Sofia Bernardini
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Vaglia (FI), Via Fontebuona n. 150, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Olmi
RESISTENTE
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 18/03/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03/07/2024 affinchè il Tribunale disponga:
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
disgiuntamente fra loro la responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, con collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori e autorizzazione al trasferimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, ubicata in Vaglia (FI), Piazza Domenico Pugliani n.125; frequentazione genitori/minore secondo le seguenti modalità: a settimane alterne tra i genitori: lunedì, martedì e mercoledì con la mamma;
giovedì, venerdì, sabato e domenica con il babbo;
la settimana successiva: lunedì e mercoledì con la mamma;
martedì, giovedì e venerdì con il babbo, sabato e domenica con la mamma;
fatte salve diverse esigenze che le parti interessate dovranno comunicarsi almeno 48 ore prima e/o comunque diversi accordi tra le stesse;
durante le vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive nel mese di agosto (la Per_1 prima quindicina con l'uno, la seconda con l'altro, alternativamente di anno in anno) oltre ad una ulteriore settimana con ciascuno, nei mesi di giugno o luglio, da concordare fra i predetti entro il
30.04 di ogni anno;
durante i periodi di vacanza sarà sospeso il calendario ordinario sub a) e b); durante le vacanze scolastiche natalizie, sarà mantenuto il calendario di frequentazione ordinaria come disciplinato sub a) e b), fatta eccezione per i giorni del 24.12. e 25.12, che saranno trascorsi dalla minore con ciascun genitore alternativamente (Natale 2024 con il padre e vigilia con la Per_1
madre, in ragione della precedente alternanza concordata tra le parti per l'anno 2023); durante le vacanze scolastiche pasquali, la minore trascorrerà alternativamente di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta;
ferma restando per il resto dei giorni di vacanza la frequentazione ordinaria sub a) e b); nei rispettivi giorni di spettanza di ciascun genitore, la minore potrà essere prelevata e/o riaccompagnata a scuola e/o presso l'abitazione dell'altro genitore, ovvero presso i luoghi di svolgimento di attività sportive o ludiche, anche dai nonni materni e nonna paterna;
stante l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per la vita della figlia relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra
i genitori, tenendo conto della capacità, inclinazione ed aspirazione manifestate da;
per Per_1
quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, la potestà verrà esercitata separatamente dal genitore che ha al momento con sé la figlia. Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, salute e sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria, affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi afferenti la figlia;
per quanto riguarda la parte economica, le Parti si accordano nei seguenti termini: onere per Controparte_1 di versare a entro il giorno 5 del mese l'importo di e. 300,00 come contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore , oltre rivalutazione annuale Istat;
suddivisione delle spese Per_1
pagina 2 di 4 straordinarie necessarie per la minore nella misura del 50% tra i due genitori, come individuate secondo le Linee Guida del CNF 2017; assegnazione in via esclusiva dell'assegno unico universale alla madre integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 18/03/2024, ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_2
nata il [...] dalla relazione more uxorio con nel ricorso, la ha Controparte_1 Pt_1
rappresentato di aver lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, stante l'alta conflittualità sussistente con in compagno onde evitare il Controparte_1
coinvolgimento della figlia minorenne;
ha, quindi, chiesto l'affidamento condiviso della Per_1
minore con collocamento paritario della minore e rinunzia della ricorrente all'assegnazione della ex casa familiare, di proprietà esclusiva dell la previsione a carico del padre dell'onere di CP_1
corrispondere alla madre l'importo di e. 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di partecipare nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie, con assegnazione integrale a sè dell'assegno unico universale;
in data 31/05/2024, si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo l'affidamento congiunto con collocamento paritario della figlia, il mantenimento diretto e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale;
all'udienza del
03/07/2024, le parti hanno concluso concordemente come in epigrafe riportato, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate di cui al verbale di udienza del 03/07/2024, in epigrafe riportate, siano meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia minorenne . Per_1
5. Quanto alle spese di lite, deve essere dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse, come concordato dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio tra le parti così dispone:
1) prende atto dell'accordo delle parti, disponendo in conformità alle conclusioni concordate di cui al verbale del 03/07/2024, in epigrafe riportate;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10/07/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente dott. Monica Tarchi Giudice Relatore dott. Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3169/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Vaglia (FI), Piazza D. Pugliani n. 125, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberta Bernardini e dall'Avv.
Sofia Bernardini
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Vaglia (FI), Via Fontebuona n. 150, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Olmi
RESISTENTE
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 18/03/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03/07/2024 affinchè il Tribunale disponga:
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
disgiuntamente fra loro la responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, con collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori e autorizzazione al trasferimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, ubicata in Vaglia (FI), Piazza Domenico Pugliani n.125; frequentazione genitori/minore secondo le seguenti modalità: a settimane alterne tra i genitori: lunedì, martedì e mercoledì con la mamma;
giovedì, venerdì, sabato e domenica con il babbo;
la settimana successiva: lunedì e mercoledì con la mamma;
martedì, giovedì e venerdì con il babbo, sabato e domenica con la mamma;
fatte salve diverse esigenze che le parti interessate dovranno comunicarsi almeno 48 ore prima e/o comunque diversi accordi tra le stesse;
durante le vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive nel mese di agosto (la Per_1 prima quindicina con l'uno, la seconda con l'altro, alternativamente di anno in anno) oltre ad una ulteriore settimana con ciascuno, nei mesi di giugno o luglio, da concordare fra i predetti entro il
30.04 di ogni anno;
durante i periodi di vacanza sarà sospeso il calendario ordinario sub a) e b); durante le vacanze scolastiche natalizie, sarà mantenuto il calendario di frequentazione ordinaria come disciplinato sub a) e b), fatta eccezione per i giorni del 24.12. e 25.12, che saranno trascorsi dalla minore con ciascun genitore alternativamente (Natale 2024 con il padre e vigilia con la Per_1
madre, in ragione della precedente alternanza concordata tra le parti per l'anno 2023); durante le vacanze scolastiche pasquali, la minore trascorrerà alternativamente di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta;
ferma restando per il resto dei giorni di vacanza la frequentazione ordinaria sub a) e b); nei rispettivi giorni di spettanza di ciascun genitore, la minore potrà essere prelevata e/o riaccompagnata a scuola e/o presso l'abitazione dell'altro genitore, ovvero presso i luoghi di svolgimento di attività sportive o ludiche, anche dai nonni materni e nonna paterna;
stante l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per la vita della figlia relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra
i genitori, tenendo conto della capacità, inclinazione ed aspirazione manifestate da;
per Per_1
quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, la potestà verrà esercitata separatamente dal genitore che ha al momento con sé la figlia. Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, salute e sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria, affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi afferenti la figlia;
per quanto riguarda la parte economica, le Parti si accordano nei seguenti termini: onere per Controparte_1 di versare a entro il giorno 5 del mese l'importo di e. 300,00 come contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore , oltre rivalutazione annuale Istat;
suddivisione delle spese Per_1
pagina 2 di 4 straordinarie necessarie per la minore nella misura del 50% tra i due genitori, come individuate secondo le Linee Guida del CNF 2017; assegnazione in via esclusiva dell'assegno unico universale alla madre integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 18/03/2024, ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_2
nata il [...] dalla relazione more uxorio con nel ricorso, la ha Controparte_1 Pt_1
rappresentato di aver lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, stante l'alta conflittualità sussistente con in compagno onde evitare il Controparte_1
coinvolgimento della figlia minorenne;
ha, quindi, chiesto l'affidamento condiviso della Per_1
minore con collocamento paritario della minore e rinunzia della ricorrente all'assegnazione della ex casa familiare, di proprietà esclusiva dell la previsione a carico del padre dell'onere di CP_1
corrispondere alla madre l'importo di e. 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di partecipare nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie, con assegnazione integrale a sè dell'assegno unico universale;
in data 31/05/2024, si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo l'affidamento congiunto con collocamento paritario della figlia, il mantenimento diretto e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale;
all'udienza del
03/07/2024, le parti hanno concluso concordemente come in epigrafe riportato, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate di cui al verbale di udienza del 03/07/2024, in epigrafe riportate, siano meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia minorenne . Per_1
5. Quanto alle spese di lite, deve essere dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse, come concordato dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio tra le parti così dispone:
1) prende atto dell'accordo delle parti, disponendo in conformità alle conclusioni concordate di cui al verbale del 03/07/2024, in epigrafe riportate;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10/07/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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