Sentenza 22 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2018, n. 52667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52667 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AR ET ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di Napoli in composizione monocratica che lo aveva condannato per il contestato delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ha ridotto la pena a lui inflitta ad esito del giudizio di primo grado.
2. Il ricorrente deduce, con due distinti motivi di ricorso, violazione e erronea applicazione degli artt. 385, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen. e vizi di motivazione circa la denegata applicazione della pertinente attenuante e l'applicazione della contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
1.1. La sentenza impugnata evidenzia infatti (p. 3) una motivazione meramente assertiva ed apparente circa la predicata insussistenza della circostanza attenuante della costituzione in carcere, posto che risulta dallo stesso testo della sentenza impugnata che il ricorrente si è presentato spontaneamente al carcere di Avellino dopo quattro giorni dalla constatazione della sua assenza dal luogo nel quale era stato posto agli arresti domiciliari. Il Collegio osserva a tale riguardo che l'attenuante della costituzione dell'evaso in carcere prima della condanna è applicabile anche all'ipotesi, prevista dal terzo comma dell'art. 385 cod. pen., dell'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento che dispone la misura, se ne allontani (Sez. U, n. 11343 del 12/11/1993, P.M. in proc. Regazzoni, Rv. 195240, che ha altresì ritenuto che nella suddetta ipotesi, ai fini della concessione dell'attenuante "de qua", rileva anche un comportamento assimilabile alla costituzione in carcere, quale il consegnarsi ad un'autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione del reo;
conforme, Sez. 6, n. 42751 del 24/09/2014, Riccio, Rv. 260433; si veda anche Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014 , Comandatore, Rv. 262154, secondo cui non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere).
1.2. La motivazione dell'impugnata sentenza in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva non risponde ai criteri enucleati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l'aumento di pena per la recidiva facoltativa richiede un giudizio a contenuto discrezionale, con conseguente adeguata motivazione, in ordine alla significatività della reiterazione dei reati in relazione al fatto-reato commesso ed alla personalità del reo (Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, P.G. in proc. Pinna, Rv. 244010, in caso, analogo a quello di specie, di recidiva reiterata specifica infraquinquennale), posto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039, in fattispecie relativa a recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464), sicché ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419).
2. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo giudizio sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le indicate lacune e discrasie della motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 23/10/2018. Il Consigliere estensore idente Stefano Mogjni