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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12621/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
MICHELE
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BIAGIONI NICHOLAS e Controparte_1 C.F._2
l'avv. BERTELLI PAOLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caino (BS) in data 28.09.2013, trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di Caino (BS), sub atto n.
1 - Parte I - anno 2013, ordinando per l'effetto all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Caino (BS) di procedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile - alle seguenti
CONDIZIONI
I. Sui rapporti tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 1. La casa famigliare sita a Nave (BS), Via Casina n. 1, di proprietà della sig.ra madre di Persona_1 parte resistente, è definitivamente assegnata alla sig.ra con gli arredi ivi contenuti. Controparte_1
2. Le Parti danno atto di essere autonome ed indipendenti economicamente, di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa al rapporto di coniugio e, dunque, dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e/o causa e/o ragione, dedotta o deducibile in relazione all'intercorso matrimonio, con reciproca ed espressa rinuncia ad ogni ed ulteriore pretesa e/o corresponsione e/o dazione, a qualsivoglia titolo e/o ragione, ivi compresa qualsiasi forma di concorso nel mantenimento.
3. Le Parti rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento valido per l'espatrio e/o per l'estero in relazione ai documenti personali della figlia minorenne, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsiasi limitazione al riguardo.
4. Le Parti si danno fin d'ora reciproco assenso, qualora fosse necessario per legge, per ottenere un documento che li autorizzi all'espatrio, acconsentendo pertanto reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto.
§ II. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul contributo economico in favore della figlia minorenne
1. La figlia minorenne - C.F. - nata a Persona_2 CodiceFiscale_3
Brescia il 14.04.2015, di nazionalità italiana e brasiliana, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna sita in Nave (BS), via Casina n. 1.
2. Salvo migliori accordi, il diritto di visita ed accudimento della figlia minorenne sarà esercitato in forma ampia e partecipativa dai genitori secondo le seguenti modalità: a) dall'uscita da scuola del mercoledì, sino al riaccompagnamento a scuola della mattina del giovedì, con il padre. Nel caso in cui, per impegni lavorativi del padre, sia necessario mutare il giorno di visita e accudimento infrasettimanale, la richiesta di mutamento dovrà pervenire alla madre con almeno 48 ore di preavviso. b) un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle 18:00 sino al lunedì mattina per l'accompagnamento a scuola, con il padre. c) ove non specificato, la figlia starà con la madre. il tutto come da seguente schema riepilogativo pagina 2 di 6 3. In caso di impegni lavorativi occorsi ai genitori, le spese di baby sitting saranno sostenute integralmente e direttamente dal genitore presso cui la minore dovrebbe essere in quel momento collocata. In ogni caso, qualora il sig. , per impegni familiari e/o lavorativi, non dovesse rendersi disponibile all'accudimento Parte_1 della figlia per un periodo superiore ai 21 (ventuno) giorni consecutivi, fermo l'obbligo informativo da parte del sig. nei confronti della sig.ra le Parti concordano che l'importo del contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento di cui ai § 10. e 11. infra, sia aumentato di € 100,00 (cento/00) in relazione alla mensilità in cui il mancato accudimento si è verificato.
4. Salvo migliori accordi, durante il periodo delle vacanze natalizie - corrispondenti al periodo di sospensione dell'attività scolastica - la figlia minorenne trascorrerà i giorni del 24 e del 25 dicembre di ogni anno in alternanza con la madre e con il padre, i quali si coordineranno di anno in anno, auspicabilmente entro il mese di ottobre, per concordare l'alternanza prevista. La figlia minorenne trascorrerà altresì con il padre 7 (sette) giorni consecutivi, che il sig. avrà cura di comunicare alla sig.ra entro il mese di ottobre di Parte_1 CP_1 ciascun anno.
5. Salvo migliori accordi, durante le vacanze pasquali la figlia minorenne trascorrerà con il padre 3 (tre) giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori in tempo utile, avuto anche riguardo alla pubblicazione del calendario scolastico annuale.
6. Per le vacanze di Carnevale e gli altri ponti festivi, si seguirà un criterio di alternanza tra i genitori.
7. Salvo migliori accordi, la figlia minorenne trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni anche non - ma preferibilmente - consecutivi, durante il mese di agosto. Il predetto periodo di vacanza estiva dovrà essere comunicato da un genitore all'altro entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente, in modo tale da poter consentire ad entrambi i genitori una adeguata organizzazione delle ferie estive ed in particolare al sig. Pt_1 di convenientemente organizzare eventuali viaggi in Brasile con la propria figlia. Per il periodo estivo del 2026, le Parti si accordano sin d'ora per consentire alla figlia minorenne di trascorrere con il padre, in Brasile, il periodo dal 14 agosto 2026 al 31 agosto 2026 compresi. Per il periodo estivo del 2027, le Parti si accordano sin d'ora per consentire alla figlia minorenne di trascorrere con la madre il periodo dal 15 agosto 2027 al 31 agosto
2027 compresi.
8. Durante tutti i periodi di vacanza previsti, come sopra, è data facoltà al genitore assegnatario di portare con sé la propria figlia presso località italiane e/o estere di villeggiatura, previa comunicazione all'altro genitore del luogo, dei recapiti delle strutture ricettive e/o degli alloggi presso cui avverranno i pernotti, nonché dell'itinerario di viaggio prescelto.
9. Le Parti rilasciano reciproca autorizzazione ed esprimono reciproco assenso, nulla opponendo e/o eccependo, alla possibilità di espatrio della figlia minorenne sia in occasione dei periodi di Persona_2 accudimento di cui alle presenti condizioni e/o in occasione di gite e/o eventi scolastici e/o relativi ad attività educative e/o sportive e/o sociali cui la figlia potrà partecipare, sino alla maggiore età.
10. Le Parti convengono che, a partire dalla data di deposito delle presenti conclusioni, ed in ogni caso a partire dalla mensilità di dicembre 2025, e sino alla mensilità di dicembre 2027 compresa, il sig. Parte_1
pagina 3 di 6 corrisponderà alla sig.ra un contributo economico mensile, quale concorso al mantenimento della CP_1 figlia minore pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile Persona_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, fino all'indipendenza economica della figlia, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra individuato dalle coordinate IBAN [...], ovvero su altro conto Controparte_1 corrente bancario, ad essa personalmente intestato, che la sig.ra avrà cura di comunicare al sig. CP_1
. Parte_1
11. Le Parti convengono che, a partire dalla mensilità di gennaio 2028 compresa, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra un contributo economico mensile, quale concorso al mantenimento della CP_1 figlia minore pari ad € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente Persona_2 secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, fino all'indipendenza economica della figlia, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Controparte_1 individuato dalle coordinate IBAN [...], ovvero su altro conto corrente bancario, ad essa personalmente intestato, che la sig.ra avrà cura di comunicare al sig. . CP_1 Parte_1
12. E' fatto altresì obbligo ai genitori di partecipare, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che esulano dall'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia minore, secondo quanto stabilito dal
Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, le cui clausole e condizioni ivi previste per la regolamentazione del regime delle spese straordinarie che esulano dall'assegno d mantenimento le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Nel caso in cui le spese straordinarie non siano documentate per iscritto, ovvero non siano state oggetto di preventivo accordo, ove richiesto, il genitore che ne abbia anticipato l'intero importo non potrà rivalersi sull'altro genitore. In caso contrario, il genitore che abbia sopportato integralmente i costi per le suddette spese avrà diritto al rimborso, da parte dell'altro genitore, del
50% delle somme anticipate, entro un mese dalla presentazione della documentazione fiscale giustificativa, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia superiore ad € 500,00 (cinquecento/00), potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
13. In costanza di convivenza con la figlia, oggi minorenne - ovverosia in ogni caso di convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente - con la madre sig.ra le Parti concordano Controparte_1 che sia quest'ultima ad essere unica ed esclusiva titolare e/o percettrice e/o beneficiaria del 100% di ogni e qualsivoglia bonus fiscale e/o assegno familiare e/o equipollente agevolazione fiscale applicabile allo stato di famiglia vigente e/o applicabile alla figlia - C.F. Persona_2 [...]
-. C.F._3
Le spese legali del procedimento di cui in epigrafe sono integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.10.2023, proponeva domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio civile con celebrato in Caino (Bs) il Controparte_1
28/09/2013, da cui era nata la figlia il 14.4.2015, premettendo che, dopo la Persona_2 comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 26.3.2021 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti il 4.2.2024, all'esito di rinvii per trattative, all'udienza del 11.12.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, depositavano telematicamente un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), la sentenza è passata in giudicato, è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze del figlio minorenne, oggi di anni dieci, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 5 di 6 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Caino (Bs) il 28/09/2013, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune, n. 1, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la resistente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente est.
MI OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12621/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
MICHELE
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BIAGIONI NICHOLAS e Controparte_1 C.F._2
l'avv. BERTELLI PAOLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caino (BS) in data 28.09.2013, trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di Caino (BS), sub atto n.
1 - Parte I - anno 2013, ordinando per l'effetto all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Caino (BS) di procedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile - alle seguenti
CONDIZIONI
I. Sui rapporti tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 1. La casa famigliare sita a Nave (BS), Via Casina n. 1, di proprietà della sig.ra madre di Persona_1 parte resistente, è definitivamente assegnata alla sig.ra con gli arredi ivi contenuti. Controparte_1
2. Le Parti danno atto di essere autonome ed indipendenti economicamente, di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa al rapporto di coniugio e, dunque, dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e/o causa e/o ragione, dedotta o deducibile in relazione all'intercorso matrimonio, con reciproca ed espressa rinuncia ad ogni ed ulteriore pretesa e/o corresponsione e/o dazione, a qualsivoglia titolo e/o ragione, ivi compresa qualsiasi forma di concorso nel mantenimento.
3. Le Parti rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento valido per l'espatrio e/o per l'estero in relazione ai documenti personali della figlia minorenne, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsiasi limitazione al riguardo.
4. Le Parti si danno fin d'ora reciproco assenso, qualora fosse necessario per legge, per ottenere un documento che li autorizzi all'espatrio, acconsentendo pertanto reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto.
§ II. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul contributo economico in favore della figlia minorenne
1. La figlia minorenne - C.F. - nata a Persona_2 CodiceFiscale_3
Brescia il 14.04.2015, di nazionalità italiana e brasiliana, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna sita in Nave (BS), via Casina n. 1.
2. Salvo migliori accordi, il diritto di visita ed accudimento della figlia minorenne sarà esercitato in forma ampia e partecipativa dai genitori secondo le seguenti modalità: a) dall'uscita da scuola del mercoledì, sino al riaccompagnamento a scuola della mattina del giovedì, con il padre. Nel caso in cui, per impegni lavorativi del padre, sia necessario mutare il giorno di visita e accudimento infrasettimanale, la richiesta di mutamento dovrà pervenire alla madre con almeno 48 ore di preavviso. b) un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle 18:00 sino al lunedì mattina per l'accompagnamento a scuola, con il padre. c) ove non specificato, la figlia starà con la madre. il tutto come da seguente schema riepilogativo pagina 2 di 6 3. In caso di impegni lavorativi occorsi ai genitori, le spese di baby sitting saranno sostenute integralmente e direttamente dal genitore presso cui la minore dovrebbe essere in quel momento collocata. In ogni caso, qualora il sig. , per impegni familiari e/o lavorativi, non dovesse rendersi disponibile all'accudimento Parte_1 della figlia per un periodo superiore ai 21 (ventuno) giorni consecutivi, fermo l'obbligo informativo da parte del sig. nei confronti della sig.ra le Parti concordano che l'importo del contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento di cui ai § 10. e 11. infra, sia aumentato di € 100,00 (cento/00) in relazione alla mensilità in cui il mancato accudimento si è verificato.
4. Salvo migliori accordi, durante il periodo delle vacanze natalizie - corrispondenti al periodo di sospensione dell'attività scolastica - la figlia minorenne trascorrerà i giorni del 24 e del 25 dicembre di ogni anno in alternanza con la madre e con il padre, i quali si coordineranno di anno in anno, auspicabilmente entro il mese di ottobre, per concordare l'alternanza prevista. La figlia minorenne trascorrerà altresì con il padre 7 (sette) giorni consecutivi, che il sig. avrà cura di comunicare alla sig.ra entro il mese di ottobre di Parte_1 CP_1 ciascun anno.
5. Salvo migliori accordi, durante le vacanze pasquali la figlia minorenne trascorrerà con il padre 3 (tre) giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori in tempo utile, avuto anche riguardo alla pubblicazione del calendario scolastico annuale.
6. Per le vacanze di Carnevale e gli altri ponti festivi, si seguirà un criterio di alternanza tra i genitori.
7. Salvo migliori accordi, la figlia minorenne trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni anche non - ma preferibilmente - consecutivi, durante il mese di agosto. Il predetto periodo di vacanza estiva dovrà essere comunicato da un genitore all'altro entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente, in modo tale da poter consentire ad entrambi i genitori una adeguata organizzazione delle ferie estive ed in particolare al sig. Pt_1 di convenientemente organizzare eventuali viaggi in Brasile con la propria figlia. Per il periodo estivo del 2026, le Parti si accordano sin d'ora per consentire alla figlia minorenne di trascorrere con il padre, in Brasile, il periodo dal 14 agosto 2026 al 31 agosto 2026 compresi. Per il periodo estivo del 2027, le Parti si accordano sin d'ora per consentire alla figlia minorenne di trascorrere con la madre il periodo dal 15 agosto 2027 al 31 agosto
2027 compresi.
8. Durante tutti i periodi di vacanza previsti, come sopra, è data facoltà al genitore assegnatario di portare con sé la propria figlia presso località italiane e/o estere di villeggiatura, previa comunicazione all'altro genitore del luogo, dei recapiti delle strutture ricettive e/o degli alloggi presso cui avverranno i pernotti, nonché dell'itinerario di viaggio prescelto.
9. Le Parti rilasciano reciproca autorizzazione ed esprimono reciproco assenso, nulla opponendo e/o eccependo, alla possibilità di espatrio della figlia minorenne sia in occasione dei periodi di Persona_2 accudimento di cui alle presenti condizioni e/o in occasione di gite e/o eventi scolastici e/o relativi ad attività educative e/o sportive e/o sociali cui la figlia potrà partecipare, sino alla maggiore età.
10. Le Parti convengono che, a partire dalla data di deposito delle presenti conclusioni, ed in ogni caso a partire dalla mensilità di dicembre 2025, e sino alla mensilità di dicembre 2027 compresa, il sig. Parte_1
pagina 3 di 6 corrisponderà alla sig.ra un contributo economico mensile, quale concorso al mantenimento della CP_1 figlia minore pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile Persona_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, fino all'indipendenza economica della figlia, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra individuato dalle coordinate IBAN [...], ovvero su altro conto Controparte_1 corrente bancario, ad essa personalmente intestato, che la sig.ra avrà cura di comunicare al sig. CP_1
. Parte_1
11. Le Parti convengono che, a partire dalla mensilità di gennaio 2028 compresa, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra un contributo economico mensile, quale concorso al mantenimento della CP_1 figlia minore pari ad € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente Persona_2 secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, fino all'indipendenza economica della figlia, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Controparte_1 individuato dalle coordinate IBAN [...], ovvero su altro conto corrente bancario, ad essa personalmente intestato, che la sig.ra avrà cura di comunicare al sig. . CP_1 Parte_1
12. E' fatto altresì obbligo ai genitori di partecipare, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che esulano dall'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia minore, secondo quanto stabilito dal
Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, le cui clausole e condizioni ivi previste per la regolamentazione del regime delle spese straordinarie che esulano dall'assegno d mantenimento le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Nel caso in cui le spese straordinarie non siano documentate per iscritto, ovvero non siano state oggetto di preventivo accordo, ove richiesto, il genitore che ne abbia anticipato l'intero importo non potrà rivalersi sull'altro genitore. In caso contrario, il genitore che abbia sopportato integralmente i costi per le suddette spese avrà diritto al rimborso, da parte dell'altro genitore, del
50% delle somme anticipate, entro un mese dalla presentazione della documentazione fiscale giustificativa, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia superiore ad € 500,00 (cinquecento/00), potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
13. In costanza di convivenza con la figlia, oggi minorenne - ovverosia in ogni caso di convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente - con la madre sig.ra le Parti concordano Controparte_1 che sia quest'ultima ad essere unica ed esclusiva titolare e/o percettrice e/o beneficiaria del 100% di ogni e qualsivoglia bonus fiscale e/o assegno familiare e/o equipollente agevolazione fiscale applicabile allo stato di famiglia vigente e/o applicabile alla figlia - C.F. Persona_2 [...]
-. C.F._3
Le spese legali del procedimento di cui in epigrafe sono integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.10.2023, proponeva domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio civile con celebrato in Caino (Bs) il Controparte_1
28/09/2013, da cui era nata la figlia il 14.4.2015, premettendo che, dopo la Persona_2 comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 26.3.2021 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti il 4.2.2024, all'esito di rinvii per trattative, all'udienza del 11.12.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, depositavano telematicamente un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), la sentenza è passata in giudicato, è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze del figlio minorenne, oggi di anni dieci, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 5 di 6 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Caino (Bs) il 28/09/2013, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune, n. 1, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la resistente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente est.
MI OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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